Art. 10. Concorsi di reclutamento
I concorsi pubblici di reclutamento vertono su prove a contenuto tecnico-pratico, attinenti alla professionalita' della qualifica per l'accesso alla quale sono indetti.
((I vincitori frequentano, di norma, un corso di formazione e di qualificazione professionale in sede centrale o periferica, compreso il personale di VII e VIII categoria, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472))
I concorsi interni hanno analoghe caratteristiche salvo che con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti l'apposita commissione paritetica amministrazione-sindacati e il consiglio di amministrazione, non sia previsto che il passaggio interno a categoria superiore si consegua mediante concorsi per
titoli professionali o mediante corsi professionali con esami finali.
I programmi di esame per i concorsi pubblici e per quelli interni,
il tipo, i programmi di insegnamento e di esame per i corsi professionali, i titoli eventualmente da valutare per ogni tipo di concorso o per l'ammissione ai corsi, la corrispondenza tra profili professionali e quant'altro nella materia occorra sono stabiliti con le modalita' di cui al comma precedente.
I concorsi di reclutamento, pubblici o interni, salvo quelli di accesso alla categoria VIII ed altri eventualmente specificati con le richiamate modalita', sono a carattere circoscrizionale; ai concorrenti che conseguono la nomina si applica il disposto dell' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 .
Le disposizioni di cui all' articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , non si applicano all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
I concorsi pubblici di reclutamento vertono su prove a contenuto tecnico-pratico, attinenti alla professionalita' della qualifica per l'accesso alla quale sono indetti.
((I vincitori frequentano, di norma, un corso di formazione e di qualificazione professionale in sede centrale o periferica, compreso il personale di VII e VIII categoria, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472))
I concorsi interni hanno analoghe caratteristiche salvo che con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti l'apposita commissione paritetica amministrazione-sindacati e il consiglio di amministrazione, non sia previsto che il passaggio interno a categoria superiore si consegua mediante concorsi per
titoli professionali o mediante corsi professionali con esami finali.
I programmi di esame per i concorsi pubblici e per quelli interni,
il tipo, i programmi di insegnamento e di esame per i corsi professionali, i titoli eventualmente da valutare per ogni tipo di concorso o per l'ammissione ai corsi, la corrispondenza tra profili professionali e quant'altro nella materia occorra sono stabiliti con le modalita' di cui al comma precedente.
I concorsi di reclutamento, pubblici o interni, salvo quelli di accesso alla categoria VIII ed altri eventualmente specificati con le richiamate modalita', sono a carattere circoscrizionale; ai concorrenti che conseguono la nomina si applica il disposto dell' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 .
Le disposizioni di cui all' articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , non si applicano all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.