Sentenza 24 giugno 2014
Massime • 1
In tema di inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, la sentenza di primo grado emessa dal giudice monocratico che, in seguito a riqualificazione dei fatti originariamente contestati, abbia deciso in violazione di tali norme, anziché trasmettere gli atti al P.M., è affetta da nullità; ma questa invalidità, pur se tempestivamente dedotta, non può essere dichiarata dal giudice di appello, nè preclude allo stesso di decidere nel merito la regiudicanda, quando nella decisione di seconde cure è data al fatto la definizione giuridica enunciata nell'originaria imputazione e il giudizio su di essa spetta, secondo le regole generali, all'organo monocratico. (Fattispecie nella quale l'originaria imputazione ex art. 640 bis cod. pen., successivamente ritenuta corretta dalla Corte di Appello, era stata riqualificata dal giudice di primo grado nell'ipotesi di cui all'art. 316 ter cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/06/2014, n. 31474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31474 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 24/06/2014
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1767
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 49894/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. GN AL nato il [...];
2. RO DA nata il [...];
avverso la sentenza del 29/01/2013 della Corte di Appello di Genova;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galli Massimo che ha concluso per l'annullamento delle sole statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente in grado di appello. Rigetto nel resto.
FATTO
1. GN LT e RO AL, con altri imputati, venivano tratti a giudizio davanti al giudice monocratico del tribunale di Sanremo - sez. distaccata di Ventimiglia - per rispondere del reato di cui all'art. 640 bis c.p. per avere presentato al Comune di Ventimiglia, richieste di contributo per i danni provocati dall'alluvione del novembre del 2000, con allegate perizie asseverate in cui erano falsamente attestati i danni alluvionali e valutati economicamente i lavori necessari per ripristinare la situazione precedente gli eventi metereologici. All'esito del giudizio, in cui si era costituita parte civile la Regione Liguria, il giudice monocratico, con sentenza del 31/07/2008, riqualificava i fatti addebitati agli imputati nell'ambito dell'art. 316 ter c.p., e li condannava alla pena di un anno di reclusione ciascuno, oltre al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile da liquidarsi davanti il giudice assegnando, peraltro, alla medesima, una provvisionale.
2. Avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati, proponevano appello all'esito del quale, la Corte di Appello di Genova, con sentenza del 29/01/2013, nuovamente riqualificati i fatti "secondo le imputazioni contenute nel decreto che dispone il giudizio", dichiarava non doversi procedere, fra gli altri, nei confronti di GN LT e RO AL perché i reati si erano estinti per prescrizione e confermava le statuizioni a favore della costituita parte civile.
3. Avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati, hanno proposto ricorso per cassazione.
3.1. GN LT, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto violazione di legge (art. 521 c.p.p. e art. 6 CEDU) nella parte in cui la Corte aveva confermato le statuizioni civili disposte dal primo giudice, nonostante la nullità da cui era affetta la suddetta sentenza che imponeva la rimessione davanti al giudice civile competente con annullamento delle statuizioni civili. Il ricorrente sostiene, infatti, che la sentenza di primo grado era affetta da nullità in quanto il giudice di primo grado, avendo sussunto il fatto entro la fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p. e, quindi, di competenza collegiale, non avrebbe potuto pronunciare la sentenza ma avrebbe dovuto, ex art. 521 bis c.p.p., trasmettere gli atti al Pubblico Ministero.
A sua volta, la Corte di Appello - davanti alla quale la doglianza era stata specificamente dedotta - avrebbe dovuto annullare la sentenza disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. Tuttavia, siccome nel frattempo era maturata la prescrizione, il giudice di appello avrebbe dovuto applicarla ex art. 129 c.p.p. ma partendo dal presupposto della nullità della sentenza di primo grado.
Conseguentemente, non avrebbe potuto ne' confermare la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio e neppure confermare la condanna ad una provvisionale. Inoltre, non avrebbe potuto ripristinare l'originaria imputazione "per poter poi far finta di trovarsi di fronte ad una precedente sentenza di condanna valida che consente, nel caso di declaratoria di prescrizione, di poter confermare pienamente le statuizioni civili (...)".
3.2. RO AL, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
3.2.1. violazione dell'art. 521 bis c.p.p.: si tratta della stessa doglianza dedotta dall'Agnesini;
3.2.2. manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte ritenuto che l'imputata fosse consapevole delle false attestazioni del tecnico, non avendo considerato che si trattava di errori del tutto involontari come dimostrato nei motivi di appello;
inoltre, dalla stessa perizia disposta nel giudizio di appello, si evinceva l'esistenza dei danni lamentati e la possibile connessione all'alluvione: con il che non era neppure certo l'elemento materiale della ritenuta truffa.
DIRITTO
1. In via preliminare, occorre accertare se il fatto addebitato agli imputati sia sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p. ovvero in quella di cui all'art. 316 ter c.p..
Va premesso che il fatto, nella sua materialità, è rimasto perfettamente identico ed è quello cristallizzato nei capi d'imputazione e sui quali si è svolta l'ampia dialettica processuale (rectius: contraddittorio) in entrambi i gradi del giudizio di merito.
È insorta, invece, controversia solo sulla qualificazione giuridica. In ordine alla questione del rapporto fra gli artt. 640 bis e 316 ter c.p., questa Corte (ex plurimis Cass. 21609/2009 - Cass. 8613/2009 riv 243313 - Cass. 1162/2008 riv 242717 - Cass. 32849/2007 riv 236966 - Cass. 45422/2008 riv 242302 - Cass. 10231/2006 riv 233449 - Cass. 23623/2006 riv 234996), infatti, ha avuto modo di affermare che la fattispecie criminosa di cui all'art. 316 ter c.p. ha carattere residuale rispetto alla fattispecie della truffa aggravata e non è con essa in rapporto di specialità, sicché ciascuna delle condotte ivi descritte (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, e omissioni di informazioni dovute) può concorrere ed integrare gli artifici ed i raggiri previsti dalla fattispecie di truffa, ove di questa fattispecie criminosa siano integrati gli altri presupposti, come si verifica qualora le falsità e le omissioni si traducano in una artificiosa rappresentazione della realtà idonea ad indurre in errore quanti, non per scelta soggettiva ma in ragione del carattere giuridicamente fidefacente degli atti o documenti ad essi destinati, sano tenuti a fare sugli stessi affidamento. Al riguardo si è infatti posto in evidenza come la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla tematica de qua, nella ordinanza n. 95 del 2004, dopo aver rammentato la coincidenza della questione con quella in passato sollevata per la previsione punitiva di cui alla L. 23 dicembre 1986, n. 898, art. 2, ha rilevato che "il carattere sussidiario e "residuale" dell'art. 316 ter c.p., rispetto all'art. 640 bis c.p., - a fronte del quale la prima norma è destinata a colpire fatti che non rientrino nel campo di operatività della seconda - costituisce dato normativo assolutamente in equivoco". Ha in tal modo escluso la automatica sovrapponibilità delle condotte individuate nell'art. 316 ter c.p. (dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) con quelle di cui all'art. 640 c.p., cioè con gli artifici e raggiri. Ha tuttavia espressamente riservato alì "ordinario compito interpretativo del giudice accertare, in concreto, se una determinata condotta formalmente rispondente alla fattispecie delineata dall'art. 316 ter c.p., integri anche la figura descritta dall'art. 640 bis c.p., facendo applicazione in tal caso solo di quest'ultima previsione punitiva". E ciò perché la stessa Corte ha ritenuto evidente, anche in ragione delle preoccupazioni espresse dal legislatore nel corso dei lavori parlamentari, che l'art. 316 ter c.p. sia volto ad assicurare agli interessi da esso considerati una tutela aggiuntiva e "complementare" rispetto a quella già offerta dall'art. 640 bis c.p., "coprendo", in specie, gli eventuali margini di scostamento, - per difetto - dal paradigma punitivo della truffa rispetto alla fattispecie della frode "in materia di spese". Ciò sta dunque a significare che nella valutazione della fattispecie concreta è rimesso al giudice stabilire se la condotta che si è risolta in una falsa dichiarazione, per il contesto in cui è stata formulata, ed avuto riguardo allo specifico quadro normativo di riferimento nella cui cornice il fatto si è realizzato, integri l'artificio di cui all'art. 640 c.p. e se da esso sia poi derivata l'induzione in errore di chi è chiamato a provvedere sulla richiesta di erogazione. La condotta descritta dal richiamato art. 316 ter c.p. si distingue, dunque, dalla figura delineata dall'art. 640 bis c.p. per le modalità, giacché la presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere deve essere "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e si distingue altresì per l'assenza di induzione in errore, considerato che ove l'ente erogante fosse stato in concreto "circuito" attraverso la produzione di elementi attestativi o certificativi artificiosamente decettivi, il fatto finirebbe per essere attratto nell'ambito della clausola di salvezza con cui lo stesso art. 316 ter c.p. esordisce. In questa prospettiva è ben vero che l'area applicativa della figura "sussidiaria" finisce per circoscriversi ad ipotesi che, nel panorama della più estesa tematica delle frodi, rischiano di assumere connotazioni del tutto marginali: ma ciò risponde, a ben vedere, proprio alla scelta - imposta dagli obblighi comunitari - di non lasciare nulla di impunito nello specifico settore, in linea con il carattere non soltanto sussidiario, ma anche residuale che - come ricorda l'ordinanza n. 45 del 2004 della Corte Costituzionale - caratterizza l'art. 316 ter c.p. rispetto all'art. 640 bis c.p.: sul punto concordano anche le
SSUU le quali con la sentenza n 16568/2007 riv 235962, hanno proprio affermato che "(....)l'ambito di applicabilità dell'art. 316 ter c.p. si riduce così a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non indica effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale". La sussistenza, dunque, della induzione in errore, da un lato, e la natura fraudolenta della condotta, dall'altro, non possono che formare oggetto di una disamina da condurre caso per caso, alla stregua di tutte le circostanze che caratterizzano la vicenda in concreto, tenendo, peraltro, ben presente il costante principio di diritto secondo il quale l'espediente di presentare per il rimborso note di spese non dovute, ben può rientrare nel concetto di artifizio, di cui all'art. 640 c.p., idoneo ad ingannare. Tale idoneità non è esclusa ne' dall'esistenza di preventivi controlli (ben potendo, per l'elevato numero delle note presentate, sfuggire l'irregolarità di alcune: in terminis Cass. 1658/1992 Rv. 193760 - Cass. 8952/2008 Rv. 239135 - Cass. 8613/2009) ne' dal fatto che la condotta si è concretizzata nella semplice menzogna, atteso che, anche il suddetto comportamento, può costituire raggiro idoneo a concretizzare gli estremi del reato di truffa. Si è, infatti, ritenuto che anche il silenzio o il mendacio possono integrare l'elemento oggettivo del reato di truffa in relazione all'omesso inadempimento di un obbligo di comunicazione ovvero allo specifico affidamento che quella condotta può, ex lege, ingenerare: Cass. 8613/2009 - Cass. 21609/2009 - Cass. 29411/2008.
Orbene, applicando i suddetti principi alla concreta fattispecie in esame, deve allora concludersi che corretta è la conclusione giuridica alla quale è pervenuta la Corte territoriale proprio perché "la procedura prevista per l'erogazione dei contributi in questione, pur muovendo da una perizia asseverata, implicava una valutazione da parte della Pubblica amministrazione, con la conseguenza che, nel caso di specie, i competenti uffici sono stati indotti in errore dalla perizia asseverata (...)": nella suddetta condotta, quindi, va ravvisato quel comportamento costituito da artifizi e raggiri idoneo, per le ragioni insindacabilmente illustrate dalla Corte territoriale, ad ingannare la Pubblica amministrazione.
2. Così correttamente qualificato giuridicamente il fatto, la doglianza di entrambi i ricorrenti resta priva di ogni valenza in quanto, ritenuto che, appunto, gli imputati erano stati correttamente tratti a giudizio per l'art. 640 bis c.p., deve anche conseguenzialmente affermarsi che il processo si svolse correttamente davanti al giudice monocratico essendo, quindi, del tutto irrilevante la diversa qualificazione giuridica che il primo giudice dette del fatto e a seguito della quale avrebbe dovuto, indubbiamente, trasmettere gli atti al Pubblico Ministero ex art. 521 bis c.p.p.. Non avrebbe, infatti, alcun senso giuridico la conclusione alla quale sono pervenuti entrambi gli imputati secondo i quali la Corte, nonostante avesse nuovamente riqualificato il fatto secondo l'originaria imputazione, avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Pubblico Ministero perché si procedesse ad un nuovo giudizio, secondo il rito monocratico ossia con le stesse modalità con le quali il giudizio di primo grado si era svolto.
Ma, se così fosse, si priverebbe il giudice di appello del fondamentale potere di qualificare giuridicamente il fatto, riducendolo ad un mero esecutore di una decisione assunta dal primo giudice, sulla quale non potrebbe intervenire pur ritenendola errata:
il che contrasterebbe con tutto il sistema impugnatorio. La doglianza, quindi, va disattesa alla stregua del seguente principio di diritto: "ove, a seguito della riqualificazione giuridica del fatto, il reato diventi di competenza del tribunale in composizione collegiale, il giudice monocratico, a norma dell'art. 521 bis c.p.p. deve trasmettere gli atti al Pubblico Ministero.
Ove, ciononostante, decida e la sentenza sia impugnata sul punto, la Corte di appello, ove riqualifichi il fatto secondo l'originaria imputazione di competenza del giudice monocratico, deve limitarsi a decidere nel merito senza, quindi, dichiarare la nullità della sentenza impugnata ex combinato disposto degli artt. 521 bis, 522 e 604 c.p.p.". La censura dei ricorrenti, poi, è infondata anche sotto un ulteriore ed assorbente profilo.
Come si è illustrato nella presente parte narrativa, la tesi difensiva è la seguente: la Corte avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo e trasmettere gli atti al Pubblico Ministero. Siccome, però, nel frattempo era maturata la prescrizione, il giudice di appello avrebbe dovuto applicarla ex art. 129 c.p.p. ma partendo dal presupposto della nullità della sentenza di primo grado. Conseguentemente, non avrebbe potuto ne' confermare la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio e neppure confermare la condanna ad una provvisionale. Ora, la suddetta tesi potrebbe ritenersi fondata se, al momento della sentenza pronunciata dal primo giudice, la prescrizione fosse già maturata.
Ma così non è, perché la prescrizione è maturata durante il giudizio di appello.
Quindi, correttamente, la Corte territoriale, ha applicato la prescrizione adeguandosi al consolidato principio di diritto secondo il quale l'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 c.p.p. impone che, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato (nella specie prescrizione) e una nullità processuale anche assoluta e insanabile (nella specie violazione dell'art. 521 bis c.p.p.), si dia prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito (nella specie inesistenti), nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio: ex plurimis Cass. 21459/2008 riv 240066; Cass. 39217/2008 riv 242326; SS.UU. 17179/2002 riv 221403. Nè, nel caso di specie, il suddetto sistema ha penalizzato gli imputati, perché, a causa della presenza della parte civile, la Corte ha valutato ugualmente il merito della vicenda sia pure ai soli effetti civilistici.
3. Quanto, infine, alla seconda doglianza dedotta dalla sola PA, va rilevato che trattasi di censura manifestamente infondata essendo di puro merito.
La ricorrente, infatti, lungi dall'evidenziare vizi motivazionali o violazioni di legge, si è, in pratica, limitata a reiterare, in modo tralaticio le medesime doglianze di merito dedotte in grado di appello ma che la Corte territoriale aveva ampiamente disatteso con motivazione congrua ed adeguata agli evidenziati elementi fattuali desunti dalla perizia disposta in sede di appello (cfr pag. 8 ss). In altri termini, le censure devono ritenersi manifestamente infondate in quanto la ricostruzione effettuata dalla Corte e la decisione alla quale è pervenuta deve ritenersi compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilita di apprezzamento": infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune Cass. n. 47891/2004 rv 230568; Cass. 1004/1999 rv 215745;
Cass. 2436/1993 rv 196955. Sul punto va, infatti ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev'essere percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze:
ex plurimis SS.UU 24/1999.
4. In conclusione, entrambe le impugnazioni devono rigettarsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2014