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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 13/05/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N.RG.297/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 297/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
FERRETTI VIOLA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FERRETTI VIOLA
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. , con Controparte_1 PartitaIVA_2 il patrocinio dell'avv. COLOMBO NICOLETTA e dell'avv. PASTORI ALESSIA ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._1 Parte_2
( ) VIA MERAVIGLI, 12 / 14 20123 MILANO, C.F._2 elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA, 18 20122 MILANO presso il difensore avv. COLOMBO NICOLETTA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del 18.12.2024 Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. (d'ora in avanti anche Controparte_1 solo “ ) ha ottenuto dal Tribunale di Ravenna il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 1401/2020 del R.G. n. 3610/2020, emesso in data 21.12.2020, con il quale è stato intimato a , Parte_1 il pagamento della somma pari ad euro € 4.852785,77=, oltre interessi e spese, quale credito derivante da rapporti commerciali aventi ad oggetto l'acquisito di turbine ed altri servizi, compresi servizi
SCADA.
2. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo chiedendone la revoca. Ha eccepito in particolare:
- inesistenza o nullità insanabile della procura alle liti, e comunque nullità del ricorso per decreto ingiuntivo e del decreto ingiuntivo: il difensore che ha depositato il ricorso per decreto ingiuntivo era infatti privo di rappresentanza processuale;
- insussistenza del diritto di credito azionato in via monitoria: sostiene l'opponente che tra le parti è intervenuta una transazione con le quali le stesse hanno convenuto di determinare il debito iniziale di USD 5.880.533,00 pari ad € 4.852.785,77 nel diverso importo complessivo di USD 3.500.000,00 pari ad Euro 2.919.858,00, da estinguersi mediante un programma rateale;
la transazione ha effetto novativo sicché l'inadempimento degli obblighi previsti nella transazione non autorizza controparte a chiedere, come ha fatto con il ricorso monitorio, l'importo del debito originario in luogo di quello invece rideterminato dalla transazione. ha inoltre spiegato domanda riconvenzionale nei Parte_1 confronti di avente ad Controparte_1 oggetto l'accertamento di responsabilità risarcitoria derivante da inadempimento per l'importo complessivo di euro 1.662.976.39, pari ai costi sopportati in ragione dei plurimi inadempimenti contrattuali di cui controparte si è resa responsabile.
In particolare, l'opponente ha domandato:
- l'importo di euro 1.238.456,92 Iva compresa: dovuto ai costi sostenuti per la manutenzione ordinaria e straordinaria che l'opposta avrebbe dovuto svolgere e non ha svolto, ed all'acquisto di pezzi di ricambio non forniti dalla controparte gratuitamente, come previsto negli accordi contrattuali;
- l'importo di euro 119.433,37 dovuto al costo sostenuto per programmare un sistema di monitoraggio nuovo dopo che controparte ha illegittimamente interrotto il sistema scada che si era impegnata a fornire;
- l'importo di euro 305.086,10 dovuto al costo degli interventi sulle turbine per aumentarne l'efficienza energetica, resisi necessari in conseguenza delle doglianze dei clienti acquirenti che avevano lamentato una scarsa efficienza delle stesse non conforme ai parametri contrattuali.
3. Si è ritualmente costituita prendendo Controparte_1 posizione puntualmente su tutte le eccezioni e contestazioni avversarie, chiedendo il rigetto della opposizione e conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare, ha dedotto che la transazione prevedeva che in caso di inadempimento del programma di pagamento rateale, essa fosse legittimata ad agire per l'intero debito originario.
Quanto alla domanda riconvenzionale, ha contestato la sussistenza di qualsivoglia inadempimento da parte sua, eccependo la genericità delle allegazioni avversarie, l'assenza di prova del danno e la sua quantificazione.
4. In data 14.9.2021 si è tenuta la prima udienza in modalità cartolare ove il giudice ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale
“ritenuta la potenziale idoneità delle questioni preliminari sollevate dall'opponente alla definizione della controversia”.
Successivamente è stata revocata la fissazione dell'udienza di discussione ed alle parti sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183.6 c.p.c..
All'udienza del 26.10.2021. è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto per la somma di € 842.065,21 solo nei confronti di Parte_1
All'udienza del 13.12.2021 il procedimento n. 440/2021 RG avente ad oggetto l'opposizione di al decreto ingiuntivo è stato Parte_1 riunito al procedimento n. 297/2021 RG avente ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo avanzata dalle società
e (già Parte_3 Controparte_2 CP_3
), quali co-debitrici obbligate in solido all'epoca della
[...] stipula della transazione, al pagamento del credito azionato in via monitoria.
Con provvedimento del 1.5.2024, il giudice ha dichiarato estinto a spese compensate il procedimento tra e Parte_3
(già ) e l'odierna opposta. Controparte_2 Controparte_3
All'udienza del 21.2024 tenutasi ex art. 127 ter cpc le parti hanno precisato le loro le conclusioni ed è stato disposto - su istanza di parte – ex art. 281 quinquies c.p.c. lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'art. 190 c.p.c. e fissata l'udienza di discussione orale al 26.3.2025. All'udienza del
26.3.2025 le parti hanno discusso oralmente la causa.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
5. Prima di procedere all'esame dell'opposizione, è necessario precisare l'esatto perimetro del presente procedimento.
Parte opposta ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo per cui
è causa nei confronti di , quale debitrice principale, Parte_1
e nei confronti di e (già Parte_3 Controparte_2 ) in qualità di co-debitrici obbligate in solido. Controparte_3
, odierna opponente, ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo dando vita al procedimento n. 440/2021 R.G..
Le società e (già Parte_3 Controparte_2 [...]
, intimate quali co-debitrici obbligate in solido al CP_3 pagamento del debito vantato da hanno anch'esse opposto Parte_1 il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti, dando vita al procedimento n. 297/2021 R.G..
Il procedimento n. 440/2021 R.G. è stato riunito al procedimento n.
297/2021 R.G. in quanto aventi ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo.
Successivamente, a seguito di rituale richiesta ed accettazione delle parti, con provvedimento dell'1.5.2024, il giudice ha dichiarato estinto a spese compensate il procedimento tra l'opposta e e (già Parte_3 Controparte_2 CP_3
).
[...]
Il presente procedimento allora riguarda esclusivamente l'opposizione al decreto ingiuntivo promossa da Parte_1
6. Ciò chiarito si viene all'esame della opposizione proposta da
. Parte_1
Va respinta l'eccezione, sollevata da parte opponente, di inesistenza o nullità della procura del difensore che ha depositato il ricorso per decreto ingiuntivo.
ha rilasciato procura alle liti agli avv. Alessia Controparte_1
Pastori e con facoltà di “nominare, revocare, Parte_2 sostituire a sé altri procuratori”.
Il ricorso per decreto ingiuntivo è stato instaurato dall'Avv.
Nicoletta Colombo, nominata dai predetti difensori “quale procuratore della suddetta società, conferendo a tale Avvocato il potere di depositare telematicamente tutti gli atti giudiziari e i documenti necessari nel procedimento monitorio”, come da procura depositata agli atti del ricorso monitorio rilasciata in pari data al deposito del ricorso. La nomina di un difensore effettuata dai difensori a ciò espressamente facoltizzati dalla procura alle liti è valida ed attribuisce al difensore nominato la rappresentanza processuale al pari degli altri difensori, come è stato, in modo condivisibile affermato in giurisprudenza (“Qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di nominare un altro avvocato, deve ritenersi che si tratti di un autonomo mandato al negozio che abilita questi a nominare altri legali, da considerarsi non sostituti ma ulteriori rappresentanti processuali della parte, al pari di chi li ha nominati.” Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n.
26744/17). In ogni caso poi, l'avv. Colombo, nel limitarsi a depositare il decreto ingiuntivo e notificarlo, ha agito quale sostituto dei difensori nominati e questi ultimi ne hanno confermato l'operato avvalendosi degli effetti degli atti compiuti. Sicché non si ravvisa alcun profilo di inesistenza o nullità.
7. L'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
In data 27.2.2019, le parti hanno stipulato un accordo transattivo con il quale hanno convenuto di rideterminare il debito iniziale vantato dalla opponente nei confronti della opposta pari ad €
4.852.785,77 (USD 5.880.533,00) nel diverso importo complessivo pari ad Euro 2.919.858,00 (USD 3.500.000,00) da corrispondere attraverso un programma rateale che prevedeva le seguenti scadenze:
USD 250.000,00 entro il 31.10.2019; USD 250.000,00 entro il
31.12.2019; USD 250.000,00 entro il 31.03.2020; USD 250.000,00 entro il 31.07.2020; USD 250.000,00 entro il 30.09.2020; USD 250.000,00 entro il 31.12.2020; USD 250.000,00 entro il 28.02.2021; USD
250.000,00 entro il 30.04.2021; USD 250.000,00 entro il 30.06.2021;
USD 250.000,00 entro il 30.08.2021; USD 250.000,00 entro il
30.09.2021; USD 500.000,00 entro il 31.12.2021;
L'opponente ha adempiuto solo in parte gli impegni presi corrispondendo la somma di USD 450.000,00, omettendo così il tempestivo pagamento delle altre rate, rimanendo dunque debitrice, al momento della domanda monitoria, per la somma di euro pari a USD
1.250.000,00= (Euro: 1.042.794,00). Il mancato pagamento della rate da parte di nei termini Parte_1 affermati dalla opposta è un dato pacifico e non in discussione tra le parti.
Parte opponente infatti non contesta il fatto di non aver corrisposto le rate previste nella transazione.
Ciò di cui si controverte concerne la questione se l'opposta, a seguito dell'inadempimento al programma di pagamento previsto dalla transazione, abbia diritto a richiedere all'opponente l'intero importo rappresentato dal debito originario, quello cioè esistente prima della transazione (ed oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto) o il debito come rideterminato dalla transazione.
Orbene, a tale riguardo si osserva quanto segue.
La transazione intervenuta tra le parti ha espressamente effetto novativo art. 1 punto 7 della transazione). L'art 6 della transazione prevede che:
Parte opposta sostiene che tale clausola vada interpretata nel senso che, in caso di mancato pagamento di quanto previsto nella transazione, essa sia legittimata, a titolo compensativo, a richiedere la corresponsione di un importo superiore, da identificarsi nel debito originario.
Tale interpretazione non trova riscontro.
L'art. 6 si riferisce all'”intero importo del credito”, senza null'altro precisare. Parte opposta nulla ha dedotto - prima ancora che provato – circa la reale volontà delle parti (1362 c.c.) riferita alla regolazione dell'ipotesi di inadempimento del programma rateale.
L'argomento secondo cui la clausola ha senso solo se interpretata nel senso di attribuire al creditore la facoltà di poter agire per l'intero credito originario perché diversamente finirebbe per esprimere una facoltà già riconosciuta alla parte, non persuade. A ben vedere, la clausola in esame non perde significato contrattuale ove la si intenda come riferita al credito transatto poiché le parti
- con la pattuizione in commento – convengono e regolano anche la misura degli interessi ed il loro termine di decorrenza, stabiliscono che non occorre la messa in mora da parte del creditore e pattuiscono il diritto di quest'ultimo al pagamento immediato dell'intero.
Si ritiene dunque che il credito di cui all'art. 6 della transazione sia il credito derivante dalla transazione 2.919.858,00 (USD
3.500.000,00) e non il credito originario € 4.852.785,77 (USD
5.880.533,00).
Tale interpretazione appare coerente con l'espressa natura novativa dell'accordo transattivo.
Si reputa infatti che a fronte di una transazione avente natura novativa, ove le parti avessero inteso, in caso di inadempimento degli obblighi previsti dalla transazione, fare rivivere l'originario credito - che è estinto per effetto della transazione novativa – avrebbero regolato puntualmente la circostanza, riferendosi espressamente al credito originario e non invece genericamente al “credito” che, al momento della transazione, non può che essere il credito come risultante dalla transazione.
Ancora l'art. 2 della transazione, ove si definisce “il debito” riferendosi al debito derivante dalla transazione, pare confermare quanto sin qui detto: in assenza di specificazioni aggiuntive quali ad es. debito “originario” et similia, “il debito” di cui alla clausola citata, e quindi in modo speculare “il credito”, deve essere inteso come il debito determinato dalla transazione e non il debito originario. Il decreto ingiuntivo allora, emesso sul presupposto che l'inadempimento avrebbe fatto rivivere il credito originario, va revocato.
Stante il comprovato inadempimento degli obblighi derivanti dal pagamento rateale – ha pagato solo 450.000,00 USD pari ad Parte_1 euro 381.915,9 al momento della introduzione del ricorso –
l'opponente deve essere condannata - ex art. 6 della transazione più volte citata – a pagare la somma complessiva di euro 2.505.041,06, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002 dalla data della domanda giudiziale sino al saldo.
Invero sul punto, va precisato che parte opponente, nelle sue difese, sembra eccepire di aver omesso la corresponsione delle rate previste in ragione dell'inadempimento di controparte ai propri obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). L'eccezione è infondata: l'eccezione di inadempimento presuppone l'esistenza di un contratto a prestazioni corrispettive. Nel caso di specie, la transazione non prevedeva obblighi in capo all'opposta sicché non è lecito discorrere di eccezione di inadempimento. Né invero è possibile riferirsi all'inadempimento di obblighi derivanti da altri negozi intercorsi tra le parti, in assenza della prova di un collegamento contrattuale tra questi ultimi e la transazione in oggetto. Diverso discorso invece può essere svolto riguardo alla eccezione di compensazione con il controcredito di natura risarcitoria di cui l'opponente ha chiesto l'accertamento in via riconvenzionale;
tema che sarà trattato nel prossimo punto della presente sentenza.
8. Si viene all'esame della domanda riconvenzionale formulata da parte opponente.
L'opponente ha chiesto in via riconvenzionale l'accertamento dell'esistenza di un proprio credito di natura risarcitoria derivante dall'inadempimento della controparte agli obblighi contrattuali assunti nei suoi confronti.
Più nel dettaglio ha chiesto:
- l'importo di Euro 1.238.456,92 Iva compresa: dovuto ai costi sostenuti per la manutenzione ordinaria e straordinaria, che l'opposta avrebbe dovuto svolgere e non ha svolto, e per l'acquisto di pezzi di ricambio non forniti dalla controparte gratuitamente, come previsto nelle pattuizioni contrattuali;
- l'importo di euro 119.433,37 dovuti al costo sostenuto per programmare un sistema di monitoraggio nuovo dopo che controparte ha illegittimamente interrotto il sistema scada;
- l'importo di Euro 305.086,10 dovuti al costo degli interventi sulle turbine per aumentarne l'efficienza energetica, resisi necessari dalle doglianze dei clienti che avevano lamentato un'efficienza di queste non conforme ai criteri d'acquisito.
La domanda è infondata. Parte opponente agisce per un credito di natura risarcitoria nascente dall'inadempimento di una obbligazione;
prima ancora di provare il danno, avrebbe dovuto provare il titolo sul quale fonda il proprio diritto al risarcimento, ossia provare la fonte gli obblighi assunti come disattesi. L'opponente non ha fornito la prova del titolo da cui scaturisce l'inadempimento, non ha cioè provato che l'opposta si è in effetti obbligata a fornire i servizi di cui lamenta l'omissione. Peraltro, l'inadempimento di controparte viene evocato in modo generico, senza alcun puntuale riferimento di tempo, di luogo, e di altre circostanze idonee ad individuare e circoscrivere i termini dell'inadempimento lamentato.
Quanto poi ai costi sostenuti per rendere più efficienti le turbine, resisi necessari, nella prospettazione della opponente, in ragione dello scarso rendimento delle stesse lamentato dai clienti,
l'affermazione è rimasta priva di riscontri, oltre ad essere stata formulata in modo generico, senza alcuna concreta indicazione idonea a dimostrare che in effetti le originarie turbine mancassero delle qualità promesse in termini di efficienza.
Per quanto riguarda le richieste di prova orale - sull'acquisito dei pezzi di ricambio, sulla fornitura del sistema SCADA e sulle doglianze circa il malfunzionamento delle turbine - riproposte nella formulazione delle conclusioni dalla opponente, deve essere confermata la valutazione già operata in corso di causa, ove è stata rilevata la natura generica dei capitoli - 1,2,3 - trattandosi di circostanze non specifiche e circostanziate, oltre che da provare per via documentale. La richiesta di CTU ha natura superflua poiché tesa ad accertare un danno in assenza della prova dei fatti generatori – violazioni di obblighi – di tale danno.
9. Restano assorbite le ulteriori domande proposte in via subordinata da parte opposta.
10. Parte opponente con il deposito della memoria del 19.9.2023 sembra dare dato atto del cambio di denominazione di Parte_1 in Tuttavia, negli atti, anche successivi (cfr. Controparte_4 note in sostituzione di udienza del 17.12.2024) continua a riferirsi a “ ” e dunque, in assenza di documentazione che attesti Parte_1 definitivamente il cambio di denominazione, è preferibile mantenere l'originaria denominazione.
11. Le spese di lite, comprese le spese del procedimento monitorio, seguono la prevalente soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma,
c.p.c. e sono quindi poste a carico di parte opponente. Tuttavia, il parziale accoglimento della opposizione, giustifica la compensazione di un terzo delle spese.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 24.668, oltre accessori di legge, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 2.000.001 ed euro
4.000.000 – criterio del decisum – ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori in aderenza ai minimi, come richiesto dalla stessa parte opposta nella nota spese depositata con la comparsa conclusionale (la divergenza di importo liquidato dipende esclusivamente dal diverso scaglione preso a riferimento).
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta come in motivazione:
-ACCOGLIE l'opposizione proposta dall'opponente e per l'effetto
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1401/2020 del R.G. n. 3610/2020, emesso in data 21.12.2020 dal Tribunale di Ravenna;
- CONDANNA la società opponente a corrispondere alla società opposta la somma di euro 2.505.041,06, oltre interessi come in parte motiva;
- COMPENSA per 1/3 le spese di lite tra parte opponente e parte opposta, e CONDANNA parte opponente a rifondere i restanti 2/3 delle spese di lite a parte opposta che si liquidano complessivamente per l'intero (100%) in euro 24.668 per compensi, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come e se dovute per legge ed anticipazioni.
- RIGETTA nel resto.
Ravenna, 13/05/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 297/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
FERRETTI VIOLA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FERRETTI VIOLA
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. , con Controparte_1 PartitaIVA_2 il patrocinio dell'avv. COLOMBO NICOLETTA e dell'avv. PASTORI ALESSIA ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._1 Parte_2
( ) VIA MERAVIGLI, 12 / 14 20123 MILANO, C.F._2 elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA, 18 20122 MILANO presso il difensore avv. COLOMBO NICOLETTA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del 18.12.2024 Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. (d'ora in avanti anche Controparte_1 solo “ ) ha ottenuto dal Tribunale di Ravenna il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 1401/2020 del R.G. n. 3610/2020, emesso in data 21.12.2020, con il quale è stato intimato a , Parte_1 il pagamento della somma pari ad euro € 4.852785,77=, oltre interessi e spese, quale credito derivante da rapporti commerciali aventi ad oggetto l'acquisito di turbine ed altri servizi, compresi servizi
SCADA.
2. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo chiedendone la revoca. Ha eccepito in particolare:
- inesistenza o nullità insanabile della procura alle liti, e comunque nullità del ricorso per decreto ingiuntivo e del decreto ingiuntivo: il difensore che ha depositato il ricorso per decreto ingiuntivo era infatti privo di rappresentanza processuale;
- insussistenza del diritto di credito azionato in via monitoria: sostiene l'opponente che tra le parti è intervenuta una transazione con le quali le stesse hanno convenuto di determinare il debito iniziale di USD 5.880.533,00 pari ad € 4.852.785,77 nel diverso importo complessivo di USD 3.500.000,00 pari ad Euro 2.919.858,00, da estinguersi mediante un programma rateale;
la transazione ha effetto novativo sicché l'inadempimento degli obblighi previsti nella transazione non autorizza controparte a chiedere, come ha fatto con il ricorso monitorio, l'importo del debito originario in luogo di quello invece rideterminato dalla transazione. ha inoltre spiegato domanda riconvenzionale nei Parte_1 confronti di avente ad Controparte_1 oggetto l'accertamento di responsabilità risarcitoria derivante da inadempimento per l'importo complessivo di euro 1.662.976.39, pari ai costi sopportati in ragione dei plurimi inadempimenti contrattuali di cui controparte si è resa responsabile.
In particolare, l'opponente ha domandato:
- l'importo di euro 1.238.456,92 Iva compresa: dovuto ai costi sostenuti per la manutenzione ordinaria e straordinaria che l'opposta avrebbe dovuto svolgere e non ha svolto, ed all'acquisto di pezzi di ricambio non forniti dalla controparte gratuitamente, come previsto negli accordi contrattuali;
- l'importo di euro 119.433,37 dovuto al costo sostenuto per programmare un sistema di monitoraggio nuovo dopo che controparte ha illegittimamente interrotto il sistema scada che si era impegnata a fornire;
- l'importo di euro 305.086,10 dovuto al costo degli interventi sulle turbine per aumentarne l'efficienza energetica, resisi necessari in conseguenza delle doglianze dei clienti acquirenti che avevano lamentato una scarsa efficienza delle stesse non conforme ai parametri contrattuali.
3. Si è ritualmente costituita prendendo Controparte_1 posizione puntualmente su tutte le eccezioni e contestazioni avversarie, chiedendo il rigetto della opposizione e conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare, ha dedotto che la transazione prevedeva che in caso di inadempimento del programma di pagamento rateale, essa fosse legittimata ad agire per l'intero debito originario.
Quanto alla domanda riconvenzionale, ha contestato la sussistenza di qualsivoglia inadempimento da parte sua, eccependo la genericità delle allegazioni avversarie, l'assenza di prova del danno e la sua quantificazione.
4. In data 14.9.2021 si è tenuta la prima udienza in modalità cartolare ove il giudice ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale
“ritenuta la potenziale idoneità delle questioni preliminari sollevate dall'opponente alla definizione della controversia”.
Successivamente è stata revocata la fissazione dell'udienza di discussione ed alle parti sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183.6 c.p.c..
All'udienza del 26.10.2021. è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto per la somma di € 842.065,21 solo nei confronti di Parte_1
All'udienza del 13.12.2021 il procedimento n. 440/2021 RG avente ad oggetto l'opposizione di al decreto ingiuntivo è stato Parte_1 riunito al procedimento n. 297/2021 RG avente ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo avanzata dalle società
e (già Parte_3 Controparte_2 CP_3
), quali co-debitrici obbligate in solido all'epoca della
[...] stipula della transazione, al pagamento del credito azionato in via monitoria.
Con provvedimento del 1.5.2024, il giudice ha dichiarato estinto a spese compensate il procedimento tra e Parte_3
(già ) e l'odierna opposta. Controparte_2 Controparte_3
All'udienza del 21.2024 tenutasi ex art. 127 ter cpc le parti hanno precisato le loro le conclusioni ed è stato disposto - su istanza di parte – ex art. 281 quinquies c.p.c. lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'art. 190 c.p.c. e fissata l'udienza di discussione orale al 26.3.2025. All'udienza del
26.3.2025 le parti hanno discusso oralmente la causa.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
5. Prima di procedere all'esame dell'opposizione, è necessario precisare l'esatto perimetro del presente procedimento.
Parte opposta ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo per cui
è causa nei confronti di , quale debitrice principale, Parte_1
e nei confronti di e (già Parte_3 Controparte_2 ) in qualità di co-debitrici obbligate in solido. Controparte_3
, odierna opponente, ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo dando vita al procedimento n. 440/2021 R.G..
Le società e (già Parte_3 Controparte_2 [...]
, intimate quali co-debitrici obbligate in solido al CP_3 pagamento del debito vantato da hanno anch'esse opposto Parte_1 il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti, dando vita al procedimento n. 297/2021 R.G..
Il procedimento n. 440/2021 R.G. è stato riunito al procedimento n.
297/2021 R.G. in quanto aventi ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo.
Successivamente, a seguito di rituale richiesta ed accettazione delle parti, con provvedimento dell'1.5.2024, il giudice ha dichiarato estinto a spese compensate il procedimento tra l'opposta e e (già Parte_3 Controparte_2 CP_3
).
[...]
Il presente procedimento allora riguarda esclusivamente l'opposizione al decreto ingiuntivo promossa da Parte_1
6. Ciò chiarito si viene all'esame della opposizione proposta da
. Parte_1
Va respinta l'eccezione, sollevata da parte opponente, di inesistenza o nullità della procura del difensore che ha depositato il ricorso per decreto ingiuntivo.
ha rilasciato procura alle liti agli avv. Alessia Controparte_1
Pastori e con facoltà di “nominare, revocare, Parte_2 sostituire a sé altri procuratori”.
Il ricorso per decreto ingiuntivo è stato instaurato dall'Avv.
Nicoletta Colombo, nominata dai predetti difensori “quale procuratore della suddetta società, conferendo a tale Avvocato il potere di depositare telematicamente tutti gli atti giudiziari e i documenti necessari nel procedimento monitorio”, come da procura depositata agli atti del ricorso monitorio rilasciata in pari data al deposito del ricorso. La nomina di un difensore effettuata dai difensori a ciò espressamente facoltizzati dalla procura alle liti è valida ed attribuisce al difensore nominato la rappresentanza processuale al pari degli altri difensori, come è stato, in modo condivisibile affermato in giurisprudenza (“Qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di nominare un altro avvocato, deve ritenersi che si tratti di un autonomo mandato al negozio che abilita questi a nominare altri legali, da considerarsi non sostituti ma ulteriori rappresentanti processuali della parte, al pari di chi li ha nominati.” Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n.
26744/17). In ogni caso poi, l'avv. Colombo, nel limitarsi a depositare il decreto ingiuntivo e notificarlo, ha agito quale sostituto dei difensori nominati e questi ultimi ne hanno confermato l'operato avvalendosi degli effetti degli atti compiuti. Sicché non si ravvisa alcun profilo di inesistenza o nullità.
7. L'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
In data 27.2.2019, le parti hanno stipulato un accordo transattivo con il quale hanno convenuto di rideterminare il debito iniziale vantato dalla opponente nei confronti della opposta pari ad €
4.852.785,77 (USD 5.880.533,00) nel diverso importo complessivo pari ad Euro 2.919.858,00 (USD 3.500.000,00) da corrispondere attraverso un programma rateale che prevedeva le seguenti scadenze:
USD 250.000,00 entro il 31.10.2019; USD 250.000,00 entro il
31.12.2019; USD 250.000,00 entro il 31.03.2020; USD 250.000,00 entro il 31.07.2020; USD 250.000,00 entro il 30.09.2020; USD 250.000,00 entro il 31.12.2020; USD 250.000,00 entro il 28.02.2021; USD
250.000,00 entro il 30.04.2021; USD 250.000,00 entro il 30.06.2021;
USD 250.000,00 entro il 30.08.2021; USD 250.000,00 entro il
30.09.2021; USD 500.000,00 entro il 31.12.2021;
L'opponente ha adempiuto solo in parte gli impegni presi corrispondendo la somma di USD 450.000,00, omettendo così il tempestivo pagamento delle altre rate, rimanendo dunque debitrice, al momento della domanda monitoria, per la somma di euro pari a USD
1.250.000,00= (Euro: 1.042.794,00). Il mancato pagamento della rate da parte di nei termini Parte_1 affermati dalla opposta è un dato pacifico e non in discussione tra le parti.
Parte opponente infatti non contesta il fatto di non aver corrisposto le rate previste nella transazione.
Ciò di cui si controverte concerne la questione se l'opposta, a seguito dell'inadempimento al programma di pagamento previsto dalla transazione, abbia diritto a richiedere all'opponente l'intero importo rappresentato dal debito originario, quello cioè esistente prima della transazione (ed oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto) o il debito come rideterminato dalla transazione.
Orbene, a tale riguardo si osserva quanto segue.
La transazione intervenuta tra le parti ha espressamente effetto novativo art. 1 punto 7 della transazione). L'art 6 della transazione prevede che:
Parte opposta sostiene che tale clausola vada interpretata nel senso che, in caso di mancato pagamento di quanto previsto nella transazione, essa sia legittimata, a titolo compensativo, a richiedere la corresponsione di un importo superiore, da identificarsi nel debito originario.
Tale interpretazione non trova riscontro.
L'art. 6 si riferisce all'”intero importo del credito”, senza null'altro precisare. Parte opposta nulla ha dedotto - prima ancora che provato – circa la reale volontà delle parti (1362 c.c.) riferita alla regolazione dell'ipotesi di inadempimento del programma rateale.
L'argomento secondo cui la clausola ha senso solo se interpretata nel senso di attribuire al creditore la facoltà di poter agire per l'intero credito originario perché diversamente finirebbe per esprimere una facoltà già riconosciuta alla parte, non persuade. A ben vedere, la clausola in esame non perde significato contrattuale ove la si intenda come riferita al credito transatto poiché le parti
- con la pattuizione in commento – convengono e regolano anche la misura degli interessi ed il loro termine di decorrenza, stabiliscono che non occorre la messa in mora da parte del creditore e pattuiscono il diritto di quest'ultimo al pagamento immediato dell'intero.
Si ritiene dunque che il credito di cui all'art. 6 della transazione sia il credito derivante dalla transazione 2.919.858,00 (USD
3.500.000,00) e non il credito originario € 4.852.785,77 (USD
5.880.533,00).
Tale interpretazione appare coerente con l'espressa natura novativa dell'accordo transattivo.
Si reputa infatti che a fronte di una transazione avente natura novativa, ove le parti avessero inteso, in caso di inadempimento degli obblighi previsti dalla transazione, fare rivivere l'originario credito - che è estinto per effetto della transazione novativa – avrebbero regolato puntualmente la circostanza, riferendosi espressamente al credito originario e non invece genericamente al “credito” che, al momento della transazione, non può che essere il credito come risultante dalla transazione.
Ancora l'art. 2 della transazione, ove si definisce “il debito” riferendosi al debito derivante dalla transazione, pare confermare quanto sin qui detto: in assenza di specificazioni aggiuntive quali ad es. debito “originario” et similia, “il debito” di cui alla clausola citata, e quindi in modo speculare “il credito”, deve essere inteso come il debito determinato dalla transazione e non il debito originario. Il decreto ingiuntivo allora, emesso sul presupposto che l'inadempimento avrebbe fatto rivivere il credito originario, va revocato.
Stante il comprovato inadempimento degli obblighi derivanti dal pagamento rateale – ha pagato solo 450.000,00 USD pari ad Parte_1 euro 381.915,9 al momento della introduzione del ricorso –
l'opponente deve essere condannata - ex art. 6 della transazione più volte citata – a pagare la somma complessiva di euro 2.505.041,06, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002 dalla data della domanda giudiziale sino al saldo.
Invero sul punto, va precisato che parte opponente, nelle sue difese, sembra eccepire di aver omesso la corresponsione delle rate previste in ragione dell'inadempimento di controparte ai propri obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). L'eccezione è infondata: l'eccezione di inadempimento presuppone l'esistenza di un contratto a prestazioni corrispettive. Nel caso di specie, la transazione non prevedeva obblighi in capo all'opposta sicché non è lecito discorrere di eccezione di inadempimento. Né invero è possibile riferirsi all'inadempimento di obblighi derivanti da altri negozi intercorsi tra le parti, in assenza della prova di un collegamento contrattuale tra questi ultimi e la transazione in oggetto. Diverso discorso invece può essere svolto riguardo alla eccezione di compensazione con il controcredito di natura risarcitoria di cui l'opponente ha chiesto l'accertamento in via riconvenzionale;
tema che sarà trattato nel prossimo punto della presente sentenza.
8. Si viene all'esame della domanda riconvenzionale formulata da parte opponente.
L'opponente ha chiesto in via riconvenzionale l'accertamento dell'esistenza di un proprio credito di natura risarcitoria derivante dall'inadempimento della controparte agli obblighi contrattuali assunti nei suoi confronti.
Più nel dettaglio ha chiesto:
- l'importo di Euro 1.238.456,92 Iva compresa: dovuto ai costi sostenuti per la manutenzione ordinaria e straordinaria, che l'opposta avrebbe dovuto svolgere e non ha svolto, e per l'acquisto di pezzi di ricambio non forniti dalla controparte gratuitamente, come previsto nelle pattuizioni contrattuali;
- l'importo di euro 119.433,37 dovuti al costo sostenuto per programmare un sistema di monitoraggio nuovo dopo che controparte ha illegittimamente interrotto il sistema scada;
- l'importo di Euro 305.086,10 dovuti al costo degli interventi sulle turbine per aumentarne l'efficienza energetica, resisi necessari dalle doglianze dei clienti che avevano lamentato un'efficienza di queste non conforme ai criteri d'acquisito.
La domanda è infondata. Parte opponente agisce per un credito di natura risarcitoria nascente dall'inadempimento di una obbligazione;
prima ancora di provare il danno, avrebbe dovuto provare il titolo sul quale fonda il proprio diritto al risarcimento, ossia provare la fonte gli obblighi assunti come disattesi. L'opponente non ha fornito la prova del titolo da cui scaturisce l'inadempimento, non ha cioè provato che l'opposta si è in effetti obbligata a fornire i servizi di cui lamenta l'omissione. Peraltro, l'inadempimento di controparte viene evocato in modo generico, senza alcun puntuale riferimento di tempo, di luogo, e di altre circostanze idonee ad individuare e circoscrivere i termini dell'inadempimento lamentato.
Quanto poi ai costi sostenuti per rendere più efficienti le turbine, resisi necessari, nella prospettazione della opponente, in ragione dello scarso rendimento delle stesse lamentato dai clienti,
l'affermazione è rimasta priva di riscontri, oltre ad essere stata formulata in modo generico, senza alcuna concreta indicazione idonea a dimostrare che in effetti le originarie turbine mancassero delle qualità promesse in termini di efficienza.
Per quanto riguarda le richieste di prova orale - sull'acquisito dei pezzi di ricambio, sulla fornitura del sistema SCADA e sulle doglianze circa il malfunzionamento delle turbine - riproposte nella formulazione delle conclusioni dalla opponente, deve essere confermata la valutazione già operata in corso di causa, ove è stata rilevata la natura generica dei capitoli - 1,2,3 - trattandosi di circostanze non specifiche e circostanziate, oltre che da provare per via documentale. La richiesta di CTU ha natura superflua poiché tesa ad accertare un danno in assenza della prova dei fatti generatori – violazioni di obblighi – di tale danno.
9. Restano assorbite le ulteriori domande proposte in via subordinata da parte opposta.
10. Parte opponente con il deposito della memoria del 19.9.2023 sembra dare dato atto del cambio di denominazione di Parte_1 in Tuttavia, negli atti, anche successivi (cfr. Controparte_4 note in sostituzione di udienza del 17.12.2024) continua a riferirsi a “ ” e dunque, in assenza di documentazione che attesti Parte_1 definitivamente il cambio di denominazione, è preferibile mantenere l'originaria denominazione.
11. Le spese di lite, comprese le spese del procedimento monitorio, seguono la prevalente soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma,
c.p.c. e sono quindi poste a carico di parte opponente. Tuttavia, il parziale accoglimento della opposizione, giustifica la compensazione di un terzo delle spese.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 24.668, oltre accessori di legge, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 2.000.001 ed euro
4.000.000 – criterio del decisum – ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori in aderenza ai minimi, come richiesto dalla stessa parte opposta nella nota spese depositata con la comparsa conclusionale (la divergenza di importo liquidato dipende esclusivamente dal diverso scaglione preso a riferimento).
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta come in motivazione:
-ACCOGLIE l'opposizione proposta dall'opponente e per l'effetto
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1401/2020 del R.G. n. 3610/2020, emesso in data 21.12.2020 dal Tribunale di Ravenna;
- CONDANNA la società opponente a corrispondere alla società opposta la somma di euro 2.505.041,06, oltre interessi come in parte motiva;
- COMPENSA per 1/3 le spese di lite tra parte opponente e parte opposta, e CONDANNA parte opponente a rifondere i restanti 2/3 delle spese di lite a parte opposta che si liquidano complessivamente per l'intero (100%) in euro 24.668 per compensi, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come e se dovute per legge ed anticipazioni.
- RIGETTA nel resto.
Ravenna, 13/05/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni