Rigetto
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/08/2025, n. 6995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6995 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06995/2025REG.PROV.COLL.
N. 03727/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3727 del 2022, proposto da VA TE, rappresentata e difesa dagli avvocati Ferdinando Acqua Barralis e Paolo Rilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Finale Ligure, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Rocca e Massimiliano Pozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimiliano Pozzi in Roma, Lungotevere Marzio 3;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 958 dell’11 novembre 2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Finale Ligure;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 4 giugno 2025 il consigliere Ofelia Fratamico e uditi per le parti gli avvocati Ferdinando Acqua Barralis e Massimiliano Pozzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento n. 1296 del 16 dicembre 2019 con cui il Comune di Finale Ligure ha comunicato alla sig.ra TE VA, attuale proprietaria del fabbricato sito in via Brunenghi 164, il rigetto della domanda di condono avanzata per le opere abusive su di esse realizzate dal sig. ZO NO, precedente proprietario dell’immobile, il 2 luglio 1986.
2. La sig.ra TE VA ha impugnato tale diniego dinanzi al T.a.r. per la Liguria sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione di legge, con riferimento all’art. 6 comma 1-4 della legge regionale 29 marzo 2004, n. 5, in relazione alla circolare esplicativa sull’applicazione dell’art. 6 della l.r. n. 5/2004 relativo alla definizione dei condoni pregressi, eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento dei fatti;
b) violazione del principio del legittimo affidamento del privato ed eccesso di potere per contraddittorietà esterna tra atti;
c) violazione di legge con riferimento all’art. 3 della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione.
3. Con la sentenza n. 958 dell’11 novembre 2021 il T.a.r. per la Liguria ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
4. L’originaria ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a quattro motivi così rubricati:
I - erroneità della appellata sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt.32 e 35 della l. n. 47/1985 e dell’art.6, comma 2, lett. a), l.r. Liguria 2004 n.5, difetto di motivazione e travisamento in relazione a difetto di istruttoria;
II - violazione di legge, con riferimento all’art. 6 commi 1-4 della legge regionale 29 marzo 2004, n. 5, in relazione alla circolare esplicativa sull’applicazione dell’art. 6 della l.r. n. 5/2004 relativa alla definizione dei condoni pregressi, eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento dei fatti;
III - violazione del principio del legittimo affidamento del privato ed eccesso di potere per contraddittorietà esterna tra atti;
IV - violazione di legge con riferimento all’art. 3 della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Finale Ligure, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con memoria del 2 maggio 2025 e repliche del 13 e 14 maggio 2025 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni.
7. In data 21 maggio 2025 il Comune di Finale Ligure ha chiesto di essere autorizzato a produrre, “a riprova della fragilità del territorio”, alcune fotografie dell’evento alluvionale verificatosi il 20 maggio 2025. Con memoria del 26 maggio 2025 l’appellante si è opposta a tale deposito, chiedendo di essere eventualmente autorizzata a produrre documentazione comprovante la circostanza per cui la sua abitazione non era in alcun modo stata colpita da alcun evento alluvionale.
8. All’udienza straordinaria del 4 giugno 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
9. Nella sentenza appellata il T.a.r. ha respinto il ricorso avverso il diniego di condono poiché l’immobile di cui era richiesta la sanatoria - trasformato senza titolo da magazzino in locale abitativo - è ubicato al piano terra nella zona A di esondabilità del torrente Pora e tale circostanza risulta ostativa al condono in base all’art. 6 comma 2 lett. a) della legge reg. n. 5/2004 e all’art. 32 della l.n. 47/1985 in mancanza del nulla osta dell’autorità competente a valutare la compatibilità delle opere con il suddetto vincolo idrogeologico.
10. Con il primo motivo l’appellante ha, dunque, dedotto l’erroneità della suddetta pronuncia, nella quale il T.a.r. non avrebbe adeguatamente considerato il fatto che la sua istanza di condono fosse relativa ad opere meramente interne, realizzate prima del 1965 su di un fabbricato che all’epoca non ricadeva neppure in una zona vincolata, essendo stato censito nella zona rossa di maggiore rischio idrogeologico solo in seguito all’approvazione del Piano di bacino mediante delibera con Consiglio provinciale n. 47 del 25 novembre 2003.
11. L’appellante ha evidenziato, poi, come solo con il provvedimento finale di diniego del 16 dicembre 2019 l’Amministrazione comunale avesse sollevato la questione della portata ostativa delle disposizioni della legge regionale n. 5/2004, nelle more entrata in vigore, e della necessità per le istanze di condono pregresse e ancora giacenti di presentare una idonea attestazione di un tecnico abilitato circa l’ininfluenza delle opere abusive rispetto al vincolo, senza darle alcun avviso in tal senso. La originaria ricorrente ha, inoltre, sostenuto che la sua domanda, presentata nel 1986, dovesse considerarsi accolta fin dal 1988, dopo due anni dalla sua presentazione, e, quindi, in un periodo sicuramente precedente all’introduzione del vincolo idrogeologico sulla zona.
12. Con il secondo motivo, l’appellante ha censurato il fatto che il Comune, che pure le aveva richiesto nel 2004 e nel 2007 di depositare documentazione integrativa per l’accoglimento della sua istanza (in rapporto alla prova della titolarità dell’immobile e al pagamento dell’oblazione) non avesse fatto alcun cenno in quella sede alla attestazione necessaria a superare il vincolo esistente sui luoghi di causa, contravvenendo, tra l’altro, a quanto indicato al riguardo dalla circolare esplicativa del 13 ottobre 2004, circostanza che le avrebbe fatto, anzi, desumere che la sua richiesta di sanatoria fosse già stata favorevolmente valutata anche in base alle previsioni di cui alla l. reg. n. 5/2004.
13. Con il terzo motivo l’appellante ha lamentato l’illegittimità del diniego per la lesione del suo incolpevole affidamento, maturato a causa del carattere risalente della presentazione della domanda di condono e della conoscenza da parte dell’Amministrazione dell’esistenza dell’abuso.
14. Con l’ultimo motivo la originaria ricorrente ha, infine, dedotto l’insufficiente valutazione da parte del giudice di primo grado del difetto di motivazione del provvedimento impugnato, nel quale non erano state specificate le disposizioni normative all’origine del contrasto tra le opere realizzate e quanto stabilito dal Piano sul rischio idrogeologico.
15. A prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità formulate dal Comune “in quanto l’interesse sostanziale che è alla base della domanda, consistente appunto nell’interesse a conseguire il condono, non (avrebbe potuto)… comunque trovare soddisfazione e questo in base ad una preclusione derivante direttamente dalla legge e non, quindi, dall’esito di una valutazione discrezionale spettante agli uffici competenti del Comune di Finale Ligure che hanno adottato l'atto oggi impugnato”, nonché “per mancata impugnazione del nuovo provvedimento che ha negato la procedibilità dell’istanza di annullamento in autotutela della parte appellante”, l’appello è infondato nel merito e deve essere respinto per le ragioni di seguito illustrate.
16. Come correttamente ritenuto dal T.a.r. nella pronuncia impugnata, la sanatoria della trasformazione dell’immobile in esame da magazzino ad abitazione è assolutamente preclusa dal fatto che il fabbricato si trova, come anticipato, nella cd. zona rossa di esondabilità 100% del torrente Pora e dalla mancanza di un’attestazione della superabilità di tale vincolo.
17. Tale ricostruzione, alla base del provvedimento di diniego di condono e del rigetto del ricorso di primo grado, non è in alcun modo inficiata dal carattere risalente degli abusi edilizi, che non possono dirsi in alcun modo condonati “ per silentium” in data anteriore all’introduzione del vincolo, avvenuta attraverso l’approvazione del Piano di bacino nel 2003, avendo la parte interessata provveduto al versamento della pur modesta somma richiesta dall’Amministrazione a titolo di oblazione solo nel 2007, tra l’altro dopo diversi solleciti da parte del Comune di Finale Ligure.
18. Sulla necessità del pagamento dell’oblazione per la produzione degli effetti sananti e sulla circostanza per la quale, nella specifica fattispecie del condono, non si possa dire che questi derivino immancabilmente dal semplice decorso del tempo dalla domanda - essendo appunto condizionati alla corresponsione di tutte le somme dovute - la giurisprudenza è costante nell’evidenziare che “in particolare, l'art. 35, commi 1 e 3, della l. n. 47 del 1985 - nel disciplinare il <<procedimento per la sanatoria>> - prevede che alla domanda di concessione devono essere allegati una serie di documenti che vengono specificamente indicati. Su esso ha effettivamente inciso il d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito con modificazioni dalla l. 13 marzo 1988, n. 68, che ha soppresso la lettera e) del comma 2. Il successivo comma 17, tuttavia, su cui non ha inciso la novella, stabilisce che <<decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda>>, quest'ultima <<si intende accolta>> ove l'interessato abbia provveduto <<al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio>> (nonché alla <<presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento>>)” (cfr. ex multis , Cons. Stato, Sez. II, 2 novembre 2020 n. 6709; 27 agosto 2020 n. 5247).
19. Non condivisibili sono, poi, le argomentazioni svolte dall’appellante circa la possibilità di desumere dall’omessa richiesta nei suoi confronti della suddetta attestazione da parte dell’Amministrazione in sede di integrazione documentale una valutazione già favorevole della sua istanza di condono, in assenza di qualsiasi elemento effettivamente indicativo di un simile giudizio positivo o quantomeno una circostanza in grado di condizionare la legittimità del diniego di sanatoria.
20. Infondate si rivelano, altresì, le doglianze espresse dall’appellante negli ultimi due motivi, da un lato, in rapporto alla pretesa illegittimità del diniego in ragione della lesione del suo legittimo affidamento sulla sanabilità degli abusi, visto il tempo trascorso dalla presentazione della domanda di condono e dalla conoscenza delle irregolarità da parte del Comune, dall’altro, in relazione all’asserito difetto di motivazione che avrebbe inficiato il provvedimento, che sarebbe stato privo della specifica illustrazione delle disposizioni alla base del contrasto tra il Piano di rischio idrogeologico e le opere realizzate
21. Al riguardo la Sezione non può che richiamare quanto affermato dall'Adunanza plenaria n. 9 del 2017, secondo la quale "non sarebbe in alcun modo concepibile l'idea stessa di connettere al decorso del tempo e all'inerzia dell'amministrazione la sostanziale perdita del potere di contrastare il grave fenomeno dell'abusivismo edilizio, ovvero di legittimare in qualche misura l'edificazione avvenuta senza titolo, non emergendo oltretutto alcuna possibile giustificazione normativa a una siffatta - e inammissibile - forma di sanatoria automatica o praeter legem". Prosegue l'Adunanza plenaria n. 9 del 2017 ritenendo che "il tempo trascorso (in ipotesi, anche rilevante) fra il momento della realizzazione dell'abuso e l'adozione dell'ordine di demolizione non determina l'insorgenza di uno stato di legittimo affidamento e non innesta in capo all'amministrazione uno specifico onere di motivazione. Ciò in quanto il decorso del tempo, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell'interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell'intervento (in tal senso - ex multis -: Cons. Stato, VI, 27 marzo 2017, n. 1386; id., VI, 6 marzo 2017, n. 1060)".
22. Sempre in base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, deve riconoscersi che “i provvedimenti in materia edilizia, ivi compreso il diniego alla richiesta di condono, non richiedono una specifica motivazione, se non con riferimento all'abusività delle opere ed al contrasto insanabile con la normativa edilizia” (Cons. Stato, Sez. VI, 6 dicembre 2023, n.10540).
23. Nel provvedimento impugnato in primo grado il Comune ha esposto chiaramente ed in modo esaustivo le ragioni del diniego di condono, costituite proprio dal posizionamento dell’edificio nella zona A della fascia più pericolosa per le esondazioni del vicino torrente e, dunque, dal contrasto con la disciplina fissata dalla normativa del Piano di rischio idrogeologico e nella mancanza delle condizioni stabilite per l’eventuale superamento del suddetto vincolo, con conseguente infondatezza di tutte le contestazioni mosse dall’appellante al riguardo e superfluità della documentazione da ultimo prodotta dal Comune, successiva ai fatti di causa e come tale ininfluente sulla decisione circa la legittimità del provvedimento impugnato in primo grado.
24. In conclusione, l’appello deve essere, perciò, integralmente respinto.
25. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante alla rifusione, in favore del Comune di Finale Ligure delle spese del grado di appello, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO