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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 6647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6647 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE La Corte così composta: dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel. dr.ssa Raffaella Filoni Consigliera ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 5887/2019 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Michele Pesiri)
PARTE APPELLANTE
E
e CP_1 Controparte_2
(Avv. Giuseppe Lettera) PARTE APPELLATA
E
Controparte_3
(Avv.ti Franco Galiano, Ivano Longo e Lorenzo Spallina) PARTE APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE
E
Controparte_4
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Roma nel giudizio r.g. n. 2793/2019 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO Il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa nel giudizio r.g. n. 2793/2019 ha condannato la società a pagare a e la Controparte_3 CP_1 Controparte_2 somma di euro 126.940,67 ciascuno, oltre interessi nella misura legale a decorrere dalla introduzione della domanda fino alla sentenza, nonché a rimborsare le spese di lite;
ha condannato a pagare alla società la Parte_1 Controparte_3 somma di euro 253.881,34 oltre interessi nella misura legale a decorrere dalla introduzione della domanda fino alla sentenza, nonché a rimborsare sempre alla predetta società le spese di lite.
ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha Parte_1 chiesto di respingere tutte le domande degli attori e del convenuto chiamante, perché infondate in fatto ed in diritto e comunque, accertata la sua buona fede, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di indebito oggettivo o arricchimento senza causa, ritenere e dichiarare comunque non dovute somme a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, oltre le spese di lite per entrambi i gradi.
Si sono costituiti:
- e che hanno chiesto che fossero dichiarate inammissibili le CP_1 Controparte_2 nuove richieste istruttorie e le nuove eccezioni, oltre che il quarto motivo di appello della società ; nel merito, che fosse confermata l'ordinanza rigettando gli appelli CP_3 principale e incidentale e con ogni conseguenziale pronuncia ex art. 96 c.p.c. a carico delle controparti, tenendo conto della mancata partecipazione alla mediazione degli appellanti e con spese di lite con distrazione;
in subordine condannare gli appellanti al pagamento della diversa somma accertata o ritenuta;
in ogni caso con spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e con rimborso del contributo unificato e della marche versati;
in ulteriore subordine con compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio;
- la società che ha domandato, in via principale in riforma dell'ordinanza Controparte_3 rigettare le domande svolte da e in subordine che fosse CP_1 Controparte_2 confermata la condanna della a pagare la somma di euro 253.881,34 oltre Pt_1 interessi a decorrere dalla data della domanda giudiziale fino al pagamento;
in ogni caso con spese di lite di entrambi i gradi, incluso il rimborso dei contributi unificati.
, nei cui confronti, poiché era stata chiamata in causa nel primo Controparte_4 grado, è stato integrato il contraddittorio, così come richiesto dalla parte appellata che ha rappresentato altresì che erroneamente detta parte non era Controparte_5 stata indicata affatto come contumace nell'ordinanza resa, nonostante la rituale notifica, ha optato per la contumacia. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16 ottobre 2025 senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Il presente giudizio, dunque, così come si narra negli atti (cfr. comparsa di costituzione appello e ricorso ex art. 702 c.p.c.) è stato introdotto da e CP_2 CP_1 affinché fosse accertato l'erroneo riparto delle polizze vita effettuato Controparte_2 per quote ereditarie invece che in parti uguali, e condannare a Controparte_3 corrispondere la differenza dell'importo spettante per legge pari complessivamente ad euro 253.881,34 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, attribuendo a favore di ciascuno di loro l'importo di euro 126.940,67 o l'importo ritenuto di giustizia. A fondamento è stato evidenziato che: “ in Roma in data 01.05.2017 senza lasciare Persona_1 testamento..Il de Cuius aveva sottoscritto in data 13.12.2013 con l'
[...] un contratto di assicurazione sulla vita denominato “VITIS Controparte_6
Portfolio” n. polizza 89P00117, con decorrenza dal 30.12.2013, indicando come beneficiari in caso di decesso gli “Eredi legittimi” senza specificare alcuna suddivisione per quote ereditarie...L'importo netto liquidato agli “eredi legittimi” da parte della
risultava pari ad euro 4.566.214,00. CP_3
Al momento dell'apertura della successione.. risultavano “eredi legittimi”..
[...]
(seconda moglie del , la figlia di quest'ultima Parte_1 Pt_2 CP_4
ed i figli avuti dal primo matrimonio: e
[...] CP_1 Controparte_2
La , anziché ripartire l'importo in 4 quote uguali di euro 1.141.553,50 per CP_3 ciascuno dei quattro eredi legittimi, come previsto dall'art. 9 delle condizioni generali del contratto sottoscritto.. e dall'art. 3 della proposta contrattuale..effettuava la suddivisione delle quote secondo le regole della successione ereditaria. In particolare:
- i Sig.ri e ricevevano in data 21.07.2017 l'importo di euro CP_1 Controparte_2
1.014.612,83 pari al 22,22% per ciascuno della quota di riscatto complessiva..alla pari dell'altra figlia mentre la Sig.ra riceveva Controparte_4 Parte_1 in data 26.07.2017 l'importo di euro 1.522.375,51 pari al 33,34% della quota di riscatto dell'assicurazione. Dovendo invece il riparto delle polizze vita essere effettuato in quote uguali e non per quote ereditarie, in data 13.06.18 si diffidava.. a corrispondere in favore Controparte_3 dei Sig.ri e la differenza dell'importo agli stessi spettante CP_1 Controparte_2 secondo la normativa e la giurisprudenza italiana, pari complessivamente a 253.881,34 euro (126.940,67 euro per ciascuno dei due ricorrenti dati dalla differenza della somma spettante di 1.141.553,50 euro e la somma percepita di 1.014.612,83 euro). Alla predetta diffida l'istituto assicurativo forniva riscontro negativo…senza alcuna valida motivazione. Al fine di chiudere bonariamente la controversia, veniva esperita la procedura di mediazione presso l'istituto Immediata Adr…che si concludeva con verbale negativo per mancato accordo sullo svolgimento della mediazione da parte della società
[...]
…mentre la sig.ra , chiamata da , rifiutava di partecipare alla CP_3 Pt_1 CP_3 mediazione, rendendo necessaria l'instaurazione del giudizio di merito.”. Seguiva la sentenza gravata. Il Tribunale ha respinto la domanda così motivando” Preliminarmente osserva il giudicante che la questione oggetto del presente giudizio attiene alla corretta interpretazione della formula utilizzata dal contraente per la individuazione dei beneficiari tenuto conto che il modulo prevedeva anche la possibilità di indicare la percentuale da attribuire a ciascun beneficiario in caso di pluralità degli stessi. La giurisprudenza più recente ha ritenuto che nel contratto di assicurazione per il caso di morte il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920 comma 3 c.c. un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante, non potendo di conseguenza essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie, né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima;
sicchè la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che qualora i beneficiari siano individuati negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all'eredità…. Precedentemente la giurisprudenza aveva ritenuto…di assegnare il beneficio nella stessa misura regolata dalla successione… Questo giudicante ritiene di condividere la giurisprudenza della corte di cassazione più recente in quanto maggiormente aderente ad una interpretazione letterale delle indicazioni della parte nella compilazione del modulo dal momento che dalla stessa non si ritiene che possano essere tratti elementi univoci diretti a far ritenere che la parte utilizzando la formula 'eredi legittimi' non abbia inteso solo indicare quali fossero i beneficiari ma abbia voluto introdurre anche uno strumento per la ripartizione della somma disponibile. In realtà proprio per la importanza che tale ripartizione assume, tenuto conto del fatto che tale strumento consente per definizione l'attribuzione di fondi del soggetto in favore di soggetti liberamente determinati anche al di fuori dei limiti della successione. Di conseguenza l'utilizzazione della formula 'eredi legittimi' non comporta necessariamente anche il riferimento ai parametri della successione ai fini della determinazione delle quote anche in considerazione del fatto che il modulo utilizzato prevede la possibilità di indicare le proporzioni del riparto tra i beneficiari, ovviamente nel caso che intendesse attribuire misure diverse ai singoli beneficiari”. La parte appellante ha criticato la sentenza svolgendo i motivi di censura così articolati. Con il primo, ”errata interpretazione della volontà del de cuius” ha argomentato che nel caso di specie il non aveva lasciato alcuna disposizione testamentaria, CP_2 soprattutto con riferimento alla liquidazione della polizza assicurativa;
nel modulo del contratto di assicurazione aveva individuato come beneficiari gli eredi legittimi e null'altro aveva disposto in merito alla percentuale per l'attribuzione a ciascun erede, pur essendo previsto uno spazio apposito;
contrariamente a quanto affermato, appariva evidente che la volontà del era quella di individuare come beneficiari CP_2 della polizza i propri eredi legittimi ed attribuire la liquidazione di tale polizza nelle stesse percentuali loro spettanti nella successione legittima. La volontà del era, dunque, nel senso che la liquidazione dell'assicurazione era CP_2 destinata ai suoi eredi legittimi, intesi come tali, sia per quanto riguardava la legittimazione attiva a percepire le somme, che per quanto riguardava le quote a ciascuno spettanti. Con il secondo, “errata valutazione delle quietanze decesso: intervenuto accordo dei beneficiari sulla liquidazione”, ha contestato il ragionamento del primo Giudice sul punto, affermando che prima di giungere alla sottoscrizione della quietanza vi erano stati numerosi incontri tra gli eredi, i loro legali e la CP_7 nel corso dei quali si era discusso dell'interpretazione della volontà del de cuius, del patrimonio assicurato e da liquidare e dei criteri da seguire per la liquidazione. All'esito di queste trattative, le parti erano giunte alla conclusione che la ripartizione secondo le regole della successione legittima fosse conforme alla volontà del CP_2
e non lesiva per i soggetti beneficiari;
sulla base degli accordi raggiunti la Controparte_3 aveva disposto la liquidazione e predisposto le quietanze, che ciascuno dei beneficiari aveva sottoscritto per accettazione senza nulla replicare. Peraltro, non si trattava di semplici quietanze, ma di un incontro di volontà tra beneficiari e , ovvero di CP_3 un accordo con oggetto la ripartizione della liquidazione delle quote, accettata in via transattiva. Dopo avere incassato la quota e dopo quasi due anni avevano contestato la liquidazione come precedentemente concordata ed accettata. Con il terzo, “errata qualificazione della domanda come riconvenzionale in via trasversale”, ha eccepito che con la chiamata in causa nei propri confronti da parte della convenuta , non era stata proposta una domanda in garanzia o in CP_3 manleva, ma una domanda ex novo, per somme indebitamente percepite o per arricchimento senza giusta causa, che avrebbe dovuto proporsi in un separato giudizio. Con il quarto ed ultimo motivo “inesistenza dell'indebito”, ha asserito che nulla poteva essere contestato, né in termini di somme indebitamente percepite, né in termini di ingiusto arricchimento, in quanto con la sottoscrizione della “quietanza decesso” con la si era concluso un contratto che, unitamente al contratto CP_3 assicurativo sottoscritto dal costituiva il titolo giustificativo delle somme che CP_2 aveva percepito, quale beneficiaria del portafoglio assicurativo che aveva costituito il
Aveva legittimamente incassato la quota liquidata da , in quanto CP_2 CP_3 beneficiaria del contratto di assicurazione sottoscritto dal suo defunto marito e la quota era stata correttamente determinata in base alla volontà espressa dal de cuius in contratto. L'indebito imputato era conseguenza della errata interpretazione della volontà del ovvero della errata decisione. CP_2
Anche la parte appellata – che ha dichiarato di aderire ai primi Controparte_3 due motivi di appello della e proporre un terzo - ha svolto appello Pt_1 incidentale avverso la sentenza esplicitando le seguenti censure. Con la prima, “erronea valutazione….dei documenti intitolati quietanza di decesso”, ha contestato quanto diversamente affermato dal Primo Giudice, ovvero che non avrebbe dovuto procedere alla distribuzione dell'indennizzo con le modalità adottate. Invero, si era premurata di comunicare ai beneficiari la modalità con la quale riteneva di dovere procedere alla distribuzione dell'indennizzo e, non avendo ricevuto obiezioni, aveva poi provveduto a redigere le quietanze sottoscritte;
quietanze che documentavano quindi un negozio di accertamento, avente ad oggetto l'interpretazione da attribuirsi alla designazione dei beneficiari come eredi legittimi. Con la seconda, “erronea interpretazione del significato da attribuire alla designazione degli eredi legittimi quali beneficiari”, ha eccepito che la designazione degli “eredi legittimi” quali beneficiari non valeva solo ad individuarli, ma anche a determinare la distribuzione dell'indennizzo secondo le norme di successione. Con la terza, “omesso esame o rigetto implicito della eccezione sollevata…relativa alla sua liberazione dall'obbligazione di pagamento nei confronti di e ai sensi dell'art. 1189 c.c.”, ha asserito che ricorreva la CP_1 Controparte_8 fattispecie del pagamento in buona fede all'Occhiuto con conseguente liberazione, e che eventualmente sarebbe stata quest'ultima tenuta a pagare gli importi ricevuti in eccesso agli appellati e CP_1 Controparte_2
Con la quarta, “sulle competenze e spese del giudizio di primo grado”, ha rilevato che la riforma dell'ordinanza pronunciata doveva comportare anche la riforma del capo con cui era stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore dei peraltro per un importo quasi doppio rispetto a quello che la CP_2
era stata a sua volta condannata a pagare. Pt_1
Ciò posto, va innanzitutto richiamato il principio della Suprema Corte (S.U. sentenza n. 11421/2021) “Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi" come beneficiari, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della "eadem causa obligandi", una quota uguale dell'indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall'assicuratore nella rispettiva misura.”. Principio così esplicitato nella parte motiva della sentenza “..la natura inter vivos del credito attribuito per contratto agli «eredi» designati quali beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione esclude l'operatività riguardo ad esso delle regole sulla comunione ereditaria, valevoli per i crediti del de cuius, come anche l'automatica ripartizione dell'indennizzo tra i coeredi in ragione delle rispettive quote di spettanza dei beni caduti in successione. La qualifica di «eredi» rivestita al momento della morte dello stipulante sopperisce, invero, con valenza meramente soggettiva, alla generica determinazione del beneficiario, in base al disposto del secondo comma dell'art. 1920 c.c., che funziona soltanto al fine di indicare all'assicuratore chi siano i creditori della prestazione, ma non implica presuntivamente, in caso di pluralità di designati, l'applicazione tra i concreditori delle regole di ripartizione dei crediti ereditari. Al contrario, il silenzio serbato dal contraente sulla suddivisione del capitale assicurato tra gli eredi potrebbe spiegarsi come indizio della sua volontà di utilizzare l'assicurazione sulla vita per il caso morte con finalità indennitaria, o come alternativa al testamento comunque sottratta al divieto ex art. 458 c.c., in maniera da beneficiare tutti indistintamente senza soggiacere alle proporzioni della successione ereditaria. Rimane ovviamente ferma la libertà del contraente, nel designare gli eredi quali beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione, di indicare gli stessi nominativamente o di stabilire in quali misure o proporzioni debba suddividersi tra loro l'indennizzo, o comunque di derogare all'art. 1920 c.c. (arg. dall'art. 1932 c.c.). L'indagine sull'effettiva intenzione del contraente, ovvero sullo scopo che lo stesso voleva perseguire mediante la generica designazione degli eredi beneficiari, rimane tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito.”. E' in atti la polizza n. 89P00117 per la quale si agisce (cfr. doc. 2 fascicolo primo grado, come riportato nella comparsa di costituzione e allegato e doc. 5 CP_2 CP_3 fascicolo primo grado) ove sono indicati come beneficiari gli “eredi legittimi”, senza alcuna indicazione di proporzione di riparto, benchè previsto dal modulo, così come ritenuto e non contestato e documentato (cfr. doc. 3 primo grado ove Controparte_3 all'art. 3 si legge “Se non diversamente stabilito, ogni beneficiario riceverà una parte uguale.”). Peraltro, con riguardo all'ammontare dovuto ai beneficiari vi è espressa previsione nel fascicolo informativo (doc. 6 fascicolo di primo grado di Controparte_3 pag. 44 , art. 9 come richiamato dalla parte appellata ove si legge che “in caso CP_2 di pluralità di beneficiari designati e salvo diversa indicazione prevista nella proposta d'assicurazione, l'Assicuratore provvede al pagamento delle prestazioni assicurative mediante ripartizione in parti uguali tra i diversi beneficiari”. Circostanze queste che, conformemente all'orientamento giurisprudenziale sopra riportato, non consentono una interpretazione diversa circa l'effettiva volontà del de cuius di indicare quali beneficiari i propri eredi e tutti per una quota di pari misura. Condivisibile è, dunque, la decisione del Primo Giudice che ha ritenuto non corretto il pagamento effettuato dall'assicurazione facendo riferimento alle quote in cui ciascuno era succeduto.
Né peraltro può ritenersi, come invece censurato, che avendo le parti accettato la somma offerta e sottoscritto le quietanze avevano comunque acconsentito alla ripartizione delle quote e definito transattivamente la questione. Nella quietanza di decesso (in atti) è indicata la stima delle prestazioni assicurative dovute al beneficiario nella percentuale del 22.22%. Tuttavia, l'ammontare accettato ben poteva (e può) essere oggetto di accertamento stante l'errore di liquidazione del dovuto, mancando altresì ogni risultanza che la quietanza “sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi “(Cass. 1657/2008). Talchè correttamente è stato ritenuto dal Primo Giudice che la quietanza sottoscritta non ha natura dispositiva o natura transattiva diretta a risolvere una controversia insorta tra i beneficiari, ma solo a dare quietanza della somma effettivamente ricevuta, mancando un accordo di cessione di una parte del proprio credito in favore di altri beneficiari. Tutto ciò, in mancanza, poi, di alcuna prova di quanto asserito, circa gli accordi intercorsi sulla ripartizione e la liquidazione delle quote in via transattiva e che (cfr. note di udienza) “…tutti i beneficiari designati, regolarmente individuati dalla compagnia assicuratrice, decidevano di accettare la liquidazione dell'indennizzo secondo un criterio coerente con le quote successorie legittime per evitare di dover poi procedere alla collazione (del quantum versato dal de cuius a titolo di premi) visto che il risultato economico, tra le due operazioni, appariva pressoché identico per gli eredi beneficiari (anzi migliore per gli odierni appellati ”. CP_9
L'argomentazione che la domanda della società dovesse essere Controparte_3 proposta con autonomo giudizio, è parimenti infondata. Pertinente e dirimente è l'orientamento giurisprudenziale ricordato dall'appellante incidentale (Cass. 7406/2014) secondo cui “La chiamata in causa di un terzo, a differenza dell'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 cod. proc. civ., involge valutazioni circa l'opportunità di estendere il contraddittorio ad altro soggetto, è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, onde il relativo potere, comunque esercitato, in senso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura con il mezzo dell'appello o del ricorso per cassazione “. Con riguardo alla inesistenza dell'indebito, la questione appare del tutto irrilevante. Deciso che la somma doveva essere ripartita in pari misura tra gli eredi, consegue che l'importo maggiore corrisposto (di euro 253.881,34 come asserito e non censurato) all'appellante, in virtù del rapporto di coniuge con il de cuius e corrispondente alla quota ereditaria, deve essere restituito, perché indebitamente percepito. Talchè la richiesta dell'appellante , sempre in sede delle ultime note Pt_1 conclusionali depositate il 12.9.2025, di avere diritto alla restituzione della somma pagata nelle more alla (“dando seguito a quanto statuito nell'ordinanza ivi CP_3 impugnata, la sig.ra proceduto ad effettuare, in favore della (che aveva CP_3 provveduto al pagamento di €126.940,67 per ciascuno dei ricorrenti sig.ri , il CP_2 pagamento di € 253.881,34 oltre interessi con la conseguenza che si chiede che l'ordinanza ivi impugnata venga riformata, essendo erronea ed illegittima, con espressa previsione che la somma di €253.881,34, oltre interessi, versata dalla sig.ra
alla venga da quest'ultima restituita all'odierna appellante”), non Pt_1 CP_3 merita accolgimento.
L'ulteriore e diversa critica dell'appellante incidentale di dovere essere liberato nel pagare gli attori avendo eseguito il pagamento all'Occhiuto quale creditore apparente, e dovendo piuttosto quest'ultima farsi carico di corrispondere l'importo dovuto, non è corretto, poiché la fattispecie in contesa ha piuttosto ad oggetto l'esatta quantificazione della somma, e dunque onerata dell'esatto pagamento è la società assicuratrice con cui il de cuius aveva stipulato il contratto. In conclusione, per tutte le ragioni evidenziate l'appello principale e l'appello incidentale vanno respinti e di conseguenza anche l'ulteriore doglianza di riforma del capo di condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate secondo lo scaglione di riferimento. Non sussistono i presupposti per la condanna al risarcimento dei danni invocata dalle parti appellate costituite ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. CP_2
Le spese di lite del presente grado, che seguono la soccombenza della parte appellante principale e dell'appellata/appellante incidentale nei Controparte_3 confronti della parte appellata costituita e , si liquidano come CP_1 CP_2 da dispositivo nella misura media, in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, con espunzione dei compensi previsti per la fase trattazione/istruttoria, posto che la prima si è risolta in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Mentre, tenuto conto dell'esito del giudizio e della soccombenza reciproca, possono essere compensate tra la parte appellante principale Parte_1
e l'appellante incidentale
[...] Controparte_10
Nessuna pronuncia va resa, stante la contumacia, in relazione alla posizione della restante parte appellata. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale e dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
condanna l'appellante principale e l'appellante incidentale Parte_1
in solido, alla rifusione, in favore della parte appellata e Controparte_3 CP_1 CP_2
delle spese di lite che liquida in complessivi € 9.991,00 oltre accessori di legge
[...]
e spese generali nella misura forfettaria del 15%, da distrarsi;
compensa le spese di lite tra l'appellante principale e Parte_1
l'appellante incidentale Controparte_3 nulla per le spese con riguardo alla posizione di Controparte_4 dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale e dell'appellante incidentale. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Fiorella Gozzer Dr.ssa Maria Grazia Serafin
TRA
Parte_1
(Avv. Michele Pesiri)
PARTE APPELLANTE
E
e CP_1 Controparte_2
(Avv. Giuseppe Lettera) PARTE APPELLATA
E
Controparte_3
(Avv.ti Franco Galiano, Ivano Longo e Lorenzo Spallina) PARTE APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE
E
Controparte_4
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Roma nel giudizio r.g. n. 2793/2019 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO Il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa nel giudizio r.g. n. 2793/2019 ha condannato la società a pagare a e la Controparte_3 CP_1 Controparte_2 somma di euro 126.940,67 ciascuno, oltre interessi nella misura legale a decorrere dalla introduzione della domanda fino alla sentenza, nonché a rimborsare le spese di lite;
ha condannato a pagare alla società la Parte_1 Controparte_3 somma di euro 253.881,34 oltre interessi nella misura legale a decorrere dalla introduzione della domanda fino alla sentenza, nonché a rimborsare sempre alla predetta società le spese di lite.
ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha Parte_1 chiesto di respingere tutte le domande degli attori e del convenuto chiamante, perché infondate in fatto ed in diritto e comunque, accertata la sua buona fede, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di indebito oggettivo o arricchimento senza causa, ritenere e dichiarare comunque non dovute somme a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, oltre le spese di lite per entrambi i gradi.
Si sono costituiti:
- e che hanno chiesto che fossero dichiarate inammissibili le CP_1 Controparte_2 nuove richieste istruttorie e le nuove eccezioni, oltre che il quarto motivo di appello della società ; nel merito, che fosse confermata l'ordinanza rigettando gli appelli CP_3 principale e incidentale e con ogni conseguenziale pronuncia ex art. 96 c.p.c. a carico delle controparti, tenendo conto della mancata partecipazione alla mediazione degli appellanti e con spese di lite con distrazione;
in subordine condannare gli appellanti al pagamento della diversa somma accertata o ritenuta;
in ogni caso con spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e con rimborso del contributo unificato e della marche versati;
in ulteriore subordine con compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio;
- la società che ha domandato, in via principale in riforma dell'ordinanza Controparte_3 rigettare le domande svolte da e in subordine che fosse CP_1 Controparte_2 confermata la condanna della a pagare la somma di euro 253.881,34 oltre Pt_1 interessi a decorrere dalla data della domanda giudiziale fino al pagamento;
in ogni caso con spese di lite di entrambi i gradi, incluso il rimborso dei contributi unificati.
, nei cui confronti, poiché era stata chiamata in causa nel primo Controparte_4 grado, è stato integrato il contraddittorio, così come richiesto dalla parte appellata che ha rappresentato altresì che erroneamente detta parte non era Controparte_5 stata indicata affatto come contumace nell'ordinanza resa, nonostante la rituale notifica, ha optato per la contumacia. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16 ottobre 2025 senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Il presente giudizio, dunque, così come si narra negli atti (cfr. comparsa di costituzione appello e ricorso ex art. 702 c.p.c.) è stato introdotto da e CP_2 CP_1 affinché fosse accertato l'erroneo riparto delle polizze vita effettuato Controparte_2 per quote ereditarie invece che in parti uguali, e condannare a Controparte_3 corrispondere la differenza dell'importo spettante per legge pari complessivamente ad euro 253.881,34 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, attribuendo a favore di ciascuno di loro l'importo di euro 126.940,67 o l'importo ritenuto di giustizia. A fondamento è stato evidenziato che: “ in Roma in data 01.05.2017 senza lasciare Persona_1 testamento..Il de Cuius aveva sottoscritto in data 13.12.2013 con l'
[...] un contratto di assicurazione sulla vita denominato “VITIS Controparte_6
Portfolio” n. polizza 89P00117, con decorrenza dal 30.12.2013, indicando come beneficiari in caso di decesso gli “Eredi legittimi” senza specificare alcuna suddivisione per quote ereditarie...L'importo netto liquidato agli “eredi legittimi” da parte della
risultava pari ad euro 4.566.214,00. CP_3
Al momento dell'apertura della successione.. risultavano “eredi legittimi”..
[...]
(seconda moglie del , la figlia di quest'ultima Parte_1 Pt_2 CP_4
ed i figli avuti dal primo matrimonio: e
[...] CP_1 Controparte_2
La , anziché ripartire l'importo in 4 quote uguali di euro 1.141.553,50 per CP_3 ciascuno dei quattro eredi legittimi, come previsto dall'art. 9 delle condizioni generali del contratto sottoscritto.. e dall'art. 3 della proposta contrattuale..effettuava la suddivisione delle quote secondo le regole della successione ereditaria. In particolare:
- i Sig.ri e ricevevano in data 21.07.2017 l'importo di euro CP_1 Controparte_2
1.014.612,83 pari al 22,22% per ciascuno della quota di riscatto complessiva..alla pari dell'altra figlia mentre la Sig.ra riceveva Controparte_4 Parte_1 in data 26.07.2017 l'importo di euro 1.522.375,51 pari al 33,34% della quota di riscatto dell'assicurazione. Dovendo invece il riparto delle polizze vita essere effettuato in quote uguali e non per quote ereditarie, in data 13.06.18 si diffidava.. a corrispondere in favore Controparte_3 dei Sig.ri e la differenza dell'importo agli stessi spettante CP_1 Controparte_2 secondo la normativa e la giurisprudenza italiana, pari complessivamente a 253.881,34 euro (126.940,67 euro per ciascuno dei due ricorrenti dati dalla differenza della somma spettante di 1.141.553,50 euro e la somma percepita di 1.014.612,83 euro). Alla predetta diffida l'istituto assicurativo forniva riscontro negativo…senza alcuna valida motivazione. Al fine di chiudere bonariamente la controversia, veniva esperita la procedura di mediazione presso l'istituto Immediata Adr…che si concludeva con verbale negativo per mancato accordo sullo svolgimento della mediazione da parte della società
[...]
…mentre la sig.ra , chiamata da , rifiutava di partecipare alla CP_3 Pt_1 CP_3 mediazione, rendendo necessaria l'instaurazione del giudizio di merito.”. Seguiva la sentenza gravata. Il Tribunale ha respinto la domanda così motivando” Preliminarmente osserva il giudicante che la questione oggetto del presente giudizio attiene alla corretta interpretazione della formula utilizzata dal contraente per la individuazione dei beneficiari tenuto conto che il modulo prevedeva anche la possibilità di indicare la percentuale da attribuire a ciascun beneficiario in caso di pluralità degli stessi. La giurisprudenza più recente ha ritenuto che nel contratto di assicurazione per il caso di morte il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920 comma 3 c.c. un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante, non potendo di conseguenza essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie, né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima;
sicchè la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che qualora i beneficiari siano individuati negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all'eredità…. Precedentemente la giurisprudenza aveva ritenuto…di assegnare il beneficio nella stessa misura regolata dalla successione… Questo giudicante ritiene di condividere la giurisprudenza della corte di cassazione più recente in quanto maggiormente aderente ad una interpretazione letterale delle indicazioni della parte nella compilazione del modulo dal momento che dalla stessa non si ritiene che possano essere tratti elementi univoci diretti a far ritenere che la parte utilizzando la formula 'eredi legittimi' non abbia inteso solo indicare quali fossero i beneficiari ma abbia voluto introdurre anche uno strumento per la ripartizione della somma disponibile. In realtà proprio per la importanza che tale ripartizione assume, tenuto conto del fatto che tale strumento consente per definizione l'attribuzione di fondi del soggetto in favore di soggetti liberamente determinati anche al di fuori dei limiti della successione. Di conseguenza l'utilizzazione della formula 'eredi legittimi' non comporta necessariamente anche il riferimento ai parametri della successione ai fini della determinazione delle quote anche in considerazione del fatto che il modulo utilizzato prevede la possibilità di indicare le proporzioni del riparto tra i beneficiari, ovviamente nel caso che intendesse attribuire misure diverse ai singoli beneficiari”. La parte appellante ha criticato la sentenza svolgendo i motivi di censura così articolati. Con il primo, ”errata interpretazione della volontà del de cuius” ha argomentato che nel caso di specie il non aveva lasciato alcuna disposizione testamentaria, CP_2 soprattutto con riferimento alla liquidazione della polizza assicurativa;
nel modulo del contratto di assicurazione aveva individuato come beneficiari gli eredi legittimi e null'altro aveva disposto in merito alla percentuale per l'attribuzione a ciascun erede, pur essendo previsto uno spazio apposito;
contrariamente a quanto affermato, appariva evidente che la volontà del era quella di individuare come beneficiari CP_2 della polizza i propri eredi legittimi ed attribuire la liquidazione di tale polizza nelle stesse percentuali loro spettanti nella successione legittima. La volontà del era, dunque, nel senso che la liquidazione dell'assicurazione era CP_2 destinata ai suoi eredi legittimi, intesi come tali, sia per quanto riguardava la legittimazione attiva a percepire le somme, che per quanto riguardava le quote a ciascuno spettanti. Con il secondo, “errata valutazione delle quietanze decesso: intervenuto accordo dei beneficiari sulla liquidazione”, ha contestato il ragionamento del primo Giudice sul punto, affermando che prima di giungere alla sottoscrizione della quietanza vi erano stati numerosi incontri tra gli eredi, i loro legali e la CP_7 nel corso dei quali si era discusso dell'interpretazione della volontà del de cuius, del patrimonio assicurato e da liquidare e dei criteri da seguire per la liquidazione. All'esito di queste trattative, le parti erano giunte alla conclusione che la ripartizione secondo le regole della successione legittima fosse conforme alla volontà del CP_2
e non lesiva per i soggetti beneficiari;
sulla base degli accordi raggiunti la Controparte_3 aveva disposto la liquidazione e predisposto le quietanze, che ciascuno dei beneficiari aveva sottoscritto per accettazione senza nulla replicare. Peraltro, non si trattava di semplici quietanze, ma di un incontro di volontà tra beneficiari e , ovvero di CP_3 un accordo con oggetto la ripartizione della liquidazione delle quote, accettata in via transattiva. Dopo avere incassato la quota e dopo quasi due anni avevano contestato la liquidazione come precedentemente concordata ed accettata. Con il terzo, “errata qualificazione della domanda come riconvenzionale in via trasversale”, ha eccepito che con la chiamata in causa nei propri confronti da parte della convenuta , non era stata proposta una domanda in garanzia o in CP_3 manleva, ma una domanda ex novo, per somme indebitamente percepite o per arricchimento senza giusta causa, che avrebbe dovuto proporsi in un separato giudizio. Con il quarto ed ultimo motivo “inesistenza dell'indebito”, ha asserito che nulla poteva essere contestato, né in termini di somme indebitamente percepite, né in termini di ingiusto arricchimento, in quanto con la sottoscrizione della “quietanza decesso” con la si era concluso un contratto che, unitamente al contratto CP_3 assicurativo sottoscritto dal costituiva il titolo giustificativo delle somme che CP_2 aveva percepito, quale beneficiaria del portafoglio assicurativo che aveva costituito il
Aveva legittimamente incassato la quota liquidata da , in quanto CP_2 CP_3 beneficiaria del contratto di assicurazione sottoscritto dal suo defunto marito e la quota era stata correttamente determinata in base alla volontà espressa dal de cuius in contratto. L'indebito imputato era conseguenza della errata interpretazione della volontà del ovvero della errata decisione. CP_2
Anche la parte appellata – che ha dichiarato di aderire ai primi Controparte_3 due motivi di appello della e proporre un terzo - ha svolto appello Pt_1 incidentale avverso la sentenza esplicitando le seguenti censure. Con la prima, “erronea valutazione….dei documenti intitolati quietanza di decesso”, ha contestato quanto diversamente affermato dal Primo Giudice, ovvero che non avrebbe dovuto procedere alla distribuzione dell'indennizzo con le modalità adottate. Invero, si era premurata di comunicare ai beneficiari la modalità con la quale riteneva di dovere procedere alla distribuzione dell'indennizzo e, non avendo ricevuto obiezioni, aveva poi provveduto a redigere le quietanze sottoscritte;
quietanze che documentavano quindi un negozio di accertamento, avente ad oggetto l'interpretazione da attribuirsi alla designazione dei beneficiari come eredi legittimi. Con la seconda, “erronea interpretazione del significato da attribuire alla designazione degli eredi legittimi quali beneficiari”, ha eccepito che la designazione degli “eredi legittimi” quali beneficiari non valeva solo ad individuarli, ma anche a determinare la distribuzione dell'indennizzo secondo le norme di successione. Con la terza, “omesso esame o rigetto implicito della eccezione sollevata…relativa alla sua liberazione dall'obbligazione di pagamento nei confronti di e ai sensi dell'art. 1189 c.c.”, ha asserito che ricorreva la CP_1 Controparte_8 fattispecie del pagamento in buona fede all'Occhiuto con conseguente liberazione, e che eventualmente sarebbe stata quest'ultima tenuta a pagare gli importi ricevuti in eccesso agli appellati e CP_1 Controparte_2
Con la quarta, “sulle competenze e spese del giudizio di primo grado”, ha rilevato che la riforma dell'ordinanza pronunciata doveva comportare anche la riforma del capo con cui era stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore dei peraltro per un importo quasi doppio rispetto a quello che la CP_2
era stata a sua volta condannata a pagare. Pt_1
Ciò posto, va innanzitutto richiamato il principio della Suprema Corte (S.U. sentenza n. 11421/2021) “Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi" come beneficiari, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della "eadem causa obligandi", una quota uguale dell'indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall'assicuratore nella rispettiva misura.”. Principio così esplicitato nella parte motiva della sentenza “..la natura inter vivos del credito attribuito per contratto agli «eredi» designati quali beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione esclude l'operatività riguardo ad esso delle regole sulla comunione ereditaria, valevoli per i crediti del de cuius, come anche l'automatica ripartizione dell'indennizzo tra i coeredi in ragione delle rispettive quote di spettanza dei beni caduti in successione. La qualifica di «eredi» rivestita al momento della morte dello stipulante sopperisce, invero, con valenza meramente soggettiva, alla generica determinazione del beneficiario, in base al disposto del secondo comma dell'art. 1920 c.c., che funziona soltanto al fine di indicare all'assicuratore chi siano i creditori della prestazione, ma non implica presuntivamente, in caso di pluralità di designati, l'applicazione tra i concreditori delle regole di ripartizione dei crediti ereditari. Al contrario, il silenzio serbato dal contraente sulla suddivisione del capitale assicurato tra gli eredi potrebbe spiegarsi come indizio della sua volontà di utilizzare l'assicurazione sulla vita per il caso morte con finalità indennitaria, o come alternativa al testamento comunque sottratta al divieto ex art. 458 c.c., in maniera da beneficiare tutti indistintamente senza soggiacere alle proporzioni della successione ereditaria. Rimane ovviamente ferma la libertà del contraente, nel designare gli eredi quali beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione, di indicare gli stessi nominativamente o di stabilire in quali misure o proporzioni debba suddividersi tra loro l'indennizzo, o comunque di derogare all'art. 1920 c.c. (arg. dall'art. 1932 c.c.). L'indagine sull'effettiva intenzione del contraente, ovvero sullo scopo che lo stesso voleva perseguire mediante la generica designazione degli eredi beneficiari, rimane tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito.”. E' in atti la polizza n. 89P00117 per la quale si agisce (cfr. doc. 2 fascicolo primo grado, come riportato nella comparsa di costituzione e allegato e doc. 5 CP_2 CP_3 fascicolo primo grado) ove sono indicati come beneficiari gli “eredi legittimi”, senza alcuna indicazione di proporzione di riparto, benchè previsto dal modulo, così come ritenuto e non contestato e documentato (cfr. doc. 3 primo grado ove Controparte_3 all'art. 3 si legge “Se non diversamente stabilito, ogni beneficiario riceverà una parte uguale.”). Peraltro, con riguardo all'ammontare dovuto ai beneficiari vi è espressa previsione nel fascicolo informativo (doc. 6 fascicolo di primo grado di Controparte_3 pag. 44 , art. 9 come richiamato dalla parte appellata ove si legge che “in caso CP_2 di pluralità di beneficiari designati e salvo diversa indicazione prevista nella proposta d'assicurazione, l'Assicuratore provvede al pagamento delle prestazioni assicurative mediante ripartizione in parti uguali tra i diversi beneficiari”. Circostanze queste che, conformemente all'orientamento giurisprudenziale sopra riportato, non consentono una interpretazione diversa circa l'effettiva volontà del de cuius di indicare quali beneficiari i propri eredi e tutti per una quota di pari misura. Condivisibile è, dunque, la decisione del Primo Giudice che ha ritenuto non corretto il pagamento effettuato dall'assicurazione facendo riferimento alle quote in cui ciascuno era succeduto.
Né peraltro può ritenersi, come invece censurato, che avendo le parti accettato la somma offerta e sottoscritto le quietanze avevano comunque acconsentito alla ripartizione delle quote e definito transattivamente la questione. Nella quietanza di decesso (in atti) è indicata la stima delle prestazioni assicurative dovute al beneficiario nella percentuale del 22.22%. Tuttavia, l'ammontare accettato ben poteva (e può) essere oggetto di accertamento stante l'errore di liquidazione del dovuto, mancando altresì ogni risultanza che la quietanza “sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi “(Cass. 1657/2008). Talchè correttamente è stato ritenuto dal Primo Giudice che la quietanza sottoscritta non ha natura dispositiva o natura transattiva diretta a risolvere una controversia insorta tra i beneficiari, ma solo a dare quietanza della somma effettivamente ricevuta, mancando un accordo di cessione di una parte del proprio credito in favore di altri beneficiari. Tutto ciò, in mancanza, poi, di alcuna prova di quanto asserito, circa gli accordi intercorsi sulla ripartizione e la liquidazione delle quote in via transattiva e che (cfr. note di udienza) “…tutti i beneficiari designati, regolarmente individuati dalla compagnia assicuratrice, decidevano di accettare la liquidazione dell'indennizzo secondo un criterio coerente con le quote successorie legittime per evitare di dover poi procedere alla collazione (del quantum versato dal de cuius a titolo di premi) visto che il risultato economico, tra le due operazioni, appariva pressoché identico per gli eredi beneficiari (anzi migliore per gli odierni appellati ”. CP_9
L'argomentazione che la domanda della società dovesse essere Controparte_3 proposta con autonomo giudizio, è parimenti infondata. Pertinente e dirimente è l'orientamento giurisprudenziale ricordato dall'appellante incidentale (Cass. 7406/2014) secondo cui “La chiamata in causa di un terzo, a differenza dell'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 cod. proc. civ., involge valutazioni circa l'opportunità di estendere il contraddittorio ad altro soggetto, è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, onde il relativo potere, comunque esercitato, in senso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura con il mezzo dell'appello o del ricorso per cassazione “. Con riguardo alla inesistenza dell'indebito, la questione appare del tutto irrilevante. Deciso che la somma doveva essere ripartita in pari misura tra gli eredi, consegue che l'importo maggiore corrisposto (di euro 253.881,34 come asserito e non censurato) all'appellante, in virtù del rapporto di coniuge con il de cuius e corrispondente alla quota ereditaria, deve essere restituito, perché indebitamente percepito. Talchè la richiesta dell'appellante , sempre in sede delle ultime note Pt_1 conclusionali depositate il 12.9.2025, di avere diritto alla restituzione della somma pagata nelle more alla (“dando seguito a quanto statuito nell'ordinanza ivi CP_3 impugnata, la sig.ra proceduto ad effettuare, in favore della (che aveva CP_3 provveduto al pagamento di €126.940,67 per ciascuno dei ricorrenti sig.ri , il CP_2 pagamento di € 253.881,34 oltre interessi con la conseguenza che si chiede che l'ordinanza ivi impugnata venga riformata, essendo erronea ed illegittima, con espressa previsione che la somma di €253.881,34, oltre interessi, versata dalla sig.ra
alla venga da quest'ultima restituita all'odierna appellante”), non Pt_1 CP_3 merita accolgimento.
L'ulteriore e diversa critica dell'appellante incidentale di dovere essere liberato nel pagare gli attori avendo eseguito il pagamento all'Occhiuto quale creditore apparente, e dovendo piuttosto quest'ultima farsi carico di corrispondere l'importo dovuto, non è corretto, poiché la fattispecie in contesa ha piuttosto ad oggetto l'esatta quantificazione della somma, e dunque onerata dell'esatto pagamento è la società assicuratrice con cui il de cuius aveva stipulato il contratto. In conclusione, per tutte le ragioni evidenziate l'appello principale e l'appello incidentale vanno respinti e di conseguenza anche l'ulteriore doglianza di riforma del capo di condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate secondo lo scaglione di riferimento. Non sussistono i presupposti per la condanna al risarcimento dei danni invocata dalle parti appellate costituite ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. CP_2
Le spese di lite del presente grado, che seguono la soccombenza della parte appellante principale e dell'appellata/appellante incidentale nei Controparte_3 confronti della parte appellata costituita e , si liquidano come CP_1 CP_2 da dispositivo nella misura media, in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, con espunzione dei compensi previsti per la fase trattazione/istruttoria, posto che la prima si è risolta in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Mentre, tenuto conto dell'esito del giudizio e della soccombenza reciproca, possono essere compensate tra la parte appellante principale Parte_1
e l'appellante incidentale
[...] Controparte_10
Nessuna pronuncia va resa, stante la contumacia, in relazione alla posizione della restante parte appellata. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale e dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
condanna l'appellante principale e l'appellante incidentale Parte_1
in solido, alla rifusione, in favore della parte appellata e Controparte_3 CP_1 CP_2
delle spese di lite che liquida in complessivi € 9.991,00 oltre accessori di legge
[...]
e spese generali nella misura forfettaria del 15%, da distrarsi;
compensa le spese di lite tra l'appellante principale e Parte_1
l'appellante incidentale Controparte_3 nulla per le spese con riguardo alla posizione di Controparte_4 dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale e dell'appellante incidentale. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Fiorella Gozzer Dr.ssa Maria Grazia Serafin