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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 05/11/2024, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 264/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 5.11.2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 264/2024 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Novara, via Mario Greppi n. 2, presso lo studio dell'Avv. GOLINELLI LIDIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro c.f. ; Controparte_1 P.IVA_1
c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2
- convenute contumaci
OGGETTO: retribuzione il Difensore della parte costituita, così
CONCLUDEVA
PER LA RICORRENTE : Parte_1
Accertare e dichiarare che la società (C.F. Controparte_1
) corrente in Vaprio D'Agogna, S.R. 229 Km 18, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, ha omesso il versamento in favore del Fondo Alleata
della società per complessivi Euro 1.472,01 CP_3 Controparte_2 delle quote di TFR maturate nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente intercorso con la sig.ra dal 01 giugno 2019 al 30 settembre 2020 e, per l'effetto, Parte_1 condannare la società (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 corrente in Vaprio D'Agogna, S.R. 229 Km 18, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del Fondo della società Controparte_4 [...]
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, corrente in Milano, Piazza Tre Torri, 1'importo complessivo pari ad Euro
1 1.472,01 così come documentato dalla certificazione dedotta o in quell'altra misura che, per i motivi esposti in narrativa, sarà ritenuta dovuta, a titolo di quote di TFR;
condannare la società (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 corrente in Vaprio D'Agogna, S.R. 229 Km 18, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della OR , della somma che Parte_1 verrà liquidata dal Giudice in via equitativa ex articolo 1226 c.c. a titolo di risarcimento del danno discendente dalla perdita di redditività del Fondo per effetto dell'omesso conferimento delle quote TFR, maggiorata degli interessi legali maturati e maturandi. In ogni caso Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarre in favore dell'Avvocato Lidia Golinelli antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.2.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente di essere stata assunta dalla società
[...] il 1.6.2019, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il Controparte_1 conseguimento della qualifica di tecnico audio/video e assistente di studio e applicazione del CCNL Radiotelevisioni private. Il rapporto era cessato per dimissioni il 1.10.2020. La ricorrente deduceva di aver destinato i flussi del proprio TFR in favore del fondo pensione “Alleata previdenza”, ma la datrice di lavoro aveva omesso i dovuti versamenti in favore dello stesso. Produceva, a riprova di quanto affermato, la certificazione rilasciata dall'assicuratore (doc. 4 ric.) e le CU 2020 e 2021 (doc. 5 ric.). Agiva, in questa sede, per ottenere la condanna della datrice di lavoro al versamento della somma di euro 1.472,01 a favore del deducendo altresì di avere CP_5 subito un danno a causa del ritardo nel pagamento, di cui chiedeva la liquidazione equitativa.
Le convenute non si costituivano e verificata la regolare notificazione dell'atto introduttivo, venivano dichiarate contumaci.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
La ricorrente agisce richiamando un indirizzo giurisprudenziale ormai almeno in parte superato (Corte d'appello di Torino, n. 216/2016, resa in causa r.g. n. 487/2015), che aveva negato la legittimazione del lavoratore ad agire per la condanna del datore di lavoro a versare i contributi a un fondo pensione privato. Sulla base dei principi
2 affermati dalla Corte distrettuale, poi, questo Tribunale (sentenza n. 157 del 2.7.2019 e molte altre successive) aveva riconosciuto al lavoratore la sola facoltà di agire in via surrogatoria, ove il Fondo pensione non si fosse attivato, per conseguire il pagamento in favore di quest'ultimo di contributi non versati dal datore di lavoro.
Tale indirizzo è stato, in buona parte, superato dai più recenti interventi della S.C. che, pronunciando in materia fallimentare, ha, per contro, affermato la legittimazione attiva del lavoratore ad agire per il pagamento del TFR destinato a un fondo pensione,
“salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo predetto, cui in quel caso spetta la legittimazione attiva” (Cass., sez. I civ., 7.6.2023, n. 16116, la cui motivazione si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Tanto implica, nell'assenza di prove che consentano di qualificare senz'altro il contratto assicurativo (doc. 6 ric.) in termini di cessione del credito, che l'azione esperita in questa sede non può essere qualificata come azione surrogatoria. Purtuttavia, non possono negarsi né l'interesse, né la legittimazione della ricorrente a ottenere una pronuncia giurisdizionale che faccia stato del credito nei confronti sia della datrice di lavoro, sia dell'assicuratore-fondo pensione. 2. Fatta questa doverosa premessa in punto di diritto, si deve dare atto che la ricorrente ha offerto la prova del credito per TFR, producendo il contratto di lavoro (doc. 1 ric.) e della prova della cessazione del rapporto per dimissioni (doc. 3 ric.), nonché le certificazioni uniche rilasciate dal datore di lavoro (doc. 5 ric.), dalle quali risulta l'importo dovuto, nell'esatta misura in questa sede richiesta, indicato come TFR versato al fondo.
Per altro verso, pur competendo alla datrice di lavoro la prova del pagamento, la ricorrente si è data carico altresì di dimostrare, mediante dichiarazione proveniente da che non è stato versato alcun contributo (doc. 4 ric.) sul piano Controparte_2 pensionistico della ricorrente, del quale pure vi è prova documentale (doc. 6 ric.).
In presenza di prove documentali provenienti dalle parti convenute, coerenti tra di loro, la domanda di condanna al pagamento di euro 1.472,01 in favore del fondo pensione va senz'altro accolta. Trattandosi di importi dovuti a titolo retributivo, essi vanno incrementati di interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. 3. Quanto alla domanda di danno ulteriore, seppure non possa negarsi la verosimiglianza della prospettazione per cui il ritardo nel versamento ha prodotto una riduzione della potenziale redditività del fondo, manca del tutto la prova concreta dell'esistenza e dell'entità del danno. È appena il caso di ricordare che l'art. 432 c.p.c. consente la liquidazione equitativa delle prestazioni “quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta”. Nel caso di specie, manca la certezza dell'esistenza del diritto, essendovi, come già scritto, una mera verosimiglianza. Ciò che preclude definitivamente l'accoglimento della domanda in parola è, tuttavia, l'insussistenza della seconda condizione richiesta dalla disposizione, ovverosia l'impossibilità della liquidazione.
3 La maggior plusvalenza di cui la ricorrente avrebbe potuto beneficiare in presenza di un tempestivo adempimento datoriale avrebbe, infatti, dovuto essere puntualmente allegata e dimostrata, trattandosi di elemento accertabile mediante calcoli matematici, basati sull'aumento del valore delle quote del fondo nel tempo.
Ne consegue il rigetto della domanda di risarcimento del danno. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (euro 1.472,01), della sua natura documentale e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 1.030, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 49 per contributo unificato.
Va disposta la distrazione in favore del Difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Non vi è luogo a statuire sulle spese di che non si è Controparte_2 costituita.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna Controparte_1
a versare ad l'importo di euro 1.472,01,
[...] Controparte_2 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo, a titolo di TFR di , destinato a fondo di previdenza Parte_1 complementare;
2) condanna alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali a vantaggio di , liquidate in complessivi euro 1.030, Parte_1 oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 49 per c.u., con distrazione in favore dell'Avv. Lidia Golinelli;
3) nulla per le spese di Controparte_2
Così deciso il 5.11.2024.
Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 5.11.2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 264/2024 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Novara, via Mario Greppi n. 2, presso lo studio dell'Avv. GOLINELLI LIDIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro c.f. ; Controparte_1 P.IVA_1
c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2
- convenute contumaci
OGGETTO: retribuzione il Difensore della parte costituita, così
CONCLUDEVA
PER LA RICORRENTE : Parte_1
Accertare e dichiarare che la società (C.F. Controparte_1
) corrente in Vaprio D'Agogna, S.R. 229 Km 18, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, ha omesso il versamento in favore del Fondo Alleata
della società per complessivi Euro 1.472,01 CP_3 Controparte_2 delle quote di TFR maturate nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente intercorso con la sig.ra dal 01 giugno 2019 al 30 settembre 2020 e, per l'effetto, Parte_1 condannare la società (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 corrente in Vaprio D'Agogna, S.R. 229 Km 18, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del Fondo della società Controparte_4 [...]
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, corrente in Milano, Piazza Tre Torri, 1'importo complessivo pari ad Euro
1 1.472,01 così come documentato dalla certificazione dedotta o in quell'altra misura che, per i motivi esposti in narrativa, sarà ritenuta dovuta, a titolo di quote di TFR;
condannare la società (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 corrente in Vaprio D'Agogna, S.R. 229 Km 18, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della OR , della somma che Parte_1 verrà liquidata dal Giudice in via equitativa ex articolo 1226 c.c. a titolo di risarcimento del danno discendente dalla perdita di redditività del Fondo per effetto dell'omesso conferimento delle quote TFR, maggiorata degli interessi legali maturati e maturandi. In ogni caso Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarre in favore dell'Avvocato Lidia Golinelli antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.2.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente di essere stata assunta dalla società
[...] il 1.6.2019, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il Controparte_1 conseguimento della qualifica di tecnico audio/video e assistente di studio e applicazione del CCNL Radiotelevisioni private. Il rapporto era cessato per dimissioni il 1.10.2020. La ricorrente deduceva di aver destinato i flussi del proprio TFR in favore del fondo pensione “Alleata previdenza”, ma la datrice di lavoro aveva omesso i dovuti versamenti in favore dello stesso. Produceva, a riprova di quanto affermato, la certificazione rilasciata dall'assicuratore (doc. 4 ric.) e le CU 2020 e 2021 (doc. 5 ric.). Agiva, in questa sede, per ottenere la condanna della datrice di lavoro al versamento della somma di euro 1.472,01 a favore del deducendo altresì di avere CP_5 subito un danno a causa del ritardo nel pagamento, di cui chiedeva la liquidazione equitativa.
Le convenute non si costituivano e verificata la regolare notificazione dell'atto introduttivo, venivano dichiarate contumaci.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
La ricorrente agisce richiamando un indirizzo giurisprudenziale ormai almeno in parte superato (Corte d'appello di Torino, n. 216/2016, resa in causa r.g. n. 487/2015), che aveva negato la legittimazione del lavoratore ad agire per la condanna del datore di lavoro a versare i contributi a un fondo pensione privato. Sulla base dei principi
2 affermati dalla Corte distrettuale, poi, questo Tribunale (sentenza n. 157 del 2.7.2019 e molte altre successive) aveva riconosciuto al lavoratore la sola facoltà di agire in via surrogatoria, ove il Fondo pensione non si fosse attivato, per conseguire il pagamento in favore di quest'ultimo di contributi non versati dal datore di lavoro.
Tale indirizzo è stato, in buona parte, superato dai più recenti interventi della S.C. che, pronunciando in materia fallimentare, ha, per contro, affermato la legittimazione attiva del lavoratore ad agire per il pagamento del TFR destinato a un fondo pensione,
“salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo predetto, cui in quel caso spetta la legittimazione attiva” (Cass., sez. I civ., 7.6.2023, n. 16116, la cui motivazione si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Tanto implica, nell'assenza di prove che consentano di qualificare senz'altro il contratto assicurativo (doc. 6 ric.) in termini di cessione del credito, che l'azione esperita in questa sede non può essere qualificata come azione surrogatoria. Purtuttavia, non possono negarsi né l'interesse, né la legittimazione della ricorrente a ottenere una pronuncia giurisdizionale che faccia stato del credito nei confronti sia della datrice di lavoro, sia dell'assicuratore-fondo pensione. 2. Fatta questa doverosa premessa in punto di diritto, si deve dare atto che la ricorrente ha offerto la prova del credito per TFR, producendo il contratto di lavoro (doc. 1 ric.) e della prova della cessazione del rapporto per dimissioni (doc. 3 ric.), nonché le certificazioni uniche rilasciate dal datore di lavoro (doc. 5 ric.), dalle quali risulta l'importo dovuto, nell'esatta misura in questa sede richiesta, indicato come TFR versato al fondo.
Per altro verso, pur competendo alla datrice di lavoro la prova del pagamento, la ricorrente si è data carico altresì di dimostrare, mediante dichiarazione proveniente da che non è stato versato alcun contributo (doc. 4 ric.) sul piano Controparte_2 pensionistico della ricorrente, del quale pure vi è prova documentale (doc. 6 ric.).
In presenza di prove documentali provenienti dalle parti convenute, coerenti tra di loro, la domanda di condanna al pagamento di euro 1.472,01 in favore del fondo pensione va senz'altro accolta. Trattandosi di importi dovuti a titolo retributivo, essi vanno incrementati di interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. 3. Quanto alla domanda di danno ulteriore, seppure non possa negarsi la verosimiglianza della prospettazione per cui il ritardo nel versamento ha prodotto una riduzione della potenziale redditività del fondo, manca del tutto la prova concreta dell'esistenza e dell'entità del danno. È appena il caso di ricordare che l'art. 432 c.p.c. consente la liquidazione equitativa delle prestazioni “quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta”. Nel caso di specie, manca la certezza dell'esistenza del diritto, essendovi, come già scritto, una mera verosimiglianza. Ciò che preclude definitivamente l'accoglimento della domanda in parola è, tuttavia, l'insussistenza della seconda condizione richiesta dalla disposizione, ovverosia l'impossibilità della liquidazione.
3 La maggior plusvalenza di cui la ricorrente avrebbe potuto beneficiare in presenza di un tempestivo adempimento datoriale avrebbe, infatti, dovuto essere puntualmente allegata e dimostrata, trattandosi di elemento accertabile mediante calcoli matematici, basati sull'aumento del valore delle quote del fondo nel tempo.
Ne consegue il rigetto della domanda di risarcimento del danno. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (euro 1.472,01), della sua natura documentale e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 1.030, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 49 per contributo unificato.
Va disposta la distrazione in favore del Difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Non vi è luogo a statuire sulle spese di che non si è Controparte_2 costituita.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna Controparte_1
a versare ad l'importo di euro 1.472,01,
[...] Controparte_2 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo, a titolo di TFR di , destinato a fondo di previdenza Parte_1 complementare;
2) condanna alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali a vantaggio di , liquidate in complessivi euro 1.030, Parte_1 oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 49 per c.u., con distrazione in favore dell'Avv. Lidia Golinelli;
3) nulla per le spese di Controparte_2
Così deciso il 5.11.2024.
Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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