Sentenza 23 dicembre 1998
Massime • 1
Ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del delitto tentato ha rilievo non il giorno in cui la condotta illecita viene scoperta o comunque il reato non può essere più consumato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, bensì il giorno in cui il reo ha compiuto l'ultimo suo atto, qualificabile come tentativo. (Fattispecie in tema di tentata truffa in cui la condotta posta in essere dal reo è stata scoperta alcuni mesi dopo l'ultimo atto qualificabile come tentativo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/12/1998, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pietro Antonio SIRENA Presidente del 23.12.1998
Dott. Giacinto CIANCAGLINI Consigliere SENTENZA
Dott. Alessandro CONZATTI Consigliere N.1354
Dott. Secondo CARMENINI Cons. relatore REGISTRO GENERALE
Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere N.45198/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto nell'interesse di TT NA ET, nata a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 6.7.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Carmenini,
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Gianfranco Ciani, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere estinto il reato per prescrizione,
Udito il difensore dell'imputata, avv. Sebastiano Pogliese, presente, che ha chiesto dichiararsi la prescrizione,
OSSERVA
Con sentenza del 13.11.1997 il Pretore di Palermo condannò la GR alla pena di giustizia, convertita nella pena pecuniaria della multa di lire 2.000.000, per il reato di cui agli artt. 56, 640 cpv. n.1 c.p., concesse le attenuanti ex artt. 62, n. 4 e 62 bis c.p.
prevalenti sull'aggravante.
Detta pronuncia è stata confermata dalla Corte di Appello di Palermo, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso per cassazione. Il fatto attribuito alla GR consiste nell'avere, quale legale rappresentante della Casa di Cura privata "GR", presentato all'Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia documenti falsi, relativi ad una paziente della clinica, per ottenere rimborsi maggiorati.
È risultato accertato che l'imputata ha inoltrato i documenti in questione il 26.4.1991 e che l'ente pubblico si è avveduto della situazione in epoca prossima al luglio 1991, prima di effettuare qualsivoglia erogazione di somme.
Nessun dubbio sulla materiale ricostruzione dell'episodio, ne' sulla consapevolezza della donna;
non emergono, comunque, elementi per provvedere ai sensi dell'art. 129.c.p.p.
L'unico problema da affrontare resta quello della prescrizione del reato, sollevato sia dal P.G., sia dalla difesa.
Premesso che si versa in un caso di tentativo e non di reato consumato, è opportuno far presente che il delitto tentato, nella costruzione organica del codice penale, costituisce reato a sè, giuridicamente diverso dal relativo reato compiutamente realizzato, anche se conserva, ovviamente, la configurazione tipica dell'ipotesi criminosa alla quale inerisce.
In altre parole, anche nel tentativo viene posto in essere un evento illecito, che il codice considera in via autonoma, sebbene non sia stato completato l'iter complessivo del delitto consumato. Pertanto, nella teoria generale e nel concreto, quello che si deve considerare è l'attività fino ad allora compiuta;
gli eventi successivi possono assumere vario rilievo, ma non ai fini della delimitazione fattuale e temporale del reato tentato. Conseguenza di questa visione è la specifica statuizione normativa, secondo cui "il termine della prescrizione decorre ... per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole" (art. 158, comma 1, c.p.). Ai fini prescrizionali, quindi, ha rilievo non il giorno in cui la condotta illecita viene scoperta o comunque il reato non può essere più consumato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, bensi il giorno in cui il reo ha compiuto l'ultimo suo atto, qualificabile come tentativo.
Nel caso di specie l'ultimo atto accertato a carico della GR è
cessato il 26.4.1991, mentre tutti i successivi non sono a lei riferibili;
ne discende che, con il gioco delle attenuanti, la prescrizione, il cui termine massimo è di sette anni e mezzo (artt.157 e 160 c.p.), si è verificata il 27.10.1998.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza, perché estinto il reato per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 23 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 1999