Sentenza 28 marzo 2002
Massime • 3
La procura speciale per il ricorso per cassazione, rilasciata dal ricorrente che quale genitore abbia agito, come nelle precedenti fasi di merito, per sè e quale legale rappresentante, per il riconoscimento del diritto alla pensione indiretta anche per la quota spettante alla figlia minore, deve intendersi rilasciata, oltre che in nome proprio, anche in nome e nell'interesse dalla figlia, qualora ciò risulti dall'intestazione e dal contenuto del ricorso, a margine del quale la procura sia apposta, anche se nella procura medesima la minore non sia menzionata.
In tema di pensione indiretta a carico della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri e Architetti - che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 6 del 1981, spetta ai superstiti (coniuge e figli) del professionista che abbia maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione e sia stato iscritto alla Cassa da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età - deve ritenersi, alla stregua di una interpretazione logico - sistematica che tenga anche conto di quanto stabilito nel precedente sesto comma, che la disposizione di cui al settimo comma dell'art. 25 della citata legge, diretta a regolare i rapporti nella fase di transizione dalla previgente disciplina a quella introdotta con la legge n. 6 del 1981, si riferisca soltanto al periodo di iscrizione richiesto per l'attribuzione della prestazione a coloro che fossero stati iscritti alla Cassa in data anteriore alla entrata in vigore della medesima legge, e non anche alla continuatività della iscrizione al momento dell'evento considerato dalla tutela previdenziale.
La nuova disciplina in materia di pensioni di reversibilità e indirette corrisposte dalla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti posta dall'art. 5 della legge 11 ottobre 1990, n. 290 (che ha sostituito il testo dell'art. 7 della legge 3 gennaio 1981, n. 6), e, in particolare, la previsione di un requisito contributivo meno rigoroso per la pensione indiretta a favore dei superstiti dell'iscritto, trovano applicazione dal giorno dell'entrata in vigore della relativa legge (2 novembre), attribuendo ai superstiti il diritto alla pensione dalla medesima data, ove questa spetti solo in base ai nuovi requisiti, e gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (da liquidarsi cumulativamente sui ratei di pensione maturati sino al 31 dicembre e nei limiti della maggior somma fra le stesse voci per i ratei successivi ex art. 16, comma sesto, legge 31 dicembre 1991, n. 412) sono dovuti dal centoventunesimo giorno a partire da quella data.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2002, n. 4559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4559 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. CORRADO GUGLIEILMUCCI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GR LA vedova RO, in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore ON RO, elettivamente domiciliata in Barano d'Ischia, via Vittorio Emanuele n. 58, presso l'avv. Domenico Puca, che la rappresenta e difende giusta, delega in atti;
- ricorrente -
contro
INARCASSA - Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, in persona del legale rappresentante ing. Marcello Conti, elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni n. 288, presso gli avv.ti Mattia Persiani e Giampiero Proia, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2226 del Tribunale di Napoli depositata il 28 maggio 1998 (R.G. n. 47611/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 novembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Giampiero Proia;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al TO di Napoli in data 11 giugno 1993 la sig.ra LA GR, anche nella qualità di legale rappresentante della figlia minore ON UR, premesso che era vedova dell'ing. VI UR, deceduto il 1^ giugno 1990, già iscritto alla Cassa di previdenza ed assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti dal 3 novembre 1980, e che questa aveva rifiutato di concederle la pensione indiretta, per la ritenuta insussistenza dei requisiti di cui all'art. 25 legge 3 gennaio 1981 n. 6, chiedeva la condanna della predetta Cassa alla corresponsione della pensione, con decorrenza dalla data della domanda. Costituitasi in giudizio, la convenuta opponeva la cessazione dell'iscrizione dell'ing. UR alla Cassa di previdenza dall'aprile 1987, data in cui il professionista aveva ottenuto l'incarico per l'insegnamento nell'Istituto nautico Caracciolo, e la mancanza del requisito dell'anzianità contributiva di dieci anni. Il TO accoglieva la domanda con sentenza depositata il 31 dicembre 1994, la quale, appellata dalla soccombente, è stata poi riformata dal Tribunale della stessa sede, con pronuncia del 24 aprile/28 maggio 1998. Il giudice del gravame, ritenuta innanzi tutto l'inammissibilità, in quanto nuova proposta per la prima volta in appello, della domanda subordinata di pensione formulata ai sensi della legge n. 290 del 1990, ha escluso il diritto alla pensione di reversibilità dedotto dalla GR, in base al rilievo che l'iscrizione alla Cassa di previdenza ingegneri era cessata in epoca anteriore al decesso del coniuge. Perché sorga il diritto all'indennizzo è necessario, ha precisato la sentenza impugnata, che l'evento tutelato si verifichi in costanza del rapporto assicurativo, che vi sia cioè la relativa copertura, e l'eventuale deroga, la quale costituisce eccezione alla regola, deve essere espressamente prevista, come appunto nelle disposizioni dell'art. 7 della legge n. 6 del 1981: queste, nel configurare il diritto a pensione anche se l'iscrizione alla Cassa sia cessata al momento del decesso, determinano però un requisito minimo di anzianità contributiva elevato a dieci anni.
Avverso la pronuncia del Tribunale la GR ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi.
La Cassa di previdenza resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata, rileva preliminarmente la Corte, è la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente e con riferimento a ON UR, per non avere costei conferito idonea procura al difensore, come risulterebbe dalla procura a margine dell'atto. In effetti la procura è a firma soltanto di LA GR, ma a nulla rileva l'omessa menzione in essa del contestuale esercizio della rappresentanza legale per conto della figlia minore ON UR, risultando ciò nella intestazione del ricorso per cassazione, ove espressamente è indicato: "Ricorso per GR LA, vedova UR -, in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore UR ON, nata ad [...] [...]...". La spiegata qualità della ricorrente, ribadita anche nel contenuto del ricorso, ove si fa chiaro riferimento al diritto a pensione degli eredi del defunto ing. UR, tra cui appunto la predetta figlia minore, deve far ritenere che la procura speciale per il ricorso per cassazione, rilasciata dal ricorrente che quale genitore abbia agito, come nelle precedenti fasi di merito, per sè e quale legale rappresentante, per il riconoscimento del diritto alla pensione indiretta pure per la quota spettante alla figlia minore, sia stata rilasciata, oltre che in nome proprio, anche in nome e per conto della minore (cfr. Cass. 15 dicembre 1980 n. 6503). Passando all'esame del ricorso, la GR con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 25 legge 3 gennaio 1981 n. 6 e 111 Cost. Deduce che ai fini della liquidazione della pensione ai superstiti dell'ingegnere professionista in caso di iscrizione alla Cassa anteriormente al 1981 e per almeno due anni, esula dalla previsione della norma la persistenza della iscrizione al momento del verificarsi del rischio assicurato, e richiama l'orientamento espresso dalla pronuncia di questa Corte n. 1818 del 17 aprile 1989. Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, assume che la sentenza impugnata, limitandosi ad affermare soltanto in base al richiamo dei principi generali in tema di assicurazione la necessità della iscrizione dell'assicurato alla Cassa, ai fini del diritto dei congiunti superstiti alla pensione indiretta, non ha dato un sufficiente supporto argomentativo alla soluzione adottata. Richiama poi la legge n. 290 del 1990. la quale ha escluso l'incompatibilità dell'iscrizione dell'ingegnere alla Cassa per la contemporanea iscrizione ad altra forma di previdenza, e sostiene che la disciplina risultante da tale normativa, con la previsione della pensione sulla base di cinque anni di contribuzione, sebbene non continuativi, è applicabile anche nella specie, con la conseguenza che tale regola deve valere pure per la pensione ex art. 25 della legge n. 6 del 1981. I due motivi, che vanno congiuntamente trattati per la connessione delle questioni sottoposte all'esame della Corte, sono fondati nei limiti appresso precisati.
La legge 3 gennaio 1981 n. 6 in tema di prestazioni erogabili dalla Cassa nazionale di previdenza degli ingegneri e architetti, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, all'art. 7, che detta regole per la pensione di riversibilità ed indirette, al comma quarto stabilisce che essa "spetta, nei casi e alle condizioni di cui al primo comma, ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreché quest'ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa"; al quinto comma, "le pensioni di riversibilità ed indirette spettano solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla cassa con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, anche se la iscrizione era cessata al momento del sinistro".
Per la necessità, trattandosi di una normativa modificativa della precedente (legge 11 novembre 1971 n. 1046), di disciplinare transitoriamente le posizioni assicurative pregresse, l'art. 25 delle legge n. 6 del 1981, con riferimento alla prestazione oggetto della presente controversia, dispone al comma sesto, "per coloro che siano iscritti continuativamente alla cassa dalla data di entrata della cassa stessa si prescinde dalla condizione dell'antecedenza dell'iscrizione al compimento del quarantesimo anno di età, cui all'articolo 4, primo comma, lettera b), ed all'articolo 7, quarto comma"; al settimo comma, "gli iscritti alla cassa in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge conservano il diritto: 1) alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni;
2) alla pensione di inabilità ed indiretta con l'anzianità minima di:
a) due anni se iscritti prima del cinquantesimo anno di età; b) cinque anni, ovvero due anni ove l'evento sia conseguente a infortunio, se iscritti dopo il cinquantesimo anni di età ma primo del sessantesimo anno di età".
Ciò premesso, si deve osservare relativamente alla doglianza concernente la violazione di tale ultima disposizione, che non è nei termini riportati in ricorso la pronuncia di questa Corte n. 1818 del 17 aprile 1989, alla quale la ricorrente si riporta per sostenere la tesi addotta della sussistenza del diritto alla pensione indiretta per i familiari del professionista, soltanto sulla base della iscrizione dello stesso alla Cassa ingegneri e architetti per il periodo minimo di due anni, ed ancorché l'iscrizione fosse cessata anteriormente al rischio protetto. La citata pronuncia - che si riferisce alla richiesta di pensione di inabilità avanzata da un professionista, dopo un periodo di iscrizione alla Cassa ingegneri e architetti per un periodo di circa sedici anni, in relazione ad infermità totalmente invalidante verificatasi durante il periodo di iscrizione, ma con domanda proposta quando era cessata l'iscrizione - esclude infatti, nella ipotesi prevista dal comma settimo del citato art. 25, ove, con disposizione di maggior favore per gli assicurati, è stabilita, per coloro che alla data di entrata in vigore della legge fossero già iscritti alla Cassa, una riduzione del periodo di contribuzione minima per fruire delle prestazioni indicate dalla norma, soltanto la permanenza della iscrizione del professioni sta alla Cassa di previdenza al momento della domanda, confermando invece che l'evento oggetto della tutela previdenziale, debba verificarsi in detta ipotesi nel periodo in cui il professionista sia stato iscritto alla Cassa.
Questo orientamento giurisprudenziale è stato poi confermato da Cass. 8 marzo 1990 n. 1876, che nell'esaminare fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha precisato che la deroga stabilita dal settimo comma della disposizione transitoria del citato art. 25, diretta a regolare i rapporti nella fase di transizione dalla previgente disciplina all'altra introdotta con la legge n. 6 del 1981, si riferisce soltanto al periodo richiesto per l'attribuzione delle prestazione a coloro che fossero stati iscritti alla cassa in data anteriore alla entrata in vigore della medesima legge, e non anche alla continuatività della iscrizione al momento dell'evento considerato dalla tutela previdenziale. Tali principi devono essere qui ribaditi, condividendo il Collegio le persuasive argomentazioni che li sostengono. Ai fini della interpretazione della norma, infatti, deve tenersi conto non solo del significato delle parole che la compongono, ma essa va considerata unitariamente nelle sue connessioni con le altre disposizioni della normativa che disciplina la materia. E qui, ove si volesse accedere all'interpretazione del comma settimo dell'art. 25 legge n. 6 del 1981, alla quale fa riferimento la ricorrente, si deve rilevare che, oltre a rimanere privo di validità il sesto comma del medesimo articolo, come sottolineato da Cass. 8 marzo 1990 n. 1876, si verrebbe a creare un contrasto fra la disposizione dell'art. 7, laddove prevede una contribuzione di dieci anni alla Cassa per l'erogazione della pensione di riversibilità nella ipotesi in cui la iscrizione del professionista fosse già cessata al momento della morte, e quella di cui al settimo comma dell'art. 25, secondo il quale sarebbero sufficienti due anni.
La censura concernente la violazione di quest'ultima disposizione deve essere perciò disattesa.
Il Tribunale, osserva però la Corte, non ha considerato la disciplina successiva in tema di previdenza per gli ingegneri e architetti dettata dalla legge 11 ottobre 1990 n. 290, ove all'art. 5, il quale sostituisce l'art. 7 della legge n. 6 del 1981, è stabilito, al terzo comma, per la parte che qui interessa, che "la pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al comma primo, ai coniugi e ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreché quest'ultimo abbia maturato al momento del decesso almeno cinque anni anche non consecutivi di effettiva iscrizione e contribuzione alla cassa". Detta disciplina sopravvenuta è infatti applicabile ai rapporti che come quello derivante dalla pensione di riversibilità non possono considerarsi esauriti con la morte dell'assicurato, svolgendosi anzi dopo tale evento, e sono in atto alla data di entrata in vigore della nuova legge più favorevole (cfr. Cass. 29 agosto 1995 n. 9133 proprio con riguardo a pensione di reversibilità a carico della Cassa nazionale di previdenza ingegneri e architetti).
Erroneamente, invero, il giudice del gravame ha ritenuto che la domanda di liquidazione della pensione ai sensi della legge n. 290 del 1990 fosse domanda nuova, in quanto formulata per la prima volta in appello. Pacifico in atti, secondo quanto espressamente rilevato dalla sentenza impugnata (v. pag. 4), che l'ing. VI UR era stato iscritto alla Cassa, odierna resistente, dal 3 gennaio 1980 al lo aprile 1987, e che questa circostanza, come pure precisato dal Tribunale (v. pag. 2 della sentenza impugnata), era stata dedotta dalla ricorrente sin dal ricorso introduttivo del giudizio, il richiamo ad una diversa disposizione di legge, in luogo di quella cui inizialmente la parte ha fatto riferimento, non costituisce modificazione della causa petendi, in quanto ai fini della identificazione di questa rilevano non già le ragioni giuridiche addotte a fondamento della domanda ma l'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta. Il ricorso deve essere perciò accolto e la sentenza impugnata va cassata. Trattandosi di violazione di legge e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto - la Cassa di previdenza resistente si è limitata, anche con il ricorso in appello, a contestare il diritto fatto valere in giudizio dalla GR, soltanto sotto il profilo del requisiti dell'anzianità contributiva dei dieci anni (richiesta dalla legge 3 gennaio 1981 n. 6), senza porre in discussione l'esistenza delle altre condizioni necessarie per l'attribuzione dell'invocato trattamento pensionistico - la causa va decisa nel merito, con il riconoscimento del diritto della ricorrente alla pensione indiretta richiesta. Poiché tale statuizione è fondata sulla richiamata legge 11 ottobre 1990, che, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 1990 n. 244, è entrata in vigore il 2 novembre 1990, la decorrenza della pensione deve essere fissata da quest'ultima data: la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, spettanti in conseguenza del ritardo dell'adempimento, sono dovuti dal centoventunesiomo giorno a partire dalla medesima data (2 novembre 1990) e vanno liquidati cumulativamente sui ratei di pensione maturati sino al 31 dicembre 1991, e nei limiti della maggior somma fra le stesse voci per i ratei successivi (art. 16, sesto comma, legge 30 dicembre 1991 n. 412). Quanto alle spese di giudizio, ricorrono giusti motivi per compensare quelle di appello;
quelle di primo grado e di legittimità, liquidate come in dispositivo, per il principio della soccombenza, sono poste a carico della Cassa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, condanna l'INARCASSA - Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti a corrispondere dal 2 novembre 1990 alla ricorrente, in proprio e nella qualità, la pensione indiretta spettante in conseguenza della morte del coniuge con rivalutazione monetaria e interessi legali, calcolati dal centoventunesimo giorno a partire dal 2 novembre 1990, sui ratei maturati sino al 31 dicembre 1991, e con la maggior somma fra rivalutazione monetaria e interessi sui ratei maturati successivamente;
condanna inoltre la Cassa resistente al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e di cassazione, liquidate le prime in complessivi euro 619,75 (di cui euro 206,58 per diritti) e le altre in euro 10.35, oltre a euro 2.500 pari a (duemilacinquecento) per onorari;
compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di appello.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio, il 28 novembre 2001 e il 23 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2002