Sentenza 7 novembre 2013
Massime • 2
In tema di abuso d'ufficio, la prova del dolo intenzionale che qualifica la fattispecie non richiede l'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, ben potendo essere desunta anche da altri elementi quali, ad esempio, la macroscopica illegittimità dell'atto.
Èinammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere promosso dal mero danneggiato dal reato, pur costituito parte civile, poiché tale impugnazione è destinata alla tutela esclusiva degli interessi penalistici della persona offesa.
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«Ai fini della configurabilità della responsabilità dell'extraneus per concorso nel reato proprio (nel caso di specie, nel reato di abuso di ufficio), è indispensabile, oltre alla cooperazione materiale ovvero alla determinazione o istigazione alla commissione del reato, che l'intraneus esecutore materiale del reato sia riconosciuto responsabile del reato proprio, indipendentemente dalla sua punibilità in concreto per la eventuale presenza di cause personali di esclusione della responsabilità.» Pres. Petruzzellis Est. Vigna Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce in data 9 febbraio 2015 che condannava …
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La massima Nel reato di abuso d'ufficio, la prova del dolo intenzionale che qualifica la fattispecie non richiede l'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, ben potendo essere desunta anche da altri elementi quali, ad esempio, la macroscopica illegittimità dell'atto. Fonte: CED Cassazione Penale 2018 Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 19/04/2017 , n. 31594 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Ancona, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero, applicate le circostanze attenuanti generiche e unificati i reati ai sensi dell'art. 81 c.p., comma 2, ha …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce in data 9 febbraio 2015 che condannava O. Giovanna, O. Roberta (quali concorrenti morali estranei determinatori dell'altrui condotta criminosa) e S. Antonio Michele (quale incaricato di pubblico servizio esecutore materiale della condotta criminosa), alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di concorso in abuso d'ufficio. 1.1. In particolare: - O. Giovanna richiedeva il permesso a costruire per un progetto per l'ampliamento di volumi esistenti e realizzazione di due nuove strutture da destinarsi a turismo rurale in agro di Presicce, essendo priva dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2013, n. 48475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48475 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 07/11/2013
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - N. 3190
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 27646/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) P.M. presso il Tribunale di Fermo;
2) Parte civile TOD'S s.p.a.;
avverso la sentenza del 21.12.2011 del GIP del Tribunale di Fermo nei confronti di:
1) AR IA nata il [...];
2) RA MO nato l'[...];
3) TT AN nata il [...];
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., Dott. Baldi Fulvio, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata;
sentito il difensore di parte civile, avv. De Minicis Francesco, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
sentiti i difensori degli imputati, avv. Ortensi MO, per RA e AR, che ha concluso per il rigetto del ricorso del P.M. e per la inammissibilità del ricorso della parte civile, e avv. Giostra Igor, per TT, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso della parte civile. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 21.12.2011 il GUP del Tribunale di Fermo dichiarava non luogo a procedere nei confronti di AR IA, RA MO e TT AN in ordine ai reati di cui all'art. 323 c.p. loro rispettivamente ascritti ai capi c) e d) perché i fatti non costituiscono reato.
Premetteva il GUP che il RA, quale tecnico istruttore responsabile del procedimento urbanistico, esprimeva parere di conformità e la AR, quale responsabile dell'Area OO.PP. e Gestione del territorio del Comune di Sant'Elpidio a Mare, rilasciava il permesso di costruire n. 66/07 per la realizzazione di tre centri commerciali nell'area progetto APC 6, da eseguirsi in località Barcadoro, in favore della società "Il Castagno srl"; la TT, quale responsabile dell'Area risorse finanziarie e Strumentali e dello Sviluppo economico del Comune di Sant'Elpidio a Mare, rilasciava, a sua volta, tre autorizzazioni commerciali in favore della medesima società. Tanto premesso, rilevava il GUP che gli atti di indagine non erano idonei a sostenere l'accusa in dibattimento in relazione all'elemento soggettivo di cui all'art. 323 c.p. (dolo intenzionale).
Dagli atti non emergeva alcun indizio di collusioni (neppure ipotizzate nell'imputazione) con i soggetti responsabili della società destinataria dei provvedimenti e neppure la consapevolezza di violazione della normativa urbanistica (art. 44 NTA del PRG che consentiva di realizzare nell'area unicamente strutture di vendita di tipo medio, vale a dire con superficie non superiore a 2.500 mq.), tenuto conto della non chiara formulazione della L.R. Marche n. 26 del 1999 in ordine alla possibilità che un unico centro commerciale contenga più strutture senza che in tal modo venga a configurarsi una grande struttura di vendita.
La TT, inoltre, prima del rilascio delle tre autorizzazioni commerciali aveva richiesto parere in ordine alla configurabilità, sotto l'aspetto urbanistico, di una struttura edilizia unica oppure di tre strutture edilizie distinte tra loro, aventi autonomia funzionale, servizi e standard separati. Stante tali difficoltà interpretative non sussisteva pertanto neppure la macroscopica illiceità dell'atto, da cui poter desumere secondo la giurisprudenza di legittimità, il dolo intenzionale del reato di cui all'art. 323 c.p.. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo, denunciando l'erronea applicazione dell'art. 425 c.p.p., comma 3 e la manifesta illogicità della motivazione.
Premette il ricorrente P.M. che la realizzazione del centro commerciale era avvenuta in contrasto radicale con le previsioni del piano di lottizzazione, approvato dal Comune, che prevedeva la costruzione di un unico edificio, essendo stati realizzati quattro edifici. Con il rilascio dei tre permessi di costruire si aggirava palesemente il disposto dell'art. 44 delle NTA (secondo cui la superficie di vendita non può essere superiore a 2.500 mq) in quanto le tre strutture, pur avendo complessivamente una superficie di circa 6.000 mq, singolarmente non superavano i 2.500 mq.. Eppure, come emergeva dalla disposta consulenza tecnica, i tre edifici, sia sotto il profilo edilizio che sotto quello commerciale costituivano un'unica struttura (da definirsi quindi come "grande struttura"). Tanto premesso, la sentenza del GUP, in relazione alle posizioni di RA e AR (per le quali viene proposta impugnazione) viola l'art. 425 c.p.p., comma 3 e motiva illogicamente in ordine alla insufficienza di elementi, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, per disporre il rinvio a giudizio, quanto meno con riferimento alla violazione del piano di lottizzazione. Contrariamente a quanto ritenuto dal GUP risulta con evidenza la macroscopica illegittimità dei tre permessi di costruire rilasciati per la realizzazione di quattro edifici, nonostante che il piano di lottizzazione approvato ne prevedesse uno solo, con l'evidente finalità di aggirare le previsioni dell'art. 44 NTA e quindi per arrecare un ingiusto vantaggio patrimoniale al beneficiario. Del tutto apoditticamente, poi, il GUP ha escluso la possibilità di approfondimenti dibattimentali e del tutto contraddittoriamente ed illogicamente, pur riconoscendo l'evidenza della violazione del piano di lottizzazione e quindi la sussistenza della consapevolezza della violazione dello strumento urbanistico, non attribuisce ad essa lo stesso valore sintomatico che avrebbe attribuito alla violazione delle NTA senza le difficoltà ermeneutiche della legislazione regionale.
3. Ricorre per cassazione la parte civile TOD'S spa, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la contraddittorietà, illogicità manifesta ed in parte la omessa motivazione. Il GUP, dopo aver riconosciuto l'evidenza della violazione del piano di lottizzazione, contraddittoriamente dubita dell'esistenza del dolo, adducendo difficoltà interpretative della normativa regionale. Nella motivazione si riconosce che le strutture edilizie sono quattro, per cui se gli imputati avessero ritenuto, in buona fede, che ad ogni struttura edilizia debba corrispondere una distinta struttura commerciale, avrebbero dovuto negare il rilascio di soli tre permessi di costruire. Inoltre la norma regionale non è isolata nell'ordinamento, risultando la definizione di "centro commerciale" data dal D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 4, legge quadro vigente su tutto il territorio nazionale (tale norma statale richiamata dal GUP rende assolutamente insostenibile la difficoltà interpretativa, tenuto conto anche della preparazione e competenza professionale e dell'assoluta incongruità ed incompletezza del parere del RA richiamato in relazione alla posizione della TT).
La sentenza omette di motivare inoltre in ordine ai beni interessi sottesi alla diversa disciplina urbanistica dettata per le grandi strutture di vendita ed al più complesso iter procedimentale previsto per il rilascio delle relative autorizzazione. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 425 c.p.p., comma 3, avendo il GUP espresso un giudizio, riservato al Giudice del dibattimento, sulla colpevolezza degli imputati, invece di limitarsi ad accertare la sostenibilità dell'accusa in dibattimento. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 323 c.p. e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'impossibilità di ottenere in dibattimento "elementi sintomatici" del dolo intenzionale.
3.1. Con memoria del 21.10.2013 la parte civile TOD'S evidenzia che, come emerge dalla allegata sentenza del Consiglio di Stato del 2.8.2013, che ha confermato la sentenza del Tar Marche, quella realizzata dalla società "Il Castagno srl" è una grande struttura di vendita. Ribadisce, inoltre, che l'art. 44 NTA non consentiva nell'area di proprietà della predetta società la realizzazione di una grande struttura di vendita.
4. Con memoria, depositata in cancelleria il 30.10.2013, il difensore di TT AN, deduce l'inammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile TOD'S. Tale parte civile può essere considerata eventualmente quale danneggiata dal reato, contestandosi una condotta volta a procurare vantaggio a terzi (l'unica parte offesa è la P.A.). Il danneggiato che non sia anche persona offesa non può impugnare la sentenza di non doversi procedere, ma deve proporre autonoma azione risarcitoria civile.
5. Con memoria, deposita in cancelleria il 27.2.2013, il difensore di RA e AR, chiede il rigetto delle impugnazioni, avendo il GUP, sulla base della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, ampiamente motivato sulla insussistenza del dolo intenzionale.
Il ricorso del P.M. desume il dolo soltanto dalla pretesa macroscopica illegittimità del permesso di costruire rispetto al piano di lottizzazione, senza tener conto che esso non costituisce atto normativo ai sensi dell'art. 323 c.p. che, comunque, non sussiste alcun macroscopico contrasto.
L'area in questione risulta individuata nel PRG come "APC6". Il Piano di lottizzazione, approvato dal Consiglio Comunale, negli elaborati grafici prevede il massimo ingombro non indicando le destinazioni d'uso consentite;
il massimo ingombro dell'edificabile è peraltro non prescrittivo.
La richiesta di un unico permesso di costruire di più edifici non risulta vietata da alcuna norma;
ne' è prevista la separazione di tali costruzioni, dovendo essere solo rispettata per ogni edificio la superficie consentita per una media struttura. Sia con un unico permesso di costruire che con plurimi permessi si sarebbe potuto realizzare quanto costruito. Le strutture rispettavano le NTA sia per l'uso commerciale consentito UA/2 (media struttura di vendita con superficie inferiore a mq.2.500), sia per i distacchi dai confini e tra gli edifici. L'assunto accusatorio dell'obbligo di realizzare un unico fabbricato (rinvenibile nelle tavole 6/a e 6/b allegate al piano di lottizzazione) è smentito dalla stessa intestazione di tali elaborati e dal loro contenuto. È corretta, pertanto, l'argomentazione del GUP, secondo cui l'elaborato grafico è solo indicativo del massimo ingombro delle opere.
Anche l'assunto che il dolo sarebbe rinvenibile nel fatto che il rilascio dei permessi di costruire era finalizzato a consentire attività di vendita in spazi superiori è smentito dalla circostanza che sia il PRG che i P.d.L. prevedono la realizzazione di medie strutture di vendita senza alcuna limitazione sul numero delle stesse. Peraltro tutta la problematica in ordine alla sussistenza o meno di una grande struttura di vendita non riguarda gli imputati AR e RA. In ogni caso non è possibile ipotizzare il dolo intenzionale stante le difficoltà interpretative della normativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va rilevata, preliminarmente, la inammissibilità, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), del ricorso della parte civile TOD'S. A norma dell'art. 428 c.p.p., comma 2, avverso la sentenza di non doversi procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare può proporre ricorso per cassazione la persona offesa dal reato nei soli casi di nullità previsti dall'art. 419 c.p.p., comma 7. La persona offesa che sia costituita parte civile può,
però, proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. "È noto che la nozione di persona offesa dal reato non coincide con quella di danneggiato, in quanto la prima costituisce un elemento che appartiene alla struttura del reato, mentre il danneggiato è portatore di interessi connessi alle conseguenze privatistiche dell'illecito penale (cfr. sez. 5, 198304116, Bortolotti, RV 158854 a proposito del diritto di querela con l'affermazione che la persona offesa è titolare del diritto di querela, mentre il danneggiato è legittimato ad esercitare l'azione civile nel processo penale). In particolare la persona offesa dal reato deve essere individuata nel soggetto titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l'essenza dell'illecito, (cfr. sez. 6, 200421090, Soddu, RV 228810). Peraltro, sono chiare le ragioni che hanno indotto il legislatore a limitare la possibilità di impugnazione della sentenza di non doversi procedere alla sola persona offesa dal reato, poiché detta impugnazione è destinata a produrre direttamente effetti nella sfera penale a differenza dell'impugnazione ai soli effetti della responsabilità civile proponibile dalla parte civile, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., nei successivi gradi del giudizio, (cfr. sez. un. 29.5.2008 n. 25695, P.C. in proc. D'Eramo, RV 239701). Pertanto, il danneggiato, che non sia anche persona offesa dal reato, non può impugnare la sentenza di non doversi procedere, ma deve proporre autonoma azione risarcitoria nella sede civile" (cfr. Cass.pen. sez. 3 n. 18811 del 19.5.2010). Sicché il soggetto che assume di avere subito un pregiudizio dalla edificazione abusiva non è persona offesa dal reato, ma solo danneggiato, in quanto parte offesa è esclusivamente la pubblica amministrazione, che è titolare degli interessi attinenti alla tutela territorio protetti dalla norma incriminatrice (cfr. sez. 3, 14.1.2009 n. 6229, P.O. in proc. Celentano ed altri, RV 242532; sez. 3, 15.7.2005 n. 26121, Rosato, RV 231952). Nel reato di abuso di ufficio, finalizzato a recare un ingiusto vantaggio, l'unica parte offesa è la pubblica amministrazione, e nessun altro soggetto privato assume la qualità di persona offesa dal reato, (cfr. sez. 6, 2003,39751, Mancini, RV 226936; conf. sez. 6, 2005,44999, P.O. in proc. Scierri e altro, RV 232625). Questa Corte ha ripetutamente affermato che il reato di cui all'art. 323 c.p. ha, invece, natura plurioffensiva quando l'abuso di ufficio sia finalizzato ad arrecare ad altri un danno ingiusto, perché è idoneo a ledere, oltre l'interesse pubblico al buon andamento ed alla trasparenza della P.A., il concorrente interesse del privato a non essere turbato nei suoi diritti dal comportamento illegittimo e ingiusto del pubblico ufficiale (cfr. ex multis Cass. Pen. Sez. 6 n. 17642 del 10.4.2008, conf. Cass.pen. sez. 6 n. 13179 del 29.3.2012). Soltanto in tal caso, quindi, il privato danneggiato riveste la qualità di persona offesa ed è legittimato a proporre impugnazione a norma dell'art. 428 c.p.p., comma 2. 1.1. Risulta chiaramente dalle contestazioni che la parte civile Tod's non è persona offesa del reato.
L'abuso di ufficio ex art. 323 c.p., ascritto agli imputati, rispettivamente ai capi c) e d) dell'originaria rubrica, era invero finalizzato a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale alla società "srl Il Castagno" e non certo ad arrecare alla "TOD'S s.p.a" un danno ingiusto. L'unica persona offesa era pertanto la P.A. La parte civile "TOD'S s.p.a.", potendo assumere soltanto la veste di eventuale danneggiata dal reato, non era conseguentemente legittimata, per cui il suo ricorso va dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge.
2. Il ricorso del P.M. è, invece, fondato.
2.1. Prima di esaminare le censure mosse con l'impugnazione, appare opportuno soffermarsi sulla natura e sull'inquadramento sistematico della sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p.. Anche dopo le modifiche apportate a tale norma prima dalla L. 8 aprile 1993, n. 105, art. 1 e poi dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 23 l'udienza preliminare ha conservato la natura processuale.
Pur essendo mutata la regola di giudizio, il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza dell'imputato, ma l'inutilità del dibattimento.
La giurisprudenza di questa Corte è costantemente orientata nel ritenere che il giudice dell'udienza preliminare abbia il potere di emettere sentenza di improcedibilità non quando ritenga l'innocenza dell'imputato, ma nei casi in cui non vi sia una prevedibile possibilità che il dibattimento possa sfociare in una diversa soluzione. "Non contrasta con questa ricostruzione il tenore del nuovo terzo comma dell'art. 425 c.p.p. che prevede la pronuncia della sentenza di n.l.p. anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. La norma - che riecheggia la regola di giudizio prevista dall'art. 530 c.p.p. - conferma infatti quanto si è in precedenza espresso: il parametro non è l'innocenza ma l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio. L'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi devono quindi avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili nel giudizio. Insomma la situazione non deve poter essere considerata suscettibile di chiarimenti o sviluppi nel giudizio. Questo giudizio prognostico vale sia per l'ipotesi dell'insufficienza che per quella della contraddittorietà: queste caratteristiche legittimeranno la pronunzia della sentenza di n.l.p. solo se non appariranno superabili nel giudizio. In conclusione a meno che ci si trovi in presenza di elementi palesemente insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio per l'esistenza di prove positive di innocenza dell'imputato o per la manifesta inconsistenza di quelle di colpevolezza, la sentenza di non luogo procedere non è consentita quando l'insufficienza o contraddittorietà degli elementi acquisiti siano superabili in dibattimento. Come è stato affermato in dottrina sfuggono all'epilogo risolutivo i casi nei quali, pur rilevando incertezze, la parziale consistenza del panorama d'accusa è suscettibile di essere migliorata al dibattimento" (Cfr.Cass.sez,4 n. 26410 del 19.4.2007; conf.Cass.sez.4 n. 47169 dell'8.11.2007 ed in precedenza Cass.sez.6 n. 42275 del 16.11.2001; Cass.pen.sez.6 n. 1662 del 6.4.2000). Tali principi, peraltro, erano stati posti a base della sentenza della Corte Costituzionale n. 71 del 15 marzo 1996, in cui si affermava: "l'apprezzamento del merito che il giudice è chiamato a compiere all'esito della udienza preliminare non si sviluppa, infatti, secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o di innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di deliberare se, nel caso di specie, risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento: la sentenza di non luogo procedere, dunque, era e resta, anche dopo le modifiche subite dall'art. 425 c.p.p., una sentenza di tipo "processuale", destinata null'altro che a paralizzare la domanda di giudizio formulata dal Pubblico Ministero".
2.2. Tanto premesso, risulta pacificamente che il ricorso del P.M. riguarda solo le posizioni di AR IA e RA MO (e non anche di TT AN) per cui vengono in rilievo soltanto gli aspetti, per così dire, urbanistici della vicenda. Si contesta agli imputati, infatti, di avere, nelle rispettive qualità, procurato intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale alla società "Il Castagno srl", "in violazione di norme di legge e di regolamento in materia urbanistica, il secondo esprimendo "parere di conformità" e la prima rilasciando il permesso di costruire di cui al capo che precede benché contrastante con il Piano di lottizzazione e le Norme Tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Sant'Elpidio".
Il GUP, dopo aver ricordato che l'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 323 c.p. è costituito dal dolo intenzionale, ha ritenuto contraddittori e comunque insufficienti, in una prospettiva dibattimentale, gli elementi di prova in ordine al fatto che le condotte degli imputati "..siano state caratterizzate dalla volontà di arrecare un vantaggio ingiusto ai committenti delle opere edilizie, e della consapevolezza della violazione del piano di lottizzazione e dell'art. 44 delle norme tecniche di attuazione". Quanto al primo aspetto ha evidenziato che non erano state neppure ipotizzate nell'imputazione collusioni tra i p.u. ed i privati. In ordine alla consapevolezza delle violazioni, pur riconoscendo che tale elemento avrebbe avuto valore indiziario della volontà da parte degli imputati di favorire i richiedenti (pag. 7) e che, nel caso di specie, l'unico elemento di prova del dolo intenzionale era "costituito dall'evidenza della violazione del piano di lottizzazione (che prevedeva, sul lotto oggetto dei lavori, la realizzazione di un solo edificio e non dei quattro assentiti)" - pag.9, ha ritenuto, poi, che non potesse parlarsi di macroscopicità della violazione medesima stante le difficoltà interpretative della legislazione regionale;
inoltre, secondo il GUP, "la stessa evidenza della violazione del progetto allegato alla richiesta di permesso di costruire rispetto al piano di lottizzazione si attenua sensibilmente ove all'elaborato grafico allegato al piano non venga riconosciuto il carattere tecnico di un c.d. planivolumetrico.." (pag. 9). Tale motivazione, peraltro palesemente contraddittoria, si pone nella prospettiva di un accertamento della colpevolezza degli imputati. Il GUP, al di là di un generico riferimento, non spiega, infatti, minimamente perché gli elementi acquisiti e consistenti nella riconosciuta evidenza della violazione del piano di lottizzazione fossero inidonei a sostenere l'accusa in dibattimento. Gli argomenti adoperati (difficoltà interpretativa della normativa, peraltro riferita solo alle NTA, e natura dell'elaborato grafico allegato al piano) non risultano decisivi proprio perché, come emerge dalla stessa motivazione della sentenza impugnata, incerti ed opinabili. E, come si evidenziava in precedenza, la previsione di cui all'art. 425 c.p.p., comma 3 - per la quale il GUP deve emettere sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti o contraddittori - è qualificata dall'ultima parte del suddetto terzo comma che impone tale decisione soltanto ove i predetti elementi siano comunque inidonei a sostenere l'accusa in dibattimento. Ne deriva che solo una prognosi di inutilità del dibattimento relativa alla evoluzione, in senso favorevole all'accusa, del materiale probatorio accolto - e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato - può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere (cfr. Cass. pen. Sez. 5 n. 22864 del 15.5.2009;
conf. Cass. Sez. 4 n. 43483 del 6.10.2009; Cass. Sez. 6 n. 10849 del 12.1.2012). per pervenire ad una sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. deve, quindi, essere formulato un giudizio prognostico di immutabilità del quadro probatorio, specificamente di non modificabilità in dibattimento per effetto dell'acquisizione di nuove prove o anche di una diversa rivalutazione degli elementi in atti (Cass. Pen. Sez. 2 n. 35178 del 3.7.2008). L'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi acquisiti debbono cioè avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili in dibattimento (Cass. Sez. 6 n. 5049 del 27.11.2012).
2.3. Va per ultimo ricordato, come del resto riconosce lo stesso GUP, che richiama Cass. pen. Sez. 6 n. 49554 del 22.10.2003, che la prova del dolo intenzionale che qualifica la fattispecie criminosa di abuso di ufficio, non richiede l'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, potendo essere desunta anche da altri elementi, quali ad es. la macroscopica illegittimità dell'atto.
In relazione, poi, ai rilievi contenuti nella memoria della difesa, la violazione degli strumenti urbanistici, pur non potendosi questi configurare come norme di legge o di regolamento, integra, nei congrui casi, il reato di abuso di ufficio, in quanto rappresenta solo il presupposto di fatto della violazione della normativa legale in materia urbanistica, alla quale deve farsi riferimento quale dato strutturale della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 323 c.p. (cfr. Cass. Pen. Sez. 6 n. 11620 del 25.1.2007). Si è ritenuto integrare il delitto di abuso di ufficio la condotta con cui il funzionario dell'ufficio tecnico comunale esprima parere favorevole al rilascio di una concessione edilizia in violazione delle disposizioni di un piano di bacino, le cui norme integrano quelle contenute negli strumenti urbanistici (Cass. Pen. Sez. 6 n. 46503 del 13.10.2009).
3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame, alla luce dei rilievi dei rilievi e dei principi sopra enunciati, al Tribunale di Fermo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AR IA e RA MO e rinvia al Tribunale di Fermo per nuovo esame.
Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile TOD'S che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2013