Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8562/2014
RE BBLICA ANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. r.g. 8562/2014 promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Maria Barilaro;
Parte_1
ATTORE
contro
Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, costituito anche in proprio, rappresentata e difesa dall'avv. Natale Clemente;
CP 2 in persona del legale rappresentante pro tempore, costituito anche in proprio, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Natale Clemente;
Controparte 3 in persona del legale rappresentante pro tempore, costituito anche in proprio, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Natale Clemente;
Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Natale Clemente;
CONVENUTI/ATTORI IN RICONVENZIONALE
nonché contro estinta ex lege, rappresenta e difesa, giusta Controparte_5
mandato in atti, dall'avv. Carla Parisi;
Parte 2 , rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Marco Napoletano;
"rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Mariangela Miriam Parte 3
Quiete;
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Pierpaolo Bagordo;
Parte 4
Pt 8Parte 7 Parte_6 Parte 5
,
'tutti rappresentati e difesi, giusta Parte 10
[...] Parte 9
CONVENUTI
OGGETTO: azione di nullità ex art. 1418 c.C.
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 15 maggio 2024, che qui si intendono integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore conveniva in giudizio la [...] 1.
Controparte 6 la Controparte 4 la , la CP_3 e la CP_7 Controparte_5
[ ….. chiedendo di accertare e dichiarare la nullità dei seguenti contratti stipulati per atto pubblico, poiché conclusi in violazione di norme imperative: i) contratto di compravendita di cose future del
19 maggio 2011, stipulato tra Controparte_6 e Controparte_4 (rep. n. 54236, racc. n. 17834);
ii) contratto di compravendita di cose future del 20 aprile 2012, stipulato tra Controparte 6 e
(rep. n. 54611, racc. n. 18160); iii) contratto di vendita del 5 luglio 2012, stipulato Controparte_4
Controparte 4 (rep. n. 54687, racc. n. 18223); iv) contratto di vendita del tra Parte 11
10 marzo 2011, e successivo atto di precisazione, stipulato tra Controparte 6 e [...]
Controparte_5 (rep. n. 54660, racc. n. 18201); in subordine, la condanna di CP 2 e
CP_3 al risarcimento dei danni per inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto preliminare del 27 maggio 2004.
Controparte_6 eraA fondamento delle domande spiegate, l'attore riferiva che: 1) la proprietaria di una vasta area, sita nel comune di Monopoli, censita al foglio 11 particelle 3953, 3954,
3261, 3955, 3951, 5935, 3960, 3961, 3962, 3957, 3958, 3947, 3946, 3945, 3944, 3943, 3942, 3940,
3941, 3937, 3938, 2497 e 3939, per una superficie totale di 26.524 mq., con annessi accessori;
2) la
CP_6, unitamente alla Cooperativa Edilizia 90 srl, aveva presentato presso l'ufficio tecnico del comune di Monopoli un programma integrato, volto alla riqualificazione dell'anzidetta area, mediante la realizzazione di fabbricati per l'edilizia agevolata, oltre a infrastrutture e urbanizzazione;
3) la CP 6 era costituita da due soci, la (che deteneva l'1%) e la CP 2 (che CP_3
CP 3 era così ripartito, il 10% dalla CP_2 deteneva il 99%); a sua volta, il capitale della
[...] e il 90% dal sig. Persona_1 a seguire, il capitale della CP 2 era detenuto per l'1%
4) al fine di addivenire all'acquisto dalla CP 2 e il 99% era di proprietà del sig. Persona 1 dell'anzidetta area di proprietà della CP_6, l'attore aveva condotto le trattative direttamente con il sig.
Persona 1 poiché proprietario della quasi totalità della suddette società, che si concretizzarono nella sottoscrizione di un contratto preliminare in data 27 maggio 2004, con cui la CP 3 e la CP 2 si obbligavano a vendere all'attore, con conseguente assunzione di obbligo all'acquisto, il
100% delle quote di partecipazione al capitale sociale della CP_6, al prezzo complessivo di €
4.131.655,19, sottoponendo l'efficacia del contratto alla condizione risolutiva espressa, indicata all'art. 12 del medesimo contratto, "Il presente contratto è risolutivamente condizionato all'approvazione della convenzione di lottizzazione con il comune di Monopoli da parte della autorità preposte nel termine essenziale, perentorio e non derogabile, di dodici mesi dalla data di sottoscrizione della presente scrittura. Nel caso di diniego della succitata autorizzazione amministrativa e/o di scadenza del termine di dodici mesi sopra indicato, il presente contratto preliminare dovrà considerarsi risolto ipso iure"; 5) decorso il termine indicato nella condizione risolutiva, le convenute CP 3 e CP 2 decidevano di non sottoscrivere il contratto definitivo di cessione delle quote, ragion per cui l'attore decideva di adire il Tribunale di Bari al fine di ottenere l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. dell'obbligo di concludere il predetto contratto definitivo;
6) con sentenza n. 929/2008, il Tribunale di Bari rigettava la domanda ex art. 2932 c.c. formulata dall'attore e, a seguito di gravame, la Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 796/2012, in riforma della sentenza di primo grado, trasferiva all'attore la proprietà delle quote delle CP_6, subordinando tale trasferimento al pagamento della somma pattuita nel contratto;
7) prima della definizione del giudizio di appello, la CP_6 trasferiva la quasi totalità degli immobili di cui era proprietaria in favore della , ponendo in essere i Controparte_8 Controparte_5
contratti di compravendita di cui l'odierno attore chiede, in via principale, dichiararsi e accertarsi la nullità per violazione di norme imperative, poiché trattasi di cessione effettuata in violazione della normativa disciplinante l'attività di liquidazione delle società e, nello specifico, in violazione degli artt. 2484 n.6 c.c. e 2487 c.c., con conseguente nullità ex art. 1418 c.c. dei sottoscritti contratti, in quanto contrari alla normativa in tema di liquidazione societaria (quote societarie in ordine alle quali l'attore non manifestava più alcun interesse, a fronte della predetta dismissione da parte della CP_6).
In subordine, condanna al risarcimento dei danni.
Con comparsa del 16.10.2024 e contestuale domanda riconvenzionale, si costituiva la 2.
contestando in fatto e in diritto quanto dedotto da parte attrice. Nello specifico, la Controparte_4 rappresentava che i contratti posti in essere dalla Controparte 6 negli anni 2011 CP 4
e 2012, non violavano l'oggetto sociale della CP 6 né tantomeno le norme imperative in tema di scioglimento e liquidazione societaria, in quanto non vi era uno stato di liquidazione di fatto della società tale da indurre allo scioglimento della stessa, né poteva ritenersi cessata l'attività della CP_6
a seguito delle anzidette cessioni poiché quest'ultima, non solo aveva incamerato ingenti somme dalle vendite suddette, ma aveva continuato negli anni la sua attività come risultante dai bilanci depositati per gli anni 2011 e 2012 nonché dallo stato patrimoniale e contabile della società. Da ultimo, la [...] CP_4 proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento danni, patrimoniali e non, anche ex art. 96 c.p.c., per il discredito commerciale subito dalla CP 4 a seguito della trascrizione della domanda giudiziale oggetto di causa da parte dell'attore, così bloccando e pregiudicando l'attività di vendita degli immobili realizzati. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda attorea e la condanna al risarcimento dei danni. 3. Con comparsa del 16.10.2014 e contestuale domanda riconvenzionale, si costituivano
CP 3 le quali, condividendo quantoin giudizio le società CP 2 Controparte 6 e dedotto in fatto e in diritto dalla Controparte_4 contestavano, sulla scorta delle medesime ragioni, quanto dedotto da parte attrice nel proprio atto introduttivo, chiedendo il rigetto della domanda.
Formulavano, altresì, domanda riconvenzionale di condanna di parte attrice al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 co.1 e 2 c.p.c. 4. Con comparsa del 16.10.2014 e contestuale domanda riconvenzionale, si costituiva la
Controparte_9 rappresentando che, stante il completo conseguimento del proprio oggetto sociale (ovvero, realizzazione e assegnazione in via definitiva di alloggi ai soci assegnatari, dando così esecuzione al programma integrato di intervento stipulato con il comune di Monopoli), la stessa era stata posta in liquidazione in data 26 giugno 2014, in attesa di iscrizione e registrazione presso la CCIAA di Bari. Ad ogni modo, contestava in fatto e in diritto quanto dedotto da parte attrice, eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per genericità della causa petendi nonché il difetto di legittimazione passiva a fronte della propria estraneità alla domanda di accertamento della nullità dei contratti di vendita stipulati dalla Controparte_6 per violazione delle norme dettate in tema di liquidazione societaria. In subordine, chiedeva il rigetto della domanda attorea, associandosi alle deduzioni in fatto e in diritto sollevate dalle altre parti convenute, con condanna in via riconvenzionale dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. In caso di accoglimento anche parziale della domanda, formulava domanda riconvenzionale di condanna della
Controparte_6 alla restituzione del prezzo di vendita, nonché al risarcimento dei danni, pari al costo dell'investimento effettuato dalla convenuta, con azione di garanzia ex artt. 1338 e 1483 c.c. 5. Concessi alle parti i termini ex art. 183 co. VI c.p.c, il G.U. rinviava all'udienza del
25.03.2016 per l'espletamento dell'interrogatorio formale di Controparte_10 e CP 11 riservandosi sul resto delle richieste istruttorie ed eccezioni formulate dalle parti.
Con ordinanza del 18.12.2016, ammetteva la prova orale formulata dalla convenuta [...]
e la prova contraria formulata da parte attrice;
con successiva Controparte 12 ordinanza del 16.09.2017, ammetteva le prove orali richieste da parte attrice.
In data 18.04.2018, la Controparte_5 comunicava a mezzo del 6.
procuratore costituito la chiusura della procedura di liquidazione, con conseguente cancellazione della società annotata alla CCIAA di Bari in data 22.03.2018.
Con ricorso in riassunzione depositato il 16.03.2019, l'attore manifestava la volontà di proseguire il giudizio e, con successivo provvedimento del 21.03.2019, il G.U. disponeva la prosecuzione rinviando all'udienza del 25.10.2019 con termine per la notifica dell'11.10.2019.
Notificato il ricorso in riassunzione ai soci della Controparte_5 7.
estinta, si costituivano in giudizio i sigg.ri Parte 8 Parte 5 CP 13 '
'Parte 10 eccependo preliminarmente il proprioParte_9 Parte 7 e difetto di legittimazione passiva, in quanto, pur essendo soci fondatori della Cooperativa Edilizia 90
(come risultante dall'atto costitutivo e dall'estratto del libro dei soci), la loro qualità di socio era cessata in data 15.05.1992 (vent'anni prima la conclusione dei contratti di cui si chiede dichiararsi la nullità) per dimissioni regolarmente annotate. In via principale, formulavano richiesta di estromissione dal giudizio e in subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedevano di limitare la propria responsabilità al valore delle quote acquistate (come risultanti dal libro soci) ovvero alla cifra percepita in seguito alla liquidazione della società.
& Con comparse rispettivamente del 15.01.2021, del 23.02.2021 e del 31.03.2021, si costituivano i soci associandosi alle conclusioniParte 2 Parte_4 e Parte 3
rassegnate dagli anzidetti soci costituitisi in giudizio.
CP 4 quale società formatasi, 9. In data 27.04.2021 si costituiva in giudizio la unitamente ad altra non costituita in giudizio, in luogo della Controparte_4 10. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti e prove testimoniali, è pervenuta all'udienza del 15.05.2024, ove sulle conclusioni delle parti è stata riservata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva degli ex soci della ovvero dei sigg.ri Parte 8 Parte 5 CP 13 Controparte_5
Parte 9 Parte 10 Parte 2 Parte 4 e [...] Parte 7 Pt 3 sulla scorta delle seguenti considerazioni.
Sul punto, è noto che in ossequio a quanto disposto dall'art. 2495, co.2 c.c. (che prevede che
"ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”), i soci subentrano nel lato passivo del rapporto, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, solo se e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché l'accertamento di tale circostanza costituisce presupposto della assunzione, in capo agli stessi, della qualità di successori e, conseguentemente, della legitimatio ad causam ai fini della prosecuzione del processo (Cass. Civ. ord. n. 24895/2020, conf. Cass. Civ., sez.
V, n. 2444/2017); ne consegue, pertanto, che l'effettiva percezione delle somme da parte dei soci, in base al bilancio finale di liquidazione, e la loro entità vanno provate da parte del creditore che agisce contro i soci per il recupero dei pregressi debiti della società, in applicazione degli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova.
Ciò detto, nel caso di specie, come risultante documentalmente dal bilancio finale di liquidazione e annesso piano di riparto della datato 11.08.2017 (in Controparte_5
atti), nessuno dei predetti convenuti risulta annoverato nell'elenco dei soci della cooperativa estinta ex lege né tanto meno destinatario pro quota del residuo attivo della società così come ripartito nel pedissequo piano di riparto.
A quanto precede, aggiungasi, altresì, che tutti gli anzidetti convenuti hanno perso la qualità di socio, rassegnando le rispettive dismissioni nel biennio 1992 – 1994, come risultante dall'estratto del libro soci prodotto da ciascun convenuto, quindi anche antecedentemente la stipula dei contratti di cui si eccepisce la nullità.
Nel merito la domanda non è meritevole di accoglimento. 2.
In diritto occorre precisare che l'azione di nullità di un contratto può essere esperita da 3.
chiunque vi abbia interesse, potendosi ricomprendere in tale accezione anche il soggetto che, sebbene estraneo al contratto impugnato, assuma una posizione giuridicamente qualificata rispetto ad esso. In altri termini, colui che intende esperire il rimedio dell'azione di nullità del contratto, deve essere titolare di un interesse a conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, non soltanto non altrimenti conseguibile, ma che potrebbe, altresì, essere irrimediabilmente pregiudicato, ove non venisse accertata la nullità del negozio impugnato. Pertanto, la generalità dell'azione di nullità non esime il soggetto che la propone dal dimostrare il proprio interesse ad agire secondo le norme generali
(art. 100 c.p.c.) (Cass. n. 2670/2020). 4. Passando, dunque, a verificare le condizioni dell'azione ivi esperita, può affermarsi il difetto dell'interesse ad agire in capo a Difatti, la domanda ex art. 2932 c.c. Parte 1 azionata dal Pt 1 è stata definitivamente rigettata con sentenza della Corte d'Appello di Bari n.
731/2020 che ha recepito il principio della Corte di Cassazione, ritenendo avverata la condizione risolutiva apposta al contratto preliminare che, risolto, non può più essere portato ad esecuzione. Va da sé che la declaratoria di nullità dei contratti oggetto del presente giudizio non recherebbe all'attore alcun risultato utile, non essendo lo stesso portatore di alcun interesse giuridicamente qualificato rispetto ai contratti di cui invoca la nullità. 5. Ferma la natura assorbente del superiore motivo di rigetto, può aggiungersi che non vi sarebbero, neppure nel merito, i presupposti per procedere alla nullità dei contratti richiamati, per l'asserita violazione delle norme imperative in tema di scioglimento e liquidazione societaria.
Parte attrice assume che le operazioni economiche poste in essere dalla CP_6 con la [...]
CP 4 e la Controparte 14 avrebbero privato di valore le quote sociali della CP_6
(oggetto del preliminare del 27.5.2004), nonché violato l'oggetto sociale della Controparte_6 e le norme imperative in tema di scioglimento e liquidazione della società. Nello specifico, l'attore ritiene che gli immobili oggetto di vendita costituissero l'unica e sola attività della Controparte_6 e,
poiché l'oggetto sociale della convenuta coincideva con i beni immobili venduti, con le operazioni di vendita si sarebbe realizzato uno scioglimento della società per volontà dei soci. In particolare, si sarebbe realizzato lo scioglimento previsto dall'art. 2484 c.c. n.6 c.c. "per deliberazione dell'assemblea dei soci", purtuttavia assente nel caso di specie, con conseguente violazione di legge.
In realtà, sulla scorta della produzione documentale in atti, è dato evincersi che, con riferimento all'oggetto sociale della Controparte_6 contrariamente a quanto addotto da parte attrice,
l'oggetto sociale non si esaurisce nella proprietà degli immobili oggetto di contratto, articolandosi piuttosto nelle seguenti attività economiche risultanti dalla visura camerale della società, pagg.3 e 4, di cui si riportano per stralci i tratti salienti (cfr. DOC. 1 fasc. parte attrice): "La società ha per oggetto l'attività di edilizia in genere, in proprio e per conto di terzi. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale essa può, svolgere, pertanto, le seguenti attività, che vengono elencate a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: costruire e vendere fabbricati di ogni genere, acquistare e
*** vendere aree e immobili, installare impianti industriali, produrre e vendere conglomerati, compravendere beni immobili, beni mobili e macchinari in genere, realizzare e gestire impianti,
....
La società ha, inoltre, per oggetto: la realizzazione e la gestione, per conto proprio e/o di terzi
...
di impianti industriali, frigoriferi, magazzini, silos, serbatoi per la conservazione, trasformazione e condizionamento di prodotti importati e da esportare per conto proprio o di terzi, La società può
....
assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, mandati, nonché compiere tutte le
...
operazioni commerciali (anche di import – export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali". È, dunque, evidente che l'attività di compravendita degli immobili rientra pienamente nell'oggetto sociale della Controparte_6
In secondo luogo, l'attore sostiene che la CP_6 con le predette operazioni di compravendita abbia di fatto svuotato il patrimonio sociale, assunto non condivisibile attesa la natura onerosa dei contratti posti in essere dalla società negli anni 2011 e 2012. A tal proposito, in seguito a tali operazioni di compravendita la CP_6 ha incamerato per l'anno 2011 una somma complessiva pari ad
€ 5.540.000,00 e per il successivo 2012 una somma complessiva pari ad € 1.965.000,00.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, negli anni successivi la CP_6 ha continuato la propria attività, svolgendo attività edilizia per soggetti terzi, diversi dalle parti di cui al presente giudizio, come da fatture depositate con le memorie ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c. dalla convenuta nonché dal bilancio relativo all'anno 2013 (cfr. DOC. 5 note difensive convenuta CP_6 del 19.05.2020). Nello specifico, trattasi delle fatture nn. 5, 6, 7, 8, 9, 9B, 9-C, 10, 11, 12, 13 dell'anno 2013 per un totale di
€ 363.731,00 e la fattura n. 1 del 2014 per € 20.000,00. Non si è, dunque, concretizzato alcun scioglimento di fatto della società e messa in liquidazione della stessa.
Infine, occorre evidenziare che in tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinare la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità. Pertanto, laddove fondata, la violazione di norme relative al procedimento di liquidazione di una società, benché inderogabili, determinerebbe, al più, la responsabilità dei soci o dei liquidatori per la condotta inadempiente. 6. Va, altresì, rigettata la domanda riconvenzionale dei convenuti di risarcimento dei danni patiti per difetto di prova in ordine all'an e al quantum della pretesa.
Analogamente va rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi alcuna mala fede nell'azione promossa dall'attore, anche in ragione della precedente azione intentata e del suo accoglimento in primo grado. 7. Attesa la reciproca soccombenza e le vicende processuali che hanno dato origine al presente giudizio sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
- rigetta la domanda di nullità ex art. 1418 c.c.;
- rigetta le domande riconvenzionali proposte e la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
- spese integralmente compensate.
-ordina al Conservatore dei RR. II. territorialmente competente di eseguire la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale del 2.7.2024, reg. gen. 22839, reg. part. 17591, presentazione
58, con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso in Bari il 31.12.2024
Il Giudice
Laura Vincenza Amato