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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 23/07/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11/2023 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonello Sollazzo Parte_1
-RICORRENTE-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierluigi Crusco
-RESISTENTE -
oggetto: differenze retributive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 03.01.2023, parte ricorrente in epigrafe ha adito l'intestato
Tribunale per sentir condannare la al pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 11.499,16, di cui € 10.990,89 a titolo di differenze retributive per il lavoro supplementare e straordinario prestato dal 13.06.2020 al 30.09.2020 in qualità di “ INSERVIENTE DI CUCINA” e dal 13.05.21 al 30.09.21 in qualità di
“AIUTO CUOCO”, allorquando, formalmente inquadrata con contratti di assunzione a tempo determinato part-time Orizzontale per 24 ore settimanali limitatamente a n. 6 giorni
1 lavorativi, di fatto svolgeva la propria attività lavorativa tutti i giorni dalle ore 17:30 P.M. alle ore 01:30 A.M., ed ulteriori € 508,27 per differenze sul TFR maturato.
Si è costituita tardivamente , della quale, pertanto, Controparte_1 deve revocarsi la contumacia pronunciata all'udienza del 13.07.2023, argomentando per il rigetto delle pretese avversarie poiché infondate.
Sono state assunte le prove per testi per come richieste ed ammesse, e, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Nel presente giudizio rivendica la corresponsione di differenze Parte_1 retributive per lo svolgimento in favore dell'odierna resistente di lavoro supplementare e straordinario.
Tanto precisato, si deve sottolineare che in tema di differenze retributive l'onere probatorio è diversificato in relazione alle causali indicate nei conteggi.
Per principio generale, il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale deve solo dimostrare l'esistenza del titolo - cioè il contratto - graverà poi sul debitore la prova di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza o che il termine di adempimento già decorso non aveva natura essenziale per il creditore o che l'inadempimento o il ritardo siano stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001
n. 13533; in senso conforme cfr. Cass. 982/2002; Cass. 13925/2002; Cass. 18315/2003;
Cass. 6395/2004; Cass. 8615/2006; Cass. 13674/2006; Cass. 1743/2007).
Trasfondendo tali principi in materia lavoristica, l'onere probatorio sarà differenziato a seconda dell'oggetto della prova: sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a, alla 14a, al TFR, a tutto ciò che il
CCNL di settore riconosce al lavoratore, nonché l'indennità di mancato preavviso.
Laddove il datore di lavoro convenuto non abbia provato l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dal lavoratore per tali titoli, sarà assodato il diritto del
2 dipendente al relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. le seguenti voci:
1. Lavoro straordinario e/o supplementare;
2. Maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite;
3. Permessi retribuiti non goduti e non pagati.
Orbene, alla luce di tali premesse, parte ricorrente avrebbe dovuto provare di aver svolto attività lavorativa in eccesso rispetto a quanto formalmente pattuito tra le parti (cfr. contratti di lavoro part time versati in atti) ma dall'espletata istruttoria testimoniale non è emerso quanto dedotto dalla nel proprio atto introduttivo. Pt_1
I testi escussi, infatti, hanno rilasciato dichiarazioni generiche e sostanzialmente prive di rilievo non avendo fornito alcun elemento utile al fine di comprendere quale fosse l'effettivo orario di lavoro seguito dall'odierna parte ricorrente.
Il teste conoscente di , si è Testimone_1 Parte_1 limitato a dichiarare che quando la sera si recava con la sua famiglia presso la “braceria”, evidentemente per usufruire dei suoi servizi di ristorazione, vedeva lavorare la ricorrente, dunque, nulla di specifico ha potuto dichiarare in ordine agli orari di lavoro seguiti dalla
(cfr, deposizioni testimoniali del 25.01.2024). Pt_1
Quanto, poi, alle dichiarazioni di , marito di Testimone_2 Parte_2
– quest'ultima collega di lavoro di negli anni in
[...] Parte_1 contestazione (a detta del marito entrambe lavoravano in cucina) – le stesse devono essere vagliate con particolare vigore, considerato che anche la è in causa con la Parte_2 parte resistente per le stesse ragioni della ricorrente, sicchè, isolatamente considerate, in assenza di ulteriori riscontri di segno contrario (che non si rinvengono neppure nella documentazione depositata dal ricorrente in data 23.06.2025 e della quale, pertanto, appare superfluo vagliare anche la richiesta di ammissione), e tenuto conto comunque della loro genericità (“Io spesso andavo a prendere mia moglie, non tutti i giorni ma spesso […]” ed ancora “lei e la signora avevano lo stesso orario, sicchè mi Pt_1 capitava di incontrarla sia quando accompagnavo mia moglie a lavoro che quando la andavo a riprendere”), non sono assolutamente idonee a provare quanto dedotto dalla nel proprio atto introduttivo (cfr, deposizioni testimoniali del 25.01.2024). Pt_1
Si ricorda che “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del 3 giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (cfr.
Cassazione civile sez. lav. n.4076/2018).
In definitiva, le dichiarazioni rilasciate dai testimoni escussi non appaiono assolutamente idonee a provare lo svolgimento di attività lavorativa in eccesso rispetto a quella formalmente pattuita tra le parti.
Tanto basta, senza necessità di dover andare oltre, per rigettare il ricorso.
Assorbite le ulteriori questioni emerse nel corso del giudizio.
3. L'andamento processuale, la qualità e le difese delle parti inducono il giudicante a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 23.07.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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