TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 07/05/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 595/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Il Tribunale di Tempio Pausania composto dai seguenti magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente dott. Claudio Cozzella Giudice dott.ssa Micol Menconi Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 595 del 2020 R.Gen. proposta da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Michele Ponsano e Franco Fara ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
Olbia, P.zza Margherita n.28
-Ricorrente-
CONTRO
, (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Agostina Ruggero ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Olbia, Via Romana n. 43
-Resistente-
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._3
Agostina Ruggero ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Olbia, Via Romana n. 43
-Interveniente-
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero, nella persona del sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania.
All'udienza del 13/12/2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione udienza e la causa è stata riservata alla decisione del
Collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 30/07/2020, conveniva in giudizio Parte_1 esponendo che: Controparte_1
-in data 27/07/1980 l'istante aveva contratto matrimonio concordatario in Olbia, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni, con come risulta dal Registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio del predetto Comune al nr.72 – Parte II Serie A;
-dall'unione erano nati due figli, e entrambi maggiorenni. è Per_1 Controparte_2 Per_1 economicamente indipendente e ha un proprio nucleo familiare;
conviveva con la Controparte_2 madre a titolo gratuito e percepisce un proprio reddito mensile derivante da una pensione di invalidità pari ad €. 290,00 circa, oltre a svolgere sporadicamente attività lavorativa;
-il rapporto tra i coniugi si era deteriorato a causa dell'insorgere di una situazione di insanabile contrasto ed incompatibilità caratteriali tanto da far venir meno la comunione spirituale e materiale;
- i coniugi si erano separati consensualmente alle condizioni di cui al decreto do omologa del
Tribunale di Tempio Pausania n. 43/2019 del 17/05/2019;
- la suddetta omologa prevedeva che: la casa coniugale, ubicata ad Olbia in Via Grosseto n. 40, venisse assegnata alla , con quanto in essa contenuto;
il figlio continuasse a CP_1 Controparte_2 vivere con la madre nella casa familiare;
il corrispondesse un assegno di mantenimento Pt_1 di euro 300,00 a favore del figlio fintanto che lo stesso sarebbe stato domiciliato presso la madre o avesse raggiunto la propria indipendenza economica;
a carico di entrambi i genitori venisse stabilito il 50% delle spese straordinarie per il figlio;
il corrispondesse alla Controparte_2 Pt_1 CP_1 quale contributo al mantenimento la somma mensile di euro 250,00; l'autovettura Fiat Punto intestata a restasse in uso ed in proprietà allo stesso mentre l'autovettura Suzuki, sempre intestata Pt_1 al , venisse trasferita in proprietà alla;
il si facesse carico del pagamento Pt_1 CP_1 Pt_1 delle rate del finanziamento dell'impianto fotovoltaico dell'abitazione di Via Grosseto fino all'estinzione del debito;
-il ricorrente è pensionato e percepisce un reddito mensile da pensione pari ad Euro 1.500,00;
- la , disoccupata all'epoca della separazione, risultava, al momento del presente ricorso, CP_1 impiegata con mansioni di badante dal lunedì al sabato e, quindi, percettrice di un reddito annuo del quale il ricorrente ignorava l'importo, ma che, sulla base del CCNL di categoria, non avrebbe potuto essere inferiore, a detta dello stesso, ad €. 925,40 mensili, oltre il percepimento della tredicesima mensilità;
2 - la ha la proprietà, pari al 50%, di un immobile ubicato in Olbia in C.so Vittorio Veneto n. CP_1
16/18, per la locazione del quale percepisce, per 6 mesi l'anno, la somma di €. 450,00 mensili oltre ad essere proprietaria dell'abitazione nelle quale vive con la conseguenza di non deve sostenere alcuna spesa a titolo di canone di locazione;
- inoltre, la aveva concesso in locazione, con contratto non registrato, una stanza all'interno CP_1 della propria abitazione in Olbia Via Grosseto n. 40, per la quale percepiva un canone mensile di €.
300,00;
A tal fine, parte ricorrente richiedeva: “che, previa fissazione dell'udienza delle parti innanzi al SI.
Presidente, esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, il Tribunale adito, contrariis reiectis,
Voglia emettere i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti opportuni, tenuto conto delle seguenti conclusioni, 1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il SI. e la SI.ra Parte_1 [...]
in data 27.07.1980, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CP_1
Olbia nell'anno 1980 – atto nr.72 – Parte II Serie A, in regime di comunione legale dei beni. 2) disporre a carico del padre, quale contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, già titolare di una pensione mensile di invalidità pari circa ad €. 290,00, il versamento mensile della somma di €
150,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, esclusivamente per il periodo in cui il figlio stesso non percepisca un reddito da attività lavorativa o una indennità sostitutiva dello stesso;
3) accertata la sussistenza di mezzi economici adeguati e di una autonomia economica da parte della
SI.ra , dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in favore Controparte_1 della stessa da parte del ricorrente. All'esito Voglia l'Ill.mo Presidente adottare i provvedimenti di competenza di cui all'art. 709, comma 3, cpc, con riserva del ricorrente di meglio dedurre, eccepire
e concludere nella memoria integrativa. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio”;
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale non si opponeva Controparte_1 alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestava, per il resto, la fondatezza del contenuto e domandava l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato ad Olbia tra il SI.
[...]
e la SI.ra in data 27.07.1980, ordinando all'ufficiale di Parte_1 Controparte_1 stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
B) confermare l'assegnazione dell'abitazione ubicata ad Olbia in Via Grosseto n. 40 a favore della
SI.ra , in quanto legittima proprietaria, presso la quale il figlio continuerà CP_1 Controparte_2 ad abitare;
C) confermare l'assegno di mantenimento posto a carico del SI. Parte_1
a favore del figlio di euro 300,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, stabilito nel
[...] CP_2 decreto di omologa n. 43/2019 pronunciata dal suintestato Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie, rigettando la richiesta di riduzione ad euro 150,00 formulata dal ricorrente in quanto illegittima;
D) confermare l'assegno di mantenimento posto a carico del SI. Pt_1 Parte_1
a favore della SI.ra di euro 250,00, rivalutabile secondo gli indici
[...] Parte_2
ISTAT, stabilito nel decreto di omologa n. 43/2019 pronunciata dal suintestato Tribunale, rigettando la richiesta di revoca formulata dal ricorrente, in quanto illegittima;
E) confermare che il SI.
continuerà a farsi carico del pagamento delle rate del finanziamento dell'impianto Pt_1 fotovoltaico dell'abitazione di Via Grosseto fino all'estinzione del debito;
F) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
3 Nella propria comparsa, la resistente rilevava che:
-la situazione economica di , dall'epoca della separazione consensuale Controparte_2 dei genitori alla data del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio non aveva subito alcun cambiamento atteso che lo stesso continuava a percepire la pensione di invalidità di c.a. 290,00 euro, ma non era ancora autosufficiente essendo disoccupato a causa dei problemi di salute psico fisica da cui è afflitto;
- pertanto, la resistente si opponeva alla richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio, formulata dal ricorrente, da euro 300,00 ad euro 150,00 siccome assolutamente illegittima;
- anche la situazione economica e/o reddituale della , rispetto all'epoca della separazione, non CP_1 risultava mutata in quanto la resistente continuava ad essere disoccupata, non corrispondendo al vero che la stessa svolgesse l'attività di badante;
- già all'epoca della separazione consensuale la risultava essere comproprietaria al 50%, CP_1 insieme al fratello, di un immobile ubicato ad Olbia in Via Vittorio Alfieri n. 16/18, circostanza, pertanto, non nuova;
- di conseguenza, non sussistono i presupposti, di fatto e di diritto, che possano giustificare l'istanza di revoca dell'assegno di mantenimento riconosciuto alla resistente in sede di separazione consensuale;
CP_
- la rappresentava di essere legittima ed esclusiva proprietaria dell'abitazione di Via Grosseto, assegnata alla stessa in sede di separazione consensuale, e contestava l'asserzione di controparte di aver locato una stanza del predetto immobile;
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale evidenziava le discordanze sulle condizioni del divorzio emerse nell'interrogatorio separato, per eventuali composizioni. All'esito, i coniugi confermano le rispettive richieste;
Con ordinanza del 14/04/2021, non risultando essere stata fornita prova certa che fosse intervenuta una rilevante variazione delle condizioni personali e patrimoniali dei coniugi, il Presidente confermava, a titolo di provvedimenti provvisori, le condizioni disposte in sede di separazione consensuale;
Con memoria integrativa del 16/06/2021 modificava le proprie conclusioni aggiungendo, a CP_1 quelle già formulate, quella volta all'accertamento che le polizze vita di cui alla premessa costituiscono oggetto della comunione de residuo e che, per l'effetto, la SI.ra Controparte_1 aveva diritto di percepire il 50% dei frutti ex art. 177 lett b c.c., da quantificare, anche mediante
C.T.U., in corso di causa;
Stante la richiesta di parte ricorrente, in data 03/08/2021 il Tribunale di Tempio Pausania emetteva sentenza non definitiva n. 298/21 con cui dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e disponeva la prosecuzione dell'istruttoria sulle ulteriori domande avanzate dalle parti;
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., parte ricorrente nella memoria n.1 dava atto che il figlio non coabitava più con la madre (per lo meno dal mese di luglio 2021, data in cui era stato formalizzato il cambio di residenza) e che, in data 23/10/2021, aveva contratto matrimonio;
pertanto, chiedeva la revoca dell'ordinanza presidenziale relativamente alla parte che interessa e, all'uopo,
4 modificava le conclusioni formulate negli atti precedenti: “Previa immediata revoca e/o modifica, per tutte le ragioni esposte in premessa e nell'apposita istanza che verrà depositata, dell'ordinanza presidenziale del 10.4.2021 nella parte in cui ha confermato l'obbligo per il signor
[...]
di versare in favore della signora l'importo mensile di € Parte_1 Controparte_1
300,00 quale contributo per il mantenimento del figlio e quindi previa Controparte_2 dichiarazione che il predetto ricorrente non è più tenuto a versare né l'assegno di mantenimento in favore del proprio foglio né le spese straordinarie e ciò a far data dal giorno 1.7.2021, data di cambio formale residenza o in alternativa dal giorno 23.10.2021, data celebrazione del matrimonio (come da separata istanza di revoca che si provvederà a depositare), Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza e deduzione: In via pregiudiziale e preliminare - Accertare e dichiarare che, per tutte le ragioni specificate in premessa, la domanda avanzata dalla signora Controparte_1 nella propria memoria integrativa e precisamente in seno alle conclusioni (punto f) - avente ad oggetto la richiesta di accertamento e dichiarazione da parte del Tribunale che le polizze vita CP_ costruiscano oggetto della comunione de residuo e che, per l'effetto, la signora avrebbe diritto di percepire il 50 % dei frutti - è inammissibili nel presente giudizio e per l'effetto dichiarare la stessa improcedibile. Nel merito 1) accertare e dichiarare che, per tutte le ragioni specificate in premessa, nessun assegno di mantenimento né rimborso di spese straordinarie sono da corrispondersi al figlio maggiorenne, , da parte del padre signor , e ciò Controparte_2 Parte_1
a far data dal 1.7.2021 (data di formale cambio di residenza) o in subordine dal 23.10.2021 (data di celebrazione de matrimonio), con condanna della signora alla restituzione in Controparte_1 favore del ricorrente degli assegni di mantenimento percepiti a decorrere dalle suddette date;
in subordine, per tutte le ragioni specificate in premessa, disporre a carico del signor
[...]
il versamento mensile in favore del proprio figlio di un assegno di mantenimento Parte_1 pari ad € 150,00 da versarsi direttamente in favore di quest'ultimo ed esclusivamente nel periodo in cui lo stesso non percepisce un reddito da attività lavorativa o una indennità sostitutiva;
2) accertata la sussistenza di mezzi economici adeguati e di una autonomia economica da parte della signora CP_
dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in favore della CP_1 stessa da parte del signor;
3) Nella denegata e non creduta ipotesi nella Parte_1 quale venga dichiarata ammissibile in questa sede la domanda avanzata da parte della signora
[...]
nella propria memoria integrativa e precisamente in seno alle conclusioni (punto f): CP_1
- Accertare e dichiarare che le polizze vita sottoscritte dal signor non Parte_1 CP_ rientrano nella comunione de residuo e che, per l'effetto, la signora non ha diritto di percepire il 50% dei frutti delle stesse, né in ogni caso alcuna somma a tale titolo;
In subordine, qualora venga accertato che le polizze vita sottoscritte dal signor rientrano nella Parte_1 comunione de residuo: a) accertato e dichiarato che parte delle polizze vita, nella misura che verrà accertata e quantificata in corso di causa, sono state riscattate in costanza di matrimonio ed i relativi frutti sono stati utilizzati per esigenze familiari;
b) nonché accertato e dichiarato che il signor
è creditore, per un importo che verrà accertato e quantificato in corso Parte_1 CP_ di causa, della signora per avere partecipato alla costruzione dell'immobile di proprietà della medesima, sito in Olbia, nella via Grosseto n. 40; c) compensare quanto eventualmente risulterà CP_ dovuto per la comunione de residuo alla signora dal signor , con il credito, di cui al Pt_1 punto b) che precede, ad oggi vantato da quest'ultimo nei confronti della predetta resistente e per CP_ l'effetto dichiarare che nessuna somma la signora ha diritto di percepire per il predetto titolo dal ricorrente medesimo;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”;
5 Parte resistente, nella prima memoria istruttoria, nel precisare le conclusioni non riproponeva e, pertanto, di fatto, rinunciava al punto F introdotto con memoria integrativa del 16/06/2021 (accertare
e dichiarare che le polizze vita di cui alla premessa costituiscono oggetto della comunione de residuo
e che, per l'effetto, la SI.ra ha diritto di percepire il 50% dei frutti ex art. 177 Controparte_1 lett b c.c., da quantificare, anche mediante C.T.U., in corso di causa);
Con atto di intervento adesivo del 28/12/2021 si costituiva in giudizio il figlio degli ex coniugi
, , il quale, nelle conclusioni, domandava che venisse Parte_3 Controparte_2 confermato l'obbligo del padre di versare in proprio favore l'assegno di mantenimento di €. 300,00, oltre le spese straordinarie, chiedendone il versamento diretto in proprio favore;
Con provvedimento del 23/3/2023 il Giudice istruttore revocava l'ordinanza presidenziale nella parte in cui disponeva il versamento, da parte del dell'assegno di mantenimento di € 300,00 in Pt_1 favore del proprio figlio, oltre le spese straordinarie essendo mutate le condizioni rispetto a quelle presenti nella fase presidenziale e, contestualmente, formulava alle parti la seguente proposta transattiva “ rinuncia alla restituzione degli assegni percepiti dalla Parte_1 resistente dalla data di celebrazione del matrimonio di e si impegna a Controparte_2 corrispondere in favore della resistente a titolo di una tantum il pagamento di euro 1.000,00, che potrà scegliere di versare in unica soluzione o mediante pagamento mensile dilazionabile sino ad un massimo di quattro mensilità. A fronte di ciò, rinuncia alla corresponsione Controparte_1 dell'assegno di divorzio”;
All'udienza del 3/5/2023, la suddetta proposta conciliativa veniva accettata solo dal e non Pt_1 dalla;
CP_1
Con istanza del 07/06/2024 il ricorrente domandava la revoca dell'ordinanza presidenziale nella parte in cui aveva confermato l'obbligo del di versare l'assegno di mantenimento in favore Pt_1 della per un importo di € 250,00, sul presupposto che la stessa, in data 12/05/2024, avesse CP_1 compiuto 67 anni, con conseguente diritto di percepire l'assegno/pensione sociale e ciò sebbene si ritenesse che la stessa non avesse, comunque, diritto all'assegno divorzile neanche in epoca CP_1 precedente non sussistendo i requisiti richiesti.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e prova per testi e, all'udienza del
13/12/2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note scritte in sostituzione udienza.
La causa veniva riservata alla decisione del Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M. in sede per l'acquisizione del relativo parere.
*****
Preliminarmente, deve essere rigettata la richiesta di rimessione della causa sul ruolo, per la quale insistono sia la parte ricorrente che quella resistente.
Le ulteriori richieste istruttorie avanzate da entrambe le parti in sede di precisazione delle conclusioni si rivelano del tutto superflue ai fini della decisione per la quale si ritiene ampiamente sufficiente il materiale probatorio acquisito nel corso dell'istruttoria condotta nel presente procedimento.
6 In via ulteriormente preliminare, va chiarito che la richiesta formulata da parte resistente nella memoria integrativa del 16.6.2021 di cui al punto F ossia “accertare e dichiarare che le polizze vita di cui alla premessa costituiscono oggetto della comunione de residuo e che, per l'effetto, la SI.ra
ha diritto di percepire il 50% dei frutti ex art. 177 lett b c.c., da quantificare, Controparte_1 anche mediante C.T.U., in corso di causa” non è stata reiterata né nella memoria 183 co. IV n.1 né in sede di precisazione conclusioni.
Conseguentemente, le domande non espressamente riproposte, unitamente al comportamento processuale della parte e alle deduzioni espresse in sede di atti conclusivi, fanno ritenere la rinuncia alle relative domande, sulle quali, pertanto, non vi è ragione di provvedere.
Sempre prodromica alla decisione sul merito è quella sull'inammissibilità dell'intervento di terzo.
Sul punto ritiene il Giudicante che, con riguardo all'intervento nel presente giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a mente dell'art. 105 c.p.c., da parte del figlio Controparte_2
emergano profili di inammissibilità, per difetto dei presupposti atti a giustificarlo.
[...]
Difatti, pur essendo già stata riconosciuta dalla giurisprudenza la possibilità da parte del figlio maggiorenne, non ancora autonomo dal punto di vista economico, di intervenire nel giudizio di divorzio in corso tra i genitori, sul rilievo della “coesistenza, quantomeno in astratto, di due posizioni giuridiche meritevoli di tutela”, ossia quella del genitore diretta a ricevere un contributo per provvedere alle necessità di mantenimento del figlio e per il rimborso di quanto anticipato e quella del figlio stesso volta ad ottenere il versamento, anche diretto, di tale assegno (Cass. 19 marzo 2012,
n. 4296), merita sottolineare che siffatte pronunce riguardavano la situazione di figli maggiorenni conviventi con il genitore istante per la corresponsione dell'assegno.
A tal proposito, giova rilevare che la Suprema Corte ha precisato che la possibilità che il genitore agisca in proprio per richiedere un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne rimane circoscritta all'ipotesi in cui tra detto genitore e il figlio persista un rapporto di convivenza, inteso come “stabile dimora del figlio presso l'abitazione” del genitore (Cass. 25 luglio 2013, n. 18075;
Cass. 27 maggio 2005, n. 11320).
In applicazione di tali principi, la necessità di un ampliamento del contraddittorio nella causa di divorzio, quale determinata dall'intervento adesivo del figlio maggiorenne, viene meno laddove la coabitazione genitore-figlio non sia più attuale, posto che in tale situazione non è ravvisabile l'esigenza che, attraverso una valutazione globale ed unitaria, il giudice provveda “in merito all'entità
e al versamento – anche in forma ripartita – del contributo al mantenimento, sulla base di un'approfondita ed effettiva disamina delle istanze dei soggetti interessati” (Cass. 4296/2012 cit.).
Nel caso in disamina, l'interveniente , al momento del deposito della Controparte_2 comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c. (24/12/2021) aveva già cambiato residenza per cui non viveva più con la madre nella casa familiare (01/07/2021) e aveva già contratto matrimonio
(23/10/2021) creando un nuovo nucleo familiare diverso da quello di origine e facendo venir meno ogni obbligo a carico di terzi estranei all'anzidetta nuova famiglia.
Detto ciò, sulla scorta della giurisprudenza maggioritaria sopra richiamata, ritiene il Collegio doversi dichiarare l'inammissibilità dell'intervento di terzo ex art.105 c.p.c. per difetto dei necessari presupposti.
7 Chiariti tali aspetti, si procede all'analisi delle questioni ancora discusse tra le parti.
Si precisa che, essendo intervenuta tra i coniugi sentenza parziale con cui è stata pronunciata la separazione degli stessi, l'oggetto della presente decisione è limitato alle ulteriori domande avanzate dalle parti stesse inerenti agli aspetti economici.
Con riferimento alla richiesta di parte resistente circa la conferma dell'assegnazione alla stessa della casa coniugale, essendo pacifico e non contestato tra le parti che la è la legittima proprietaria CP_1 in via esclusiva della prefata abitazione, ritiene il Collegio giudicante che tale domanda sia fondata e, dunque, meritevole di accoglimento.
Deve essere poi parzialmente accolta la domanda di parte ricorrente volta alla revoca dell'assegno di mantenimento e di rimborso di spese straordinarie da corrispondersi al figlio maggiorenne a far data dall'1/7/2021, data di formale cambio di residenza, o, in subordine, dal 23/10/2021,data di CP_ celebrazione del matrimonio, con condanna della alla restituzione, in favore del ricorrente, degli assegni di mantenimento percepiti a decorrere dalle suddette date.
Sul punto, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dalle statuizioni del Giudice istruttore che, con provvedimento del 23/03/2023, ha revocato l'ordinanza presidenziale del
10/4/2021 nella parte in cui disponeva il versamento, da parte del , dell'assegno di Pt_1 mantenimento di €. 300,00 in favore del proprio figlio, oltre le spese straordinarie, fintanto che lo stesso fosse stato domiciliato presso la madre o avesse raggiunto la propria indipendenza economica.
Si ribadisce infatti che la condizione di portatore di handicap non dà al figlio il diritto automatico al mantenimento da parte dei genitori, atteso che la disabilità deve essere grave, come disposto dall'art. 337 septies c.c., perché possa essere equiparata a quella del figlio minore di età (Cass. Ord.
21819/2021).
Nel caso che ci occupa, , fermo restando che è già percettore di una Controparte_2 pensione di invalidità pari circa ad €. 290,00 mensili, non può considerarsi inabile al lavoro avendo un handicap non grave che comporta esclusivamente una riduzione della capacità di utilizzo di un braccio del 20% ed avendo, di fatto, già svolto vari lavori nel corso della sua vita, come riferito dalla stessa resistente.
Ritiene pertanto il Collegio che sia senza dubbio in grado di reperire Controparte_2 attività lavorativa idonea a soddisfare le indispensabili esigenze di vita familiare e che, raggiunta l'età di 37 anni, abbia maturato la piena capacità di garantirsi autonomamente il sostentamento affrancandosi dalla famiglia d'origine, secondo il principio di autoresponsabilità che esclude che l'obbligo assistenziale del genitore verso i figli possa essere protratto oltre un ragionevole limite di tempo.
È, altresì, pacifico che il figlio abbia contratto matrimonio, lasciando definitivamente l'abitazione della madre, presso la quale, in sede di separazione, era stata disposta la sua collocazione.
Sul punto, per consolidata giurisprudenza, la legittimazione del genitore a richiedere “iure proprio” all'ex coniuge separato, o divorziato, la revisione del contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, non ancora autosufficiente economicamente, va esclusa in difetto del requisito della coabitazione con il figlio, la quale sussiste solo in presenza di un collegamento stabile di questi con l'abitazione del genitore, compatibile con l'assenza anche per periodi non brevi, purché, tuttavia, si
8 ravvisi la prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione all'unità di tempo considerata (vedi, tra le molte, Cassazione civile sez. I, 25/07/2013, n.18075; Cassazione civile sez. I, 31/12/2020, n.29977).
Ben diversamente, nel caso di specie si è in presenza di un figlio maggiorenne che ha costituito un proprio nucleo familiare intraprendendo con la propria moglie un nuovo percorso di vita. Tale scelta risulta frutto di una determinazione personale di , nell'ambito di un Controparte_2 progetto matrimoniale che necessariamente impone di escludere qualsiasi obbligo di mantenimento a carico dei genitori. CP_ Occorre poi osservare che parte ricorrente ha richiesto la condanna della alla restituzione in proprio favore degli assegni di mantenimento percepiti dalla stessa a vantaggio del figlio a decorrere dalle date in precedenza indicate.
Tale domanda deve essere dichiarata inammissibile, per violazione dell'art. 40 c.p.c..
Invero, per orientamento consolidato della giurisprudenza, l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), escludendo la possibilità di proporre più domande, connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33, e dell'art. 133 c.p.c., e soggette a riti diversi (vedi, tra le molte, Cassazione civile sez. I, 21/05/2009, n.11828; Cass. 15 maggio 2001 n. 6660; Cassazione civile sez. I, 06/12/2006, n.26158; Cass. 19 gennaio 2005 n. 1084); di talché, è esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione o di divorzio (o di modifica delle condizioni di separazione, o di divorzio), soggette al rito della camera di consiglio, con quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, lo scioglimento della comunione coniugale, la divisione o la restituzione dei beni, il rimborso di somme anticipate, il risarcimento del danno, la restituzione ed il pagamento di somme, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, ed autonome e distinte dalla domanda di separazione o di divorzio.
Con riferimento al contributo al mantenimento posto a carico del nei confronti della Pt_1
in sede di separazione, del quale oggi il ricorrente chiede la revoca si evidenzia che, secondo CP_1 la giurisprudenza della Corte di Cassazione (S.U. n. 18287 dell'11.07.2018) deve attribuirsi all'assegno ex legge n. 898/1970 (art. 5, comma 6), una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, il cui riconoscimento richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri di cui alla prima parte della citata norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudice deve quantificare l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive
(Cass. 07/12/2021, n. 38928; Cass. 08/09/2021, n. 24250).
Orbene, dalla documentazione in atti (dichiarazione dei redditi 2020-2021-2022; tessera Caritas;
attestazione ISEE: € 5922,03) emerge chiaramente una evidente e comprovata precarietà delle condizioni economiche della resistente;
tuttavia, si delinea una discordanza tra ciò che viene riportato CP_ negli atti di causa, ossia la situazione di totale disoccupazione della (vd. comparsa di
9 costituzione) e quanto dichiarato dalla stessa resistente all'udienza del 31/3/2021, quando la stessa ha riferito di aver lavorato come badante: “Voglio precisare di aver lavorato per circa due mesi e una settimana come badante presso la famiglia dal novembre 2019 al gennaio 2020, anzi, non Per_2 Per_ ricordo bene, forse dal novembre 2018 al gennaio 2020 in sostituzione della mia amica di nome , che era ritornata per un periodo di ferie in Romania. Voglio precisare che ho lavorato successivamente alla separazione.” Tale circostanza è stata successivamente confermata documentalmente dall'estratto conto previdenziale della resistente richiesto all' da controparte CP_3 con un accesso agli atti e depositato in corso di causa (svolgimento attività lavorativa come collaboratrice domestica c/o dal 1/10/2018 al 05/01/2019; dopodiché dal 2022 si Persona_4 ravvisano solo lavori part-time con reddito irrisorio).
Tali circostanze non consentono di ritenere la piena attendibilità della teste , figlia Testimone_1 della resistente, la quale, nella deposizione del 15/12/2023, ha riferito che la madre non aveva mai lavorato, tantomeno presso l'abitazione dei signori e , in aperto contrasto con quanto Per_2 Per_5 CP_ riferito dalla nel corso dell'udienza presidenziale.
CP_ Quanto alla capacità lavorativa della , la resistente ha prodotto documentazione medica
(consulenza cardiologica del 23/08/2024 e referto medico dell'ARNAS G. Brotzu del 30/09/2024) attestante una cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva migliorabile attraverso l'assunzione di farmaci adeguati ma che non ostacola lo svolgimento di una normale attività lavorativa e non ne riduce la capacità.
Ritiene il Collegio che, in proposito, debba trovare adeguata considerazione e valutazione anche l'età della resistente che, sebbene allo stato attuale non sia titolare di alcuna prestazione previdenziale né assistenziale, potrà verosimilmente godere, su richiesta, avendone i requisiti, dell'assegno sociale o della pensione di vecchiaia, la cui erogazione non determina la perdita automatica dell'assegno di mantenimento, ma influisce sul calcolo dell'ammontare dello stesso.
In ultimo, va osservato che la gode di adeguate disponibilità patrimoniali, poiché è proprietaria CP_1 esclusiva della casa familiare in cui abita (assegnata alla stessa in sede di separazione) ed è, altresì, comproprietaria, nella misura del 50%, di altra abitazione che, se non utilizzata, potrebbe essere concessa in locazione.
A riprova di ciò si pone in evidenza che, dalle dichiarazioni dei redditi in atti, risulta che la resistente ha percepito, nelle annualità 2020-2021-2022, un canone annuale pari ad €. 4.631/5.400 corrispondente all'incirca ad €. 450 mensili.
Per contro, il percepisce una pensione pari ad € 1.500,00 (modelli 730 anni 2016-2017- Pt_1
2018) e risulta documentalmente provato che egli è titolare di 1/3 di un immobile sito in Loiri Porto
San Paolo, anch'esso potenzialmente idoneo ad essere locato. Parimenti ha documentato una situazione economica caratterizzata dalla contrazione dei redditi derivanti dal pagamento di rate mensili di numerosi finanziamenti resi necessari da esigenze indispensabili e non voluttuarie di vita quotidiana, alcuni di essi oggi presumibilmente totalmente saldati:
€ 66,25 per finanziamento del 25/9/19 contratto presso Compass – Gruppo Mediobanca, dichiarato ma non documentato;
€ 23,88 rata per finanziamento di € 860,00 diviso in 36 rate, per riparazione veicolo, scaduto nel 2024;
10 € 341,00 rata per finanziamento di € 24.806,16 diviso in 72 rate mensili per acquisto nuova automobile, ancora ad oggi in corso di pagamento;
€ 150,00 per il finanziamento sottoscritto dalla resistente per il pagamento dell'impianto fotovoltaico della casa coniugale e del quale usufruisce la stessa;
Egli è inoltre gravato dall'onere di corrispondere l'assegno di mantenimento di €. 250,00 alla CP_1 così come stabilito in sede di separazione.
In ultimo, il ricorrente ha riferito di non pagare attualmente alcun un canone di locazione, essendo temporaneamente ospite di terzi, in favore dei quali si fa comunque carico di varie spese, per compensare l'ospitalità, quali ad esempio le bollette relative alle utenze.
Tanto premesso, tenuto conto dei principi sopra indicati e degli elementi fattuali emersi nel corso del giudizio e tenuto conto, della durata del matrimonio, del presumibile apporto offerto dalla CP_1 all'andamento del nucleo familiare, del regime fiscale relativo all'assegno di mantenimento (che costituisce un importo soggetto a tassazione per il beneficiario e, invece, detraibile dal reddito imponibile per l'onerato) ed alla luce delle rispettive posizioni economiche e patrimoniali di entrambi i coniugi, il Collegio ritiene congruo determinare l'assegno di divorzio a favore della CP_1 nell'importo di €. 150,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi, a mezzo bonifico sull'IBAN indicato dalla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, sino a quando quest'ultima inizierà a percepire l'assegno sociale o la pensione di vecchiaia invitando la ad CP_1 attivarsi in tal senso.
Va infine respinta la domanda di parte resistente volta ad ottenere la conferma del pagamento delle rate del finanziamento dell'impianto fotovoltaico, essendo questo installato presso la casa di sua proprietà e dalla stessa utilizzato in via esclusiva.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio rispetto alle iniziali domande si ritiene sussistano validi motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA rinunciata la richiesta formulata da parte resistente nelle memorie integrative del
16/6/2021 di cui al punto F;
DICHIARA inammissibile l'intervento del terzo;
Controparte_2
CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale, sita in Olbia alla Via Grosseto n. 40, alla resistente;
CONFERMA il provvedimento del Giudice istruttore del 23/03/2023 e, per l'effetto, revoca l'obbligo posto a carico di di corrispondere in favore del figlio Parte_1 maggiorenne un assegno di mantenimento pari ad €. 300,00 mensili, Controparte_2 oltre spese straordinarie;
11 DICHIARA inammissibile la domanda del ricorrente di restituzione delle somme versate a titolo di assegno di mantenimento in favore del figlio;
PONE a carico della parte ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento in favore della parte resistente, la corresponsione di un assegno divorzile dell'importo di €. 150,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, sino a quando quest'ultima inizierà a percepire l'assegno sociale o la pensione di vecchiaia, invitando la ad attivarsi in tal senso;
CP_1
RIGETTA la domanda di parte resistente di conferma del pagamento a carico del ricorrente delle rate dell'impianto fotovoltaico;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.5.2025
Il Presidente
Alessandro Di Giacomo
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Il Tribunale di Tempio Pausania composto dai seguenti magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente dott. Claudio Cozzella Giudice dott.ssa Micol Menconi Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 595 del 2020 R.Gen. proposta da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Michele Ponsano e Franco Fara ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
Olbia, P.zza Margherita n.28
-Ricorrente-
CONTRO
, (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Agostina Ruggero ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Olbia, Via Romana n. 43
-Resistente-
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._3
Agostina Ruggero ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Olbia, Via Romana n. 43
-Interveniente-
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero, nella persona del sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania.
All'udienza del 13/12/2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione udienza e la causa è stata riservata alla decisione del
Collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 30/07/2020, conveniva in giudizio Parte_1 esponendo che: Controparte_1
-in data 27/07/1980 l'istante aveva contratto matrimonio concordatario in Olbia, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni, con come risulta dal Registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio del predetto Comune al nr.72 – Parte II Serie A;
-dall'unione erano nati due figli, e entrambi maggiorenni. è Per_1 Controparte_2 Per_1 economicamente indipendente e ha un proprio nucleo familiare;
conviveva con la Controparte_2 madre a titolo gratuito e percepisce un proprio reddito mensile derivante da una pensione di invalidità pari ad €. 290,00 circa, oltre a svolgere sporadicamente attività lavorativa;
-il rapporto tra i coniugi si era deteriorato a causa dell'insorgere di una situazione di insanabile contrasto ed incompatibilità caratteriali tanto da far venir meno la comunione spirituale e materiale;
- i coniugi si erano separati consensualmente alle condizioni di cui al decreto do omologa del
Tribunale di Tempio Pausania n. 43/2019 del 17/05/2019;
- la suddetta omologa prevedeva che: la casa coniugale, ubicata ad Olbia in Via Grosseto n. 40, venisse assegnata alla , con quanto in essa contenuto;
il figlio continuasse a CP_1 Controparte_2 vivere con la madre nella casa familiare;
il corrispondesse un assegno di mantenimento Pt_1 di euro 300,00 a favore del figlio fintanto che lo stesso sarebbe stato domiciliato presso la madre o avesse raggiunto la propria indipendenza economica;
a carico di entrambi i genitori venisse stabilito il 50% delle spese straordinarie per il figlio;
il corrispondesse alla Controparte_2 Pt_1 CP_1 quale contributo al mantenimento la somma mensile di euro 250,00; l'autovettura Fiat Punto intestata a restasse in uso ed in proprietà allo stesso mentre l'autovettura Suzuki, sempre intestata Pt_1 al , venisse trasferita in proprietà alla;
il si facesse carico del pagamento Pt_1 CP_1 Pt_1 delle rate del finanziamento dell'impianto fotovoltaico dell'abitazione di Via Grosseto fino all'estinzione del debito;
-il ricorrente è pensionato e percepisce un reddito mensile da pensione pari ad Euro 1.500,00;
- la , disoccupata all'epoca della separazione, risultava, al momento del presente ricorso, CP_1 impiegata con mansioni di badante dal lunedì al sabato e, quindi, percettrice di un reddito annuo del quale il ricorrente ignorava l'importo, ma che, sulla base del CCNL di categoria, non avrebbe potuto essere inferiore, a detta dello stesso, ad €. 925,40 mensili, oltre il percepimento della tredicesima mensilità;
2 - la ha la proprietà, pari al 50%, di un immobile ubicato in Olbia in C.so Vittorio Veneto n. CP_1
16/18, per la locazione del quale percepisce, per 6 mesi l'anno, la somma di €. 450,00 mensili oltre ad essere proprietaria dell'abitazione nelle quale vive con la conseguenza di non deve sostenere alcuna spesa a titolo di canone di locazione;
- inoltre, la aveva concesso in locazione, con contratto non registrato, una stanza all'interno CP_1 della propria abitazione in Olbia Via Grosseto n. 40, per la quale percepiva un canone mensile di €.
300,00;
A tal fine, parte ricorrente richiedeva: “che, previa fissazione dell'udienza delle parti innanzi al SI.
Presidente, esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, il Tribunale adito, contrariis reiectis,
Voglia emettere i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti opportuni, tenuto conto delle seguenti conclusioni, 1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il SI. e la SI.ra Parte_1 [...]
in data 27.07.1980, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CP_1
Olbia nell'anno 1980 – atto nr.72 – Parte II Serie A, in regime di comunione legale dei beni. 2) disporre a carico del padre, quale contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, già titolare di una pensione mensile di invalidità pari circa ad €. 290,00, il versamento mensile della somma di €
150,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, esclusivamente per il periodo in cui il figlio stesso non percepisca un reddito da attività lavorativa o una indennità sostitutiva dello stesso;
3) accertata la sussistenza di mezzi economici adeguati e di una autonomia economica da parte della
SI.ra , dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in favore Controparte_1 della stessa da parte del ricorrente. All'esito Voglia l'Ill.mo Presidente adottare i provvedimenti di competenza di cui all'art. 709, comma 3, cpc, con riserva del ricorrente di meglio dedurre, eccepire
e concludere nella memoria integrativa. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio”;
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale non si opponeva Controparte_1 alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestava, per il resto, la fondatezza del contenuto e domandava l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato ad Olbia tra il SI.
[...]
e la SI.ra in data 27.07.1980, ordinando all'ufficiale di Parte_1 Controparte_1 stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
B) confermare l'assegnazione dell'abitazione ubicata ad Olbia in Via Grosseto n. 40 a favore della
SI.ra , in quanto legittima proprietaria, presso la quale il figlio continuerà CP_1 Controparte_2 ad abitare;
C) confermare l'assegno di mantenimento posto a carico del SI. Parte_1
a favore del figlio di euro 300,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, stabilito nel
[...] CP_2 decreto di omologa n. 43/2019 pronunciata dal suintestato Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie, rigettando la richiesta di riduzione ad euro 150,00 formulata dal ricorrente in quanto illegittima;
D) confermare l'assegno di mantenimento posto a carico del SI. Pt_1 Parte_1
a favore della SI.ra di euro 250,00, rivalutabile secondo gli indici
[...] Parte_2
ISTAT, stabilito nel decreto di omologa n. 43/2019 pronunciata dal suintestato Tribunale, rigettando la richiesta di revoca formulata dal ricorrente, in quanto illegittima;
E) confermare che il SI.
continuerà a farsi carico del pagamento delle rate del finanziamento dell'impianto Pt_1 fotovoltaico dell'abitazione di Via Grosseto fino all'estinzione del debito;
F) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
3 Nella propria comparsa, la resistente rilevava che:
-la situazione economica di , dall'epoca della separazione consensuale Controparte_2 dei genitori alla data del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio non aveva subito alcun cambiamento atteso che lo stesso continuava a percepire la pensione di invalidità di c.a. 290,00 euro, ma non era ancora autosufficiente essendo disoccupato a causa dei problemi di salute psico fisica da cui è afflitto;
- pertanto, la resistente si opponeva alla richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio, formulata dal ricorrente, da euro 300,00 ad euro 150,00 siccome assolutamente illegittima;
- anche la situazione economica e/o reddituale della , rispetto all'epoca della separazione, non CP_1 risultava mutata in quanto la resistente continuava ad essere disoccupata, non corrispondendo al vero che la stessa svolgesse l'attività di badante;
- già all'epoca della separazione consensuale la risultava essere comproprietaria al 50%, CP_1 insieme al fratello, di un immobile ubicato ad Olbia in Via Vittorio Alfieri n. 16/18, circostanza, pertanto, non nuova;
- di conseguenza, non sussistono i presupposti, di fatto e di diritto, che possano giustificare l'istanza di revoca dell'assegno di mantenimento riconosciuto alla resistente in sede di separazione consensuale;
CP_
- la rappresentava di essere legittima ed esclusiva proprietaria dell'abitazione di Via Grosseto, assegnata alla stessa in sede di separazione consensuale, e contestava l'asserzione di controparte di aver locato una stanza del predetto immobile;
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale evidenziava le discordanze sulle condizioni del divorzio emerse nell'interrogatorio separato, per eventuali composizioni. All'esito, i coniugi confermano le rispettive richieste;
Con ordinanza del 14/04/2021, non risultando essere stata fornita prova certa che fosse intervenuta una rilevante variazione delle condizioni personali e patrimoniali dei coniugi, il Presidente confermava, a titolo di provvedimenti provvisori, le condizioni disposte in sede di separazione consensuale;
Con memoria integrativa del 16/06/2021 modificava le proprie conclusioni aggiungendo, a CP_1 quelle già formulate, quella volta all'accertamento che le polizze vita di cui alla premessa costituiscono oggetto della comunione de residuo e che, per l'effetto, la SI.ra Controparte_1 aveva diritto di percepire il 50% dei frutti ex art. 177 lett b c.c., da quantificare, anche mediante
C.T.U., in corso di causa;
Stante la richiesta di parte ricorrente, in data 03/08/2021 il Tribunale di Tempio Pausania emetteva sentenza non definitiva n. 298/21 con cui dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e disponeva la prosecuzione dell'istruttoria sulle ulteriori domande avanzate dalle parti;
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., parte ricorrente nella memoria n.1 dava atto che il figlio non coabitava più con la madre (per lo meno dal mese di luglio 2021, data in cui era stato formalizzato il cambio di residenza) e che, in data 23/10/2021, aveva contratto matrimonio;
pertanto, chiedeva la revoca dell'ordinanza presidenziale relativamente alla parte che interessa e, all'uopo,
4 modificava le conclusioni formulate negli atti precedenti: “Previa immediata revoca e/o modifica, per tutte le ragioni esposte in premessa e nell'apposita istanza che verrà depositata, dell'ordinanza presidenziale del 10.4.2021 nella parte in cui ha confermato l'obbligo per il signor
[...]
di versare in favore della signora l'importo mensile di € Parte_1 Controparte_1
300,00 quale contributo per il mantenimento del figlio e quindi previa Controparte_2 dichiarazione che il predetto ricorrente non è più tenuto a versare né l'assegno di mantenimento in favore del proprio foglio né le spese straordinarie e ciò a far data dal giorno 1.7.2021, data di cambio formale residenza o in alternativa dal giorno 23.10.2021, data celebrazione del matrimonio (come da separata istanza di revoca che si provvederà a depositare), Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza e deduzione: In via pregiudiziale e preliminare - Accertare e dichiarare che, per tutte le ragioni specificate in premessa, la domanda avanzata dalla signora Controparte_1 nella propria memoria integrativa e precisamente in seno alle conclusioni (punto f) - avente ad oggetto la richiesta di accertamento e dichiarazione da parte del Tribunale che le polizze vita CP_ costruiscano oggetto della comunione de residuo e che, per l'effetto, la signora avrebbe diritto di percepire il 50 % dei frutti - è inammissibili nel presente giudizio e per l'effetto dichiarare la stessa improcedibile. Nel merito 1) accertare e dichiarare che, per tutte le ragioni specificate in premessa, nessun assegno di mantenimento né rimborso di spese straordinarie sono da corrispondersi al figlio maggiorenne, , da parte del padre signor , e ciò Controparte_2 Parte_1
a far data dal 1.7.2021 (data di formale cambio di residenza) o in subordine dal 23.10.2021 (data di celebrazione de matrimonio), con condanna della signora alla restituzione in Controparte_1 favore del ricorrente degli assegni di mantenimento percepiti a decorrere dalle suddette date;
in subordine, per tutte le ragioni specificate in premessa, disporre a carico del signor
[...]
il versamento mensile in favore del proprio figlio di un assegno di mantenimento Parte_1 pari ad € 150,00 da versarsi direttamente in favore di quest'ultimo ed esclusivamente nel periodo in cui lo stesso non percepisce un reddito da attività lavorativa o una indennità sostitutiva;
2) accertata la sussistenza di mezzi economici adeguati e di una autonomia economica da parte della signora CP_
dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in favore della CP_1 stessa da parte del signor;
3) Nella denegata e non creduta ipotesi nella Parte_1 quale venga dichiarata ammissibile in questa sede la domanda avanzata da parte della signora
[...]
nella propria memoria integrativa e precisamente in seno alle conclusioni (punto f): CP_1
- Accertare e dichiarare che le polizze vita sottoscritte dal signor non Parte_1 CP_ rientrano nella comunione de residuo e che, per l'effetto, la signora non ha diritto di percepire il 50% dei frutti delle stesse, né in ogni caso alcuna somma a tale titolo;
In subordine, qualora venga accertato che le polizze vita sottoscritte dal signor rientrano nella Parte_1 comunione de residuo: a) accertato e dichiarato che parte delle polizze vita, nella misura che verrà accertata e quantificata in corso di causa, sono state riscattate in costanza di matrimonio ed i relativi frutti sono stati utilizzati per esigenze familiari;
b) nonché accertato e dichiarato che il signor
è creditore, per un importo che verrà accertato e quantificato in corso Parte_1 CP_ di causa, della signora per avere partecipato alla costruzione dell'immobile di proprietà della medesima, sito in Olbia, nella via Grosseto n. 40; c) compensare quanto eventualmente risulterà CP_ dovuto per la comunione de residuo alla signora dal signor , con il credito, di cui al Pt_1 punto b) che precede, ad oggi vantato da quest'ultimo nei confronti della predetta resistente e per CP_ l'effetto dichiarare che nessuna somma la signora ha diritto di percepire per il predetto titolo dal ricorrente medesimo;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”;
5 Parte resistente, nella prima memoria istruttoria, nel precisare le conclusioni non riproponeva e, pertanto, di fatto, rinunciava al punto F introdotto con memoria integrativa del 16/06/2021 (accertare
e dichiarare che le polizze vita di cui alla premessa costituiscono oggetto della comunione de residuo
e che, per l'effetto, la SI.ra ha diritto di percepire il 50% dei frutti ex art. 177 Controparte_1 lett b c.c., da quantificare, anche mediante C.T.U., in corso di causa);
Con atto di intervento adesivo del 28/12/2021 si costituiva in giudizio il figlio degli ex coniugi
, , il quale, nelle conclusioni, domandava che venisse Parte_3 Controparte_2 confermato l'obbligo del padre di versare in proprio favore l'assegno di mantenimento di €. 300,00, oltre le spese straordinarie, chiedendone il versamento diretto in proprio favore;
Con provvedimento del 23/3/2023 il Giudice istruttore revocava l'ordinanza presidenziale nella parte in cui disponeva il versamento, da parte del dell'assegno di mantenimento di € 300,00 in Pt_1 favore del proprio figlio, oltre le spese straordinarie essendo mutate le condizioni rispetto a quelle presenti nella fase presidenziale e, contestualmente, formulava alle parti la seguente proposta transattiva “ rinuncia alla restituzione degli assegni percepiti dalla Parte_1 resistente dalla data di celebrazione del matrimonio di e si impegna a Controparte_2 corrispondere in favore della resistente a titolo di una tantum il pagamento di euro 1.000,00, che potrà scegliere di versare in unica soluzione o mediante pagamento mensile dilazionabile sino ad un massimo di quattro mensilità. A fronte di ciò, rinuncia alla corresponsione Controparte_1 dell'assegno di divorzio”;
All'udienza del 3/5/2023, la suddetta proposta conciliativa veniva accettata solo dal e non Pt_1 dalla;
CP_1
Con istanza del 07/06/2024 il ricorrente domandava la revoca dell'ordinanza presidenziale nella parte in cui aveva confermato l'obbligo del di versare l'assegno di mantenimento in favore Pt_1 della per un importo di € 250,00, sul presupposto che la stessa, in data 12/05/2024, avesse CP_1 compiuto 67 anni, con conseguente diritto di percepire l'assegno/pensione sociale e ciò sebbene si ritenesse che la stessa non avesse, comunque, diritto all'assegno divorzile neanche in epoca CP_1 precedente non sussistendo i requisiti richiesti.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e prova per testi e, all'udienza del
13/12/2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note scritte in sostituzione udienza.
La causa veniva riservata alla decisione del Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M. in sede per l'acquisizione del relativo parere.
*****
Preliminarmente, deve essere rigettata la richiesta di rimessione della causa sul ruolo, per la quale insistono sia la parte ricorrente che quella resistente.
Le ulteriori richieste istruttorie avanzate da entrambe le parti in sede di precisazione delle conclusioni si rivelano del tutto superflue ai fini della decisione per la quale si ritiene ampiamente sufficiente il materiale probatorio acquisito nel corso dell'istruttoria condotta nel presente procedimento.
6 In via ulteriormente preliminare, va chiarito che la richiesta formulata da parte resistente nella memoria integrativa del 16.6.2021 di cui al punto F ossia “accertare e dichiarare che le polizze vita di cui alla premessa costituiscono oggetto della comunione de residuo e che, per l'effetto, la SI.ra
ha diritto di percepire il 50% dei frutti ex art. 177 lett b c.c., da quantificare, Controparte_1 anche mediante C.T.U., in corso di causa” non è stata reiterata né nella memoria 183 co. IV n.1 né in sede di precisazione conclusioni.
Conseguentemente, le domande non espressamente riproposte, unitamente al comportamento processuale della parte e alle deduzioni espresse in sede di atti conclusivi, fanno ritenere la rinuncia alle relative domande, sulle quali, pertanto, non vi è ragione di provvedere.
Sempre prodromica alla decisione sul merito è quella sull'inammissibilità dell'intervento di terzo.
Sul punto ritiene il Giudicante che, con riguardo all'intervento nel presente giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a mente dell'art. 105 c.p.c., da parte del figlio Controparte_2
emergano profili di inammissibilità, per difetto dei presupposti atti a giustificarlo.
[...]
Difatti, pur essendo già stata riconosciuta dalla giurisprudenza la possibilità da parte del figlio maggiorenne, non ancora autonomo dal punto di vista economico, di intervenire nel giudizio di divorzio in corso tra i genitori, sul rilievo della “coesistenza, quantomeno in astratto, di due posizioni giuridiche meritevoli di tutela”, ossia quella del genitore diretta a ricevere un contributo per provvedere alle necessità di mantenimento del figlio e per il rimborso di quanto anticipato e quella del figlio stesso volta ad ottenere il versamento, anche diretto, di tale assegno (Cass. 19 marzo 2012,
n. 4296), merita sottolineare che siffatte pronunce riguardavano la situazione di figli maggiorenni conviventi con il genitore istante per la corresponsione dell'assegno.
A tal proposito, giova rilevare che la Suprema Corte ha precisato che la possibilità che il genitore agisca in proprio per richiedere un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne rimane circoscritta all'ipotesi in cui tra detto genitore e il figlio persista un rapporto di convivenza, inteso come “stabile dimora del figlio presso l'abitazione” del genitore (Cass. 25 luglio 2013, n. 18075;
Cass. 27 maggio 2005, n. 11320).
In applicazione di tali principi, la necessità di un ampliamento del contraddittorio nella causa di divorzio, quale determinata dall'intervento adesivo del figlio maggiorenne, viene meno laddove la coabitazione genitore-figlio non sia più attuale, posto che in tale situazione non è ravvisabile l'esigenza che, attraverso una valutazione globale ed unitaria, il giudice provveda “in merito all'entità
e al versamento – anche in forma ripartita – del contributo al mantenimento, sulla base di un'approfondita ed effettiva disamina delle istanze dei soggetti interessati” (Cass. 4296/2012 cit.).
Nel caso in disamina, l'interveniente , al momento del deposito della Controparte_2 comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c. (24/12/2021) aveva già cambiato residenza per cui non viveva più con la madre nella casa familiare (01/07/2021) e aveva già contratto matrimonio
(23/10/2021) creando un nuovo nucleo familiare diverso da quello di origine e facendo venir meno ogni obbligo a carico di terzi estranei all'anzidetta nuova famiglia.
Detto ciò, sulla scorta della giurisprudenza maggioritaria sopra richiamata, ritiene il Collegio doversi dichiarare l'inammissibilità dell'intervento di terzo ex art.105 c.p.c. per difetto dei necessari presupposti.
7 Chiariti tali aspetti, si procede all'analisi delle questioni ancora discusse tra le parti.
Si precisa che, essendo intervenuta tra i coniugi sentenza parziale con cui è stata pronunciata la separazione degli stessi, l'oggetto della presente decisione è limitato alle ulteriori domande avanzate dalle parti stesse inerenti agli aspetti economici.
Con riferimento alla richiesta di parte resistente circa la conferma dell'assegnazione alla stessa della casa coniugale, essendo pacifico e non contestato tra le parti che la è la legittima proprietaria CP_1 in via esclusiva della prefata abitazione, ritiene il Collegio giudicante che tale domanda sia fondata e, dunque, meritevole di accoglimento.
Deve essere poi parzialmente accolta la domanda di parte ricorrente volta alla revoca dell'assegno di mantenimento e di rimborso di spese straordinarie da corrispondersi al figlio maggiorenne a far data dall'1/7/2021, data di formale cambio di residenza, o, in subordine, dal 23/10/2021,data di CP_ celebrazione del matrimonio, con condanna della alla restituzione, in favore del ricorrente, degli assegni di mantenimento percepiti a decorrere dalle suddette date.
Sul punto, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dalle statuizioni del Giudice istruttore che, con provvedimento del 23/03/2023, ha revocato l'ordinanza presidenziale del
10/4/2021 nella parte in cui disponeva il versamento, da parte del , dell'assegno di Pt_1 mantenimento di €. 300,00 in favore del proprio figlio, oltre le spese straordinarie, fintanto che lo stesso fosse stato domiciliato presso la madre o avesse raggiunto la propria indipendenza economica.
Si ribadisce infatti che la condizione di portatore di handicap non dà al figlio il diritto automatico al mantenimento da parte dei genitori, atteso che la disabilità deve essere grave, come disposto dall'art. 337 septies c.c., perché possa essere equiparata a quella del figlio minore di età (Cass. Ord.
21819/2021).
Nel caso che ci occupa, , fermo restando che è già percettore di una Controparte_2 pensione di invalidità pari circa ad €. 290,00 mensili, non può considerarsi inabile al lavoro avendo un handicap non grave che comporta esclusivamente una riduzione della capacità di utilizzo di un braccio del 20% ed avendo, di fatto, già svolto vari lavori nel corso della sua vita, come riferito dalla stessa resistente.
Ritiene pertanto il Collegio che sia senza dubbio in grado di reperire Controparte_2 attività lavorativa idonea a soddisfare le indispensabili esigenze di vita familiare e che, raggiunta l'età di 37 anni, abbia maturato la piena capacità di garantirsi autonomamente il sostentamento affrancandosi dalla famiglia d'origine, secondo il principio di autoresponsabilità che esclude che l'obbligo assistenziale del genitore verso i figli possa essere protratto oltre un ragionevole limite di tempo.
È, altresì, pacifico che il figlio abbia contratto matrimonio, lasciando definitivamente l'abitazione della madre, presso la quale, in sede di separazione, era stata disposta la sua collocazione.
Sul punto, per consolidata giurisprudenza, la legittimazione del genitore a richiedere “iure proprio” all'ex coniuge separato, o divorziato, la revisione del contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, non ancora autosufficiente economicamente, va esclusa in difetto del requisito della coabitazione con il figlio, la quale sussiste solo in presenza di un collegamento stabile di questi con l'abitazione del genitore, compatibile con l'assenza anche per periodi non brevi, purché, tuttavia, si
8 ravvisi la prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione all'unità di tempo considerata (vedi, tra le molte, Cassazione civile sez. I, 25/07/2013, n.18075; Cassazione civile sez. I, 31/12/2020, n.29977).
Ben diversamente, nel caso di specie si è in presenza di un figlio maggiorenne che ha costituito un proprio nucleo familiare intraprendendo con la propria moglie un nuovo percorso di vita. Tale scelta risulta frutto di una determinazione personale di , nell'ambito di un Controparte_2 progetto matrimoniale che necessariamente impone di escludere qualsiasi obbligo di mantenimento a carico dei genitori. CP_ Occorre poi osservare che parte ricorrente ha richiesto la condanna della alla restituzione in proprio favore degli assegni di mantenimento percepiti dalla stessa a vantaggio del figlio a decorrere dalle date in precedenza indicate.
Tale domanda deve essere dichiarata inammissibile, per violazione dell'art. 40 c.p.c..
Invero, per orientamento consolidato della giurisprudenza, l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), escludendo la possibilità di proporre più domande, connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33, e dell'art. 133 c.p.c., e soggette a riti diversi (vedi, tra le molte, Cassazione civile sez. I, 21/05/2009, n.11828; Cass. 15 maggio 2001 n. 6660; Cassazione civile sez. I, 06/12/2006, n.26158; Cass. 19 gennaio 2005 n. 1084); di talché, è esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione o di divorzio (o di modifica delle condizioni di separazione, o di divorzio), soggette al rito della camera di consiglio, con quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, lo scioglimento della comunione coniugale, la divisione o la restituzione dei beni, il rimborso di somme anticipate, il risarcimento del danno, la restituzione ed il pagamento di somme, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, ed autonome e distinte dalla domanda di separazione o di divorzio.
Con riferimento al contributo al mantenimento posto a carico del nei confronti della Pt_1
in sede di separazione, del quale oggi il ricorrente chiede la revoca si evidenzia che, secondo CP_1 la giurisprudenza della Corte di Cassazione (S.U. n. 18287 dell'11.07.2018) deve attribuirsi all'assegno ex legge n. 898/1970 (art. 5, comma 6), una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, il cui riconoscimento richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri di cui alla prima parte della citata norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudice deve quantificare l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive
(Cass. 07/12/2021, n. 38928; Cass. 08/09/2021, n. 24250).
Orbene, dalla documentazione in atti (dichiarazione dei redditi 2020-2021-2022; tessera Caritas;
attestazione ISEE: € 5922,03) emerge chiaramente una evidente e comprovata precarietà delle condizioni economiche della resistente;
tuttavia, si delinea una discordanza tra ciò che viene riportato CP_ negli atti di causa, ossia la situazione di totale disoccupazione della (vd. comparsa di
9 costituzione) e quanto dichiarato dalla stessa resistente all'udienza del 31/3/2021, quando la stessa ha riferito di aver lavorato come badante: “Voglio precisare di aver lavorato per circa due mesi e una settimana come badante presso la famiglia dal novembre 2019 al gennaio 2020, anzi, non Per_2 Per_ ricordo bene, forse dal novembre 2018 al gennaio 2020 in sostituzione della mia amica di nome , che era ritornata per un periodo di ferie in Romania. Voglio precisare che ho lavorato successivamente alla separazione.” Tale circostanza è stata successivamente confermata documentalmente dall'estratto conto previdenziale della resistente richiesto all' da controparte CP_3 con un accesso agli atti e depositato in corso di causa (svolgimento attività lavorativa come collaboratrice domestica c/o dal 1/10/2018 al 05/01/2019; dopodiché dal 2022 si Persona_4 ravvisano solo lavori part-time con reddito irrisorio).
Tali circostanze non consentono di ritenere la piena attendibilità della teste , figlia Testimone_1 della resistente, la quale, nella deposizione del 15/12/2023, ha riferito che la madre non aveva mai lavorato, tantomeno presso l'abitazione dei signori e , in aperto contrasto con quanto Per_2 Per_5 CP_ riferito dalla nel corso dell'udienza presidenziale.
CP_ Quanto alla capacità lavorativa della , la resistente ha prodotto documentazione medica
(consulenza cardiologica del 23/08/2024 e referto medico dell'ARNAS G. Brotzu del 30/09/2024) attestante una cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva migliorabile attraverso l'assunzione di farmaci adeguati ma che non ostacola lo svolgimento di una normale attività lavorativa e non ne riduce la capacità.
Ritiene il Collegio che, in proposito, debba trovare adeguata considerazione e valutazione anche l'età della resistente che, sebbene allo stato attuale non sia titolare di alcuna prestazione previdenziale né assistenziale, potrà verosimilmente godere, su richiesta, avendone i requisiti, dell'assegno sociale o della pensione di vecchiaia, la cui erogazione non determina la perdita automatica dell'assegno di mantenimento, ma influisce sul calcolo dell'ammontare dello stesso.
In ultimo, va osservato che la gode di adeguate disponibilità patrimoniali, poiché è proprietaria CP_1 esclusiva della casa familiare in cui abita (assegnata alla stessa in sede di separazione) ed è, altresì, comproprietaria, nella misura del 50%, di altra abitazione che, se non utilizzata, potrebbe essere concessa in locazione.
A riprova di ciò si pone in evidenza che, dalle dichiarazioni dei redditi in atti, risulta che la resistente ha percepito, nelle annualità 2020-2021-2022, un canone annuale pari ad €. 4.631/5.400 corrispondente all'incirca ad €. 450 mensili.
Per contro, il percepisce una pensione pari ad € 1.500,00 (modelli 730 anni 2016-2017- Pt_1
2018) e risulta documentalmente provato che egli è titolare di 1/3 di un immobile sito in Loiri Porto
San Paolo, anch'esso potenzialmente idoneo ad essere locato. Parimenti ha documentato una situazione economica caratterizzata dalla contrazione dei redditi derivanti dal pagamento di rate mensili di numerosi finanziamenti resi necessari da esigenze indispensabili e non voluttuarie di vita quotidiana, alcuni di essi oggi presumibilmente totalmente saldati:
€ 66,25 per finanziamento del 25/9/19 contratto presso Compass – Gruppo Mediobanca, dichiarato ma non documentato;
€ 23,88 rata per finanziamento di € 860,00 diviso in 36 rate, per riparazione veicolo, scaduto nel 2024;
10 € 341,00 rata per finanziamento di € 24.806,16 diviso in 72 rate mensili per acquisto nuova automobile, ancora ad oggi in corso di pagamento;
€ 150,00 per il finanziamento sottoscritto dalla resistente per il pagamento dell'impianto fotovoltaico della casa coniugale e del quale usufruisce la stessa;
Egli è inoltre gravato dall'onere di corrispondere l'assegno di mantenimento di €. 250,00 alla CP_1 così come stabilito in sede di separazione.
In ultimo, il ricorrente ha riferito di non pagare attualmente alcun un canone di locazione, essendo temporaneamente ospite di terzi, in favore dei quali si fa comunque carico di varie spese, per compensare l'ospitalità, quali ad esempio le bollette relative alle utenze.
Tanto premesso, tenuto conto dei principi sopra indicati e degli elementi fattuali emersi nel corso del giudizio e tenuto conto, della durata del matrimonio, del presumibile apporto offerto dalla CP_1 all'andamento del nucleo familiare, del regime fiscale relativo all'assegno di mantenimento (che costituisce un importo soggetto a tassazione per il beneficiario e, invece, detraibile dal reddito imponibile per l'onerato) ed alla luce delle rispettive posizioni economiche e patrimoniali di entrambi i coniugi, il Collegio ritiene congruo determinare l'assegno di divorzio a favore della CP_1 nell'importo di €. 150,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi, a mezzo bonifico sull'IBAN indicato dalla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, sino a quando quest'ultima inizierà a percepire l'assegno sociale o la pensione di vecchiaia invitando la ad CP_1 attivarsi in tal senso.
Va infine respinta la domanda di parte resistente volta ad ottenere la conferma del pagamento delle rate del finanziamento dell'impianto fotovoltaico, essendo questo installato presso la casa di sua proprietà e dalla stessa utilizzato in via esclusiva.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio rispetto alle iniziali domande si ritiene sussistano validi motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA rinunciata la richiesta formulata da parte resistente nelle memorie integrative del
16/6/2021 di cui al punto F;
DICHIARA inammissibile l'intervento del terzo;
Controparte_2
CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale, sita in Olbia alla Via Grosseto n. 40, alla resistente;
CONFERMA il provvedimento del Giudice istruttore del 23/03/2023 e, per l'effetto, revoca l'obbligo posto a carico di di corrispondere in favore del figlio Parte_1 maggiorenne un assegno di mantenimento pari ad €. 300,00 mensili, Controparte_2 oltre spese straordinarie;
11 DICHIARA inammissibile la domanda del ricorrente di restituzione delle somme versate a titolo di assegno di mantenimento in favore del figlio;
PONE a carico della parte ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento in favore della parte resistente, la corresponsione di un assegno divorzile dell'importo di €. 150,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, sino a quando quest'ultima inizierà a percepire l'assegno sociale o la pensione di vecchiaia, invitando la ad attivarsi in tal senso;
CP_1
RIGETTA la domanda di parte resistente di conferma del pagamento a carico del ricorrente delle rate dell'impianto fotovoltaico;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.5.2025
Il Presidente
Alessandro Di Giacomo
12