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Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/09/2024, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 248 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2020 vertente tra:
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Coduti Parte_1 C.F._1
ed elett.te dom.to presso lo studio di Benevento, via Nuova Calore, 5
Attore
E
(CF ), (CF Controparte_1 C.F._2 CP_2
), (CF ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
(PI ), in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi P.IVA_1 dall'Avv. Giuseppe Pedicini ed elettivamente domiciliati presso lo studio di Benevento, in Via
Torretta n. 29.
Convenuti
NONCHE'
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_5 C.F._5
Marialuisa Cavuoto ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Benevento, Piazza F.D.
Guerrazzi, 4
Avente ad oggetto: negatoria servitutis.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per l'attore: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione.
Per i convenuti: rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2
Con atto di citazione datato 10 gennaio 2020 ha convenuto in giudizio davanti a questo Parte_1
Tribunale, la , , e Controparte_1 CP_4 CP_2 Controparte_6 Controparte_5
esponendo di essere proprietario, giusta atto pubblico di donazione del 11 luglio1987, rep 11386 raccolta n. 5494 per notaio di Benevento, e da successivo atto di rettifica e ricognizione Per_1
catastale del 18 aprile 1996, di porzione di fabbricato urbano ubicato Benevento alla località Pace
Vecchia, composta di tre vani ed accessori, con scala esterna di accesso e piccolo deposito nel cortile il tutto confinante con spazio comune.
Al fabbricato si accede dalla strada pubblica via Pace Vecchia n. 4, attraverso la strada/cortile identificata al Catasto al foglio 101 part 68 in comproprietà per 1/3 a e per 1/3 ciascuno Parte_1
a La indicata strada/cortile part 68, come statuito nei richiamati atti Parte_2 pubblici, viene utilizzata per l'accesso al piccolo cortile antistante il fabbricato identificato al Catasto al foglio 101 part 146 in comproprietà per ½ e ½ al vano garage e terreno Parte_1 CP_4
circostante di proprietà esclusiva inl catasto al foglio 101 part.lle 70 e 143, al terreno Parte_1
di proprietà in catasto al foglio 101 part 144, alla part 69 e al terreno identificato alla part CP_4
145 di proprietà detta area è pertinenza esclusiva del fabbricato. Controparte_1
L'attore proseguiva lamentando che i predetti convenuti, tutti titolari di diritti di proprietà o di altro tipo sui beni in comune e su quelli confinanti con la propria porzione, nelle more di alcune assemblee condominiali volte a stabilire l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell'intero plesso, avevano realizzato in maniera non autorizzata opere al servizio delle rispettive proprietà esclusive, creando nuove servitù o aggravando quelle già in essere;
pertanto Egli concludeva affinchè il
Tribunale condannasse i convenuti alla rimozione di tali opere ed al risarcimento del danno subito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente si costituivano in giudizio i convenuti tutti, contestando l'infondatezza in fatto e diritto della domanda del ricorrente ed invocandone il rigetto.
Nelle more del giudizio la SI.ra provvedeva ad una nuova ed autonoma Controparte_5
costituzione in giudizio per il tramite di diverso procuratore.
Il G.I. assegnava alle parti i termini ex art 183 VI comma cpc (previgente formulazione) allo spirare dei quali disponeva l'espletamento di CTU a ministero del geom. il quale assolveva Persona_2
al compito affidatogli;
quindi, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni all'esito della quale riservava la causa in decisione con i termini ex art. 190 cpc.
La domanda attorea è risultata infondata per i seguenti
MOTIVI
L'articolo 1102 del codice civile stabilisce che ciascun condomino può, a proprie spese, effettuare lavori sulle aree comuni dell'edificio (e quindi apportare modifiche) senza bisogno di ottenere 3
prima l'autorizzazione dell'assemblea quando ciò è necessario per il miglior godimento della propria porzione di proprietà.
La nozione di pari uso della cosa comune, sebbene non debba intendersi nel senso di uso identico e contemporaneo, implica pur sempre che la destinazione della cosa resti compatibile con i diritti degli altri partecipanti: l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione (C. Cass. civ. 14/04/2015, n. 7466).
Da tale chiara impostazione occorre prendere le mosse per la disamina della questione indotta in giudizio e, alla luce degli accertamenti eseguiti dal CTU Geom. appare evidente che i Per_2
convenuti hanno rispettato tale dettato normativo.
L'ausiliare ha accertato, al di là di ogni dubbio, che alcuna opera è stata eseguita su parti dell'edificio in proprietà esclusiva dell'attore e che : “relativamente al taglio effettuato nella muratura (dim. cm 65
x 125 prof. cm 20) per l' installazione della caldaia, lo scrivente ritiene che tali interventi nella muratura sono sempre sconsigliabili pertanto lo stato iniziale della muratura andrebbe ripristinato con interventi di incastro nella struttura esistente, posizionando la caldaia in un box fabbricato da ubicare nell'
adiacente proprietà esclusiva di proprietà .-.- (ma un tale intervento non è stato fatto Parte_3 oggetto di domanda da parte dell'attore)
- Sempre al piano terra nel muro condominiale del fabbricato è stata realizzata una traccia ove è ubicato
un tubo di scarico delle acque provenienti dal terrazzo della copertura comune.- Tale opera è a servizio
del condominio ed un modesto taglio che dopo la posa in opera della tubazione è stato ripristinato con malta cementizia, non dovrebbe incidere sulla stabilità del muro.
- Nella corte comune sono ubicati da vecchia data n. 3 contatori del gas allacciati alla rete esistente su
via Pace Vecchia ed a servizio delle rispettive unità immobiliari.
- La linea del gas a servizio degli immobili di proprietà e è stata modificata sostituendo CP_4 CP_1
il percorso esistente sulle pareti del fabbricato con un percorso interrato. La modifica del percorso delle
tubazioni a parere dello scrivente, salvo diversa valutazione del Giudice, non è una nuova servitù ma uno spostamento della stessa che ha migliorato l' estetica del fabbricato. La linea è esclusiva ai fabbricati
e e sono stati realizzati dopo l' anno 2019. CP_4 CP_1
- All' interno del pilastrino del cancello di accesso alla p.lla 142 di proprietà è stata rilevata CP_4 una microtelecamera puntata sul cancello di accesso alla corte comune. Tale microtelecamera non è
funzionante. 4
- Sono state rilevate altre due telecamere funzionanti, una ubicata nella p.lla 142 puntata sul piazzale e
l' altra puntata sul portone del fabbricato Le opere sono esclusive e realizzate prima del CP_4
2018.
- Sul muro perimetrale del fabbricato in corrispondenza dell' appartamento di proprietà sotto il CP_4
porticato i convenuti hanno trasformato una finestra in porta-balcone. Dalla planimetria catastale si
riscontra la presenza di una finestra, mentre dai grafici allegata alla CILA del geom. si riscontra CP_7 la presenza del balcone, per cui tale variazione esclusiva è stata eseguita prima dell' anno 2019.
A parere dello scrivente, la trasformazione di finestra in porta realizzata sotto il porticato ad uso esclusivo come risulta dalla planimetria catastale, pur variando il prospetto del fabbricato condominiale
e quindi soggetto ad autorizzazione dei condomini, non costituisce una nuova servitù in quanto l' apertura
serve la stessa unità immobiliare già dotata di accesso principale collegata al portico ad uso esclusivo e
successivamente alla corte.
Sul punto occorre ricordare che la realizzazione di una nuova finestra (che affaccia su parte comune)
è generalmente considerata ammissibile dalla giurisprudenza (fermi tutti gli altri requisiti fissati all'art. 1102 cc). (si veda Cassazione Civile n. 19265 del 19.07.2018: “L'apertura di finestre ovvero la trasformazione di “luce” in “veduta” su un cortile comune rientra nei poteri spettanti ai condomini ai sensi dell'art. 1102 c.c., tenuto conto che i cortili comuni, assolvendo alla precipua finalità di dare aria e luce agli immobili circostanti, ben sono fruibili a tale scopo dai condomini, cui spetta anche la facoltà di praticare aperture che consentano di ricevere aria e luce dal cortile comune o di affacciarsi”).
- Dal contatore a servizio degli immobili di proprietà e sono allacciati n. 2 tubi che CP_4 CP_1 raggiungono la p.lla 142. Dette tubazioni interessano catastalmente per un tratto di circa mt. 1,50 la p.lla
68, di fatto sono ubicati al di sopra del muro di delimitazione (corte comune- proprietà ) allo stato CP_4
detti tubi sono solo predisposti e non esercitano alcuna funzione idrica.
Le due aree sono poste a dislivello, di fatto sono delimitate da un muro di sostegno, catastalmente una parte della p.lla 142 posta a quota inferiore viene utilizzata come corte comune mentre la una piccola
area della p.lla 68 posta a quota superiore è collegata alla p.lla 142 tramite uno scalino, la stessa
catastalmente per circa mq. 1,50 è interessata alle tubazioni ed è pavimentata di recente con lastre di
pietra.
Come sostenuto dalla parte attrice nelle osservazioni, ovvero che la p.lla 142 con l' atto fu CP_8
venduta a misura e con i successivi atti a corpo, pertanto si ritiene che la stessa fu trasferita nello stato
di fatto in cui trovasi il cui confine è il vecchio muro realizzato a sostegno del dislivello tra le due aree, pertanto la creazione di una nuova servitù come sostenuto dalla parte attrice, di fatto, salvo diverso
parere del Giudice, non dovrebbe essere costituita. 5
- A parere dello scrivente, salvo diverse valutazioni da parte del Giudice, le opere realizzate sulla corte
condominiale (p.lla 68) a servizio delle singole unità immobiliari di proprietà e , CP_4 CP_1 pur creando su di essa un aggravio di servitù, non hanno pregiudicato l' uso del cortile da parte dell' altro condomino poichè non è stata modificata la destinazione d' uso, in quanto trattasi di opere interrate
e la cassetta di derivazione dell' impianto elettrico è ubicata ai margini della corte a confine con altra proprietà ed è di piccole dimensioni.”
Queste risultanze escludono che nel caso concreto si sia di fronte a costituzione di nuove servitù o aggravamenti di quelle preesistenti, poiché ogni intervento risulta finalizzato al miglior godimento delle porzioni individuali di proprietà senza alcuna compromissione del diritto degli altri comproprietari di servirsi in identica maniera dei beni in comune.
Infine, la domanda attorea è risultata carente sotto il profilo allegatorio poiché non è stato prospettato alcun elemento atto ad identificare le modalità per cui le opere realizzate possano porsi in contrasto con il principio di diritto fissato all'art. 1102 cc, limitandosi ad asserire che esse, ontologicamente, costituiscano violazione di diritti dell'attore.
Detti rilievi appaiono assorbenti e precludono l'esame di ogni altra questione dedotta in giudizio;
le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da nei confronti di la Parte_1 Controparte_1 [...]
, e CP_4 CP_2 Controparte_6
2. Condanna alla refusione in favore dei predetti convenuti delle spese e Parte_1 competenze di giudizio, quantificate in complessivi € 7.900,00 per competenze professionali per tutte le fasi del giudizio, rimborso spese generali 15 % su tali competenze, oltre IVA e contributo CNF come per legge, se dovuti, con attribuzione al difensore.
3. Compensa le spese di lite tra e le altre parti del giudizio, attesa la Controparte_5 costituzione avvenuta oltre ogni termine preclusivo e l'introduzione di nuovi argomenti difensivi.
4. Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'attore.
Benevento, li 10 settembre 2024.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 248 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2020 vertente tra:
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Coduti Parte_1 C.F._1
ed elett.te dom.to presso lo studio di Benevento, via Nuova Calore, 5
Attore
E
(CF ), (CF Controparte_1 C.F._2 CP_2
), (CF ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
(PI ), in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi P.IVA_1 dall'Avv. Giuseppe Pedicini ed elettivamente domiciliati presso lo studio di Benevento, in Via
Torretta n. 29.
Convenuti
NONCHE'
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_5 C.F._5
Marialuisa Cavuoto ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Benevento, Piazza F.D.
Guerrazzi, 4
Avente ad oggetto: negatoria servitutis.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per l'attore: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione.
Per i convenuti: rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2
Con atto di citazione datato 10 gennaio 2020 ha convenuto in giudizio davanti a questo Parte_1
Tribunale, la , , e Controparte_1 CP_4 CP_2 Controparte_6 Controparte_5
esponendo di essere proprietario, giusta atto pubblico di donazione del 11 luglio1987, rep 11386 raccolta n. 5494 per notaio di Benevento, e da successivo atto di rettifica e ricognizione Per_1
catastale del 18 aprile 1996, di porzione di fabbricato urbano ubicato Benevento alla località Pace
Vecchia, composta di tre vani ed accessori, con scala esterna di accesso e piccolo deposito nel cortile il tutto confinante con spazio comune.
Al fabbricato si accede dalla strada pubblica via Pace Vecchia n. 4, attraverso la strada/cortile identificata al Catasto al foglio 101 part 68 in comproprietà per 1/3 a e per 1/3 ciascuno Parte_1
a La indicata strada/cortile part 68, come statuito nei richiamati atti Parte_2 pubblici, viene utilizzata per l'accesso al piccolo cortile antistante il fabbricato identificato al Catasto al foglio 101 part 146 in comproprietà per ½ e ½ al vano garage e terreno Parte_1 CP_4
circostante di proprietà esclusiva inl catasto al foglio 101 part.lle 70 e 143, al terreno Parte_1
di proprietà in catasto al foglio 101 part 144, alla part 69 e al terreno identificato alla part CP_4
145 di proprietà detta area è pertinenza esclusiva del fabbricato. Controparte_1
L'attore proseguiva lamentando che i predetti convenuti, tutti titolari di diritti di proprietà o di altro tipo sui beni in comune e su quelli confinanti con la propria porzione, nelle more di alcune assemblee condominiali volte a stabilire l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell'intero plesso, avevano realizzato in maniera non autorizzata opere al servizio delle rispettive proprietà esclusive, creando nuove servitù o aggravando quelle già in essere;
pertanto Egli concludeva affinchè il
Tribunale condannasse i convenuti alla rimozione di tali opere ed al risarcimento del danno subito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente si costituivano in giudizio i convenuti tutti, contestando l'infondatezza in fatto e diritto della domanda del ricorrente ed invocandone il rigetto.
Nelle more del giudizio la SI.ra provvedeva ad una nuova ed autonoma Controparte_5
costituzione in giudizio per il tramite di diverso procuratore.
Il G.I. assegnava alle parti i termini ex art 183 VI comma cpc (previgente formulazione) allo spirare dei quali disponeva l'espletamento di CTU a ministero del geom. il quale assolveva Persona_2
al compito affidatogli;
quindi, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni all'esito della quale riservava la causa in decisione con i termini ex art. 190 cpc.
La domanda attorea è risultata infondata per i seguenti
MOTIVI
L'articolo 1102 del codice civile stabilisce che ciascun condomino può, a proprie spese, effettuare lavori sulle aree comuni dell'edificio (e quindi apportare modifiche) senza bisogno di ottenere 3
prima l'autorizzazione dell'assemblea quando ciò è necessario per il miglior godimento della propria porzione di proprietà.
La nozione di pari uso della cosa comune, sebbene non debba intendersi nel senso di uso identico e contemporaneo, implica pur sempre che la destinazione della cosa resti compatibile con i diritti degli altri partecipanti: l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione (C. Cass. civ. 14/04/2015, n. 7466).
Da tale chiara impostazione occorre prendere le mosse per la disamina della questione indotta in giudizio e, alla luce degli accertamenti eseguiti dal CTU Geom. appare evidente che i Per_2
convenuti hanno rispettato tale dettato normativo.
L'ausiliare ha accertato, al di là di ogni dubbio, che alcuna opera è stata eseguita su parti dell'edificio in proprietà esclusiva dell'attore e che : “relativamente al taglio effettuato nella muratura (dim. cm 65
x 125 prof. cm 20) per l' installazione della caldaia, lo scrivente ritiene che tali interventi nella muratura sono sempre sconsigliabili pertanto lo stato iniziale della muratura andrebbe ripristinato con interventi di incastro nella struttura esistente, posizionando la caldaia in un box fabbricato da ubicare nell'
adiacente proprietà esclusiva di proprietà .-.- (ma un tale intervento non è stato fatto Parte_3 oggetto di domanda da parte dell'attore)
- Sempre al piano terra nel muro condominiale del fabbricato è stata realizzata una traccia ove è ubicato
un tubo di scarico delle acque provenienti dal terrazzo della copertura comune.- Tale opera è a servizio
del condominio ed un modesto taglio che dopo la posa in opera della tubazione è stato ripristinato con malta cementizia, non dovrebbe incidere sulla stabilità del muro.
- Nella corte comune sono ubicati da vecchia data n. 3 contatori del gas allacciati alla rete esistente su
via Pace Vecchia ed a servizio delle rispettive unità immobiliari.
- La linea del gas a servizio degli immobili di proprietà e è stata modificata sostituendo CP_4 CP_1
il percorso esistente sulle pareti del fabbricato con un percorso interrato. La modifica del percorso delle
tubazioni a parere dello scrivente, salvo diversa valutazione del Giudice, non è una nuova servitù ma uno spostamento della stessa che ha migliorato l' estetica del fabbricato. La linea è esclusiva ai fabbricati
e e sono stati realizzati dopo l' anno 2019. CP_4 CP_1
- All' interno del pilastrino del cancello di accesso alla p.lla 142 di proprietà è stata rilevata CP_4 una microtelecamera puntata sul cancello di accesso alla corte comune. Tale microtelecamera non è
funzionante. 4
- Sono state rilevate altre due telecamere funzionanti, una ubicata nella p.lla 142 puntata sul piazzale e
l' altra puntata sul portone del fabbricato Le opere sono esclusive e realizzate prima del CP_4
2018.
- Sul muro perimetrale del fabbricato in corrispondenza dell' appartamento di proprietà sotto il CP_4
porticato i convenuti hanno trasformato una finestra in porta-balcone. Dalla planimetria catastale si
riscontra la presenza di una finestra, mentre dai grafici allegata alla CILA del geom. si riscontra CP_7 la presenza del balcone, per cui tale variazione esclusiva è stata eseguita prima dell' anno 2019.
A parere dello scrivente, la trasformazione di finestra in porta realizzata sotto il porticato ad uso esclusivo come risulta dalla planimetria catastale, pur variando il prospetto del fabbricato condominiale
e quindi soggetto ad autorizzazione dei condomini, non costituisce una nuova servitù in quanto l' apertura
serve la stessa unità immobiliare già dotata di accesso principale collegata al portico ad uso esclusivo e
successivamente alla corte.
Sul punto occorre ricordare che la realizzazione di una nuova finestra (che affaccia su parte comune)
è generalmente considerata ammissibile dalla giurisprudenza (fermi tutti gli altri requisiti fissati all'art. 1102 cc). (si veda Cassazione Civile n. 19265 del 19.07.2018: “L'apertura di finestre ovvero la trasformazione di “luce” in “veduta” su un cortile comune rientra nei poteri spettanti ai condomini ai sensi dell'art. 1102 c.c., tenuto conto che i cortili comuni, assolvendo alla precipua finalità di dare aria e luce agli immobili circostanti, ben sono fruibili a tale scopo dai condomini, cui spetta anche la facoltà di praticare aperture che consentano di ricevere aria e luce dal cortile comune o di affacciarsi”).
- Dal contatore a servizio degli immobili di proprietà e sono allacciati n. 2 tubi che CP_4 CP_1 raggiungono la p.lla 142. Dette tubazioni interessano catastalmente per un tratto di circa mt. 1,50 la p.lla
68, di fatto sono ubicati al di sopra del muro di delimitazione (corte comune- proprietà ) allo stato CP_4
detti tubi sono solo predisposti e non esercitano alcuna funzione idrica.
Le due aree sono poste a dislivello, di fatto sono delimitate da un muro di sostegno, catastalmente una parte della p.lla 142 posta a quota inferiore viene utilizzata come corte comune mentre la una piccola
area della p.lla 68 posta a quota superiore è collegata alla p.lla 142 tramite uno scalino, la stessa
catastalmente per circa mq. 1,50 è interessata alle tubazioni ed è pavimentata di recente con lastre di
pietra.
Come sostenuto dalla parte attrice nelle osservazioni, ovvero che la p.lla 142 con l' atto fu CP_8
venduta a misura e con i successivi atti a corpo, pertanto si ritiene che la stessa fu trasferita nello stato
di fatto in cui trovasi il cui confine è il vecchio muro realizzato a sostegno del dislivello tra le due aree, pertanto la creazione di una nuova servitù come sostenuto dalla parte attrice, di fatto, salvo diverso
parere del Giudice, non dovrebbe essere costituita. 5
- A parere dello scrivente, salvo diverse valutazioni da parte del Giudice, le opere realizzate sulla corte
condominiale (p.lla 68) a servizio delle singole unità immobiliari di proprietà e , CP_4 CP_1 pur creando su di essa un aggravio di servitù, non hanno pregiudicato l' uso del cortile da parte dell' altro condomino poichè non è stata modificata la destinazione d' uso, in quanto trattasi di opere interrate
e la cassetta di derivazione dell' impianto elettrico è ubicata ai margini della corte a confine con altra proprietà ed è di piccole dimensioni.”
Queste risultanze escludono che nel caso concreto si sia di fronte a costituzione di nuove servitù o aggravamenti di quelle preesistenti, poiché ogni intervento risulta finalizzato al miglior godimento delle porzioni individuali di proprietà senza alcuna compromissione del diritto degli altri comproprietari di servirsi in identica maniera dei beni in comune.
Infine, la domanda attorea è risultata carente sotto il profilo allegatorio poiché non è stato prospettato alcun elemento atto ad identificare le modalità per cui le opere realizzate possano porsi in contrasto con il principio di diritto fissato all'art. 1102 cc, limitandosi ad asserire che esse, ontologicamente, costituiscano violazione di diritti dell'attore.
Detti rilievi appaiono assorbenti e precludono l'esame di ogni altra questione dedotta in giudizio;
le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da nei confronti di la Parte_1 Controparte_1 [...]
, e CP_4 CP_2 Controparte_6
2. Condanna alla refusione in favore dei predetti convenuti delle spese e Parte_1 competenze di giudizio, quantificate in complessivi € 7.900,00 per competenze professionali per tutte le fasi del giudizio, rimborso spese generali 15 % su tali competenze, oltre IVA e contributo CNF come per legge, se dovuti, con attribuzione al difensore.
3. Compensa le spese di lite tra e le altre parti del giudizio, attesa la Controparte_5 costituzione avvenuta oltre ogni termine preclusivo e l'introduzione di nuovi argomenti difensivi.
4. Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'attore.
Benevento, li 10 settembre 2024.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio