Sentenza 25 novembre 2008
Massime • 1
In tema di truffa aggravata ai danni dello Stato, dà luogo a tale reato e non a quello di cui all'art. 316 ter cod. pen. la condotta di chi produca la falsa autocertificazione di essere cittadino italiano o cittadino comunitario a sostegno della domanda volta ad ottenere l'assegno previsto dall'art. 1 della L. n. 266 del 2005 per ciascun figlio nato o adottato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2008, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 25/11/2008
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 1801
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 017906/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di VARESE;
nei confronti di:
1) AR RR RU, N. IL 06/08/1976;
avverso SENTENZA del 11/07/2007 GIP TRIBUNALE di VARESE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZAPPIA PIETRO;
lette/sentite le conclusioni del P.G..
FATTO
Con sentenza in data 11.7.2007 il GUP presso il Tribunale di Varese assolveva RU AR IE dai delitti alla stessa ascritti perché il fatto non era previsto dalla legge come reato. In particolare il decidente, premesso che la vicenda in esame traeva origine dalla concessione prevista dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 330 e 333 in favore dei cittadini italiani o comunitari di un assegno di Euro 1.000,00 per ciascun figlio nato o adottato, rilevava che nella condotta dell'imputata, cittadina extracomunitaria, che aveva proceduto alla richiesta di tale assegno, poteva ipotizzarsi il reato di cui all'art. 316 ter c.p. e non già il contestato reato di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, rilevando altresì che l'imputata andava comunque assolta da tale ultima imputazione, come pure dalla concorrente imputazione di cui all'art. 495 c.p., perché il fatto non era previsto dalla legge come reato.
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il Procuratore ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di un elemento di fatto decisivo per la motivazione. In particolare rileva la Procura che l'assunto del decidente, secondo cui la falsa attestazione contenuta nella "dichiarazione sostitutiva di certificazione" di essere cittadina italiana si connotava per la sua evidente grossonalità stante la contestuale esibizione del proprio documento di identità attestante la sua diversa nazionalità, non appariva in realtà suffragato da alcun riscontro probatorio, non risultando dagli atti di causa che l'interessata avesse proceduto nella circostanza alla esibizione di tale documento di identità.
Col secondo motivo di gravame il Procuratore ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione in ordine alla asserita grossolanità del falso. Rileva la Procura che l'ipotizzata presentazione di tale documento di identità al funzionario dell'Ufficio Postale era comunque irrilevante ai fini della configurabilità della grossolanità del falso, atteso che il predetto dipendente doveva solo controllare l'identità del richiedente e non riscontrare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'erogazione del contributo.
Col terzo motivo di gravame il Procuratore ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla asserita insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di truffa. In particolare il Procuratore ricorrente rileva che l'assunto del decidente circa siffatta ritenuta insussistenza dell'elemento oggettivo in considerazione della grossonalità del falso, si appalesava del tutto privo di motivazione, risultando per contro che la falsa dichiarazione dell'imputata aveva di fatto conseguito il risultato cui era diretta, e cioè l'erogazione del contributo;
e pertanto tale dichiarazione era idonea al raggiungimento del risultato voluto.
Col quarto motivo di gravame il Procuratore ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla asserita mancanza del dolo. In particolare rileva la Procura che l'interessata aveva sottoscritto la falsa dichiarazione di essere cittadina italiana o di altro paese comunitario, e non era consentito desumere dalla semplice qualità di straniera, peraltro residente in Italia dove svolgeva attività lavorativa, la incapacità a comprendere il contenuto della dichiarazione sottoscritta.
Col quinto motivo di gravame il Procuratore ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale relativamente alla esclusione della sussistenza dei reati contestati. In particolare rileva il ricorrente che erroneamente il GUP aveva ritenuto che l'imputazione di cui al capo b) della rubrica configurasse l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 316 ter c.p. e non quella prevista dall'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, atteso che il mendacio ed il silenzio assumevano connotazioni "artificiose" o di "raggiro", ed erroneamente aveva ritenuto che il reato di falso contestato al capo a) della rubrica dovesse ritenersi assorbito nell'altro reato sopra indicato.
Col sesto motivo di gravame il Procuratore ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale relativamente - nell'ipotesi di riconducibilità del fatto all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 316 ter c.p. - alla esclusione del reato di cui all'art. 495 c.p. In particolare rileva il ricorrente che, escluso l'assorbimento del reato di falso in quello di cui al predetto art.316 ter c.p., doveva ritenersi sussistente l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 495 c.p. versandosi in tema di falsa attestazione commessa dal privato in atto pubblico sulle proprie qualità personali, al fine di ottenere erogazioni pubbliche. Chiede quindi l'annullamento con rinvio della decisione impugnata. DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Come rammentato, infatti, tanto dal Pubblico Ministero ricorrente che dallo stesso giudice a quo, questa Corte ha avuto modo di affermare in più occasioni, che la fattispecie criminosa di cui all'art. 316 ter c.p. ha carattere residuale rispetto alla fattispecie della truffa aggravata e non è con essa in rapporto di specialità, sicché ciascuna delle condotte ivi descritte (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, e omissioni di informazioni dovute) può concorrere ed integrare gli artifici ed i raggiri previsti dalla fattispecie di truffa, ove di questa fattispecie criminosa siano integrati gli altri presupposti, come si verifica qualora le falsità e le omissioni si traducano in una artificiosa rappresentazione della realtà idonea ad indurre in errore quanti, non per scelta soggettiva ma in ragione del carattere giuridicamente fidefacente degli atti o documenti ad essi destinati, sano tenuti a fare sugli stessi affidamento (Cass. sez. 2, 6.7.2006, Carere;
Cass. sez. 2, 10.2.2006, p.m. in proc. Fasolo;
Cass. sez. 6, 31.5.2007, p.m. in proc. Piga;
v., anche, Cass. sez. 2, 26.2.2007, Consorte). Al riguardo si è infatti posto in evidenza come la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla tematica de qua, nella ordinanza n. 95 del 2004, dopo aver rammentato la coincidenza della questione con quella in passato sollevata per la previsione punitiva di cui alla L. 23 dicembre 1986, n. 898, art. 2, ha rilevato che "il carattere sussidiario e "residuale" dell'art. 316 ter c.p., rispetto all'art. 640 bis c.p., - a fronte del quale la prima norma è destinata a colpire fatti che non rientrino nel campo di operatività della seconda - costituisce dato normativo assolutamente inequivoco". Ha in tal modo escluso la automatica sovrapponibilità delle condotte individuate nell'art. 316 ter c.p. (dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) con quelle di cui all'art. 640 c.p., cioè con gli artifici e raggiri. Ha tuttavia espressamente riservato all'"ordinario compito interpretativo del giudice accertare, in concreto, se una determinata condotta formalmente rispondente alla fattispecie delineata dall'art.316 ter c.p., integri anche la figura descritta dall'art. 640 bis c.p., facendo applicazione in tal caso solo di quest'ultima previsione punitiva". E ciò perché la stessa Corte ha ritenuto evidente, anche in ragione delle preoccupazioni espresse dal legislatore nel corso dei lavori parlamentari, che "l'art. 316 ter c.p. sia volto ad assicurare agli interessi da esso considerati una tutela aggiuntiva e "complementare" rispetto a quella già offerta dall'art. 640 bis c.p., "coprendo", in specie, gli eventuali margini di scostamento, - per difetto - dal paradigma punitivo della truffa rispetto alla fattispecie della frode "in materia di spese", quale delineata dall'art. 1 della Convenzione (PIF): margini la cui concreta entità - correlata alle più o meno ampie "capacità di presa" che si riconoscono al delitto di truffa, avuto riguardo sia all'elemento degli "artifici o raggiri", in qualunque forma realizzati, sia all'induzione in errore - spetta all'interprete identificare, ma sempre nel rispetto - soggiunse conclusivamente la Corte - della inequivoca vocazione sussidiaria della norma oggi sottoposta a scrutinio".
Ciò sta dunque a significare che nella valutazione della fattispecie concreta è rimesso al giudice stabilire se la condotta che si è risolta in una falsa dichiarazione, per il contesto in cui è stata formulata, ed avuto riguardo allo specifico quadro normativo di riferimento nella cui cornice il fatto si è realizzato, integri l'artificio di cui all'art. 640 c.p. e se da esso sia poi derivata l'induzione in errore di chi è chiamato a provvedere sulla richiesta di erogazione.
La condotta descritta dal richiamato art. 316 ter c.p. si distingue, dunque, dalla figura delineata dall'art. 640 bis c.p. per le modalità, giacché la presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere deve essere "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e si distingue altresì per l'assenza di induzione in errore, considerato che ove l'ente erogante fosse stato in concreto "circuito" attraverso la produzione di elementi attestativi o certificativi artificiosamente decettivi, il fatto finirebbe per essere attratto nell'ambito della clausola di salvezza con cui lo stesso art. 316 ter c.p. esordisce. In questa prospettiva è ben vero che l'area applicativa della figura "sussidiaria" finisce per circoscriversi ad ipotesi che, nel panorama della più estesa tematica delle frodi, rischiano di assumere connotazioni del tutto marginali: ma ciò risponde, a ben vedere, proprio alla scelta - imposta dagli obblighi comunitari - di non lasciare nulla di impunito nello specifico settore, in linea con il carattere non soltanto sussidiario, ma anche residuale che - come ricorda l'ordinanza n. 45 del 2004 della Corte Costituzionale - caratterizza l'art. 316 ter c.p. rispetto all'art. 640 bis c.p.. La sussistenza, dunque, della induzione in errore, da un lato, e la natura fraudolenta della condotta, dall'altro, non possono che formare oggetto di una disamina da condurre caso per caso, alla stregua di tutte le circostanze che caratterizzano la vicenda in concreto.
In tale cornice ben si iscrive la vicenda oggetto del presente scrutinio giacché, come emerge dalla imputazione e dalla stessa sentenza impugnata, la truffa ai danni del Ministero dell'Economia e delle Finanze risulta essersi realizzata con artifici e raggiri consistiti, appunto, nella falsa dichiarazione di possedere la cittadinanza italiana o di altro paese dell'Unione Europea. Nè appare conducente, al riguardo, il rilievo del giudice a quo secondo il quale la "autocertificazione" avrebbe riguardato esclusivamente le condizioni di reddito e non gli altri requisiti di legge per fruire della provvidenza, giacché la dichiarazione relativa alla cittadinanza era anch'essa, a tutti gli effetti, una "autocertificazione", surrogatoria (e come tale penalmente presidiata) della certificazione amministrativa concernente lo status civitatis. Nè può reputarsi "scriminante" sul piano soggettivo, la "confusione" ingenerata dalla lettera accompagnatoria del Presidente del Consiglio dei Ministri, o il peculiare contesto in cui il bonus per i neonati è stato realizzato in via amministrativa, posto che il requisito della cittadinanza era di immediata ed agevole percezione e chiaramente indicato - come sottolinea la stessa sentenza impugnata - nel modulo sottoscritto dai richiedenti la provvidenza. Quanto, poi, alla circostanza che la presentazione del documento di identità all'Ufficio postale avrebbe agevolmente consentito di rilevare la carenza di quel requisito, rileva il Collegio che tale l'assunto - peraltro contestato nel merito dal Procuratore ricorrente - è inconferente agli effetti che qui rilevano, posto che, in ipotesi, il documento esibito dall'interessato era destinato a consentire l'identificazione del percettore, e non sua cittadinanza. La sentenza impugnata deve essere quindi annullata e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Varese per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Varese per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2009