Sentenza 24 ottobre 2000
Massime • 1
È manifestamente infondata con riferimento sia all'art. 24. ult. comma della Costituzione, sia alle norme, parimenti invocabili quale parametro di legittimità, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e del Patto internazionale per i diritti civili e politici, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314, comma 4, cod. proc. pen. che esclude il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione sofferta per più titoli almeno uno dei quali non ingiustamente applicato; infatti la tutela prevista dall'art. 24, ult.co. Cost. per la riparazione degli errori giudiziari, pur estensibile alla ingiusta detenzione, non è assoluta, ma soggetta a limiti demandati al legislatore ordinario secondo criteri di ragionevolezza, rispettati dalla anzidetta disciplina; quanto alle norme internazionali, ne' l'art. 5, co. 5, della Convenzione europea ne' l'art. 9, co. 5, del Patto si riferiscono alla ipotesi in esame della riparazione per la carcerazione subita da chi sia stato successivamente assolto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/10/2000, n. 4700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4700 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVINO VITO Presidente del 24/10/2000
1. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE Consigliere SENTENZA
2. Dott. FEDERICO GIOVANNI " N. 4700
3. Dott. LICARI CARLO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GALBIATI RUGGERO " N. 049304/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AT EL NEL PROC C/ N. IL 22/08/1948
2) MINISTERO DEL TESORO N. IL 00/00/0000
avverso ORDINANZA del 18/10/1999 CORTE APPELLO di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO GIUSEPPE lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AT EL ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 18 ottobre 1999, della Corte d'Appello di Milano, che ha dichiarato inammissibile l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita, dal 10 marzo al 5 maggio 1993, a seguito dell'emissione nei suoi confronti di un provvedimento di custodia cautelare per un reato dal quale era stato poi assolto con la formula "per non aver commesso il fatto".
A sostegno del ricorso si deduce violazione degli artt. 314 comma 4^ e 606 lett. e c.p.p.; in via subordinata si chiede che venga dichiarata non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 citato se interpretato in senso diverso da quello che propone il ricorrente. Il Procuratore generale presso questo Ufficio ha chiesto il rigetto del ricorso previa dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso in fatto che il ricorrente fu raggiunto da due diversi provvedimenti che applicavano, nei suoi confronti, la custodia cautelare: il primo fu emesso il 3 febbraio 1993 e riguardava un episodio di corruzione (capo a: caso soc. Computer Leasing) per il quale è stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione;
il secondo fu emesso il successivo 8 marzo 1993 e riguardava altro episodio di corruzione (capo c: caso soc. Tetrapack) per il quale il ricorrente è stato invece assolto per non aver commesso il fatto.
I due provvedimenti si sono temporalmente sovrapposti nel senso che il secondo fu eseguito quando il primo era già in corso di esecuzione ed entrambi furono contestualmente revocati. Il ricorrente ha chiesto la liquidazione dell'indennizzo per l'ingiusta detenzione solo per il periodo successivo all'esecuzione del secondo, per il quale è intervenuta sentenza di assoluzione nel merito, e non per la fase iniziale, relativa al solo reato dichiarato prescritto, in quanto tale formula non consente, stante la chiara formulazione dell'art. 314 comma 1^, di ottenere l'equa riparazione. Il ricorrente ritiene però di aver diritto, per il periodo successivo all'esecuzione del secondo provvedimento, alla liquidazione dell'indennità di cui trattasi in quanto l'ingiusta detenzione è stata sofferta anche per un reato dal quale è stato poi assolto.
L'assunto del ricorrente è palesemente infondato perché contrasta con il chiaro disposto dell'art. 314 comma 4^ c.p.p. secondo cui "il diritto alla riparazione è escluso ... per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo." Nè può sostenersi, di fronte a sì chiara formulazione, che l'autonomia dei singoli provvedimenti cautelari legittimerebbe la richiesta dell'equa riparazione perché la ratio della norma non è riconducibile all'esigenza di limitare l'indiscutibile autonomia dei provvedimenti di custodia cautelare, ma ad escludere la riparazione delle conseguenze di una detenzione ingiusta, sofferta però unitariamente con altra, che tale carattere di ingiustizia non aveva, e che pertanto l'ha successivamente legittimata.
Insomma l'autonomia dei provvedimenti non esclude che la custodia cautelare sofferta sia stata unica e che quindi la detenzione debba ritenersi non ingiustificata quando almeno uno dei titoli per i quali era stata sofferta sia stato non ingiustamente applicato.
Ben diverso è il caso, cui si riferisce un precedente evidenziato dal ricorrente, di un unico procedimento all'interno del quale per alcuni reati sia intervenuta sentenza di prescrizione o amnistia mentre per altri sia intervenuta sentenza di assoluzione;
in questo caso il giudice della riparazione deve verificare se la custodia cautelare sia stata applicata esclusivamente per i reati per i quali è intervenuto il proscioglimento (ed in tal caso dovrà procedere all'esame della domanda nel merito). Ma il caso in esame è formalmente diverso perché i provvedimenti di custodia cautelare sono distinti;
e in ogni caso la soluzione, nel caso ricordato dal ricorrente, sarebbe comunque negativa ove il giudice della riparazione accertasse che il provvedimento cautelare era stato applicato anche per reati dichiarati estinti per prescrizione o amnistia.
Con il secondo motivo il ricorrente chiede che, ove questa Corte ritenga di non condividere la proposta interpretazione dell'art. 314 comma 4^ c.p.p., venga dichiarata non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della medesima norma, interpretata nel senso indicato, per contrasto con l'art. 24 u.c. della Costituzione, con l'art. 5 comma 5^ della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con l'art. 9 n. 5 del Patto internazionale dei diritti civili e politici.
La proposta questione di costituzionalità deve ritenersi manifestamente infondata.
Va anzitutto rilevato, con riferimento al parametro di legittimità costituzionale costituito dalle richiamate norme internazionali, che, anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale, non sono ancora ben definiti i limiti del sindacato di costituzionalità allorché venga dedotta la violazione di norme contenute in convenzioni internazionali ratificate dallo Stato italiano.
Diversamente da quanto avviene per le norme di diritto comunitario (al quale non è riconducibile la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: v. parere della Corte di giustizia delle comunità europee 28 marzo 1996, n. 2/94, in Foro it., 1997, IV, 13) che, secondo la più recente evoluzione della giurisprudenza costituzionale (iniziata con la sentenza 8 giugno 1984 n. 170 e fondata sull'art. 11 della Costituzione, nella parte in cui consente alle limitazioni di sovranità) hanno diretta efficacia nell'ordinamento interno degli stati membri con obbligo, anche per i giudici, di disapplicare le norme contrastanti con la normativa comunitaria, il percorso interpretativo relativo al rapporto tra ordinamento interno e internazionale (non comunitario) ha carattere meno univoco. Premesso che, fin dalla sentenza 22 dicembre 1961 n. 67, la Corte costituzionale ha riconosciuto l'ammissibilità del sindacato di costituzionalità delle leggi interne per contrasto con norme di diritto internazionale generalmente riconosciute ritenendo che il contrasto delle prime con queste ultime si risolvesse in una violazione dell'art. 10, comma 1^, della Costituzione (anche se è ancora dibattuta la natura del vizio) va osservato che la Corte costituzionale si è pronunziata adottando soluzioni non univoche sulla possibilità di ritenere la Convenzione e il Patto citati norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (con la conseguente possibilità di utilizzare l'art. 10, quale norma interposta, per il sindacato di costituzionalità). La sentenza 29 gennaio 1996 n. 15 ha ritenuto preclusiva della possibilità di riconoscere tale natura ad una norma del Patto la circostanza che "l'adesione a quel patto e la sua vigenza in Italia derivano pur sempre da un atto di volontà sovrana individuale dello Stato espresso in forma legislativa." Impostazione teorica che, all'evidenza, si richiama alla tradizionale (ma sempre più messa in discussione) equiparazione tra diritto internazionale generale e norme consuetudinarie generali che si contrapporrebbero alle norme pattizie aventi invece carattere particolare.
Nell'ordinanza 6 aprile 1993 n. 143 (che richiama la meno recente sentenza n. 188 del 1980) la Corte costituzionale aveva ribadito, con riferimento alla Convenzione citata, "l'impossibilità di assumere le relative norme quali parametri del giudizio di costituzionalità"; mentre, nella precedente sentenza 15 luglio 1991 n. 344, aveva invece esaminato nel merito, sia pure escludendo il contrasto lamentato, la denunziata difformità tra la norma interna e quella contenuta nelle convenzioni internazionali (nella specie si trattava di una norma della Convenzione e di una norma del Patto). Più recentemente la Corte costituzionale, pur non affrontando espressamente il problema indicato, sembra essersi orientata nel senso di ritenere ammissibili le questioni sollevate esaminandole nel merito (v. sentenze 12 dicembre 1998 n. 399; 19 giugno 1998 n. 213). Adeguandosi a questo più recente orientamento questa Corte osserva che, pur ritenendo ammissibile la censura di costituzionalità che abbia, come parametro di riferimento, le richiamate norme internazionali, il denunziato contrasto non sussiste. Come non sussiste la violazione dell'art. 24 u.c. della Costituzione. Per quanto riguarda la norma costituzionale si osserva che può essere condivisa l'affermazione del ricorrente secondo cui la tutela prevista dal comma 4^ citato, pur riferendosi soltanto alla riparazione degli "errori giudiziari", ricomprende anche la riparazione per l'ingiusta detenzione. Ma la medesima norma costituzionale rimette al legislatore ordinario di stabilire "le condizioni e i modi" della riparazione. Non si tratta, quindi, di una tutela assoluta e priva di limiti ma di tutela soggetta a limiti demandati alla legislazione ordinaria che, ovviamente, dovrà individuarli in modo da non vanificare di fatto le garanzie costituzionali e secondo criteri di ragionevolezza. Orbene in questo contesto non può essere ritenuta priva di ragionevolezza una disciplina che escluda la riparazione nel caso di persona che, pur raggiunta da un provvedimento cautelare per un'imputazione dalla quale è stata successivamente assolta, purtuttavia, anche se questo provvedimento non fosse mai stato emesso, sarebbe comunque rimasta priva della libertà personale. La riparazione per l'ingiusta detenzione è infatti diretta a indennizzare chi sia stato legittimamente, ma ingiustamente (ovviamente con giudizio a posteriori), privato della libertà personale e non a reintegrare una posizione soggettiva lesa da un provvedimento cautelare sostanzialmente privo di effetti nei suoi confronti. Tanto è vero che la riparazione non è dovuta a favore del latitante o di chi, per cause diverse, non abbia di fatto subito la custodia cautelare.
Evidente è poi l'inesistenza del contrasto della normativa in questione con l'art. 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata e resa esecutiva con l. 4 agosto 1955 n. 848. Il comma 5^ di questa norma (che, a differenza dell'art. 24 della Costituzione, si riferisce esplicitamente anche alla custodia cautelare) prevede il diritto alla riparazione soltanto per la detenzione subita in violazione di una delle disposizioni del medesimo articolo. Tra queste disposizioni non ve n'è alcuna che sia stata violata nel caso in esame e, d'altro canto, nessuna violazione in tal senso è stata dedotta;
e neppure esiste, nella convenzione, una norma di carattere generale che preveda la riparazione per la detenzione subita da chi sia stato poi assolto.
Ancor meno pertinente è il denunziato contrasto con l'art. 9 comma 5^ del Patto internazionale per i diritti civili e politici, adottato il 16 dicembre 1966 dall'assemblea generale dell'ONU, ratificato e reso esecutivo con l. 25 ottobre 1977 n. 881, che, pur riferendosi certamente anche alla custodia cautelare, riguarda esclusivamente l'arresto e la detenzione illegali, quindi operati - volendo dare alla norma la più ampia estensione possibile - al di fuori delle regole processuali vigenti nello Stato (che abbia aderito al Patto) e di quelle previste dai primi quattro commi dell'art. 9 in esame (in larga parte corrispondenti alle garanzie previste dal citato art. 5 della convenzione); violazione, anche in questo caso, non risultante e comunque non dedotta.
Consegue alle considerazioni svolte che la dedotta questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata. Il ricorso deve conseguentemente essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, sezione IV penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2000