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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 15/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1525/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.
Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1525 R.G. dell'anno 2017 tra
(C.F. ), con gli Avv.ti Parte_1 C.F._1
SANTANGELO VINCENZO (C.F. ) e CARAMANTE C.F._2
AMERICO (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._3
OPPONENTE contro
ON
, con sede alla via R.A. Passaro di 84078 Vallo della Lucania (SA)
[...]
(c.f. e p. iva n. Partita IVA - Gruppo IVA in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
suo Presidente e legale rappr.nte p.t., nato a [...] il CP_2
15.12.1971, c.f.: , ed ivi res.nte alla via Tempitelle di Sotto, n. C.F._4
48/3 (incorporante per fusione già CP_3 [...]
, in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. GUERRA GIACINTA
( ), giusta procura in atti;
C.F._5
OPPOSTO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 342/2017 emesso dal
Tribunale di Lagonegro in data 28.08.2017
CONCLUSIONI DELLE PARTI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 342/2017 il Tribunale Ordinario di Lagonegro ingiungeva a di pagare alla Parte_1 [...]
, successivamente assumendo la Controparte_4
denominazione di , Controparte_5
poi fusa per Controparte_6
incorporazione in ON
la somma di Euro 11.738,77, oltre interessi e spese
[...]
della procedura monitoria, a titolo di scoperto di conto corrente del
[...]
per il quale l'opponente si sarebbe Controparte_7
costituito fideiussore sino alla concorrenza di Euro 13.500;
Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato il 25.09.2017, Parte_1
proponeva opposizione con atto di citazione ritualmente notificato il 03.11.2017, iscrivendo la causa a ruolo il 09.11.2017, e conveniva
[...]
Controparte_8
dinanzi al Tribunale Ordinario di Lagonegro;
a fondamento
[...] dell'opposizione, esponeva che non aveva mai sottoscritto la lettera di fideiussione n.
6247 in favore della società creditrice, disconoscendo le sottoscrizioni, apposte quindi da ignoti in calce alla stessa, e pertanto eccepiva che nulla era da egli dovuto, trattandosi di un'evidente contraffazione.
pagina 2 di 9 Per tutte queste ragioni, l'opponente così concludeva: Parte_1
“accertare e dichiarare apocrife le sottoscrizioni ivi apposte e conseguentemente dichiarare nulla, illegittima e/o priva di effetto giuridico la lettera di fideiussione n.
6247 datata 13.03.2014. Dichiarare conseguentemente non dovute dal sig. Parte_1
le somme ingiunte. Con vittoria di spese di giudizio, oltre spese forfettarie
[...] iva e cap da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario”.
L'opposta Controparte_8
si costituiva il 17.04.2018, in
[...] vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per l'08.05.2018 contestando l'opposizione avversaria;
in particolare, preliminarmente osservava che l'opponente non contestava il rapporto contrattuale n.
0/0/552656 intercorso tra la banca ed il e che, per quest'ultimo il CP_7
decreto ingiuntivo aveva acquistato efficacia in quanto notificato proprio nelle mani di , quale liquidatore e legale rappresentante, e non opposto;
nel merito, Parte_1 sosteneva la pretestuosità dell'eccezione di falsità della sottoscrizione di fideiussione in quanto proprio l'opponente si costitutiva fideiussore in data 13.03.2014 con lettera sottoscritta presso la filiale rilasciando anche copia della carta di identità; atteso che l'opponente aveva effettuato il disconoscimento delle sottoscrizioni, chiedeva procedersi ex art. 216 c.p.c. alla certificazione giudiziale della sottoscrizione a mezzo di CTU;
Per tutte queste ragioni, l'opposta
[...]
così Controparte_8 concludeva: “in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo i motivi di opposizione oltre che pretestuosi, non fondati su alcuna prova scritta, né di facile e pronta soluzione;
nel merito verificata
l'autenticità delle sottoscrizioni di cui in premessa, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, respingersi la domanda attorea siccome infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e compensi”.
pagina 3 di 9 Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. dell'08.05.2018, il Giudice, con ordinanza in pari data, concedeva la provvisoria esecuzione richiesta ed assegnava termini per l'instaurazione del procedimento di mediazione, conclusosi negativamente.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva quindi istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso una consulenza tecnica disposta con successiva ordinanza del 13.05.2020.
All'udienza c.d. cartolare del 22.10.2024, le parti precisavano le conclusioni ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente, giova precisare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli. Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo pagina 4 di 9 all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore. Pertanto, devono trovare applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”. Sul debitore convenuto, inoltre, graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
Orbene, passando al merito, l'unica eccezione sollevata nei termini dall'opponente attiene al disconoscimento avanzato dallo stesso in relazione alla lettera di pagina 5 di 9 fideiussione per un importo pari ad Euro 13.500,00, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società Centro nautico Cilento società sportiva dilettantistica S.r.l., di cui il risulta essere legale rappresentante. Parte_1
La lettera di fideiussione n. 006247 del 13.03.2014 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal conto corrente n. 0/00/552656, fonte del credito nel caso di specie, può e deve essere attribuito alla mano dell'opponente . Parte_1
Infatti, il Tribunale ritiene che le firme lettera di fideiussione n. 006247 del
13.03.2014 debbano necessariamente essere ricondotte alle firme del reale sottoscrivente , con tutte le relative conseguenze di legge, aderendo alle Parte_1 risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta.
Ed invero il contratto di finanziamento e le relative sottoscrizioni sono state sottoposte a CTU grafologica con l'ausilio dell'esperto grafologo dott. Per_1
il quale, dopo approfondite indagini di raffronto con scritture di
[...]
comparazione di certa appartenenza all'opponente, ossia 1) n. 25 sottoscrizioni in originale apposte dal sig. su atto redatto dal notaio Parte_1 Persona_2
rep. 461 racc. 277; 2) n. 8 sottoscrizioni in originale apposte dal sig.
[...] Parte_1
su contratto di apertura di credito presso B.C.C. di;
3) n. 1
[...] CP_4
sottoscrizione apposta dal sig. su carta di identità n. Parte_1 NumeroD_1
rilasciata dal Comune di Cordovado in data 08/03/2017, 4) n. 1 firma in originale apposta dal sig. su verbale di mediazione del 14.06.2018 5) n. 1 firma in Parte_1
originale apposta dal sig. su procura alle liti rilasciata in favore Parte_1 dell'avv. Enrico Caramante in data 14.06.2018 ha concluso per la riconducibilità delle sottoscrizioni a nome di alla medesima mano dello stesso. Parte_1
Il Tribunale ritiene di condividere le considerazioni del CTU essendo stata ampiamente particolareggiata ed approfondita l'indagine tecnica che ha condotto alle conclusioni riportate nell'elaborato ed essendo tali conclusioni pienamente coerenti con le premesse metodologiche esposte.
pagina 6 di 9 In particolare, il consulente, premesso di essersi attenuto ai normali protocolli di verifica, applicando il metodo morettiano, che considera ogni gesto espressione visibile e controllabile della singolarità psicosomatica della persona, ha proceduto dapprima alla descrizione della firma e del manoscritto in verifica per arrivare alla conclusione che la sottoscrizione apposta è riconducibile ad alla mano del , Parte_1
per poi passare alla descrizione della documentazione di comparazione al fine di individuare il quadro grafico identificativo dell'opponente, concludendo ed affermando che la sigla in verifica sulla lettera di fideiussione è autografa e, dunque, appartiene al signor (cfr. consulenza tecnica d'ufficio, pagg. 75- Parte_1
76).
Per quanto premesso, dunque, si è accertato che la firma apposta alla lettera di fideiussione del 13.03.2014 è dell'opponente che, pertanto, oltre ad aver concluso il contratto in esame, si ritiene giocoforza dedurre fosse a conoscenza delle obbligazioni contrattuali assunte.
Da ultimo, va esaminata l'eccezione di parte opponente, sollevata per la prima volta in sede di osservazioni alla consulenza, in cui si eccepisce la nullità della lettera di fideiussione del 13/03/2014, quale titolo posto a fondamento dell'opposto D.I. n.
342/2017, per violazione di norma imperativa, ex art. 1418 c.c., in relazione all'art. 2 della L. n. 287/1990, richiamando le sentenze dalla Suprema corte di Cassazione
Ordinanza n. 28910/2017 e poi con Sentenza n. 21878 del 15/6/2019.
L'eccezione è infondata nel merito, mancando la prova che il contratto non sarebbe stato concluso in assenza delle clausole suscettibili di dichiarazione di nullità parziale e non venendo in rilievo nel caso in esame l'applicazione delle clausole indicate come contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea dall'Autorità Garante (cfr. Corte di
Cassazione, SS.UU., sent. del 30 dicembre 2021, n. 41994/2021) in quanto anche se tale nullità è rilevabile d'ufficio in ogni fase del giudizio, tali non sono le conseguenti eccezioni ex art. 1957 c.c. e i fatti su cui la stessa si basa, nel caso di specie esposti pagina 7 di 9 tardivamente con la sola comparsa conclusionale del 11/12/24, come correttamente contestato dalla opposta (cfr. pag. 1 ss della memoria di replica del 12/1/25).
Come noto, invece, le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del “thema decidendum“, né l'accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte, essendo detta accettazione attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la discussione (Cass. civ., Sez. 3, 14/03/2006, n. 5478 – Rv. 590101).
Per le premesse svolte, in definitiva, l'opposizione va rigettata e pertanto Parte_1
è tenuto al pagamento delle somme creditorie riportate in sede monitoria,
[...]
essendo stato accertato e qui dichiarato che lo stesso ha personalmente sottoscritto la lettera di fideiussione, a garanzia delle obbligazioni assunte con contratto di conto corrente da parte del anche Controparte_7
nella qualità di liquidatore e legale rappresentante pro tempore.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
deve dunque essere condannato a rimborsare all'opposta le spese Parte_1
di lite, che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al
D.M. 10 marzo 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
Le spese della consulenza tecnica, come liquidate in corso di causa, devono essere definitivamente poste a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il decreto ingiuntivo n. 342/2017 del
Tribunale di Lagonegro, definitivamente esecutivo;
pagina 8 di 9 - condanna altresì a rimborsare all'opposta le spese di lite, che Parte_1
liquida in Euro 4.835,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali,
c.p.a. e i.v.a., come per legge;
- pone le spese della consulenza tecnica a carico di . Parte_1
Lagonegro, data
Il Giudice
Dott. Riccardo Sabato
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.
Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1525 R.G. dell'anno 2017 tra
(C.F. ), con gli Avv.ti Parte_1 C.F._1
SANTANGELO VINCENZO (C.F. ) e CARAMANTE C.F._2
AMERICO (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._3
OPPONENTE contro
ON
, con sede alla via R.A. Passaro di 84078 Vallo della Lucania (SA)
[...]
(c.f. e p. iva n. Partita IVA - Gruppo IVA in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
suo Presidente e legale rappr.nte p.t., nato a [...] il CP_2
15.12.1971, c.f.: , ed ivi res.nte alla via Tempitelle di Sotto, n. C.F._4
48/3 (incorporante per fusione già CP_3 [...]
, in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. GUERRA GIACINTA
( ), giusta procura in atti;
C.F._5
OPPOSTO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 342/2017 emesso dal
Tribunale di Lagonegro in data 28.08.2017
CONCLUSIONI DELLE PARTI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 342/2017 il Tribunale Ordinario di Lagonegro ingiungeva a di pagare alla Parte_1 [...]
, successivamente assumendo la Controparte_4
denominazione di , Controparte_5
poi fusa per Controparte_6
incorporazione in ON
la somma di Euro 11.738,77, oltre interessi e spese
[...]
della procedura monitoria, a titolo di scoperto di conto corrente del
[...]
per il quale l'opponente si sarebbe Controparte_7
costituito fideiussore sino alla concorrenza di Euro 13.500;
Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato il 25.09.2017, Parte_1
proponeva opposizione con atto di citazione ritualmente notificato il 03.11.2017, iscrivendo la causa a ruolo il 09.11.2017, e conveniva
[...]
Controparte_8
dinanzi al Tribunale Ordinario di Lagonegro;
a fondamento
[...] dell'opposizione, esponeva che non aveva mai sottoscritto la lettera di fideiussione n.
6247 in favore della società creditrice, disconoscendo le sottoscrizioni, apposte quindi da ignoti in calce alla stessa, e pertanto eccepiva che nulla era da egli dovuto, trattandosi di un'evidente contraffazione.
pagina 2 di 9 Per tutte queste ragioni, l'opponente così concludeva: Parte_1
“accertare e dichiarare apocrife le sottoscrizioni ivi apposte e conseguentemente dichiarare nulla, illegittima e/o priva di effetto giuridico la lettera di fideiussione n.
6247 datata 13.03.2014. Dichiarare conseguentemente non dovute dal sig. Parte_1
le somme ingiunte. Con vittoria di spese di giudizio, oltre spese forfettarie
[...] iva e cap da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario”.
L'opposta Controparte_8
si costituiva il 17.04.2018, in
[...] vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per l'08.05.2018 contestando l'opposizione avversaria;
in particolare, preliminarmente osservava che l'opponente non contestava il rapporto contrattuale n.
0/0/552656 intercorso tra la banca ed il e che, per quest'ultimo il CP_7
decreto ingiuntivo aveva acquistato efficacia in quanto notificato proprio nelle mani di , quale liquidatore e legale rappresentante, e non opposto;
nel merito, Parte_1 sosteneva la pretestuosità dell'eccezione di falsità della sottoscrizione di fideiussione in quanto proprio l'opponente si costitutiva fideiussore in data 13.03.2014 con lettera sottoscritta presso la filiale rilasciando anche copia della carta di identità; atteso che l'opponente aveva effettuato il disconoscimento delle sottoscrizioni, chiedeva procedersi ex art. 216 c.p.c. alla certificazione giudiziale della sottoscrizione a mezzo di CTU;
Per tutte queste ragioni, l'opposta
[...]
così Controparte_8 concludeva: “in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo i motivi di opposizione oltre che pretestuosi, non fondati su alcuna prova scritta, né di facile e pronta soluzione;
nel merito verificata
l'autenticità delle sottoscrizioni di cui in premessa, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, respingersi la domanda attorea siccome infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e compensi”.
pagina 3 di 9 Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. dell'08.05.2018, il Giudice, con ordinanza in pari data, concedeva la provvisoria esecuzione richiesta ed assegnava termini per l'instaurazione del procedimento di mediazione, conclusosi negativamente.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva quindi istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso una consulenza tecnica disposta con successiva ordinanza del 13.05.2020.
All'udienza c.d. cartolare del 22.10.2024, le parti precisavano le conclusioni ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente, giova precisare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli. Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo pagina 4 di 9 all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore. Pertanto, devono trovare applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”. Sul debitore convenuto, inoltre, graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
Orbene, passando al merito, l'unica eccezione sollevata nei termini dall'opponente attiene al disconoscimento avanzato dallo stesso in relazione alla lettera di pagina 5 di 9 fideiussione per un importo pari ad Euro 13.500,00, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società Centro nautico Cilento società sportiva dilettantistica S.r.l., di cui il risulta essere legale rappresentante. Parte_1
La lettera di fideiussione n. 006247 del 13.03.2014 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal conto corrente n. 0/00/552656, fonte del credito nel caso di specie, può e deve essere attribuito alla mano dell'opponente . Parte_1
Infatti, il Tribunale ritiene che le firme lettera di fideiussione n. 006247 del
13.03.2014 debbano necessariamente essere ricondotte alle firme del reale sottoscrivente , con tutte le relative conseguenze di legge, aderendo alle Parte_1 risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta.
Ed invero il contratto di finanziamento e le relative sottoscrizioni sono state sottoposte a CTU grafologica con l'ausilio dell'esperto grafologo dott. Per_1
il quale, dopo approfondite indagini di raffronto con scritture di
[...]
comparazione di certa appartenenza all'opponente, ossia 1) n. 25 sottoscrizioni in originale apposte dal sig. su atto redatto dal notaio Parte_1 Persona_2
rep. 461 racc. 277; 2) n. 8 sottoscrizioni in originale apposte dal sig.
[...] Parte_1
su contratto di apertura di credito presso B.C.C. di;
3) n. 1
[...] CP_4
sottoscrizione apposta dal sig. su carta di identità n. Parte_1 NumeroD_1
rilasciata dal Comune di Cordovado in data 08/03/2017, 4) n. 1 firma in originale apposta dal sig. su verbale di mediazione del 14.06.2018 5) n. 1 firma in Parte_1
originale apposta dal sig. su procura alle liti rilasciata in favore Parte_1 dell'avv. Enrico Caramante in data 14.06.2018 ha concluso per la riconducibilità delle sottoscrizioni a nome di alla medesima mano dello stesso. Parte_1
Il Tribunale ritiene di condividere le considerazioni del CTU essendo stata ampiamente particolareggiata ed approfondita l'indagine tecnica che ha condotto alle conclusioni riportate nell'elaborato ed essendo tali conclusioni pienamente coerenti con le premesse metodologiche esposte.
pagina 6 di 9 In particolare, il consulente, premesso di essersi attenuto ai normali protocolli di verifica, applicando il metodo morettiano, che considera ogni gesto espressione visibile e controllabile della singolarità psicosomatica della persona, ha proceduto dapprima alla descrizione della firma e del manoscritto in verifica per arrivare alla conclusione che la sottoscrizione apposta è riconducibile ad alla mano del , Parte_1
per poi passare alla descrizione della documentazione di comparazione al fine di individuare il quadro grafico identificativo dell'opponente, concludendo ed affermando che la sigla in verifica sulla lettera di fideiussione è autografa e, dunque, appartiene al signor (cfr. consulenza tecnica d'ufficio, pagg. 75- Parte_1
76).
Per quanto premesso, dunque, si è accertato che la firma apposta alla lettera di fideiussione del 13.03.2014 è dell'opponente che, pertanto, oltre ad aver concluso il contratto in esame, si ritiene giocoforza dedurre fosse a conoscenza delle obbligazioni contrattuali assunte.
Da ultimo, va esaminata l'eccezione di parte opponente, sollevata per la prima volta in sede di osservazioni alla consulenza, in cui si eccepisce la nullità della lettera di fideiussione del 13/03/2014, quale titolo posto a fondamento dell'opposto D.I. n.
342/2017, per violazione di norma imperativa, ex art. 1418 c.c., in relazione all'art. 2 della L. n. 287/1990, richiamando le sentenze dalla Suprema corte di Cassazione
Ordinanza n. 28910/2017 e poi con Sentenza n. 21878 del 15/6/2019.
L'eccezione è infondata nel merito, mancando la prova che il contratto non sarebbe stato concluso in assenza delle clausole suscettibili di dichiarazione di nullità parziale e non venendo in rilievo nel caso in esame l'applicazione delle clausole indicate come contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea dall'Autorità Garante (cfr. Corte di
Cassazione, SS.UU., sent. del 30 dicembre 2021, n. 41994/2021) in quanto anche se tale nullità è rilevabile d'ufficio in ogni fase del giudizio, tali non sono le conseguenti eccezioni ex art. 1957 c.c. e i fatti su cui la stessa si basa, nel caso di specie esposti pagina 7 di 9 tardivamente con la sola comparsa conclusionale del 11/12/24, come correttamente contestato dalla opposta (cfr. pag. 1 ss della memoria di replica del 12/1/25).
Come noto, invece, le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del “thema decidendum“, né l'accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte, essendo detta accettazione attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la discussione (Cass. civ., Sez. 3, 14/03/2006, n. 5478 – Rv. 590101).
Per le premesse svolte, in definitiva, l'opposizione va rigettata e pertanto Parte_1
è tenuto al pagamento delle somme creditorie riportate in sede monitoria,
[...]
essendo stato accertato e qui dichiarato che lo stesso ha personalmente sottoscritto la lettera di fideiussione, a garanzia delle obbligazioni assunte con contratto di conto corrente da parte del anche Controparte_7
nella qualità di liquidatore e legale rappresentante pro tempore.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
deve dunque essere condannato a rimborsare all'opposta le spese Parte_1
di lite, che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al
D.M. 10 marzo 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
Le spese della consulenza tecnica, come liquidate in corso di causa, devono essere definitivamente poste a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il decreto ingiuntivo n. 342/2017 del
Tribunale di Lagonegro, definitivamente esecutivo;
pagina 8 di 9 - condanna altresì a rimborsare all'opposta le spese di lite, che Parte_1
liquida in Euro 4.835,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali,
c.p.a. e i.v.a., come per legge;
- pone le spese della consulenza tecnica a carico di . Parte_1
Lagonegro, data
Il Giudice
Dott. Riccardo Sabato
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