Decreto cautelare 1 aprile 2021
Ordinanza cautelare 14 aprile 2021
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 09/06/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 01035/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00502/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 502 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Letizia Garrisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via F.A. Piccinni, n.6;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare dell'efficacia,
del decreto Cat. A. -OMISSIS- del 12 febbraio 2021, notificato in data 13 febbraio 2021, con cui il Questore della Provincia di Brindisi ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno nr. -OMISSIS- per lavoro autonomo presentata, in data 8 settembre 2020, dal cittadino senegalese ricorrente, nonché ove occorra di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Brindisi;
Visto il decreto cautelare presidenziale n. 179 del 1 aprile 2021, con cui è stata rigettata l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio;
Vista l’ordinanza cautelare n. 196 del 14 aprile 2021, con cui questa Sezione del T.A.R. Puglia - Lecce ha rigettato l’istanza cautelare presentata, in via incidentale, dalla parte ricorrente (confermata in appello con ordinanza della Sezione III^ del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4132 del 30 luglio 2021);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Mariachiara Basurto e uditi per le parti l’Avv. Guercia, in sostituzione dell'Avv. L. Garrisi, per la parte ricorrente e l’Avvocato dello Stato R. Corciulo per le Amministrazioni Statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 23 marzo 2021 e depositato in giudizio il 31 marzo 2021, il ricorrente, cittadino extracomunitario senegalese, ha impugnato gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto, quanto segue.
2.1. Espone di vivere in Italia dal 2007, titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo n. -OMISSIS- rilasciato dalla Questura di Lecce il 22 settembre 2017 (con scadenza 3 settembre 2019) e che in data 25 settembre 2019, avrebbe inoltrato alla Questura di Brindisi - Ufficio Immigrazione istanza volta a ottenere il rilascio del permesso di soggiorno ex art 9 D. Lgs. n. 286 del 1998 (Carta di Soggiorno), ma il Questore di Brindisi ha rigettato la predetta richiesta precisando che, “nella fase istruttoria dell’istanza sarebbe emerso che lo straniero annovera diversi pregiudizi di polizia per reati di diversa natura nonché una denuncia in stato di libertà del 21 agosto 2016 a opera della Tenenza di Santa Margherita di Savoia per il reato. ex art. 474 c.p.”.
3. A sostegno del ricorso, con il quale il ricorrente ha chiesto anche misure cautelari monocratiche, sono state rassegnate le censure di seguito rubricate.
I) Erronea interpretazione dei fatti e macroscopica violazione dell’art. 9 D. Lgs. n. 286 del 1998. Difetto d’istruttoria ed errore del presupposto.
II) Violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione dell’art.5 commi 5 e 8 bis D. Lgs. n. 286 del 1998 in relazione all’art. 4 comma.
III) Violazione dell’art. 3 della Costituzione. Irragionevolezza.
IV) Carenza assoluta di motivazione. Difetto d’istruttoria.
4. Con decreto cautelare presidenziale n. 179 del 1 aprile 2021, è stata respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presenta fase, non si ravvisa la presenza dei presupposti di legge (fumus boni juris e pregiudizio di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio della Sezione) per la concessione dell’invocata tutela cautelare monocratica urgente, tenuto conto sia che l’extracomunitario ricorrente - allo stato - non ha adeguatamente dimostrato di avere effettivamente presentato alla Questura di Brindisi in data 25 Settembre 2019 l’istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 Decreto Legislativo n. 286/1998 (Carta di soggiorno) peraltro non facendo alcun riferimento a tale circostanza nell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata l’8 Settembre 2020 e nella memoria difensiva depositata in sede procedimentale il 16 Dicembre 2020, sia che il predetto non risulta avere legami familiari sul territorio nazionale. ”.
5. In data 1 aprile 2021, si sono costituiti in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, il Ministero dell'Interno e la Questura di Brindisi, chiedendo il rigetto del ricorso.
6. Con ordinanza cautelare n. 196 del 14 aprile 2021, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 13 aprile 2021, questa Sezione ha rigettato l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato, in quanto il cittadino extracomunitario ricorrente non ha adeguatamente dimostrato di avere effettivamente presentato alla Questura di Brindisi in data 25 settembre 2019 l’istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 Decreto Legislativo n. 286/1998 (Carta di Soggiorno) peraltro non facendo alcun riferimento a tale circostanza nell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata l’8 settembre 2020 e nella memoria difensiva depositata in sede procedimentale il 16 dicembre 2020, e tenuto conto che il predetto non risulta avere legami familiari sul territorio nazionale .”.
7. Avverso quest’ultima ordinanza cautelare (n. 196/2021) è stato presentato appello e il Consiglio di Stato Sezione III^, con ordinanza n. 4132 del 30 luglio 2021, ha rigettato l’appello cautelare con la seguente motivazione: “ Ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare, tenuto conto:
- della natura ostativa della condanna riportata, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno ordinario;
- della mancata dimostrazione della presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, con conseguente inapplicabilità dell’art. 9 del d.lgs. n. 286/98;
Ritenuto, infine, che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese relative alla fase cautelare .”.
8. Nella pubblica udienza del 4 giugno 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
9. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto, per le ragioni di seguito indicate.
Ritiene, invero, il Collegio - meditatamente - di confermare integralmente, nella presente sede di merito, il contenuto della citata ordinanza cautelare n.196/2021 (peraltro, confermata in appello dal Consiglio di Stato Sezione III^, con ordinanza n. 4132 del 30 luglio 2021), con la quale si è rilevata l’insussistenza del necessario presupposto del fumus boni iuris , con la motivazione sopra riportata.
9.1. Sono privi di giuridico fondamento i quattro pluriarticolati motivi di ricorso (che possono essere trattati unitariamente) formulati dalla difesa del ricorrente.
Rileva il Tribunale che l’extracomunitario ricorrente ha presentato, in data 8 settembre 2020, istanza (nr. pratica -OMISSIS-) volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno nr. -OMISSIS-, rilasciato dalla Questura di Lecce in data 22 settembre 2017 e valido fino al 3 settembre 2019 per “motivi di lavoro autonomo”. Dall’istruttoria svolta dalla Questura resistente è emerso che il cittadino senegalese di che trattasi annovera diversi pregiudizi di polizia per reati di diversa natura, una denuncia in stato di libertà per il reato di cui all’art. 474 c.p. e un Decreto Penale di Condanna del G.I.P. del Tribunale di Foggia, esecutivo il 16 novembre 2018, per il reato di commercio di prodotti con segni falsi continuato (artt. 474 comma 2 e 81 c.p.), rientrante tra le fattispecie di reati che, ai sensi dell’art. 26 comma 7 bis oltre che del combinato disposto degli artt. 4 comma 3, 5 comma 5 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n.286, impediscono il rinnovo del predetto titolo di soggiorno (per lavoro autonomo).
Ritiene doveroso il Collegio richiamare la normativa vigente in materia che attribuisce rilevanza ai pregiudizi penali in capo al cittadino straniero non appartenente alla Unione europea il quale richieda il rilascio ovvero, come nella specie, il rinnovo del permesso di soggiorno.
In particolare l'art. 5 comma 5 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n°286, prevede che " Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. .".
I requisiti richiamati dalla norma sopra citata, quanto appunto ai pregiudizi penali, sono poi previsti anzitutto dal precedente art. 4 comma 3 del medesimo D. Lgs. 286 del 1998, per cui " non è ammesso in Italia lo straniero... che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380 commi 1 e 2 del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite... ".
Inoltre, l’art. 26 comma 7 bis dello stesso D. Lgs. n. 286 del 1998 e ss.mm., con precipuo riferimento al permesso di soggiorno per lavoro autonomo, stabilisce che “ La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ”.
È, dunque, evidente che il legislatore considera la condanna per il reato di cui all’art. 474 c.p. come di per sé ostativa al soggiorno (per lavoro autonomo) nel territorio dello Stato, e quindi sia al rilascio sia al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, senza richiedere alcun accertamento di pericolosità sociale riferito al caso concreto, e tale soluzione normativa, come è noto, è stata ritenuta conforme a Costituzione dalla Corte Costituzionale.
Ciò premesso, ad avviso del Collegio, la valutazione compiuta dall'Amministrazione resistente nel provvedimento impugnato per negare al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo è corretta e congrua poiché la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 474 c.p. ha valenza automaticamente ostativa al rilascio del detto permesso di soggiorno (ai sensi degli artt. 4, comma 3, 5 comma 5 e 26 comma 7 bis del D. Lgs. n. 286 del 1998), senza necessità di un’autonoma valutazione della concreta pericolosità sociale del soggetto. Né può essere sostenuto, come affermato dalla difesa del ricorrente, che “lo straniero ha inoltrato richiesta di pds per soggiornanti di lungo periodo ex art 9 D.lgs 286/98 essendo in possesso di tutti i requisiti dalla normativa vigente in subecta materia”, non avendo lo stesso fornito alcuna dimostrazione di avere effettivamente presentato alla Questura di Brindisi in data 25 Settembre 2019 l’istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 Decreto Legislativo n. 286 del 1998 (Carta di soggiorno) e non facendo (peraltro) alcun riferimento a tale circostanza nell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno (per lavoro autonomo) presentata l’8 Settembre 2020 e nella memoria difensiva depositata in sede procedimentale il 16 Dicembre 2020.
Nè può applicarsi, come sostenuto dalla difesa del ricorrente, nel caso de quo l’art. 5 comma 5 ultimo capoverso che sancisce che “ Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale ..", perchè lo straniero odierno ricorrente non risulta avere legami familiari sul territorio nazionale.
10. Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate, il ricorso deve essere respinto.
11. Sussistoo, tuttavia, i presupposti di legge, anche in relazione alle particolari condizioni personali e sociali del ricorrente, per disporre che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Mariachiara Basurto, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariachiara Basurto | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.