Sentenza 26 giugno 2007
Massime • 1
Dà luogo alla configurabilità del reato di truffa aggravata di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen. e non a quella dei reati di cui all'art. 316 ter o all'art. 640 bis cod. pen., la condotta di colui il quale si procuri l'esenzione dal pagamento del c.d. "ticket" sanitario mediante la falsa dichiarazione, sulla ricetta rilasciata dal medico convenzionato, di trovarsi nelle condizioni all'uopo previste dalla legge.
Commentario • 1
- 1. Ticket sanitario: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 maggio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/06/2007, n. 32849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32849 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 26/06/2007
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 782
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 47869/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MA SO, N. IL 19/06/1955;
avverso SENTENZA del 04/07/2005 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZAPPIA PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni D'Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 26.11.2004 il Tribunale di Agrigento dichiarava NN AL responsabile dei reati di cui all'art. 640 c.p., comma 2 n. 1, ed all'art. 483 c.p., per avere falsamente attestato in due distinte occasioni, con dichiarazioni apposte su altrettante ricette per l'ottenimento di prestazioni sanitarie, di trovarsi nelle condizioni di reddito previste per godere dell'esenzione del pagamento del ticket, e lo condannava, riuniti i reati nel vincolo della continuazione ed applicata l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 ritenuta prevalente sulle contestate aggravanti, alla pena di mesi undici di reclusione ed Euro 330,00 di multa.
Con sentenza in data 4.7.2005 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, riduceva la pena inflitta dal primo giudice all'imputato a mesi cinque di reclusione ed Euro 250,00 di multa.
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione, per il tramite del difensore, il NN lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col predetto gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 640 c.p., comma 2, artt. 483 e 316 ter c.p., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
In particolare rileva la difesa che l'affermazione, certamente mendace, contenuta nella dichiarazione diretta al S.S.N. ed apposta sul retro della ricetta con la quale venivano richieste delle prestazioni mediche, secondo la quale esso dichiarante si sarebbe trovato nelle condizioni di legittimità previste dalla legge per beneficiare del diritto alla esenzione del pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria o farmaceutica, non poteva essere ricondotta nel paradigma della truffa ai sensi del secondo comma dell'art. 640 c.p., in quanto carente dell'elemento materiale dell'artificio e del raggiro indispensabile per la configurazione della suddetta fattispecie di reato. Ciò in quanto il NN era soggetto privo di adeguata cultura ed istruzione, e pertanto non si era trovato nelle condizioni di intendere pienamente non solo la dichiarazione sul proprio reddito ma altresì gli effetti che la stessa avrebbe poi prodotto. Egli quindi non aveva avuto la consapevolezza del carattere frodatorio del mezzo usato, nonché dell'ingiustizia del profitto o del danno che ne sarebbe derivato. In subordine rileva la difesa che, stante la mancanza dell'artificio o raggiro, la condotta posta in essere potrebbe tutt'al più essere inquadrata nella previsione normativa di cui all'art. 316 ter c.p., che punisce, salvo che il fatto non integri il reato previsto dall'art. 640 bis c.p., l'indebita percezione di erogazioni concesse dallo Stato, da Enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute. Ed invero dalla semplice lettura di tale norma emerge che il legislatore ha inteso estendere la punibilità a condotte che presentano un quid minus rispetto agli artifici e raggiri necessari per l'integrazione del delitto di truffa, assegnando così rilievo penale al mero mendacio ed all'omissione. Rileva pertanto la difesa che la condotta posta in essere dal NN risultava perfettamente tipizzata nella suddetta previsione normativa, non rinvenendosi nella stessa alcun artificio o raggiro ma un semplice mendacio in ordine all'entità del reddito percepito;
e pertanto, essendo la somma percepita inferiore al limite di Euro 3.999,99 previsto dalla norma suddetta per la sussistenza del reato, il fatto si configurava come semplice illecito amministrativo. Ha chiesto quindi l'annullamento dell'impugnata sentenza, con ogni consequenziale statuizione.
Il ricorso non è fondato.
Ed invero, per quel che riguarda il primo motivo di gravame, rileva il Collegio che trattasi di motivo palesemente inammissibile in quanto svolto per la prima volta in sede di ricorso per Cassazione e non ricompreso nei motivi di appello;
ed invero, in base al principio devolutivo del gravame e del principio di disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, la sostanziale acquiescenza della parte interessata ad un determinato capo della sentenza desumibile dalla mancata proposizione di uno specifico motivo di appello su tale punto, preclude la proposizione della questione per la prima volta in sede di giudizio di Cassazione. E pertanto sul punto il ricorso va ritenuto inammissibile.
In ordine all'ulteriore motivo di gravame, proposto in via subordinata dal ricorrente, devesi evidenziare che è ben noto a questo Collegio il recente arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite di questa Corte che, investite del problema relativo ai rapporti fra il reato di cui all'art. 316 ter c.p. e quello di cui all'art. 640 bis c.p., hanno, con una complessa ed articolata motivazione, rilevato come l'ambito di applicabilità dell'art. 316 ter c.p., si riduce a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale. In particolare ha evidenziato il Supremo Collegio che "in molti casi il procedimento di erogazione delle pubbliche sovvenzioni non presuppone l'effettivo accertamento da parte dell'erogatore dei presupposti del singolo contributo, ma ammette che il riconoscimento e la stessa determinazione del contributo siano fondati, almeno in via provvisoria, sulla mera dichiarazione del soggetto interessato, riservando eventualmente ad una fase successiva le opportune verifiche. Sicché in questi casi la erogazione può non dipendere da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'erogatore, che in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale dichiarazione del richiedente. D'altro canto l'effettivo realizzarsi di una falsa rappresentazione della realtà da parte dell'erogatore, con la conseguente integrazione degli estremi della truffa, può dipendere, oltre che dalla disciplina normativa del procedimento, anche dalle modalità effettive del suo svolgimento nel singolo caso concreto. E quindi l'accertamento dell'esistenza di una induzione in errore, quale elemento costitutivo del delitto di truffa, ovvero la sua mancanza, con la conseguente configurazione del delitto previsto dall'art. 316 ter c.p., è questione di fatto, che risulta riservata al giudice del merito" (Cass. SS.UU., 17.4.2007 n. 16568). Si evince da quanto sopra che la fattispecie criminosa di cui all'art. 316 ter c.p. sanziona l'indebita percezione di contributi pubblici di carattere economico - finanziario erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o da comunità europee, e costituisce norma a carattere sussidiario rispetto al reato di truffa di cui all'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); e si evince altresì che tale ipotesi delittuosa ricorre allorché l'erogazione del contributo pubblico non presuppone l'effettivo accertamento da parte dell'erogatore dei presupposti necessari per la concessione del contributo richiesto. Da ciò consegue che, alla stregua del contenuto della norma suddetta, l'oggetto della attività posta in essere dal soggetto agente è costituito dal conseguimento, per come recita la norma, di "contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate", il che evidenzia come la fattispecie concreta di cui al presente giudizio esuli dalla suddetta previsione normativa, consistendo non nella percezione di una pubblica sovvenzione, bensì nella esenzione dalla corresponsione di una somma.
Ed invero il concetto di contributo, finanziamento o mutuo agevolato, richiamato sia dall'art. 640 bis che dall'art. 316 ter c.p., non è assimilabile a quello esenzione da un pagamento, ma va ricompreso nella generica accezione di sovvenzione, ossia di aiuto economico concesso sotto forma di elargizione o prestito agevolato, concretizzandosi in una attribuzione pecuniaria che trova il suo fondamento e la sua giustificazione nell'attuazione di un interesse pubblico;
ed il danno patrimoniale dell'ente pubblico si identifica esclusivamente con il danno emergente sorto al momento delle elargizione in denaro da parte dello stesso.
Deve di conseguenza escludersi la riconducibilità della fattispecie in esame alla ipotesi delittuosa prevista dall'art. 316 ter c.p., atteso che nel caso di specie ci muoviamo per contro, per come correttamente ritenuto nell'impugnata sentenza, in materia di truffa in danno di ente pubblico, caratterizzata dalla condotta artificiosa posta in essere dal NN e consistente nella falsa attestazione di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge per poter beneficiare della esenzione dal pagamento del ticket sanitario. E pertanto i giudici di merito, nell'escludere correttamente - per le argomentazioni in precedenza esposte - la sussistenza del reato di cui all'art. 316 ter c.p., hanno correttamente rilevato l'esistenza nel caso di specie di una artificiosa rappresentazione di circostanze di fatto, posta in essere dell'imputato con una condotta che assumeva le connotazioni dell'artificio o del raggiro, come tale rilevante ai sensi dell'art. 640 c.p., non essendosi il predetto limitato alla indebita utilizzazione o presentazione di documenti falsi, ma essendosi reso egli stesso autore della falsità.
Alla tregua di quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento;
ed al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 26 giugno 2007. Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2007