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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 27/06/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2605 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F. ), entrambi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Oristano, alla via San Francesco n. 18, presso lo studio dell'Avv.
MARCELLO SEQUI, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano;
INTERVENUTO PER LEGGE
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti:
“A. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e , ordinando al Parte_1 Parte_2 competente Ufficiale di Stato Civile di procedere con le relative annotazioni;
B. Disporre che il Sig.
corrisponda alla Sig.ra l'importo mensile di €. 400,00 fino alla data in cui verrà Pt_2 Pt_1 pubblicata la sentenza di divorzio, da versarsi mediante accredito sul conto corrente intestato alla
Pagina 1 Sig.ra e contraddistinto dall'IBAN [...], entro il giorno 10 di Pt_1 ciascun mese;
C. Spese compensate”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“il Tribunale voglia omologare la separazione fra e , alle condizioni Parte_1 Parte_2 indicate dalle parti nel ricorso congiuntamente da loro proposto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 01.08.2024, hanno congiuntamente Parte_1 Parte_2
adito il Tribunale di Oristano allo scopo di ottenere la pronuncia della separazione personale tra i coniugi, con l'obbligo in capo all' di corrispondere mensilmente in favore della la somma Pt_2 Pt_1
di euro 400,00 fino alla data di pubblicazione della sentenza di divorzio e compensazione delle spese di lite.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in San Vero Milis in regime di separazione patrimoniale
(trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Vero Milis, atto n. 4, parte I, serie, ufficio
1, anno 2009).
Dalla relazione tra le parti, prima del matrimonio, era nato in [...] il figlio Persona_1
(19.07.1994), attualmente economicamente autosufficiente e residente per conto proprio in San Vero
Milis.
Stante l'intollerabilità della convivenza, ed essendo ormai definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis posta alla base del matrimonio, i ricorrenti hanno domandato congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle condizioni sopra trascritte.
Entrambe le parti hanno dichiarato, nel ricorso introduttivo, di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire personalmente alla prima udienza dinanzi al giudice, chiedendo contestualmente che la stessa venisse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Ai sensi dell'art. 473 bis. 51, comma 3, c.p.c., stante la ribadita volontà delle parti di non riconciliarsi, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
***
La domanda di separazione personale è fondata e, per l'effetto, deve essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali e, in specie, dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
Pagina 2 Il Collegio ritiene, inoltre, che debbano essere integralmente recepite anche le residue condizioni economiche congiuntamente stabilite dalle parti, in quanto eque e conformi a tutelare gli interessi dei coniugi.
Con riguardo all'unica ulteriore condizione concordata tra le parti, attinente al profilo economico, le parti hanno concluso affinché l' versi a titolo di assegno di mantenimento la somma mensile pari Pt_2
a euro 400,00 in favore della Pt_1
La suddetta somma deve ritenersi equa e congrua, nonché proporzionata alle rispettive condizioni reddituali dei coniugi così come emerse e rappresentate dalle parti nel corso del procedimento.
Dalla documentazione reddituale prodotta agli atti, difatti, è emerso che l' ha conseguito Pt_2 nell'ultimo triennio i seguenti redditi: a) nel periodo di imposta relativo all'anno 2021 un reddito complessivo pari a euro 20.045,00; b) nel periodo di imposta relativo all'anno 2022 un reddito complessivo pari a euro 41.477,00; c) nel periodo di imposta relativo all'anno 2023 un reddito complessivo pari a euro 43.237,00 (cfr. doc. n. 6 allegato al ricorso introduttivo);
Quanto alla condizione economica della è emerso che ella ha conseguito i seguenti redditi: a) Pt_1 nel periodo di imposta relativo all'anno 2022 un reddito complessivo pari a euro 4.914,00; b) nel periodo di imposta relativo all'anno 2023 un reddito complessivo pari a euro 5.964,00 (cfr. doc. n. 7 allegato al ricorso introduttivo).
Alla luce della documentazione reddituale prodotta e dell'evidente squilibrio economico emerso tra le parti, deve ritenersi che l'entità dell'assegno – nella misura concordata dalle parti – sia senz'altro idonea e adeguata a colmare il suddetto squilibrio, nonché proporzionato alle reciproche disponibilità economiche.
La circostanza che le parti abbiano previsto quale termine finale per la corresponsione del predetto assegno la pubblicazione della sentenza di divorzio è condizione che, a sua volta, può essere recepita, non dovendo essere intesa quale rinuncia fin d'ora a un assegno divorzile;
invero, in sede di divorzio,
l'assegno potrà essere nuovamente concordato tra le parti, potrà essere oggetto di eventuale rinuncia o, ancora, in mancanza di accordo, dovrà essere valutato giudizialmente.
È, pertanto, equo e opportuno recepire integralmente le condizioni così come formulate dalle parti.
L'accordo raggiunto, infine, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(OR), il 20.02.1953 e nato a [...] il [...], mandando al Parte_2
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 4, parte
I, serie, ufficio 1, anno 2009 – Comune di San Vero Milis);
Pagina 3 2. dispone l'obbligo in capo a di corrispondere in favore di l'importo Parte_2 Parte_1
mensile, a titolo di assegno di mantenimento, di euro 400,00 fino alla data in cui verrà pubblicata la sentenza di divorzio, da versarsi mediante accredito sul conto corrente intestato alla Sig.ra e contraddistinto dall'IBAN [...], entro il Pt_1
giorno 10 di ciascun mese.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
25.6.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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