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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/11/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3457/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3457/2025 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. GIROLAMETTI SERGIO;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. GIROLAMETTI SERGIO.
OGGETTO: “REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO”.
CONCLUSIONI: “1) affido della minore ad entrambi i genitori, con esercizio Persona_1 congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. 2) il IG. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà facoltà di Parte_2 tenere con sé la figlia un giorno a settimana dalle 18:00 alle 22:00 previo accordo con la madre e a settimane alterne dal venerdì alle 19:00 alla domenica alle 19:00 con possibilità di pernottamento nell'abitazione del padre. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia e delle volontà della stessa.
3) Le festività natalizie, dal 24 al 30 dicembre, verranno trascorse dalla figlia con ciascun genitore alternativamente con quelle di fine anno dal 31 dicembre al 6 gennaio;
così come le feste pasquali verranno trascorse dalla figlia con ciascun genitore ad anni alterni, tre giorni con uno e tre giorni con l'altro alternando tra loro Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi. Stessa alternanza anche per i ponti.
Quanto alle vacanze estive, il IG. avrà facoltà di trascorrere con la figlia 10 giorni, Pt_2 anche consecutivi, previo accordo tra i genitori, tenendo conto delle ferie estive di ciascuno di essi. I genitori dovranno fornire l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno la figlia. Per i viaggi all'estero della minore sarà necessario il consenso scritto di entrambi i genitori.
4) Il IG. contribuirà al mantenimento ordinario della figlia sino al Parte_2 Per_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica e per tale ragione si impegna ed obbliga a corrispondere alla IG.ra , a tale titolo, entro il giorno 10 di ogni mese, in unica Parte_1 soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della IG.ra oppure mediante Pt_1 bonifico sul c/c bancario a lei intestato avente IBAN n. [...] la somma di € 300,00 rivalutata annualmente secondo la variazione dell'Indice ISTAT. Il contributo al mantenimento verrà versato dal signor in favore della signora sin Pt_2 Pt_1 dal mese corrente alla firma del presente ricorso;
5) La minore sarà a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno e le detrazioni spetteranno anch'esse ad ognuno nella misura del 50%.
6) Il IG. si impegna ed obbliga altresì a corrispondere alla IG.ra Parte_2 Parte_1 il 50% delle spese straordinarie dalla stessa sostenute in favore della figlia, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Ancona aggiornato al mese di luglio 2024. In particolare i ricorrenti dovranno comunicarsi mensilmente le spese anticipate per la figlia ed il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre i 30 giorni successivi alla comunicazione. Nel caso in cui la spesa richieda il preventivo consenso/accordo, questo deve essere prestato o negato dall'altro genitore per iscritto entro sette giorni dalla richiesta fornendo, in caso di diniego, relativa adeguata motivazione. Il silenzio dell'altro genitore ovvero la mancata risposta in ordine al consenso della spesa sarà ritenuta tacita quale implicito assenso alla stessa.
7) Le parti concordano che l'assegno unico per la figlia spetterà integralmente alla IG.ra e destinato alle esigenze della minore. Parte_1
8) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto della minore”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto di Parte_1 Parte_2 disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento della figlia , nata fuori Per_1 dal matrimonio il 24/06/2020.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero che ha espresso parere favorevole.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia, della quale non viene disposto l'ascolto in considerazione della tenera età.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3457/2025 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. GIROLAMETTI SERGIO;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. GIROLAMETTI SERGIO.
OGGETTO: “REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO”.
CONCLUSIONI: “1) affido della minore ad entrambi i genitori, con esercizio Persona_1 congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. 2) il IG. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà facoltà di Parte_2 tenere con sé la figlia un giorno a settimana dalle 18:00 alle 22:00 previo accordo con la madre e a settimane alterne dal venerdì alle 19:00 alla domenica alle 19:00 con possibilità di pernottamento nell'abitazione del padre. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia e delle volontà della stessa.
3) Le festività natalizie, dal 24 al 30 dicembre, verranno trascorse dalla figlia con ciascun genitore alternativamente con quelle di fine anno dal 31 dicembre al 6 gennaio;
così come le feste pasquali verranno trascorse dalla figlia con ciascun genitore ad anni alterni, tre giorni con uno e tre giorni con l'altro alternando tra loro Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi. Stessa alternanza anche per i ponti.
Quanto alle vacanze estive, il IG. avrà facoltà di trascorrere con la figlia 10 giorni, Pt_2 anche consecutivi, previo accordo tra i genitori, tenendo conto delle ferie estive di ciascuno di essi. I genitori dovranno fornire l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno la figlia. Per i viaggi all'estero della minore sarà necessario il consenso scritto di entrambi i genitori.
4) Il IG. contribuirà al mantenimento ordinario della figlia sino al Parte_2 Per_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica e per tale ragione si impegna ed obbliga a corrispondere alla IG.ra , a tale titolo, entro il giorno 10 di ogni mese, in unica Parte_1 soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della IG.ra oppure mediante Pt_1 bonifico sul c/c bancario a lei intestato avente IBAN n. [...] la somma di € 300,00 rivalutata annualmente secondo la variazione dell'Indice ISTAT. Il contributo al mantenimento verrà versato dal signor in favore della signora sin Pt_2 Pt_1 dal mese corrente alla firma del presente ricorso;
5) La minore sarà a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno e le detrazioni spetteranno anch'esse ad ognuno nella misura del 50%.
6) Il IG. si impegna ed obbliga altresì a corrispondere alla IG.ra Parte_2 Parte_1 il 50% delle spese straordinarie dalla stessa sostenute in favore della figlia, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Ancona aggiornato al mese di luglio 2024. In particolare i ricorrenti dovranno comunicarsi mensilmente le spese anticipate per la figlia ed il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre i 30 giorni successivi alla comunicazione. Nel caso in cui la spesa richieda il preventivo consenso/accordo, questo deve essere prestato o negato dall'altro genitore per iscritto entro sette giorni dalla richiesta fornendo, in caso di diniego, relativa adeguata motivazione. Il silenzio dell'altro genitore ovvero la mancata risposta in ordine al consenso della spesa sarà ritenuta tacita quale implicito assenso alla stessa.
7) Le parti concordano che l'assegno unico per la figlia spetterà integralmente alla IG.ra e destinato alle esigenze della minore. Parte_1
8) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto della minore”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto di Parte_1 Parte_2 disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento della figlia , nata fuori Per_1 dal matrimonio il 24/06/2020.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero che ha espresso parere favorevole.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia, della quale non viene disposto l'ascolto in considerazione della tenera età.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi