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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/05/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SEZIONE AGRARIA composto dai signori: dott. Paolo Piana Presidente dott.ssa Nicoletta Leone Giudice dott. Antonio Angioi Giudice relatore per. agr. Giovanni Frigau Esperto geom. Alessio Saja Esperto ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 26 maggio 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5753 del ruolo generale delle controversie agrarie dell'anno 2023, proposta da
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta Parte_1
elettronica certificata dell'avv. Ignazio Ballai, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione a ministero di nuovo difensore
RICORRENTE
CONTRO
e , elettivamente domiciliati presso CP_1 Controparte_2
l'indirizzo di posta elettronica certificata degli avv.ti Gianfranco Trullu e Giaime
Peddoni, che li rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla memoria difensiva
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22 agosto 2023, in riassunzione della causa già
1 proposta dinanzi ad altro Giudice del Tribunale di Cagliari, dichiaratosi incompetente per materia a favore di questa Sezione specializzata con ordinanza del 18 maggio 2023, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e per sentir dichiarare l'inesistenza del diritto di proprietà, in Controparte_2
capo a sui terreni agricoli siti in Teulada, distinti in catasto al CP_1
foglio 305, mappali 35, 36, 39 e 40, nonché, di conseguenza, l'inefficacia del contratto di affitto stipulato in data 2 maggio 2013, tra e CP_1 CP_2
con l'ordine ad entrambi di cessazione di qualsivoglia turbativa al
[...]
legittimo esercizio del diritto di proprietà, da parte della ricorrente, sui medesimi terreni, deducendo di esserne titolare la ricorrente per averli acquistati con rogito in data 28 ottobre 2011, previa accensione di un mutuo, e di aver scoperto la percezione di sovvenzioni pubbliche in relazione agli appezzamenti indicati, con la falsa attribuzione di un'insussistente disponibilità.
Si sono costituiti in giudizio e , eccependo CP_1 Controparte_2
il possesso ad usucapionem, sui fondi in contesa, adiacenti ad altri acquistati da con rogito in data 11 settembre 2002, ed eccependo, altresì, il suo CP_1
potere di concederli efficacemente in affitto alla figlia, contestando la proprietà ed il possesso da parte della ricorrente e del suo dante causa e concludendo, infine, per il rigetto.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
In prossimità dell'udienza di discussione, le parti sono state autorizzate al deposito delle note difensive.
Nel relativo termine, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, secondo cui i resistenti aderiscono, in toto, alla domanda della ricorrente, e hanno chiesto di decidere la causa in conformità; la ricorrente, in aggiunta, ha chiesto la liquidazione delle spese di lite secondo la soccombenza.
***
1. La domanda principale, diretta ad accertare l'inefficacia del contratto d'affitto di fondi rustici concluso dai resistenti, qualificabile come azione di accertamento negativo del titolo opposto alla ricorrente, è manifestamente fondata: infatti, premesso che la controversia è sorta in occasione ed a causa delle
2 confliggenti pretese in sede amministrativa, ai fini delle dichiarazioni di consistenza aziendale per le erogazioni in agricoltura, e che, nonostante l'adesione alla domanda giudiziale, l'avvenuta presentazione alla pubblica amministrazione della scrittura privata in questione depone per la persistenza di uno stato di obiettiva incertezza intorno alla titolarità del diritto dominicale ed alla conseguente disponibilità giuridica dei fondi in contesa, il contratto d'affitto concluso a non domino è da considerarsi certamente inopponibile a colei che, nel contestarlo, fonda l'azione su un atto pubblico di compravendita a suo favore, laddove il convenuto concedente non offre alcun elemento di prova a sostegno dell'eccezione relativa a un possesso non titolato protratto per il tempo necessario ad usucapire;
al difetto di legittimazione alla stipula non può che conseguire, dunque, l'accertamento dell'inefficacia del contratto controverso, di fronte alla vera titolare, ossia l'unica che era ed è legittimata a disporre dei fondi in contesa, mediante la riserva a sé o la concessione del godimento ad altri.
2. La domanda accessoria di pronuncia inibitoria della molestia di diritto, invece, non può formare oggetto di decisione di merito per cessazione della materia del contendere, perché viene a cadere la contestazione della proprietà vantata dalla ricorrente per effetto del riconoscimento da parte dei resistenti.
3. Conclusivamente, la domanda principale va accolta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, in difetto di elementi per la stima, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, per le prime due fasi secondo i valori medi e per le ultime due fasi secondo i valori minimi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del
2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, terzo scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) accoglie la domanda principale e dichiara la inefficacia del contratto d'affitto agrario stipulato il 2 maggio 2013, per scrittura privata registrata l'8 maggio 2013, tra quale concedente, e , quale affittuaria;
CP_1 Controparte_2
3 2) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda accessoria;
3) condanna i resistenti al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in Euro 3.386,50, a titolo di compensi, ed in Euro 545,00, a titolo di esborsi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, il 26 maggio 2025.
Il Giudice estensore
(dott. Antonio Angioi)
Il Presidente
(dott. Paolo Piana)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SEZIONE AGRARIA composto dai signori: dott. Paolo Piana Presidente dott.ssa Nicoletta Leone Giudice dott. Antonio Angioi Giudice relatore per. agr. Giovanni Frigau Esperto geom. Alessio Saja Esperto ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 26 maggio 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5753 del ruolo generale delle controversie agrarie dell'anno 2023, proposta da
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta Parte_1
elettronica certificata dell'avv. Ignazio Ballai, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione a ministero di nuovo difensore
RICORRENTE
CONTRO
e , elettivamente domiciliati presso CP_1 Controparte_2
l'indirizzo di posta elettronica certificata degli avv.ti Gianfranco Trullu e Giaime
Peddoni, che li rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla memoria difensiva
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22 agosto 2023, in riassunzione della causa già
1 proposta dinanzi ad altro Giudice del Tribunale di Cagliari, dichiaratosi incompetente per materia a favore di questa Sezione specializzata con ordinanza del 18 maggio 2023, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e per sentir dichiarare l'inesistenza del diritto di proprietà, in Controparte_2
capo a sui terreni agricoli siti in Teulada, distinti in catasto al CP_1
foglio 305, mappali 35, 36, 39 e 40, nonché, di conseguenza, l'inefficacia del contratto di affitto stipulato in data 2 maggio 2013, tra e CP_1 CP_2
con l'ordine ad entrambi di cessazione di qualsivoglia turbativa al
[...]
legittimo esercizio del diritto di proprietà, da parte della ricorrente, sui medesimi terreni, deducendo di esserne titolare la ricorrente per averli acquistati con rogito in data 28 ottobre 2011, previa accensione di un mutuo, e di aver scoperto la percezione di sovvenzioni pubbliche in relazione agli appezzamenti indicati, con la falsa attribuzione di un'insussistente disponibilità.
Si sono costituiti in giudizio e , eccependo CP_1 Controparte_2
il possesso ad usucapionem, sui fondi in contesa, adiacenti ad altri acquistati da con rogito in data 11 settembre 2002, ed eccependo, altresì, il suo CP_1
potere di concederli efficacemente in affitto alla figlia, contestando la proprietà ed il possesso da parte della ricorrente e del suo dante causa e concludendo, infine, per il rigetto.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
In prossimità dell'udienza di discussione, le parti sono state autorizzate al deposito delle note difensive.
Nel relativo termine, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, secondo cui i resistenti aderiscono, in toto, alla domanda della ricorrente, e hanno chiesto di decidere la causa in conformità; la ricorrente, in aggiunta, ha chiesto la liquidazione delle spese di lite secondo la soccombenza.
***
1. La domanda principale, diretta ad accertare l'inefficacia del contratto d'affitto di fondi rustici concluso dai resistenti, qualificabile come azione di accertamento negativo del titolo opposto alla ricorrente, è manifestamente fondata: infatti, premesso che la controversia è sorta in occasione ed a causa delle
2 confliggenti pretese in sede amministrativa, ai fini delle dichiarazioni di consistenza aziendale per le erogazioni in agricoltura, e che, nonostante l'adesione alla domanda giudiziale, l'avvenuta presentazione alla pubblica amministrazione della scrittura privata in questione depone per la persistenza di uno stato di obiettiva incertezza intorno alla titolarità del diritto dominicale ed alla conseguente disponibilità giuridica dei fondi in contesa, il contratto d'affitto concluso a non domino è da considerarsi certamente inopponibile a colei che, nel contestarlo, fonda l'azione su un atto pubblico di compravendita a suo favore, laddove il convenuto concedente non offre alcun elemento di prova a sostegno dell'eccezione relativa a un possesso non titolato protratto per il tempo necessario ad usucapire;
al difetto di legittimazione alla stipula non può che conseguire, dunque, l'accertamento dell'inefficacia del contratto controverso, di fronte alla vera titolare, ossia l'unica che era ed è legittimata a disporre dei fondi in contesa, mediante la riserva a sé o la concessione del godimento ad altri.
2. La domanda accessoria di pronuncia inibitoria della molestia di diritto, invece, non può formare oggetto di decisione di merito per cessazione della materia del contendere, perché viene a cadere la contestazione della proprietà vantata dalla ricorrente per effetto del riconoscimento da parte dei resistenti.
3. Conclusivamente, la domanda principale va accolta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, in difetto di elementi per la stima, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, per le prime due fasi secondo i valori medi e per le ultime due fasi secondo i valori minimi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del
2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, terzo scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) accoglie la domanda principale e dichiara la inefficacia del contratto d'affitto agrario stipulato il 2 maggio 2013, per scrittura privata registrata l'8 maggio 2013, tra quale concedente, e , quale affittuaria;
CP_1 Controparte_2
3 2) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda accessoria;
3) condanna i resistenti al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in Euro 3.386,50, a titolo di compensi, ed in Euro 545,00, a titolo di esborsi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, il 26 maggio 2025.
Il Giudice estensore
(dott. Antonio Angioi)
Il Presidente
(dott. Paolo Piana)
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