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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 10754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10754 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 22376/2023 R.Gen.Aff.Cont.
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione prodotta, decide la causa come da sentenza che segue.
N.R.G. 22376/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa AN PE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 22376 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - altri contratti atipici
TRA (C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del sindaco p.t. dott. , elett.te dom.to presso Parte_2
l'avvocatura Comunale in P.zza Carlo di Borbone, Parte_1
10, rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Carlino (C.F.
) in virtù di deliberazione di G.C. n° 352 del C.F._1
19/10/2023 e in virtù di procura in calce all'atto di opposizione;
pec:
Email_1
OPPONENTE
E
(C.F. e P. I. n. , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Roma al Viale Regina Margherita, n. 8, in persona dell'Amm. Delegato e legale rappresentante p.t. Dott. quale procuratore speciale di CP_2
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Carlo Controparte_3
Poerio n. 90, presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Palomba (C.F.
[...]
e AF SE (C.F. , dai quali è C.F._2 C.F._3 congiuntamente e disgiuntamente rapp.ta e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
pec:
, Email_2
Email_3
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come rese all'udienza del 23.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
- 2 - #####
L'opposizione proposta EM è infondata e, Parte_3 pertanto, va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto n. 5313/2023 emesso in data 11/09/2023 va confermato.
Deve preliminarmente darsi atto che va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opposta formulata dal opponente, Pt_1 sull'assunto che il contratto stipulato con l'originaria cedente non Parte_4 andrebbe interpretato come un “contratto di fornitura”, bensì come un
“contratto di appalto di servizi” e che i crediti per cui è causa non sarebbero, pertanto, riconducibili a quelli indicati nella procura speciale repertorio n.2552 del 19.10.2021 per notar , in virtù della quale la Controparte_4
agiva in giudizio in qualità di procuratrice speciale della Controparte_1 cessionaria Controparte_3
Sul punto, in tema di interpretazione del contratto, giova sottolineare che l'espressione “contratti di fornitura” oggetto della suesposta procura è da ritenersi di accezione più ampia, in quanto comprendente le forniture “di beni e servizi” sulla scorta del contratto concluso in data 08.01.2020 dal Comune di con la originaria cedente, in favore della Parte_1 Parte_4
in qualità di procuratrice speciale della cessionaria Controparte_1
Controparte_3
Detto contratto, infatti, unitamente al relativo Capitolato Speciale d'Appalto
(CSA), contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, ha avuto ad oggetto non soltanto il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ma altresì la fornitura di beni e servizi, compresi quelli complementari e connessi agli stessi, quali la fornitura di contenitori per i rifiuti cimiteriali, la fornitura e la consegna di materiale di consumo, la fornitura in comodato d'uso di compostiere alle utenze domestiche, lo smaltimento con recupero dei proventi degli oli e grassi vegetali e animali per le utenze domestiche e non domestiche, con relativa fornitura di appropriati contenitori, come da documentazione depositata in atti (cfr. docc. 13 e 14 - fasc. mon.).
- 3 - Ebbene, nel caso di specie, il contratto in esame è da intendersi in quanto adibito al soddisfacimento di una serie di bisogni tramite prestazioni periodiche e continuative gravanti su entrambe le parti contrattuali e, come tale, allo stesso è applicabile altresì la normativa del contratto di somministrazione, avente ad oggetto prestazioni di dare e non solo quella propria del contratto di appalto strettamente inteso.
Deriva da tanto che la procura speciale in esame è effettivamente conferente legittimazione attiva alla , in quanto i crediti derivanti dal Controparte_1 contratto di appalto che, come detto, prevedono nella specie prestazioni di beni e servizi, sono da ritenersi rientranti nella categoria più ampia dei
“contratti di fornitura”. A sostegno di tanto, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, “il termine contratto di fornitura deve essere interpretato in senso ampio e comprende diverse tipologie di contratti che implicano
l'obbligo di fornire beni e/o servizi. In particolare, in materia di appalto, la cessione dei crediti derivanti da contratti di fornitura, anche se non formalmente qualificati come somministrazioni, può comunque rientrare nel novero dei crediti cedibili, avendo gli stessi ad oggetto prestazioni periodiche
o continuative, a condizione che il credito stesso sia determinabile, come nel caso di contratti che stabiliscono modalità e termini di pagamento con periodicità regolare” (cfr. ex multis Cass., sent. n. 7864/2003; Cass. sent. n.
8692/2007).
Passando all'esame nel merito della domanda, giova premettere che, nell'ambito del giudizio di opposizione monitorio, occorre procedere a valutare la fondatezza della pretesa creditoria, a fronte delle deduzioni dell'opponente e delle eccezioni sollevate. Preme, infatti, in punto di diritto sottolineare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
- 4 - Da tale premessa derivano i seguenti due corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore, che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
come secondo corollario discende che il giudice dell'opposizione non valuta più solo la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i., essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio, acquisito in corso di causa.
Tanto premesso, per quanto attiene alla prova dell'esistenza del contratto posto a fondamento del credito azionato, giova rilevare che il rapporto intercorrente tra le parti non è in discussione e, pertanto, deve essere invertito il riparto dell'onere della prova, in quanto non sarà più onere di parte creditrice dover dimostrare la debenza della somma, ma sarà il debitore a dover fornire la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione anche parziale di detto rapporto.
Orbene, nel caso di specie, la documentazione prodotta in giudizio dall'opponente risulta sfornita di carattere probatorio, non dimostrando alcunché in ordine a fatti estintivi e/o impeditivi del credito vantato dall'opposta.
A sostegno delle proprie deduzioni il eccepiva l'inesistenza e Pt_1
l'infondatezza del credito ingiunto, come derivante dalle n. 4 fatture prodotte in giudizio dall'opposta a fondamento della propria pretesa ed oggetto di una cessione di crediti in blocco avvenuta in data 08/04/2022 per atto Notaio rep. 146458 - Racc 34431 da parte della in suo favore Persona_1 Parte_4
(cfr. doc. 2 e 8 – fasc. monitorio). Deduceva il che dette fatture non Pt_1 fossero riferibili al contratto stipulato, bensì ad un verbale redatto dalle parti
- 5 - in data 01/04/2022, relativo ad un accordo transattivo mai perfezionatosi e, come tali, non dovute.
Sul punto giova sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, le fatture in esame sono da ritenersi relative al contratto di appalto rep. 5751 del 2020 e, nella specie, valide in quanto altresì corredate da ulteriore documentazione a sostegno.
Ed infatti, dalla lettura del citato verbale e dei relativi allegati, a seguito dei quali venivano emesse le fatture oggetto del presente giudizio e, peraltro, documenti controfirmati dal e dallo stesso mai contestati, risulta Pt_1 chiaramente il riferimento al contratto di appalto n. 5751 di rep. E, più specificamente, all'art. 51 del Capitolato Speciale di Appalto, in cui le parti avrebbero rideterminato le modalità di pagamento del corrispettivo dovuto con riferimento a “interventi straordinari effettuati a far data dal 25/11/2019”, con la conseguenza che le stesse prestazioni non possono ritenersi di natura extracontrattuale (cfr. doc. 14 - fasc. mon.).
Parimenti, dalla lettura dell'ulteriore documentazione prodotta in giudizio dall'opposta a fondamento della propria pretesa, risulta che la sottoscrizione di detto verbale, riferito, come detto, al contratto oggetto di causa, si rendeva necessaria al fine di definire le attività straordinarie di “riassetto” dei rifiuti, come richieste dallo stesso al responsabile del cantiere sig. Pt_1 Pt_5
rientrando il riassetto tra gli “interventi straordinari” dovuti dalla
[...] originaria cedente ex art. 1, comma 17 e all'art. 51 del CSA, e tanto è provato dal calendario di conferimento reso pubblico dal dall'ordinanza Pt_1
Sindacale n. 39 del 25.11.2019, dalla corrispondenza intercorsa tra la Pt_6
e il nell'anno 2019 ed avente ad oggetto le criticità connesse al Pt_1 mancato rispetto delle disposizioni sulla raccolta differenziata nell'intero territorio comunale e l'esecuzione di interventi ulteriori e straordinari, dai
MUD degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 contenenti la dichiarazione obbligatoria annuale di tracciabilità di tutti i rifiuti, corredate della ricevuta di deposito ex D.Lgs. 152/2006, nonché dall'estratto dei Formulari di trasporto
- 6 - dei rifiuti (FIR) rilasciati e firmati dal Comune per il periodo intercorrente tra luglio 2019 e marzo 2022 (cfr. docc. 4 a 9 – fasc. parte opposta). Orbene, tali ultimi documenti, prima del presente giudizio, non risultano essere stati mai contestati dall'opponente e di tanto deve tenersene debita considerazione.
Del pari non si ritiene meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dall'opponente di inefficacia della cessione con riguardo ai crediti futuri ceduti, stante, come detto, il riferimento degli stessi al contratto di appalto individuato nell'atto di cessione Rep. 146458 – Racc. 34431.
È principio pacifico in materia di cessione di crediti che la legittimazione attiva di una parte in giudizio è strettamente legata alla titolarità del diritto che si intende far valere, in quanto l'art. 1260 c.c. stabilisce che la cessione è un atto che trasferisce il credito da un soggetto ad un altro, ma può validamente avere ad oggetto altresì una cessione di crediti futuri, in tal caso legittimando il cessionario, nella specie, l'odierna opposta, ad agire in giudizio per il recupero del credito, a patto che tale credito sia determinabile in base a un rapporto giuridico esistente, che possa rendere identificabile il credito futuro, anche se il credito stesso non è ancora maturato, secondo il principio di determinabilità del credito.
Orbene, nel caso di specie, dal momento che l' originaria cedente cedeva alla cessionaria, oltre i crediti esistenti al momento della cessione, altresì i crediti futuri, come generati “nei futuri 24 mesi successivi alla data di delibera della cessionaria e, precisamente, sino al 21.02.2024, quali risulteranno originati dal contratto di appalto”, la cessione dei crediti futuri è pienamente legittima, poiché questi risultano nella specie determinabili in base al contratto di appalto preesistente (il contratto rep. 5751) e la cessione non si limita ai crediti già esistenti, ma include anche quelli futuri.
Da tanto deriva che tra i suddetti crediti è da ritenersi ricompresa la fattura N.
52/1 del 18.02.2021, essendo la stessa stata emessa per i maggiori costi sostenuti dalla nel periodo dell'emergenza pandemica COVID-19, per Pt_4 la gestione del servizio di smaltimento rifiuti, nell'ambito dell'appalto rep.
- 7 - 5751 e relativi all'acquisto di materiale per la disinfezione e di dispositivi per la protezione individuale dei lavoratori incaricati del servizio, come provato dalla documentazione prodotta in giudizio dall'opposta (cfr. doc. 10 a 16 – fasc. parte opposta).
Del pari sono da ritenersi ricomprese altresì le fatture n. 126/1, 127/1 e 128/1, essendo le stesse non solo relative a crediti futuri determinati sia con riferimento all'arco temporale della loro origine, sia con riferimento al rapporto giuridico (l'appalto pubblico rep. 5751) già esistente al momento della conclusione del negozio di cessione, ma altresì riconducibili direttamente al verbale del contratto di appalto oggetto di causa, quest'ultimo richiamato dal verbale sebbene emesse a seguiti di verbale del 01/04/2022, richiamante, come detto in precedenza, direttamente il contratto stesso.
A sostegno di tanto, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “la cessione di crediti futuri è pienamente legittima quando i crediti sono identificabili con riferimento al contratto che li origina. La validità della cessione dipende dalla possibilità di determinare l'ammontare del credito e le modalità di liquidazione in base al contratto già esistente” (cfr. ex multis
Cass., sentenza n. 12956/2006; Cass., sentenza n. 7267/2010; Cass., sentenza
n. 10972/2013).
Deriva da tanto che il credito azionato dall'opposta come riportato in ogni fattura deve ritenersi esistente e che l'ammontare dei debiti, come quantificato dall'opposta, risulta corretto nella somma di € 905.852,86.
Sulla detta somma devono essere riconosciuti gli interessi ex d.lgs. 231/02 dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo.
Alla luce di tutto quanto suesposto, l'opposizione proposta dal
[...] va rigettata e il decreto ingiuntivo n. 5313/2023 Controparte_5 emesso dal Tribunale di Napoli in data 11/09/2023 va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi cui al D.M. 55/2014 e successivo D.M. n.
147/2022.
- 8 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario Dott.ssa
AN PE, pronunciandosi sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal in persona del sindaco Controparte_5
p.t., nei confronti di in persona dell'Amm. Delegato e Controparte_1 legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
• Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal
[...]
in persona del sindaco p.t., nei confronti di Controparte_5
in persona dell'Amm. Delegato e legale Controparte_1 rappresentante p.t., e per l'effetto:
• Conferma il Decreto Ingiuntivo RG. n. 5313/2023 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 11/09/2023, nella persona del G.U. Dott.
Impresa;
• Condanna il in persona del Controparte_5 sindaco p.t., al pagamento delle spese di lite in favore della
[...]
in persona dell'Amm. Delegato e legale rappresentante p.t., CP_1 spese che si liquidano in € 29.193,00, per competenze, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed I.V.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 20.11.2025
Il giudice on.
Dott.ssa AN PE
- 9 -
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione prodotta, decide la causa come da sentenza che segue.
N.R.G. 22376/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa AN PE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 22376 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - altri contratti atipici
TRA (C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del sindaco p.t. dott. , elett.te dom.to presso Parte_2
l'avvocatura Comunale in P.zza Carlo di Borbone, Parte_1
10, rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Carlino (C.F.
) in virtù di deliberazione di G.C. n° 352 del C.F._1
19/10/2023 e in virtù di procura in calce all'atto di opposizione;
pec:
Email_1
OPPONENTE
E
(C.F. e P. I. n. , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Roma al Viale Regina Margherita, n. 8, in persona dell'Amm. Delegato e legale rappresentante p.t. Dott. quale procuratore speciale di CP_2
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Carlo Controparte_3
Poerio n. 90, presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Palomba (C.F.
[...]
e AF SE (C.F. , dai quali è C.F._2 C.F._3 congiuntamente e disgiuntamente rapp.ta e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
pec:
, Email_2
Email_3
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come rese all'udienza del 23.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
- 2 - #####
L'opposizione proposta EM è infondata e, Parte_3 pertanto, va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto n. 5313/2023 emesso in data 11/09/2023 va confermato.
Deve preliminarmente darsi atto che va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opposta formulata dal opponente, Pt_1 sull'assunto che il contratto stipulato con l'originaria cedente non Parte_4 andrebbe interpretato come un “contratto di fornitura”, bensì come un
“contratto di appalto di servizi” e che i crediti per cui è causa non sarebbero, pertanto, riconducibili a quelli indicati nella procura speciale repertorio n.2552 del 19.10.2021 per notar , in virtù della quale la Controparte_4
agiva in giudizio in qualità di procuratrice speciale della Controparte_1 cessionaria Controparte_3
Sul punto, in tema di interpretazione del contratto, giova sottolineare che l'espressione “contratti di fornitura” oggetto della suesposta procura è da ritenersi di accezione più ampia, in quanto comprendente le forniture “di beni e servizi” sulla scorta del contratto concluso in data 08.01.2020 dal Comune di con la originaria cedente, in favore della Parte_1 Parte_4
in qualità di procuratrice speciale della cessionaria Controparte_1
Controparte_3
Detto contratto, infatti, unitamente al relativo Capitolato Speciale d'Appalto
(CSA), contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, ha avuto ad oggetto non soltanto il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ma altresì la fornitura di beni e servizi, compresi quelli complementari e connessi agli stessi, quali la fornitura di contenitori per i rifiuti cimiteriali, la fornitura e la consegna di materiale di consumo, la fornitura in comodato d'uso di compostiere alle utenze domestiche, lo smaltimento con recupero dei proventi degli oli e grassi vegetali e animali per le utenze domestiche e non domestiche, con relativa fornitura di appropriati contenitori, come da documentazione depositata in atti (cfr. docc. 13 e 14 - fasc. mon.).
- 3 - Ebbene, nel caso di specie, il contratto in esame è da intendersi in quanto adibito al soddisfacimento di una serie di bisogni tramite prestazioni periodiche e continuative gravanti su entrambe le parti contrattuali e, come tale, allo stesso è applicabile altresì la normativa del contratto di somministrazione, avente ad oggetto prestazioni di dare e non solo quella propria del contratto di appalto strettamente inteso.
Deriva da tanto che la procura speciale in esame è effettivamente conferente legittimazione attiva alla , in quanto i crediti derivanti dal Controparte_1 contratto di appalto che, come detto, prevedono nella specie prestazioni di beni e servizi, sono da ritenersi rientranti nella categoria più ampia dei
“contratti di fornitura”. A sostegno di tanto, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, “il termine contratto di fornitura deve essere interpretato in senso ampio e comprende diverse tipologie di contratti che implicano
l'obbligo di fornire beni e/o servizi. In particolare, in materia di appalto, la cessione dei crediti derivanti da contratti di fornitura, anche se non formalmente qualificati come somministrazioni, può comunque rientrare nel novero dei crediti cedibili, avendo gli stessi ad oggetto prestazioni periodiche
o continuative, a condizione che il credito stesso sia determinabile, come nel caso di contratti che stabiliscono modalità e termini di pagamento con periodicità regolare” (cfr. ex multis Cass., sent. n. 7864/2003; Cass. sent. n.
8692/2007).
Passando all'esame nel merito della domanda, giova premettere che, nell'ambito del giudizio di opposizione monitorio, occorre procedere a valutare la fondatezza della pretesa creditoria, a fronte delle deduzioni dell'opponente e delle eccezioni sollevate. Preme, infatti, in punto di diritto sottolineare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
- 4 - Da tale premessa derivano i seguenti due corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore, che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
come secondo corollario discende che il giudice dell'opposizione non valuta più solo la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i., essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio, acquisito in corso di causa.
Tanto premesso, per quanto attiene alla prova dell'esistenza del contratto posto a fondamento del credito azionato, giova rilevare che il rapporto intercorrente tra le parti non è in discussione e, pertanto, deve essere invertito il riparto dell'onere della prova, in quanto non sarà più onere di parte creditrice dover dimostrare la debenza della somma, ma sarà il debitore a dover fornire la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione anche parziale di detto rapporto.
Orbene, nel caso di specie, la documentazione prodotta in giudizio dall'opponente risulta sfornita di carattere probatorio, non dimostrando alcunché in ordine a fatti estintivi e/o impeditivi del credito vantato dall'opposta.
A sostegno delle proprie deduzioni il eccepiva l'inesistenza e Pt_1
l'infondatezza del credito ingiunto, come derivante dalle n. 4 fatture prodotte in giudizio dall'opposta a fondamento della propria pretesa ed oggetto di una cessione di crediti in blocco avvenuta in data 08/04/2022 per atto Notaio rep. 146458 - Racc 34431 da parte della in suo favore Persona_1 Parte_4
(cfr. doc. 2 e 8 – fasc. monitorio). Deduceva il che dette fatture non Pt_1 fossero riferibili al contratto stipulato, bensì ad un verbale redatto dalle parti
- 5 - in data 01/04/2022, relativo ad un accordo transattivo mai perfezionatosi e, come tali, non dovute.
Sul punto giova sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, le fatture in esame sono da ritenersi relative al contratto di appalto rep. 5751 del 2020 e, nella specie, valide in quanto altresì corredate da ulteriore documentazione a sostegno.
Ed infatti, dalla lettura del citato verbale e dei relativi allegati, a seguito dei quali venivano emesse le fatture oggetto del presente giudizio e, peraltro, documenti controfirmati dal e dallo stesso mai contestati, risulta Pt_1 chiaramente il riferimento al contratto di appalto n. 5751 di rep. E, più specificamente, all'art. 51 del Capitolato Speciale di Appalto, in cui le parti avrebbero rideterminato le modalità di pagamento del corrispettivo dovuto con riferimento a “interventi straordinari effettuati a far data dal 25/11/2019”, con la conseguenza che le stesse prestazioni non possono ritenersi di natura extracontrattuale (cfr. doc. 14 - fasc. mon.).
Parimenti, dalla lettura dell'ulteriore documentazione prodotta in giudizio dall'opposta a fondamento della propria pretesa, risulta che la sottoscrizione di detto verbale, riferito, come detto, al contratto oggetto di causa, si rendeva necessaria al fine di definire le attività straordinarie di “riassetto” dei rifiuti, come richieste dallo stesso al responsabile del cantiere sig. Pt_1 Pt_5
rientrando il riassetto tra gli “interventi straordinari” dovuti dalla
[...] originaria cedente ex art. 1, comma 17 e all'art. 51 del CSA, e tanto è provato dal calendario di conferimento reso pubblico dal dall'ordinanza Pt_1
Sindacale n. 39 del 25.11.2019, dalla corrispondenza intercorsa tra la Pt_6
e il nell'anno 2019 ed avente ad oggetto le criticità connesse al Pt_1 mancato rispetto delle disposizioni sulla raccolta differenziata nell'intero territorio comunale e l'esecuzione di interventi ulteriori e straordinari, dai
MUD degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 contenenti la dichiarazione obbligatoria annuale di tracciabilità di tutti i rifiuti, corredate della ricevuta di deposito ex D.Lgs. 152/2006, nonché dall'estratto dei Formulari di trasporto
- 6 - dei rifiuti (FIR) rilasciati e firmati dal Comune per il periodo intercorrente tra luglio 2019 e marzo 2022 (cfr. docc. 4 a 9 – fasc. parte opposta). Orbene, tali ultimi documenti, prima del presente giudizio, non risultano essere stati mai contestati dall'opponente e di tanto deve tenersene debita considerazione.
Del pari non si ritiene meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dall'opponente di inefficacia della cessione con riguardo ai crediti futuri ceduti, stante, come detto, il riferimento degli stessi al contratto di appalto individuato nell'atto di cessione Rep. 146458 – Racc. 34431.
È principio pacifico in materia di cessione di crediti che la legittimazione attiva di una parte in giudizio è strettamente legata alla titolarità del diritto che si intende far valere, in quanto l'art. 1260 c.c. stabilisce che la cessione è un atto che trasferisce il credito da un soggetto ad un altro, ma può validamente avere ad oggetto altresì una cessione di crediti futuri, in tal caso legittimando il cessionario, nella specie, l'odierna opposta, ad agire in giudizio per il recupero del credito, a patto che tale credito sia determinabile in base a un rapporto giuridico esistente, che possa rendere identificabile il credito futuro, anche se il credito stesso non è ancora maturato, secondo il principio di determinabilità del credito.
Orbene, nel caso di specie, dal momento che l' originaria cedente cedeva alla cessionaria, oltre i crediti esistenti al momento della cessione, altresì i crediti futuri, come generati “nei futuri 24 mesi successivi alla data di delibera della cessionaria e, precisamente, sino al 21.02.2024, quali risulteranno originati dal contratto di appalto”, la cessione dei crediti futuri è pienamente legittima, poiché questi risultano nella specie determinabili in base al contratto di appalto preesistente (il contratto rep. 5751) e la cessione non si limita ai crediti già esistenti, ma include anche quelli futuri.
Da tanto deriva che tra i suddetti crediti è da ritenersi ricompresa la fattura N.
52/1 del 18.02.2021, essendo la stessa stata emessa per i maggiori costi sostenuti dalla nel periodo dell'emergenza pandemica COVID-19, per Pt_4 la gestione del servizio di smaltimento rifiuti, nell'ambito dell'appalto rep.
- 7 - 5751 e relativi all'acquisto di materiale per la disinfezione e di dispositivi per la protezione individuale dei lavoratori incaricati del servizio, come provato dalla documentazione prodotta in giudizio dall'opposta (cfr. doc. 10 a 16 – fasc. parte opposta).
Del pari sono da ritenersi ricomprese altresì le fatture n. 126/1, 127/1 e 128/1, essendo le stesse non solo relative a crediti futuri determinati sia con riferimento all'arco temporale della loro origine, sia con riferimento al rapporto giuridico (l'appalto pubblico rep. 5751) già esistente al momento della conclusione del negozio di cessione, ma altresì riconducibili direttamente al verbale del contratto di appalto oggetto di causa, quest'ultimo richiamato dal verbale sebbene emesse a seguiti di verbale del 01/04/2022, richiamante, come detto in precedenza, direttamente il contratto stesso.
A sostegno di tanto, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “la cessione di crediti futuri è pienamente legittima quando i crediti sono identificabili con riferimento al contratto che li origina. La validità della cessione dipende dalla possibilità di determinare l'ammontare del credito e le modalità di liquidazione in base al contratto già esistente” (cfr. ex multis
Cass., sentenza n. 12956/2006; Cass., sentenza n. 7267/2010; Cass., sentenza
n. 10972/2013).
Deriva da tanto che il credito azionato dall'opposta come riportato in ogni fattura deve ritenersi esistente e che l'ammontare dei debiti, come quantificato dall'opposta, risulta corretto nella somma di € 905.852,86.
Sulla detta somma devono essere riconosciuti gli interessi ex d.lgs. 231/02 dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo.
Alla luce di tutto quanto suesposto, l'opposizione proposta dal
[...] va rigettata e il decreto ingiuntivo n. 5313/2023 Controparte_5 emesso dal Tribunale di Napoli in data 11/09/2023 va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi cui al D.M. 55/2014 e successivo D.M. n.
147/2022.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario Dott.ssa
AN PE, pronunciandosi sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal in persona del sindaco Controparte_5
p.t., nei confronti di in persona dell'Amm. Delegato e Controparte_1 legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
• Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal
[...]
in persona del sindaco p.t., nei confronti di Controparte_5
in persona dell'Amm. Delegato e legale Controparte_1 rappresentante p.t., e per l'effetto:
• Conferma il Decreto Ingiuntivo RG. n. 5313/2023 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 11/09/2023, nella persona del G.U. Dott.
Impresa;
• Condanna il in persona del Controparte_5 sindaco p.t., al pagamento delle spese di lite in favore della
[...]
in persona dell'Amm. Delegato e legale rappresentante p.t., CP_1 spese che si liquidano in € 29.193,00, per competenze, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed I.V.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 20.11.2025
Il giudice on.
Dott.ssa AN PE
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