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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/10/2025, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7781 / 2022 Ruolo gen
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa AF Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del
22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv GAROFALO ANTONIO e Parte_1
PICCIRILLO TERESA
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv GALLO LIDIA Controparte_1
OPPOSTO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02/12/2022 parte ricorrente si è opposto all'atto di precetto, ricevuto in data 14.11.2022 unitamente all'ordinanza n. 32367/2021 della S.C. del 08.11.2021
(munita di formula esecutiva in data 29.03.2022) su istanza del per il Controparte_1
pagamento della somma complessiva di € 36.411,23, deducendone in via principale la nullità perché non supportato da idoneo titolo esecutivo;
instauratosi il contraddittorio si costituiva il convenuto per dedurre l'infondatezza dell'eccezione di nullità del precetto sollevata per CP_1
essere il ricorrente a conoscenza dei propri obblighi restitutori;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 E' pacifico tra le parti che con decreto ingiuntivo n. 2282/2006, il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, in funzione del Giudice del Lavoro, ingiungeva al al pagamento della Controparte_1
somma di € 24.446,31 in favore del Sig che il proponeva opposizione avverso il Pt_1 CP_1
decreto ingiuntivo ed il giudizio si concludeva con sentenza n. 1118/2010 con la quale il Tribunale confermava l'ingiunzione emessa, che l' proponeva gravame avverso la sentenza CP_2
di primo grado che veniva accolto dalla Corte d'appello di Napoli che con sentenza n. 1565/2015 revocava il decreto ingiuntivo e che il ricorso per Cassazione proposto dal Sig veniva Pt_1
respinto;
Pacifico è anche che, nelle more del giudizio d'Appello, il sig esperiva azione esecutiva nei Pt_1
confronti del che gli corrispondeva l'importo di euro 23.373,88, al netto delle Controparte_1
ritenute fiscali;
Tanto premesso si osserva che l'oggetto del presente giudizio non consiste nell'accertamento del diritto del a ripetere gli importi che ha versato in forza di un titolo esecutivo Controparte_1
caducato (come sostenuto dalla parte convenuta nella difesa spiegata) ma nella valutazione C dell'idoneità dell'ordinanza della , posta a base dell'atto di precetto, ad esser posta a base dell'ingiunzione di pagamento;
Nella fattispecie va del tutto esclusa la possibilità di ritenere l'atto di precetto supportato da idoneo titolo esecutivo atteso che la pronuncia della S.C. posta a base dello stesso non contiene alcuna espressa statuizione in ordine agli obblighi restitutori del Sig (cfr. Cass. sent. Pt_1
n.18062/18; Cass. sent. n. 12387/16);
L'opposizione va pertanto accolta con conseguente declaratoria di nullità dell'atto di precetto opposto;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
7781 / 2022
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto;
Condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opponente che Controparte_1
liquida in euro 2.700,00 per compensi oltre accessori e contributo (se versato) con attribuzione ai procuratori antistatari
2 Santa Maria Capua Vetere ,03/10/2025
3
Il giudice
Dott.ssa AF
Caporale
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa AF Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del
22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv GAROFALO ANTONIO e Parte_1
PICCIRILLO TERESA
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv GALLO LIDIA Controparte_1
OPPOSTO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02/12/2022 parte ricorrente si è opposto all'atto di precetto, ricevuto in data 14.11.2022 unitamente all'ordinanza n. 32367/2021 della S.C. del 08.11.2021
(munita di formula esecutiva in data 29.03.2022) su istanza del per il Controparte_1
pagamento della somma complessiva di € 36.411,23, deducendone in via principale la nullità perché non supportato da idoneo titolo esecutivo;
instauratosi il contraddittorio si costituiva il convenuto per dedurre l'infondatezza dell'eccezione di nullità del precetto sollevata per CP_1
essere il ricorrente a conoscenza dei propri obblighi restitutori;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 E' pacifico tra le parti che con decreto ingiuntivo n. 2282/2006, il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, in funzione del Giudice del Lavoro, ingiungeva al al pagamento della Controparte_1
somma di € 24.446,31 in favore del Sig che il proponeva opposizione avverso il Pt_1 CP_1
decreto ingiuntivo ed il giudizio si concludeva con sentenza n. 1118/2010 con la quale il Tribunale confermava l'ingiunzione emessa, che l' proponeva gravame avverso la sentenza CP_2
di primo grado che veniva accolto dalla Corte d'appello di Napoli che con sentenza n. 1565/2015 revocava il decreto ingiuntivo e che il ricorso per Cassazione proposto dal Sig veniva Pt_1
respinto;
Pacifico è anche che, nelle more del giudizio d'Appello, il sig esperiva azione esecutiva nei Pt_1
confronti del che gli corrispondeva l'importo di euro 23.373,88, al netto delle Controparte_1
ritenute fiscali;
Tanto premesso si osserva che l'oggetto del presente giudizio non consiste nell'accertamento del diritto del a ripetere gli importi che ha versato in forza di un titolo esecutivo Controparte_1
caducato (come sostenuto dalla parte convenuta nella difesa spiegata) ma nella valutazione C dell'idoneità dell'ordinanza della , posta a base dell'atto di precetto, ad esser posta a base dell'ingiunzione di pagamento;
Nella fattispecie va del tutto esclusa la possibilità di ritenere l'atto di precetto supportato da idoneo titolo esecutivo atteso che la pronuncia della S.C. posta a base dello stesso non contiene alcuna espressa statuizione in ordine agli obblighi restitutori del Sig (cfr. Cass. sent. Pt_1
n.18062/18; Cass. sent. n. 12387/16);
L'opposizione va pertanto accolta con conseguente declaratoria di nullità dell'atto di precetto opposto;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
7781 / 2022
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto;
Condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opponente che Controparte_1
liquida in euro 2.700,00 per compensi oltre accessori e contributo (se versato) con attribuzione ai procuratori antistatari
2 Santa Maria Capua Vetere ,03/10/2025
3
Il giudice
Dott.ssa AF
Caporale