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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente e Relatore LENOCI VALENTINO, Giudice MITOLA MARIA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1106/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF01PF00285 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2692/2025 depositato il 25/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, esercente la professione di architetto, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TVF01PF00285 in epigrafe indicato, con il quale la Agenzia delle Entrate di Bari, per l'anno di imposta 2020, ha ricondotto da forfettario ad ordinario il regime fiscale del contribuente per difetto dei requisiti previsti dalla legge per l'accesso e/o la permanenza a regime fiscale agevolato in ragione del superamento già nell'anno di imposta 2019 dei limiti di accesso a quest'ultimo (compensi non superiori ad Euro 65.000,00).
Da qui, riconoscendo costi nella misura del 22%, la rideterminazione del reddito di lavoro autonomo in Euro 76.131,00, e delle conseguenti maggiori imposte dovute (Irpef per Euro 11.569,00 oltre Addizionali ed Iva per Euro 21.473,00).
Parte ricorrente ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
-Omesso contraddittorio informato.
-Infondatezza della pretesa / Violazione del principio di capacità contributiva / Errato calcolo del reddito : secondo la prospettazione del contribuente gli importi in discussione afferiscono a n. 04 fatture emesse nell'anno 2018 (n. 12 e n. 13 del 29.11.2018, n. 14 e n. 15 del 07.12.2018) , annualità nella quale era in regime ordinario.
-Riconoscimento da parte della Amministrazione Finanziaria di i costi nella misura del 22%, inferiore a quella (tra il 35% ed il 40%) ordinaria della categoria professionale.
Si è costituita in giudizio la AGENZIA DELLE ENTRATE DI BARI, confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato e la fondatezza della richiesta .
All'esito della udienza del 24.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
-In ordine al primo motivo si osserva che nella specie trattasi di cd accertamento parziale, ovvero accertamento emesso ex art. 41 bis DPR n. 600/1973 e 54, 5 comma, DPR n. 633/1972, in quanto tale escluso dall'obbligo del contraddittorio informato di cui all'art. 6 bis Legge n. 212/2000 giusta DM 24.4.2024 (quest'ultimo adottato in aderenza al comma 2 dell'art. 6 bis citato, che demandava, appunto, a DM la espressa indicazione ed elencazione degli atti impositivi esclusi dalla applicazione della novella).
Il motivo è pertanto infondato. -In ordine al secondo motivo si rileva che, vertendosi nella ipotesi di redditi da lavoro autonomo, i redditi professionali vanno dichiarati nell'anno di imposta in cui sono stati corrisposti e percepiti .
Ebbene, nella specie, siccome evincibile dalla risultanze processuali (e non diversamente provato da parte ricorrente):
Società_1° i compensi , tutti corrisposti dalla società e riportati nelle quattro fatture indicate nella narrativa che precede, a prescindere dalla (irrilevante) data di emissione di queste ultime, sono stati comunque incassati nell'anno 2019;
° sempre nell'anno 2019 risultano certificate le ritenute eseguite sui compensi corrisposti dalla società;
° lo stesso contribuente ha dichiarato i prefati compensi nell'anno di imposta 2019.
Ne consegue che la concorrenza dei prefati compensi con quelli percepiti in forza di fatture emesse nello stesso anno 2019 al calcolo del reddito complessivo del contribuente nella detta annualità ha determinato il superamento del limite di accesso al regime fiscale agevolato e, pertanto, secondo quanto previsto dalla normativa a riguardo (con conseguente esclusione di alcuna violazione del principio di capacità contributiva) la assenza della permanenza dei requisiti per la fruizione del medesimo nell'anno di imposta 2020 .
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al lamentato riconoscimento sul reddito rideterminato di costi nella misura del 22% (trattasi della percentuale riconosciuta dal regime forfettario) si osserva che parte ricorrente non ha, comunque, fornito prova idonea a dimostrare la incidenza dei predetti nella assunta superiore misura (tra il 35% ed il 40%).
Il motivo è, pertanto, allo stato degli atti, infondato.
Per quanto innanzi questa Corte rigetta il ricorso.
In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Bari delle spese del giudizio, liquidate in Euro 4.000,00.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria 1 grado di Bari, Sezione 2:
-Rigetta il ricorso .
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Bari delle spese del giudizio, liquidate in Euro 4.000,00.
Così deciso in Bari il 24.11.2025
IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente e Relatore LENOCI VALENTINO, Giudice MITOLA MARIA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1106/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF01PF00285 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2692/2025 depositato il 25/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, esercente la professione di architetto, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TVF01PF00285 in epigrafe indicato, con il quale la Agenzia delle Entrate di Bari, per l'anno di imposta 2020, ha ricondotto da forfettario ad ordinario il regime fiscale del contribuente per difetto dei requisiti previsti dalla legge per l'accesso e/o la permanenza a regime fiscale agevolato in ragione del superamento già nell'anno di imposta 2019 dei limiti di accesso a quest'ultimo (compensi non superiori ad Euro 65.000,00).
Da qui, riconoscendo costi nella misura del 22%, la rideterminazione del reddito di lavoro autonomo in Euro 76.131,00, e delle conseguenti maggiori imposte dovute (Irpef per Euro 11.569,00 oltre Addizionali ed Iva per Euro 21.473,00).
Parte ricorrente ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
-Omesso contraddittorio informato.
-Infondatezza della pretesa / Violazione del principio di capacità contributiva / Errato calcolo del reddito : secondo la prospettazione del contribuente gli importi in discussione afferiscono a n. 04 fatture emesse nell'anno 2018 (n. 12 e n. 13 del 29.11.2018, n. 14 e n. 15 del 07.12.2018) , annualità nella quale era in regime ordinario.
-Riconoscimento da parte della Amministrazione Finanziaria di i costi nella misura del 22%, inferiore a quella (tra il 35% ed il 40%) ordinaria della categoria professionale.
Si è costituita in giudizio la AGENZIA DELLE ENTRATE DI BARI, confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato e la fondatezza della richiesta .
All'esito della udienza del 24.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
-In ordine al primo motivo si osserva che nella specie trattasi di cd accertamento parziale, ovvero accertamento emesso ex art. 41 bis DPR n. 600/1973 e 54, 5 comma, DPR n. 633/1972, in quanto tale escluso dall'obbligo del contraddittorio informato di cui all'art. 6 bis Legge n. 212/2000 giusta DM 24.4.2024 (quest'ultimo adottato in aderenza al comma 2 dell'art. 6 bis citato, che demandava, appunto, a DM la espressa indicazione ed elencazione degli atti impositivi esclusi dalla applicazione della novella).
Il motivo è pertanto infondato. -In ordine al secondo motivo si rileva che, vertendosi nella ipotesi di redditi da lavoro autonomo, i redditi professionali vanno dichiarati nell'anno di imposta in cui sono stati corrisposti e percepiti .
Ebbene, nella specie, siccome evincibile dalla risultanze processuali (e non diversamente provato da parte ricorrente):
Società_1° i compensi , tutti corrisposti dalla società e riportati nelle quattro fatture indicate nella narrativa che precede, a prescindere dalla (irrilevante) data di emissione di queste ultime, sono stati comunque incassati nell'anno 2019;
° sempre nell'anno 2019 risultano certificate le ritenute eseguite sui compensi corrisposti dalla società;
° lo stesso contribuente ha dichiarato i prefati compensi nell'anno di imposta 2019.
Ne consegue che la concorrenza dei prefati compensi con quelli percepiti in forza di fatture emesse nello stesso anno 2019 al calcolo del reddito complessivo del contribuente nella detta annualità ha determinato il superamento del limite di accesso al regime fiscale agevolato e, pertanto, secondo quanto previsto dalla normativa a riguardo (con conseguente esclusione di alcuna violazione del principio di capacità contributiva) la assenza della permanenza dei requisiti per la fruizione del medesimo nell'anno di imposta 2020 .
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al lamentato riconoscimento sul reddito rideterminato di costi nella misura del 22% (trattasi della percentuale riconosciuta dal regime forfettario) si osserva che parte ricorrente non ha, comunque, fornito prova idonea a dimostrare la incidenza dei predetti nella assunta superiore misura (tra il 35% ed il 40%).
Il motivo è, pertanto, allo stato degli atti, infondato.
Per quanto innanzi questa Corte rigetta il ricorso.
In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Bari delle spese del giudizio, liquidate in Euro 4.000,00.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria 1 grado di Bari, Sezione 2:
-Rigetta il ricorso .
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Bari delle spese del giudizio, liquidate in Euro 4.000,00.
Così deciso in Bari il 24.11.2025
IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita)