Sentenza 18 febbraio 2009
Massime • 1
Integra il delitto di truffa aggravata e non quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato l'utilizzazione o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o l'omissione di informazioni dovute, quando hanno natura fraudolenta. (In motivazione la Corte ha evidenziato la necessità di valutare, ai fini della qualificazione giuridica del fatti, la rilevanza, e le conseguenze in ordine alle determinazioni dell'ente pubblico, di elementi come la natura fittizia dell'ente richiedente, la presentazione di fatture materialmente false e di documenti oggetto di rendiconto presentati anche ad altro ente, il silenzio serbato dall'imputato sull'aver ricevuto "aliunde" entrate riconducibili alle medesime iniziative).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/02/2009, n. 21609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21609 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 18/02/2009
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere - N. 293
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 43965/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste;
avverso l'ordinanza emessa in data 14 agosto 2008 dal Tribunale di Trieste;
nei confronti di:
ES RO, n. Trieste il 20 marzo 1957;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. MONTAGNA Alfredo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Trieste in data 14 agosto 2008 che, in accoglimento della richiesta di riesame presentata nell'interesse di ES RO (indagato in relazione ad una serie di reati di truffa ex art. 640 bis c.p., falsità ideologica per induzione e falsità materiali), revocava la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste in data 29 luglio 2008. Le condotte contestate al ES riguardavano la percezione di contributi concessi ed erogati dal Comune di Trieste e, in misura minore, dalla locale Provincia all'associazione senza finalità di lucro 100 M, a fronte dell'organizzazione di eventi di pubblico intrattenimento estivo nell'anno 2006. Secondo la tesi accusatoria dietro lo schermo societario avrebbe operato effettivamente il ES quale imprenditore individuale (mentre la normativa di riferimento legittimava a fruire dei contributi culturali pubblici solo enti senza finalità di lucro); inoltre il ES avrebbe fatto uso di alcune fatture false o comunque fittizie o "gonfiate" artificiosamente per documentare le spese sostenute per l'organizzazione degli eventi;
ulteriori irregolarità sarebbero state commesse rispetto a diverse fatture inserite contemporaneamente nei rendiconti finali presentati ad enti diversi (Comune e Provincia) per lo stesso evento, al fine di conseguire il contributo dalle diverse amministrazioni, e, in un caso, per aver omesso il ES di indicare nel rendiconto che l'associazione aveva conseguito un contributo da un soggetto privato a titolo di sponsorizzazione e quindi a parziale copertura delle spese (di qui la contestazione del falso ideologico per induzione).
Il Tribunale del riesame, all'esito di un'esposizione molto ampia e approfondita, riteneva che le condotte contestate ai sensi dell'art.640 bis c.p. (capi 1, 4, 6, 9 e 11) dovessero essere qualificate giuridicamente ai sensi dell'art. 316 ter c.p. (reato per il quale non sarebbero state applicabili misure cautelari personali), difettando l'elemento costitutivo dell'induzione in errore dell'ente erogatore. Il procedimento amministrativo per la concessione dei contributi agevolati si svolgeva infatti secondo lo schema della procedura automatica non essendo prevista un'attività istruttoria sul programma di spesa, ma solo il rilascio di dichiarazioni sostitutive e attestazioni sul possesso dei requisiti e sulla sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni (nella fase del vaglio preliminare della domanda). Era quindi previsto un accertamento sulla formale regolarità e completezza della domanda all'esito del quale, se favorevole, veniva richiesta la dichiarazione di accettazione del contributo;
successivamente seguivano gli ulteriori adempimenti richiesti al destinatario (relazione sull'attività svolta, presentazione del rendiconto finale) e la mera presa d'atto da parte dell'ente pubblico che comportava la definitiva concessione e la liquidazione dell'incentivo. Il Tribunale osservava che solo eventualmente, e a campione, era prevista una verifica ispettiva ex post che non avrebbe comunque potuto investire il profilo della legittimazione, ma solo il riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi operati. Il Tribunale escludeva, infine, che potessero ravvisarsi le ipotesi di falso per induzione contestate (capi 2, 5, 7, 10 e 12), in quanto le caratteristiche della procedura non consentivano di individuare provvedimenti nei quali i funzionari competenti avessero effettuato attestazioni in quanto indotti in errore dal ES (avrebbero infatti attestato solo la presentazione dei rendiconti). Con il primo motivo il pubblico ministero ricorrente evidenzia due aspetti della condotta del ES che, secondo la giurisprudenza di legittimità citata nella stessa sentenza impugnata, sarebbero rilevanti per ritenere sussistente l'induzione in errore e quindi la truffa ex art.640 bis c.p.: 1) l'avere l'imputato utilizzato lo schermo fittizio di un associazione senza finalità di lucro;
2) l'aver l'imputato presentato, a giustificazione dei finanziamenti ottenuti, fatture anche materialmente false o già rendicontate ad altro ente. Il Tribunale del riesame non avrebbe in sostanza compiuto una verifica puntuale dei fatti, avendo del tutto trascurato la provenienza dell'iniziativa da parte di un'ente (associazione 100M) fittizia (come dimostrato dai verbali di riunione falsi e dall'inconsapevolezza dei presunti associati), al di là della regolarità formale delle domande di finanziamento fondate comunque su dichiarazioni fidefacienti pacificamente false. Il Tribunale non avrebbe nemmeno preso in considerazione la presentazione da parte dell'imputato, unitamente ai rendiconti, di fatture materialmente false e, in alcuni casi, il silenzio serbato circa analoghi rendiconti presentati ad altro ente o circa ulteriori finanziamenti ricevuti da privati. Il Tribunale avrebbe anche omesso di valutare quale sarebbe stato l'atteggiamento degli enti erogatori se avessero conosciuto la falsità, accertata nel corso delle indagini, delle dichiarazioni e della documentazione provenienti dal ES. Con il secondo motivo il ricorrente deduceva violazione degli artt.48 e 479 c.p. in quanto le attestazioni riguarderebbero anche la regolarità della documentazione consistente, nel caso di specie, in fatture materialmente false, oggetto di doppia rendicontazione o contrarie a verità.
Il ricorso è ammissibile, contrariamente a quanto dedotto nella memoria difensiva, perché il ricorrente si limita a prospettare una carenza motivazionale e l'erroneità sotto il profilo tecnico- giuridico del provvedimento impugnato.
Nella pur pregevole ordinanza impugnata il Tribunale del riesame è pervenuto a qualificare il fatto contestato come truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in ordine al quale era stata emessa l'ordinanza di custodia cautelare, come indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316 ter c.p., reato la cui pena edittale non consente l'applicazione di misure cautelari personali, sulla base di un'approfondita disamina del procedimento amministrativo attraverso il quale, in più occasioni, il ES aveva ottenuto i contributi pubblici. Il Collegio, pur condividendo l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'accertamento dell'esistenza dell'induzione in errore quale elemento costitutivo del delitto di truffa, ovvero la sua mancanza, è questione di fatto riservata al giudice di merito (Cass. Sez. Un.17 aprile 2007 n. 16568), osserva che nel caso in esame la pur complessa motivazione sia carente e contraddittoria nella parte in cui omette di valutare, o comunque valuta in maniera estremamente riduttiva, alcuni elementi della condotta del ES che appaiono rilevanti ai fini della qualificazione giuridica del fatto e che, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, impongono un nuovo esame.
Va infatti rilevato che anche la condotta limitata all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o all'omissione di informazioni dovute, formalmente rispondente alla fattispecie delineata dall'art. 316 ter c.p., può integrare il delitto di truffa, sempre che di tale figura vengano integrati ulteriori presupposti (induzione in errore, natura fraudolenta della condotta). Come questa Corte ha avuto modo di affermare, secondo un orientamento che il Collegio condivide e che è stato affermato da questa stessa sezione (Cass. sez. 2 10 febbraio 2006 n. 10231, Fasolo;
sez. 2 8 giugno 2006 n. 23623, Corsinovi;
sez. 2 6 luglio 2006 n. 30729, Carere), la fattispecie criminosa di cui all'art. 316 ter c.p. (inserito dalla L. 29 settembre 2000, n. 300, art. 4), che sanziona l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, costituisce norma sussidiaria e residuale rispetto al reato di truffa aggravata (art. 640 c.p., commi 1 e 2, n. 1, art. 640 bis c.p.), essendo destinata a colpire condotte che non rientrano nel campo di operatività di quest'ultima, e la semplice presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere non integra necessariamente il primo delitto ma, quando ha natura fraudolenta, può configurare gli artifici o raggiri descritti nel paradigma della truffa e, unitamente al requisito dell'induzione in errore, può comportare la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 640 c.p. o dell'art. 640 bis c.p.. Sotto questo profilo si è ritenuto, tra l'altro, che anche il silenzio o il mendacio possono integrare l'elemento oggettivo del reato di truffa in relazione, il primo, all'omesso inadempimento di un obbligo di comunicazione e, il secondo, allo specifico affidamento che quella condotta può, ex lege, ingenerare (anche artifizi contabili e false fatturazioni sono stati ritenuti idonei a configurare il reato di truffa aggravata:
Cass. sez. 2 6 luglio 2006 n. 30729, Carere). Ciò premesso la Corte osserva che, come correttamente rilevato dal ricorrente, la motivazione del Tribunale del riesame risulta carente nella parte in cui - ai fini della qualificazione giuridica del fatto e, quindi, dell'esame di eventuali profili fraudolenti nella condotta dell'imputato e dell'idoneità della stessa ad indurre in errore l'ente pubblico - omette di valutare la rilevanza e le conseguenze in ordine alle determinazioni dell'ente pubblico dei seguenti elementi non controversi:
1) la natura fittizia dell'ente richiedente prospettata dall'accusa (legittimati a presentare domanda per ottenere incentivi culturali sono soltanto enti, istituzioni ed associazioni senza finalità di lucro;
nel caso di specie dietro lo schermo giuridico dell'associazione senza finalità di lucro operava in realtà il ES, nella sua qualità di imprenditore individuale); quanto meno in ordine al possesso dei requisiti e alla sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni è prevista dalle fonti normative e regolamentari degli enti interessati una verifica dei requisiti di natura soggettiva e oggettiva posseduti dalle domande stesse, basate su dichiarazioni sostitutive ed attestazioni aventi efficacia fidefacienti;
elementi rilevanti, ai fini della verifica dei requisiti soggettivi, sono in particolare la natura giuridica del soggetto proponente nonché la piena corrispondenza e correlazione diretta tra i fini istituzionali o statutari della sua attività e le finalità specifiche dell'intervento proposto (art. 6 del Regolamento concernente criteri e modalità per l'erogazione di contributi culturali di cui al decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulian. 0322/Pres.); al riguardo il Tribunale del riesame ha sostenuto trattarsi di un accertamento incentrato sulla regolarità formale e la completezza delle domande senza tuttavia porsi concretamente l'ulteriore problema, rilevante ai fini della ravvisabilità dell'artificio o raggiro, della rappresentazione di una situazione diversa da quella effettiva circa la finalità effettiva perseguita dall'ente richiedente (costituente, secondo l'accusa, una mera copertura) e dello specifico affidamento nei destinatali del contenuto dichiarativo o attestativo della domanda;
peraltro il Tribunale afferma nel testo della motivazione (pag. 27) che nel caso di falsità delle dichiarazioni fì defacienti dell'interessato ben potrebbe porsi la problematica dell'eventuale ravvisabilità del reato di truffa, senza tuttavia sviluppare ulteriormente l'argomento.
2) la presentazione da parte dell'imputato di fatture materialmente false e di documenti oggetto di rendiconto presentati ad altro ente e, inoltre, il silenzio serbato dall'imputato sull'aver ricevuto aliunde entrate riconducibili alle medesime iniziative;
secondo il Tribunale del riesame l'ente erogatore sarebbe tenuto, sulla base della normativa di settore, a dare atto esclusivamente dell'avvenuto e tempestivo adempimento dell'obbligo di rendiconto, con documentazione delle spese sostenute e delle eventuali entrate, ma anche in questo caso il Tribunale omette di considerare le concrete modalità attraverso le quali l'indebita percezione si è realizzata (false fatturazioni, mancata comunicazione di circostanze ostative all'erogazione del contributo).
La Corte osserva, infine, che anche relativamente al reato di falso ideologico per induzione si impone l'annullamento con rinvio per nuovo esame risultando, quanto meno in ordine alle ipotesi criminose aventi ad oggetto l'erogazione di contributi culturali da parte della Provincia, che sia stata attestata dai competenti funzionari la "regolarità della documentazione", tutt'altro che regolare perché comprendente rendiconti e fatture asseritamente falsi. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio degli atti al Tribunale di Trieste per nuovo esame.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trieste per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2009