Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/05/2025, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 8368 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) con il proc. dom. avv.to Pasquale Pizzuti, delega in attiC.F._2
-attori- contro
( ) con il proc. dom. avv.to Veronica Notari, CP_1 C.F._3
delega in atti e
( ) con il proc. dom. avv.to Francesco Della CP_2 C.F._4
Ventura, delega in atti e
( con il proc. dom. avv.to Matteo Angeloro, CP_3 C.F._5
delega in atti
-convenuti-
e
( con il Controparte_4 P.IVA_1
proc. dom. avv.to Gianfranco D'Alessandro, delega in atti
-terzo chiamato- pagina 1 di 7
Controparte_5
-terzo chiamato contumace- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Gli attori deducevano di essere proprietari di alcuni fondi rustici siti in Battipaglia
(rispettivamente identificati al catasto al foglio 4, particelle 662, 663 e 664) posti a valle rispetto a quelli di proprietà di ed CP_2 CP_3 Parte_3
(identificati al catasto al foglio 4, particelle 818, 819 e 35).
Riferivano che i terreni posti a monte erano condotti in fitto dalla società SO la quale aveva realizzato un imponente impianto serricolo le cui acque di scolo, dopo aver attraversato la condotta intubata della proprietà andavano a CP_6
riversarsi nei loro fondi con conseguente allagamento.
Chiedevano quindi accertarsi l'abusività dello scarico in questione, con condanna dei convenuti e della società alla sua eliminazione ed al risarcimento del danno CP_7
loro derivato dai predetti allagamenti che avevano, peraltro, limitato la possibilità di coltivazione dei fondi.
Costituitisi, i convenuti , e la società chiarivano CP_1 CP_2 CP_7
preliminarmente che l'impianto serricolo posto in essere da quest'ultima era stato autorizzato dal Dx del Sele, mentre l'impianto di scolo presente Controparte_4
sui terreni dell' , e risalente a più di vent'anni prima, non necessitava di alcuna CP_1
autorizzazione.
Deducevano poi, quanto alle lamentele degli attori, che il canale di scolo aveva subito alcuni restringimenti dovuti alla intubazione dello stesso nella proprietà di
[...]
e che le acque dopo aver attraversato la proprietà degli attori si riversavano, CP_5
scorrendo lungo una condotta del , nel collettore del Controparte_4 CP_4
pagina 2 di 7 medesimo.
Instavano pertanto per la chiamata in causa di e del Controparte_5 CP_4
affinché fosse accertata la loro responsabilità nella causazione degli
[...]
allagamenti in questione.
Si costituiva anche il quale esponeva di aver concesso in locazione il CP_3
proprio fondo alla società sulla quale, in qualità di affittuario, gravava CP_7
l'obbligo di vigilare sui confini e sulle ragioni del podere affittato, di esercitare le servitù attive, ed utilizzare il metodo del buon padre di famiglia circa l'utilizzo dello stesso nonché sulle modifiche ad esso apportate.
Negava quindi che potesse essergli imputata alcuna responsabilità e chiedeva il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti.
Se poi , pur regolarmente citato, non si costituiva e va pertanto Controparte_5
dichiarato contumace, il citato si opponeva fermamente all'accoglimento CP_4
della domanda proposta nei suoi confronti, rilevando come i canali di scolo in oggetto fossero tutti privati e che le competenze attribuitegli con RD 19.8.1932 e dall'art 862
c.c. consistevano nella esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica.
Precisava inoltre di non poter essere chiamato a rispondere dei danni arrecati alle colture per insufficiente funzionamento delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, salvo che fossero accertate responsabilità proprie in ordine al prolungato stato di non manutenzione delle opere stesse.
Contestava comunque la circostanza relativa ad un restringimento nella parte in cui il canale privato si immetteva nel canale pubblico denominato “ ” e Parte_4
concludeva altresì per il rigetto delle domande attoree.
Esaurita l'istruttoria orale ed espletate due consulenze tecniche di ufficio, con ordinanza del 18.4.2024 il precedente giudice assegnatario disponeva la separazione della causa inerente il rapporto processuale tra gli attori e la società agricola Solagro, cancellata dal registro delle imprese.
pagina 3 di 7 Il presente fascicolo veniva quindi assegnato alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e la causa discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 23.4.2025 alla quale il Tribunale riservava il deposito della decisione, ex art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c. nei termini di legge.
La domanda va accolta per quanto di ragione.
Premesso che l'azione proposta dagli attori, diretta all'accertamento della abusività di un impianto serricolo che convoglia le acque di scolo sui fondi di loro proprietà, può essere qualificata come actio negatoria servitutis avente come legittimi contraddittori soli i proprietari del preteso fondo dominante, in quanto volta a tutelare la libertà del fondo, giova chiarire che, ai sensi degli artt. 908 e 913 c.c., salvo diversa ed espressa convenzione, il fondo inferiore può essere assoggettato unicamente allo scolo di acque che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi, sicché lo stillicidio, sia di acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti da attività umane, può essere legittimamente esercitato solo se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc (Cassazione n. 11827/2024).
Ebbene, nella specie i convenuti (che non hanno contestato la proprietà dei fondi in questione in capo agli attori) non hanno opposto alcun titolo legittimante l'asservimento dei terreni de quibus al deflusso delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili dell'impianto serricolo realizzato dalla società . CP_7
La consulenza espletata ha infatti dato contezza della inidoneità delle opere di regimentazione delle acque meteoriche a garantire il loro deflusso anche in caso di precipitazioni copiose.
Precisamente, l'esame dell'impianto serricolo di proprietà della Parte_5
, con le relative opere di convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento delle
[...]
superficie impermeabili, ha consentito di verificare che le acque provenienti da detto impianto, confluiscono prima in tubi forati interposti negli stradoni drenanti e successivamente in un pozzetto di raccolta che mediante una valvola di non-ritorno vengono immesse e allontanate dall'impianto tramite una condotta interrata di diametro 60 cm e con sviluppo
pagina 4 di 7 lineare di circa 60 ml, che attraversa la proprietà cd. “Conte-Capone” prima di giungere nel canale privato di parte attrice.
L'ausiliario ha poi accertato che il sistema in condizioni di precipitazioni copiose non riesce
a gestire la portata derivante dalla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili dell'impianto serricolo, in quanto tali acque non seguono il deflusso verso valle secondo le canalizzazioni dello schema di progetto, ma allagano in un primo momento le superfici dove insiste l'impianto serricolo, comprese le strade drenanti, e poi successivamente defluiscono direttamente a pelo libero nel canale di prima ricezione perimetrale all'impianto.
Il ctu ha quindi concluso nel senso che le acque provenienti dalle superfici impermeabili dell'impianto serricolo della , non riescono ad essere laminate interamente nella loro CP_7
totalità da parte degli stradoni drenanti presenti, i quali, come detto in precedenza, risultano essere dimensionati per un volume complessivo di laminazione pari a 714,13 mc a fronte dei
942,5 mc richiesti dalla normativa, con un quantitativo di acqua in surplus che non viene laminata pari a 228,5 mc.
L'acqua proveniente dall'impianto serricolo della , tramite la condotta interrata che CP_7
attraversa la proprietà cd. giunge nel canale di parte attrice. CP_6
A partire dal punto di immissione delle acque provenienti dall'impianto serricolo della CP_7
nel canale di parte attrice, ad una distanza di circa 50 m verso valle, è presente un manufatto in calcestruzzo che consente l'attraversamento carrabile del canale.
Il passaggio dell'acqua nel canale, in corrispondenza del suddetto manufatto, viene effettuata attraverso una tubazione del diametro di circa 50 cm inglobata nello stesso;
si ritiene tale tubazione, in caso di portate critiche derivanti da precipitazioni meteoriche abbondanti, non sufficiente a garantire un libero e regolare deflusso dell'acqua nel canale (cfr. relazione ing. del 17.3.2022). Persona_1
Gli esiti dell'indagine sopra riepilogati confermano quindi la non ricorrenza, nella fattispecie in esame, dei presupposti richiesti dall'art. 913 c.c., cioè la presenza di uno scolo naturale delle acque, al fine di riconoscere l'esistenza un limite legale al diritto di proprietà attorea (Cassazione S.U. n. 37307/2022).
pagina 5 di 7 In definitiva, quindi, i convenuti vanno condannati a ripristinare il deflusso delle acque verso i fondi attorei ai limiti preesistenti alla costruzione dell'impianto serricolo e, comunque, nei limiti di cui all'art. 913 c.c.
Relativamente alla domanda di risarcimento dei danni derivati dall'allagamento, e precisamente dei danni alle colture confermati dal teste Testimone_1
all'udienza del 24.5.2023, può essere liquidata agli attori la somma quantificata dal consulente all'uopo nominato con relazione del 27.3.2024 alla quale non sono state formulate osservazioni.
I convenuti sono pertanto tenuti anche al pagamento in favore degli attori di € 9.833,52
(cfr. foglio 17 relazione dott. agronomo ), oltre rivalutazione ed Persona_2
interessi legali da calcolarsi secondo i criteri di cui alla sentenza della Suprema Corte
n.1712/95, dalla data del fatto (29.10.2018) a quella di pubblicazione della sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
oltre interessi da tale ultima data di pubblicazione, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Per le ragioni sopra esposte circa le caratteristiche della rete di deflusso e delle cause degli allagamenti non può, invece, essere accolta la domanda di manleva proposta dai convenuti nei confronti dei terzi chiamati.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza, mentre gli onorari di ctu vanno posti a carico di parte attrice, da un lato, e dei convenuti, dall'altro, nella misura del 50% ciascuno in quanto incombenti espletati nell'interesse comune.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: condanna , e a ripristinare il deflusso delle CP_1 CP_3 CP_2
acque meteoriche verso i fondi attorei ai limiti preesistenti alla costruzione pagina 6 di 7 dell'impianto serricolo per cui è causa e, comunque, entro quelli di cui all'art. 913 c.; condanna , e in solido tra loro, al CP_1 CP_3 CP_2
risarcimento in favore degli attori di € 9.833,52, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi secondo i criteri di cui alla sentenza della Suprema Corte
n.1712/95, dalla data del fatto (29.10.2018) a quella di pubblicazione della sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
oltre interessi da tale ultima data di pubblicazione, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo; rigetta la domanda proposta nei confronti del in Controparte_4 CP_4
e di;
[...] Controparte_5
condanna , e in solido tra loro, alla CP_1 CP_3 CP_2
refusione in favore dell'avv.to Pasquale Pizzuti, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, € 264,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
condanna , e in solido tra loro, alla CP_1 CP_3 CP_2
refusione in favore dell'avv.to Gianfranco D'Alessandro, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di parte attrice, da un lato, e di parte convenuta, dall'altro, gli onorari di ctu liquidati con i decreti del 17.9.2022 e del 25.7.2024.
Così deciso in Salerno, lì
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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