Sentenza breve 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 12/06/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01103/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00815/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 815 del 2025, proposto da NN AR LI, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Frumento, Lorenzo Lentini e Alberto Taramasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione,
a – del provvedimento n. 839 (Ordinanza n. 2) del 14.01.2025, notificato in data 13.03.2025, con il quale il Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata del Comune di Positano ha ingiunto alla sig.ra LI la demolizione di plurime opere abusive presso l’immobile denominato Villa P, sito nel Parco Capilongo, alla Via Marconi n. 171, ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 380/2001;
b – del provvedimento del Comune di Positano n. 12505 del 29.08.2024, di comunicazione avvio del procedimento;
c – della relazione del Tecnico Comunale di Positano n. 12424 del 28.08.2024;
d - di tutti gli atti presupposti, ivi compresi, gli atti istruttori, collegati, connessi e conseguenziali, non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Viene alla decisione del Collegio il ricorso principale mediante il quale la ricorrente ha impugnato i seguenti atti e provvedimenti: a) provvedimento n. 839 (Ordinanza n. 2) del 14.01.2025, notificato in data 13.03.2025, con il quale il Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata del Comune di Positano ha ingiunto la demolizione di plurime opere abusive presso l’immobile denominato Villa P, sito nel Parco Capilongo, alla Via Marconi n. 171, ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 380/2001; b) provvedimento del Comune di Positano n. 12505 del 29.08.2024, di comunicazione avvio del procedimento; c) relazione del Tecnico Comunale di Positano n. 12424 del 28.08.2024.
La ricorrente è insorta avverso i suddetti provvedimenti mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente profilate nei diversi motivi di ricorso.
Non si è costituito il Comune di Positano, pur ritualmente evocato in giudizio.
Nell’udienza camerale dell’11.06.2025, la causa è introitata per la decisione.
Il ricorso è improcedibile e perciò lo stesso può essere deciso con l’odierna sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., attesa la successiva presentazione, in data 6.06.2025, di una SCIA in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 bis D.P.R. 380/2001 per le opere contestate ai nn. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 11).
In proposito il Tribunale, seguendo un corrispondente orientamento espresso in giurisprudenza, ha più volte precisato che la presentazione dell’istanza di sanatoria fa venir meno, in linea di principio, l’interesse attuale e concreto alla decisione del ricorso avverso la demolizione, essendo quest’ultima sospesa ex lege e potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego sull’istanza medesima, espresso o tacito, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere o comunque di far venir meno l’interesse alla decisione (tra le tante cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 7486/2024; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3091/2024 e Sez. II, 28.12.2023, n. 3198/2023; T.A.R. Campania, ER, Sez. II, n. 1619/2024 e n. 49/2022).
Infatti, è evidente che l’iniziativa spontanea assunta dalla parte privata sul piano sostanziale, volta alla richiesta di un provvedimento di sanatoria, collide con l’assunto attoreo dato dalla legittimità delle opere edilizie concretamente eseguite, ponendo pure un dubbio di ammissibilità della relativa censura, in quanto svolta in violazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium (Cons. Stato, Sez. II, n. 5825/2021; T.A.R. Campania, ER, Sez. I, n. 2387/2022).
Vi è più che la presentazione dell’istanza di sanatoria fa venir meno, in linea di principio, l’interesse attuale e concreto alla decisione del ricorso avverso la demolizione, essendo quest’ultima sospesa ex lege e potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego sull’istanza medesima, espresso o tacito, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere (T.A.R. Campania, ER, Sez. II, 12 gennaio 2022, n. 49).
D’altro canto, è evidente che l’iniziativa spontanea assunta dalla parte privata sul piano sostanziale, volta alla richiesta di un provvedimento di sanatoria, collide con l’assunto attoreo dato dalla legittimità delle opere edilizie concretamente eseguite, ponendo pure un dubbio di ammissibilità della relativa censura, in quanto svolta in violazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium (Cons. Stato, Sez. II, 9 agosto 2021, n. 5825; T.A.R. Campania, ER, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387).
Lo svolgimento di una censura tesa ad affermare, in sede giurisdizionale, la legittimità di un comportamento autodenunciato come abusivo in sede sostanziale (con la presentazione di un’istanza di sanatoria) configura un utilizzo non corretto dello strumento processuale, venendo dedotti, in ragione dell’esito del procedimento sfavorevole all’istante, fatti incompatibili con la condotta spontaneamente e volontariamente assunta in sede amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, 1 giugno 2022, n. 4444; T.A.R. Campania, ER, Sez. II, 28/11/2024, n. 02329).
Quanto alle residue opere, parimenti il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, stante la dichiarata volontà di demolire le opere abusive.
Pertanto, il Collegio prende atto di tale manifestazione di volontà e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Tenuto conto della natura in rito della presente decisione, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di ER (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO