Sentenza 12 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di colpa in ambito sanitario, non è configurabile una responsabilità professionale dell'aiuto e dell'assistente medico sulla base della sola partecipazione all'intervento chirurgico effettuato direttamente dal primario, non essendo essi obbligati a dissociarsi dall'attività materialmente compiuta dal primo operatore o a manifestare il proprio dissenso "in tempo reale" abbandonando la sala operatoria. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio, in applicazione di quanto previsto dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., la sentenza impugnata che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni personali colpose nei confronti di un medico la cui condotta era consistita nell'essere stato presente all'intervento direttamente eseguito dal primario).
Commentario • 1
- 1. IL RAPPORTO TRA POSIZIONE DI GARANZIA E COOPERAZIONE COLPOSARedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 8 giugno 2022
THE RELATIONSHIP BEETWEEN NEGLIGENT COOPERATION AND GUARANTEE POSITION Abstract: La sentenza analizza il rapporto tra cooperazione colposa e posizione di garanzia nell'ambito della responsabilità medica. In particolare, la pronuncia offre lo spunto per approfondire il ruolo dell'art. 113 c.p. nel nostro ordinamento e la sua applicabilità anche verso soggetti che non ricoprono una posizione di garanzia. Il tema coinvolge dunque, da un lato, la esatta delimitazione del concetto di posizione di garanzia e, dall'altro, la possibilità di riconoscere la responsabilità penale nei confronti di chi, pur non essendo garante, ha comunque tenuto una condotta agevolatrice dell'operato altrui che ha …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2013, n. 5684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5684 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 12/12/2013
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - N. 3638
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 13644/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BU GI N. IL 31/10/1956;
avverso la sentenza n. 9283/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del 19/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste;
Udito il difensore Avv. Guerrieri Natalino Roberto di Frosinone. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19 giugno 2012 la Corte d'appello di Roma, a seguito di rinvio operato dalla sentenza 23 settembre 2009 della Quarta Sezione Penale di questa Suprema Corte, in riforma di sentenza del 21 gennaio 2004 con cui il Tribunale di Frosinone aveva assolto per non avere commesso il fatto BU IU dal reato di cui agli artt. 113 e 590 c.p., dichiarava non doversi procedere per prescrizione, ritenendo inapplicabile l'art. 129 c.p.p., comma 2. 2. Ha presentato ricorso il difensore adducendo due motivi. Il primo denuncia vizio motivazionale e violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 546 c.p.p., comma 3. La corte avrebbe offerto una motivazione apparente che non tiene conto del caso concreto e della giurisprudenza sviluppatasi in ordine alla responsabilità per tale reato. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, e art. 533 c.p.p., comma 1, per aver la corte apoditticamente affermato la responsabilità dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
I due motivi possono essere vagliati congiuntamente, in quanto entrambi censurano la manchevolezza della motivazione con cui la corte territoriale supporta la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2. Nel caso di specie, all'imputato era stato contestato il reato di cui agli artt. 113 e 590 c.p., per avere partecipato a due interventi chirurgici effettuati dal primario del suo reparto RA AN a un paziente che aveva subito il 31 ottobre 1995 presso l'ospedale civile di Ceccano una appendicectomia da cui era sorta una emorragia post-operatoria. In particolare, il 2 novembre 1995 al paziente, CO IG, il primario eseguiva un intervento con l'assistenza in qualità di aiuto dell'imputato; persistendo l'emorragia, lo stesso giorno fu eseguito un altro intervento sempre dal primario, avendo come aiuto un altro medico e come assistente l'imputato. Il primo intervento del primario aveva leso la milza, per cui il secondo era consistito nell'asportazione di questa, cagionandosi così, inoltre, laparocele al paziente. Il Tribunale aveva assolto l'imputato per non avere commesso il fatto, ritenendo che nella sua qualità non gli era addebitabile alcun comportamento colposo che avesse contribuito alla causazione delle lesioni;
dichiarava invece colpevole il primario. Con sentenza del 19 settembre 2006 la Corte d'appello di Roma aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati per essersi il reato loro ascritto estinto per intervenuta prescrizione;
di qui il ricorso per cassazione alla Quarta Sezione Penale, che annullava con rinvio. La corte territoriale ha ritenuto il reato estinto per intervenuta prescrizione reputando, per quanto riguarda la posizione dell'attuale ricorrente, l'inapplicabilità dell'art. 129 c.p.p., comma 2, perché "nella sua veste di aiuto aveva il dovere di dissociarsi dalla conduzione della operazione facendo rilevare il suo dissenso sul diario clinico". In tal senso richiamava un arresto giurisprudenziale (Cass. sez. 4^, 5 ottobre 2000 n. 13212) in base al quale deve ritenersi che "se primario, aiuto ed assistente condividono le scelte terapeutiche, tutti insieme ne assumano la responsabilità. Quando invece l'assistente o l'aiuto non condividano le scelte terapeutiche del primario (il quale non abbia peraltro esercitato il suo potere di avocazione), possono andare esenti da responsabilità solo se abbiano provveduto a segnalare allo stesso primario la ritenuta inidoneità o rischiosità delle scelte anzidette". La motivazione della corte territoriale si limita alla citazione della suddetta sentenza, che, peraltro, dalla semplice lettura di quanto riportato nella sentenza impugnata, non attiene affatto alla posizione dell'imputato. Invero, tale pronuncia concerne non un intervento chirurgico, bensì "scelte terapeutiche", rispetto alle quali, tra l'altro, viene prospettato anche l'esercizio del potere di avocazione del primario. E in questo senso è logico fare riferimento a un "diario clinico", trattandosi quindi di un documento in cui vengono registrate le terapie e descritte le loro conseguenze sul paziente. Nel caso in esame, invece, si è trattato, appunto, di un intervento chirurgico praticato direttamente dal primario, per cui del tutto incongruo è il riferimento a un potere di avocazione dello stesso;
parimenti incongruo è affermare che l'assistente o l'aiuto possono andare esenti da responsabilità solo se segnalano al primario la inidoneità e la rischiosità delle scelte. Infatti, si trattava - per quanto emerge dalla motivazione, soprattutto laddove richiama gli esiti delle perizie - di un'attività manuale espletata dal primo operatore, cioè dal primario, ed a questo attribuibile, non potendo i suoi assistenti interferire in modo efficace su quanto egli compiva. Non si è, in vero, in presenza di un diario clinico da compilare dopo aver verificato l'effetto delle terapie al paziente;
nè certamente, poi, è prospettabile un dissenso "a tempo reale" manifestato mediante l'abbandono della sala operatoria. Quello che avrebbe dovuto essere identificato come fonte di responsabilità dell'imputato era configurabile in una sua specifica mansione cui non avrebbe provveduto con la dovuta diligenza e la dovuta perizia (cfr., a proposito della responsabilità dei componenti di una equipe medica, Cass. sez. 4^, 9 aprile 2009 n. 19755, che collega la responsabilità penale, appunto, alla valutazione delle concrete mansioni di ciascun componente;
sulla violazione dei canoni di diligenza e perizia connessi alle specifiche ed effettive mansioni svolte quale presupposto della responsabilità in un contesto operativo in cui si muove una pluralità di chirurghi, cfr. Cass. sez. 4^, 26 ottobre 2011 n. 46824; Cass. sez. 4^, 11 ottobre 2007 n. 41317; Cass. sez. 4^, 12 luglio 2006 n. 33619). A ciò invece non fa riferimento la corte territoriale, che, come si è visto, imposta la responsabilità in modo apodittico e generico, facendola discendere, in sostanza, dalla presenza dell'imputato durante le operazioni. Non emergendo dagli atti, allora, elementi nel senso che l'imputato abbia contravvenuto ad alcun suo specifico obbligo di diligenza e di perizia nell'esercizio delle sue mansioni di aiuto o di assistente, il ricorso è fondato nel senso dell'applicabilità dell'articolo 129 c.p.p., comma 2, che ovviamente prevale sulla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, sussistendo al contrario i presupposti per dichiarare il proscioglimento nel merito in quanto non risulta che l'imputato abbia commesso il fatto. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato non ha commesso il fatto.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2014