Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2013, n. 5684
CASS
Sentenza 12 dicembre 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di colpa in ambito sanitario, non è configurabile una responsabilità professionale dell'aiuto e dell'assistente medico sulla base della sola partecipazione all'intervento chirurgico effettuato direttamente dal primario, non essendo essi obbligati a dissociarsi dall'attività materialmente compiuta dal primo operatore o a manifestare il proprio dissenso "in tempo reale" abbandonando la sala operatoria. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio, in applicazione di quanto previsto dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., la sentenza impugnata che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni personali colpose nei confronti di un medico la cui condotta era consistita nell'essere stato presente all'intervento direttamente eseguito dal primario).

Commentario1

  • 1IL RAPPORTO TRA POSIZIONE DI GARANZIA E COOPERAZIONE COLPOSA
    Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 8 giugno 2022

    THE RELATIONSHIP BEETWEEN NEGLIGENT COOPERATION AND GUARANTEE POSITION Abstract: La sentenza analizza il rapporto tra cooperazione colposa e posizione di garanzia nell'ambito della responsabilità medica. In particolare, la pronuncia offre lo spunto per approfondire il ruolo dell'art. 113 c.p. nel nostro ordinamento e la sua applicabilità anche verso soggetti che non ricoprono una posizione di garanzia. Il tema coinvolge dunque, da un lato, la esatta delimitazione del concetto di posizione di garanzia e, dall'altro, la possibilità di riconoscere la responsabilità penale nei confronti di chi, pur non essendo garante, ha comunque tenuto una condotta agevolatrice dell'operato altrui che ha …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2013, n. 5684
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5684
Data del deposito : 12 dicembre 2013

Testo completo