Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2002, n. 4559
CASS
Sentenza 28 marzo 2002

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La procura speciale per il ricorso per cassazione, rilasciata dal ricorrente che quale genitore abbia agito, come nelle precedenti fasi di merito, per sè e quale legale rappresentante, per il riconoscimento del diritto alla pensione indiretta anche per la quota spettante alla figlia minore, deve intendersi rilasciata, oltre che in nome proprio, anche in nome e nell'interesse dalla figlia, qualora ciò risulti dall'intestazione e dal contenuto del ricorso, a margine del quale la procura sia apposta, anche se nella procura medesima la minore non sia menzionata.

In tema di pensione indiretta a carico della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri e Architetti - che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 6 del 1981, spetta ai superstiti (coniuge e figli) del professionista che abbia maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione e sia stato iscritto alla Cassa da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età - deve ritenersi, alla stregua di una interpretazione logico - sistematica che tenga anche conto di quanto stabilito nel precedente sesto comma, che la disposizione di cui al settimo comma dell'art. 25 della citata legge, diretta a regolare i rapporti nella fase di transizione dalla previgente disciplina a quella introdotta con la legge n. 6 del 1981, si riferisca soltanto al periodo di iscrizione richiesto per l'attribuzione della prestazione a coloro che fossero stati iscritti alla Cassa in data anteriore alla entrata in vigore della medesima legge, e non anche alla continuatività della iscrizione al momento dell'evento considerato dalla tutela previdenziale.

La nuova disciplina in materia di pensioni di reversibilità e indirette corrisposte dalla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti posta dall'art. 5 della legge 11 ottobre 1990, n. 290 (che ha sostituito il testo dell'art. 7 della legge 3 gennaio 1981, n. 6), e, in particolare, la previsione di un requisito contributivo meno rigoroso per la pensione indiretta a favore dei superstiti dell'iscritto, trovano applicazione dal giorno dell'entrata in vigore della relativa legge (2 novembre), attribuendo ai superstiti il diritto alla pensione dalla medesima data, ove questa spetti solo in base ai nuovi requisiti, e gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (da liquidarsi cumulativamente sui ratei di pensione maturati sino al 31 dicembre e nei limiti della maggior somma fra le stesse voci per i ratei successivi ex art. 16, comma sesto, legge 31 dicembre 1991, n. 412) sono dovuti dal centoventunesimo giorno a partire da quella data.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2002, n. 4559
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4559
    Data del deposito : 28 marzo 2002

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