Cass. pen., sez. II, sentenza 10/02/2006, n. 10231
CASS
Sentenza 10 febbraio 2006

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Massime1

La fattispecie criminosa di cui all'art. 316 ter cod. pen. ha carattere residuale e sussidiario rispetto alla fattispecie di truffa aggravata e non è con essa in rapporto di specialità, sicché ciascuna delle condotte ivi descritte (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, e omissioni di informazioni dovute) può concorrere ad integrare gli artifici ed i raggiri previsti dalla fattispecie di truffa, ove di questa figura criminosa siano integrati gli altri presupposti. (La Corte ha quindi chiarito che il mendacio ed il silenzio assumono le connotazioni "artificiose" o di "raggiro" in riferimento a specifici obblighi giuridici di verità, la cui violazione sia penalmente sanzionata, perché essi qualificano l'omessa dichiarazione o la dichiarazione contraria al vero come artificiosa rappresentazione di circostanze di fatto o manipolazione dell'altrui sfera psichica).

Commentari2

  • 1NASpI ottenuta con assunzioni fittizie: è truffa aggravata, non indebita percezione (Cass. Pen. n. 30485/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 settembre 2025

    1.Il ricorso è fondato limitatamente al terzo e, parzialmente, al quinto motivo, è infondato quanto al primo e al secondo motivo; è inammissibile nel resto. 2.Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che: 2.1.Eta Srl, società legalmente rappresentata da Gi.Si., negli anni 2016-2017 aveva utilizzato in compensazione crediti inesistenti per importi pari, rispettivamente, ad Euro 62.798 per il 2016 e ad Euro 91.927 per il 2017; 2.2.si trattava, in particolare, di rimborsi a dipendenti in realtà mai effettuati, del cd. "bonus Renzi", di agevolazioni non previste per la Regione Toscana o per incremento occupazionale; di crediti, in buona sostanza, legati a rapporti di lavoro in …

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  • 2L’art. 40 cpv c.p. e la sua compatibilità con alcune figure criminose
    https://www.iusinitinere.it/

    L'articolo 40 del codice penale al 2 comma detta la particolare disciplina dei reati omissivi c.d. impropri, per cui “non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” . L'utilizzo del termine “equivale”, presente nel dettato normativo, non ha valenza causale difatti la voluntas legis è chiara, equiparare la condotta omissiva a quella commissiva, (si parla a tal proposito di “clausola di equivalenza”). Detta disposizione, di carattere estensivo, ha “aperto le porte” a nuove fattispecie commissive, concentrate sul mancato impedimento dell'evento dannoso, generando come necessaria conseguenza problemi di incompatibilità con i principi costituzionali, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/02/2006, n. 10231
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10231
Data del deposito : 10 febbraio 2006

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