Cass. pen., sez. II, sentenza 23/12/1998, n. 313
CASS
Sentenza 23 dicembre 1998

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Ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del delitto tentato ha rilievo non il giorno in cui la condotta illecita viene scoperta o comunque il reato non può essere più consumato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, bensì il giorno in cui il reo ha compiuto l'ultimo suo atto, qualificabile come tentativo. (Fattispecie in tema di tentata truffa in cui la condotta posta in essere dal reo è stata scoperta alcuni mesi dopo l'ultimo atto qualificabile come tentativo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 23/12/1998, n. 313
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 313
    Data del deposito : 23 dicembre 1998

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