Cass. pen., sez. II, sentenza 24/06/2014, n. 31474
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Sentenza 24 giugno 2014

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In tema di inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, la sentenza di primo grado emessa dal giudice monocratico che, in seguito a riqualificazione dei fatti originariamente contestati, abbia deciso in violazione di tali norme, anziché trasmettere gli atti al P.M., è affetta da nullità; ma questa invalidità, pur se tempestivamente dedotta, non può essere dichiarata dal giudice di appello, nè preclude allo stesso di decidere nel merito la regiudicanda, quando nella decisione di seconde cure è data al fatto la definizione giuridica enunciata nell'originaria imputazione e il giudizio su di essa spetta, secondo le regole generali, all'organo monocratico. (Fattispecie nella quale l'originaria imputazione ex art. 640 bis cod. pen., successivamente ritenuta corretta dalla Corte di Appello, era stata riqualificata dal giudice di primo grado nell'ipotesi di cui all'art. 316 ter cod. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 24/06/2014, n. 31474
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31474
    Data del deposito : 24 giugno 2014

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