Sentenza 23 aprile 2007
Massime • 1
In tema di chiamata in causa del terzo a titolo di garanzia impropria, poichè la domanda proposta nei confronti del terzo si basa su un titolo diverso e indipendente da quello su cui si fonda la domanda principale, introducendo, pertanto, una causa inscindibile, sottratta, in sede di impugnazione, alla disciplina della integrazione del contraddittorio di cui all'articolo 331 cod. proc. civ. e regolata invece dall'articolo 332 cod. proc. civ., la sentenza resa dal giudice di appello che, abbia omesso di disporre l'integrazione del contraddittorio può essere cassata soltanto se, al momento in cui la S.C. è chiamata a decidere, non siano ancora decorsi i termini per l'appello, restando, in caso contrario, la violazione priva di ogni effetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/04/2007, n. 9648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9648 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC ENZA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SABOTINO 2, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, difesa dall'avvocato MARIO ZITO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ALO IMM SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore ON UR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SARDEGNA 38, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO DI GIOVANNI, difesa dall'avvocato CARMELO LO CASCIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 618/03 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 18/06/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/07 dal Consigliere Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Alo Immobiliare conveniva in giudizio l'arch. MI CE chiedendone la condanna al rilascio dell'appartamento, con annesso posto auto, sito in Palermo, Passaggio MP1, di proprietà di essa attrice e dalla convenuta detenuto senza titolo.
La MI, costituitasi, eccepiva che, in attesa dell'acquisto pattuito per il prezzo di Lire 75.000.000, la s.p.a. Villaggio EU le aveva consegnato l'appartamento in questione che quindi era da essa convenuta detenuto legittimamente. La MI, ottenuta l'autorizzazione, chiamava in giudizio la s.p.a. Villaggio EU per essere garantita in caso di soccombenza. La detta società non si costituiva.
Con sentenza 9/2/2000 il tribunale di Palermo, in accoglimento della domanda, condannava la MI a restituire alla società attrice l'appartamento in contestazione, con il relativo posto auto, nonché a pagare Lire 26.663.810 per l'occupazione del bene fino al 30/6/1995.
Avverso la detta sentenza la soccombente proponeva appello al quale resisteva la Alo Immobiliare.
Con sentenza 18/6/2003 la corte di appello di Palermo rigettava il gravame osservando: che con contratto 17/11/1992 la società appellata aveva acquistato il bene in questione dalla proprietaria s.r.l. Euro.Fim ed era rimasta del tutto estranea al rapporto intercorso tra la MI e la società Villaggio EU dalla quale la prima aveva ricevuto in consegna il detto bene;
che pertanto giustamente il tribunale aveva riconosciuto alla Alo Immobiliare, quale proprietaria, il diritto alla restituzione dell'immobile; che nella specie non ricorrevano le condizioni per sospendere il processo ex articolo 295 c.p.c.; che infatti la controversia, in attesa della cui definizione era stata chiesta la sospensione della causa, aveva per oggetto l'azione revocatoria proposta dalla MI per far dichiarare inefficace nei suoi confronti l'atto con il quale il bene in contestazione era stato trasferito alla Alo Immobiliare dalla società Euro.Fim verso la quale, però, l'appellante, come dalla stessa prospettato, non vantava alcuna ragione di credito.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Palermo è stata chiesta da CE MI con ricorso affidato a due motivi. La s.r.l. Alo Immobiliare ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la MI denuncia violazione degli articoli 102, 331, 332 e 350 c.p.c. sostenendo che la sentenza impugnata è nulla per non aver la corte di appello ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società Villaggio EU rimasta contumace nel giudizio di primo grado. Ad avviso della ricorrente, pur se la sentenza è stata resa in cause scindibili trattandosi di un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo essendo stata la EU chiamata in giudizio in garanzia impropria, il giudice di appello avrebbe dovuto disporre quantomeno la notifica dell'impugnazione nei confronti della parte rimasta contumace in primo grado onerando essa MI ad integrare così il contraddittorio. Il motivo è manifestamente infondato atteso che, come è principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di chiamata in causa del terzo ed in ipotesi (ricorrente appunto nel caso in esame) di garanzia impropria, la domanda proposta nei confronti del terzo si basa su un titolo diverso ed indipendente da quello su cui si fondava la domanda principale ed introduce pertanto una causa scindibile, sottratta in sede di impugnazione alla disciplina della integrazione obbligatoria del contraddittorio di cui all'art. 331 c.p.c. e regolata invece dall'art. 332 c.p.c. In tal caso, la sentenza resa dal giudice di appello che abbia omesso di disporre la integrazione del contraddittorio in cause scindibili può essere cassata soltanto se, al momento in cui la S.C. è chiamata a decidere, non siano ancora decorsi i termini per l'appello restando, in caso contrario (come nella specie), la violazione priva di ogni effetto (tra le tante, sentenze 18/10/2005 n. 20140; 1/4/2003 n. 4893). Consegue che la dedotta nullità della sentenza impugnata non sussiste.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizi di motivazione deducendo che la corte di appello non ha tenuto in alcun conto la missiva in atti del 29/11/1988 con la quale l'amministratore della società proprietaria dell'immobile aveva riconosciuto ad essa MI il possesso dell'immobile in questione. La corte di merito, inoltre, non ha indicato il motivo per il quale il giudizio non poteva essere sospeso ex articolo 295 c.p.c. pur ricorrendone i presupposti sussistendo un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di rilascio dell'appartamento per occupazione senza titolo ed il giudizio avente ad oggetto l'azione di revocatoria ordinaria dell'atto di trasferimento di detto bene. Anche questo secondo motivo non è meritevole di accoglimento. La prima censura sviluppata con il motivo in esame - relativa all'asserita omessa valutazione della missiva in atti del 29/11/1988 - è palesemente inammissibile per la sua evidente genericità.
In proposito è sufficiente ribadire che nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare - sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perché relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata. Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base.
Le censure mosse dalla ricorrente sono carenti sotto l'indicato aspetto e tale omissione non consente di verificare l'incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dalla MI.
La seconda censura in cui si articola il motivo di ricorso in esame è frutto di una non attenta e non corretta lettura della sentenza impugnata con la quale la corte di appello - al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente - ha espressamente esaminato la richiesta della appellante volta ad ottenere la sospensione del giudizio in attesa della definizione dell'altro avente ad oggetto l'azione revocatoria proposta dalla stessa MI con riferimento al trasferimento del diritto di proprietà dell'immobile in questione dalla Euro.Fim alla Alo Immobiliare. Il giudice di secondo grado ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per sospendere il giudizio a norma dell'articolo 295 c.p.c. ed al riguardo ha fornito espressa e precisa motivazione ponendo in evidenza che la MI - come dalla stessa ammesso - non vantava alcuna ragione di credito nei confronti della Euro.Fim.
Avverso la detta motivazione la ricorrente non ha svolto specifiche e dettagliate critiche per cui per tale parte la censura in esame è inammissibile posto che, come è principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, la proposizione, con il ricorso per Cassazione, di censure non aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (ossia prive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata) comporta l'inammissibilità del ricorso per mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 c.p.c., n.4 (sentenze 20/2/2006 n. 3654; 7/11/2005 n. 21490; 15/7/2005 n.
15022; 24/2/2004 n. 3612; 23/5/2001 n. 7046). Il ricorso va pertanto rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 100,00 oltre Euro 2.000,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2007