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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 30/07/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
AR IA Pupa Presidente
EL NI UD relatore
LE IT UD
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in data 15.04.2025 al n. 1420 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari contenziosi promossa da
C.F. 1 con il patrocinio dell'avv. NICO- Parte_1 (C.F.
LETTA SCIBILIA,
RICORRENTE
nei confronti di
,con il patrocinio dell'avv. SO- Controparte_1 (C.F. C.F._2
NIA GRIMOLDI,
RESISTENTE
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale rispetto al- le figlie minorenni (C.F. C.F. 3 ) e Persona_2 Persona_1
[...] C.F. C.F._4
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate dalle parti privare all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 30.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO A mezzo del ricorso depositato in data 14.04.2025 la ricorrente ha allegato che la convi- venza more uxorio con il resistente (iniziata nell'anno 2015) cessava definitivamente il
09.08.2017 "quando, a seguito di un grave episodio in cui il resistente, brandendo un coltello da cucina, minacciava di far del male alla compagna, alle figlie e a sé stesso [...] veniva collocata d'urgenza in una comunità segreta e protetta con le minori, ove vi restava fino al settembre 2019, interrompendo da allora ogni contatto con il resistente;
5) che, a causa di quanto esposto, veniva avviato un procedimento penale a carico del sig. CP_1 avanti il Tribunale di Busto Arsizio, sezione penale, r.g.n.r. n. 6090/2017 -
r.g. Trib. N. 833/2022, definito con sentenza di condanna del medesimo n. 12/2023 del
09.01.2023, per il reato previsto e punito dall'art. 612, c. 2 in riferimento all'art. 339 c.p. (doc. 4); 6) che l'episodio veniva altresì segnalato al Tribunale per i Minorenni di Milano che, giusto ricorso ex artt.
330 e ss c.c. del P.M., avviava il procedimento n. 2536/2017 r.g.e.; 7) che, in data 13.09.2019, il
Tribunale per i Minorenni di Milano emetteva decreto definitivo con cui: "Dispone la conferma dell'affido delle minori all'ente, comune di NN, con limitazione della responsabilità genitoriale in punto di collocamento, scelte sanitarie, educative e scolastiche. Dispone il rientro delle minori insieme alla madre nell'abitazione familiare. Dispone l'avvio di un intervento di ADM a supporto della madre. Di- spone che i servizi sociali assicurino la frequenza scolastica delle minori. Dispone la presa in carico psico- logica della madre presso il competente consultorio. Dispone che i servizi sociali regolino gli incontri del padre con le minori con modalità protette e osservate. Incontri con altri famigliari regolati con le modalità ritenute più opportune" (doc. 5); 8) che, visto l'andamento positivo del percorso comunitario della ricor- rente, evidenziato dagli stessi servizi sociali, il UD Minorile, a decorrere dal settembre 2019, dispo- neva il rientro della ricorrente nella casa famigliare in autonomia con le minori;
9) che la sig.ra Pt_1
,
conscia delle proprie fragilità, intraprendeva privatamente un lungo percorso psicologico, conclusosi nel set- tembre 2023; [… ] 10) che il resistente, per il periodo compreso dal giugno 2020 al settembre 2023, si trovava in stato di detenzione presso la casa di reclusione di Milano-Opera ove incontrava le minori con cadenza mensile, avendo inoltre la possibilità di effettuare loro una videochiamata al mese in forma pro- tetta;
dal momento della sua scarcerazione (avvenuta nel settembre 2023) fino al luglio 2024, egli incon- trava le minori in spazio neutro e protetto;
11) che il resistente, nel luglio 2024, veniva nuovamente ri- stretto presso la casa circondariale di Busto Arsizio ove, mensilmente, proseguiva la frequentazione delle minori, poi sospesa dal novembre 2024 quando si trasferiva presso la casa circondariale di VE, ove attualmente si trova;
12) che, dal novembre 2024 ad oggi, le visite e ogni contatto, anche telefonico, pa- dre-figlie veniva sospeso;
[… ] 13) che, dalla cessazione della convivenza con il resistente, la ricorrente provvedeva in maniera pressoché autonoma al sostentamento delle minori, percependo aiuti dal Comune di residenza sia per il pagamento del canone di locazione della casa famigliare dall'uscita dalla comunità, sia per l'acquisto di generi alimentari;
14) che, a dicembre 2021, il rapporto di lavoro della ricorrente da tempo determinato part-time veniva tramutato a tempo indeterminato part-time, cosicché la ricorrente riuscì ad ottenere una stabilità lavorativa per far fronte ai bisogni primari propri e delle minori;
[che] il resistente, dalla casa circondariale in cui si trovava e ove svolgeva attività lavorativa, versava a favore del- la ricorrente € 140,00 nel novembre 2022 ed € 190,00 nel dicembre 2022, sospendendo poi ogni ver- samento;
17) che, dall'aprile 2023 al novembre 2023, gli ascendenti paterni, sig.ra Parte_2
Controparte_2 a supporto delle esigenze delle nipoti, versavano alla ricorrente un
[...] e sig.
contributo mensile di € 200,00 (cfr. doc. 10 – rendiconto Postpay della ricorrente); 18) che dal canto
-
suo, anche l'ascendente materna, sig.ra Per_3 titolare unicamente di modesta pensione, dal mede- simo mese di aprile 2023 contribuiva versando sporadicamente piccole somme di denaro;
19) che il resi- stente, nel settembre 2023, cessato il periodo di reclusione, tornava a vivere presso l'abitazione della pro- pria madre e, dal dicembre 2023 al luglio 2024, il medesimo, reperita un'attività lavorativa, corrispon- deva alla ricorrente, in maniera saltuaria ed irregolare, somme comprese tra € 200,00 e € 250,00, quali mantenimento delle minori;
20) che, grazie all'ausilio del Comune di residenza, la ricorrente di recente veniva inserita in un progetto di ospitalità grazie al quale si trasferiva in una nuova abitazione condotta in locazione, avente un canone mensile di € 420,00 (doc. 6); 21) che la ricorrente, lavoratrice a tempo part-time e indeterminato, con la mansione di operaia presso l'impresa “La Ranocchia", percepisce una retribuzione mensile di circa € 800,00, per tredici mensilità (doc. 7); 22) che la ricorrente ha recente- mente cessato il finanziamento accesso per le spese odontoiatriche della figlia Per_2 ed ora non sta ono- rando altri finanziamenti;
23) che non è noto l'attuale stato occupazionale del resistente;
[… ] 25) che, in ragione degli oneri a carico delle parti e delle disponibilità economico-patrimoniali, nonché dell'esclusivo tempo di permanenza delle minori presso l'abitazione materna, si domanda che il padre contribuisca al mantenimento ordinario delle minori, con versamento indiretto alla madre a decorrere dalla data di depo- sito del presente atto, della somma mensile non inferiore ad € 300,00 per ogni figlia o di quella somma differente che verrà determinata a seguito degli accertamenti istruttori, oltre ad una partecipazione alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie stesse nella misura non inferiore dell'50% [e, tra l'altro, ha chiesto] 2. in virtù dell'art. 337 quater c.c., revocare l'attuale affido delle minori all'ente e affidare le figlie minori in modo super-esclusivo alla madre, prevedendo che costei potrà assume- re, da sola, le decisioni di maggior interesse per le figlie, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e all'indirizzo di residenza, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori;
3. statuire che le modalità di visita per il genitore non affidatario verso le minori, in caso di loro ripristino e compatibilmente con il regime detentivo paterno, avvengano secondo le modalità dettate da codesto Tribunale, purché in spazio neutro e protetto anche successivamente alla cessazione dello stato di reclusione, in considerazione dell'età e della volontà delle minori stesse e fino alla presentazione di ido- nea certificazione medica attestante l'avvenuta completa riabilitazione e disintossicazione da alcool e da sostanze stupefacenti del resistente;
[...] 7. disporre che l'assegno unico e universale in favore delle minori venga integralmente percepito dalla sig.ra Parte_1 "
Costituendosi in giudizio in data 06.06.2025, tra l'altro, il resistente ha replicato che “ora sta scontando una pena per reati contro il patrimonio, che nulla hanno a che vedere con le vicende narrate dalla ricorrente [...] che la madre non è, come invece dichiara in atti, il genitore più idoneo a prendersi cura delle minori;
31) La Pt_1 sapeva dell'uso e abuso di sostanze da parte del CP_1 sin dall'inizio della convivenza;
era al corrente dei suoi precedenti, delle condanne, della detenzione di un'arma, eppure non ha fatto nulla. Ha mantenuto la relazione con il CP_1 senza preoccuparsi delle conseguenze che le sue azioni avrebbero potuto avere sulle bambine. Ora vorrebbe assurgere ad essere il —
o meglio l'unico dei due - genitore responsabile, affidabile e idoneo;
[che] si è sempre interessato al benes- sere delle figlie e ha manifestato, anche durante la detenzione, la volontà di incontrare le bambine e di es- sere presente nella loro vita;
[… ] non vede e non sente le figlie dal 5 dicembre 2024; 43) A metà dicem- bre 2024 era infatti previsto il trasferimento dal Carcere di Busto Arsizio a quello di VE: così il
CP_1 ha avvisato a mezzo mail i SS di non poter presenziare alla visita con le bambine fissata presso la CC di Busto per il 16.12.24 in quanto sarebbe stato tratto a VE;
[...] ha intrapreso un'altra relazione sentimentale da diversi mesi con la signora Parte_3 trasferendo la residenza dal Novembre 2024 (fatta salva l'attuale detenzione) presso l'abitazione condotta in locazione da en- trambi in VE Via Monte di Pietà 36 nella quale vive anche la figlia minore della signora Pt_4
[e, tra l'altro, ha chiesto] 1. respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2. respingere la domanda di affidamento super esclusivo delle minori alla madre per i motivi indi- cati in narrativa;
3. mantenere l'affidamento delle minori Per_2 ed Per_1 all'Ente, con collocamen-
to presso la madre".
Alla prima udienza celebrata in data 09.07.2025 la ricorrente ha dichiarato di non avere convivenze in corso, di non ricevere nulla dalla nonna paterna per le minori, di lavorare part time per un'impresa di pulizie 5 giorni su 7 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle
13:00 circa, di essere titolare del contratto di locazione dell'immobile dove abita con le figlie., che le minori stanno frequentando i centri estivi, di percepire l'importo mensile di
€ 402,00 a titolo di AU dall'INPS, di essere supportata saltuariamente dalla madre e di avere già chiesto ai SS l'avvio di un percorso psicologico per le minori per rielaborare traumi legati alle vicende familiari che per tentare di recuperare la relazione con il padre;
il resistente ha dichiarato di non essere ancora stato ammesso al lavoro all'esito del tra-
sferimento presso il Carcere di Biella, di essere in lista d'attesa, di non avere ancora ac-
cettato l'eredità del padre, deceduto nel mese di marzo 2025, Controparte_2
perché la sorella diventerà maggiorenne nel mese di gennaio 2026, che i coeredi sono la madre e la sorella, di essere avvilito per non poter contribuire al mantenimento delle fi- glie, di portare avanti la relazione sentimentale iniziata nel 2020 con la compagna [...] che vive nel Comune di VE ed è madre di minore di 7 anni, cheControparte_3
la madre è disponibile a contribuire al mantenimento delle nipoti versando alla ricorren- te, tramite bonifico bancario, l'importo mensile di € 200,00, di declinare ogni responsabi- litàper i fatti addebitatigli e di essere disponibile a che le figlie possano ricevere il sup- porto psicologico di cui necessitano;
il UD istruttore ha rilevato che la domanda parte delpre- formulata dalla ricorrente nei confronti dell'ascendente paterno (che non è sente giudizio) è inammissibile nella presente sede giudiziale al pari della richiesta auto- rizzazione alla chiamata in causa della nonna materna formulata dal resistente, che le proveorali articolate dalle parti non sono rilevanti ai fini del decidere a fronte della do- cumentazione in atti versata e delle relazioni acquisite dai SS e che la fine della pena de- tentiva inflitta al resistente in data 23.06.2025 è stata indicata per il 05.09.2027 e dopo avere esaminato la positiva relazione depositata dai SS del Comune di NN in data
26.06.2025 da cui, tra l'altro, si evince quanto segue:
Il signor NI nel maggio 2024 ha spostato la sua residenza a VE per investire in un nuovo progetto di vita con la sua compagna e la bambina della stessa. La situazione della compagna è conosciuta al Servizio
Sociale di VE, che aveva ipotizzato un intervento a domicilio dell'educatrice per conoscere il signor
NI ma che non ha avuto avvio a causa dell'attuale pene detentiva.
Il cambio di residenza, non comunicato ai Servizi, non è parso essere per il signo. NI un problema in riferimento ai suoi incontri con le figlie: quando le operatici hanno provato a chiedere come contasse di organizzare gli incontri con le figlie, l'uomo è parso tranquillo rispetto alla poca distanza tra VE e
NN e si è reso disponibile a garantire la sua presenza auspicando a breve delle maggiori aperture agli incontri con le figlie.
Gli incontri con le minori sono quindi proseguiti fino a dicembre 2024 quando, il signor NI, è stato rasferito al carcere di VE (l'uomo ha riferito che per poter chiedere gli arresti domiciliari doveva avvicinarsi al luogo di residenza), questo nuovo allontanamento ha portato ad una crisi nelle minori che anno per la prima volta espresso la fatica, già presente, ad incontrare il papà.
Le bambine hanno chiesto di potersi prendere del tempo per riflettere sulla ripresa degli incontri, infatti sebbene con loro il signor NI abbia sempre mantenuto un atteggiamento sufficientemente adeguato ed iffettivo, in alcune occasioni ha avuto atteggiamenti aggressivi verso l'educatrice, tali da spaventare e preoccupare le bambine (si allega relazione educativa). Questa richiesta delle figlie è stata rimandata a signor NI che ha reagito in maniera negativa attribuendo la responsabilità di tale decisione all'influenza della signora Di LL sulle figlie, senza riuscire a cogliere la possibilità di una fatica delle bambine: è infatti difficile portare l'uomo a riflettere ed a sintonizzarsi con i vissuti emotivi delle figlie a causa del rapportc mai risolto con l'ex compagna.
Di recente il servizio ha tentato di contattare il signor NI scoprendo che lo stesso è stato trasferito al carcere di Biella ed è stato svolto un colloquio con l'educatrice e la psicologa in data 18/06/2025.
Situazione attuale madre e minori
La signora Di LL continua a mantenere un rapporto collaborante con il servizio mantenendo un ottimo aggancio con gli operatori ed è in grado di occuparsi delle minori in toto, chiedendo aiuto quando ne intravede il bisogno e, nonostante le fatiche espresse, non ha mai ostacolato i momenti di incontro tra il signor NI e le figlie.
Nel mese di aprile 2025, tramite il sostegno del Servizio, il nucleo ha cambiato casa in quanto da sola la signora Di LL non riusciva a sostenere le spese del canone di locazione e delle spese condominiali e di utenza. Le è stato proposto un appartamento in affitto all'interno di un progetto di "Casa Solidale Onlus".
L'appartamento composto da cucina e soggiorno, bagno e un'ampia camera da letto con ripostiglio è situato all'interno di una corte con ampio spazio esterno nel quale le minori possono giocare in totale sicurezza.
A seguito della visita domiciliare, si è riscontrato un significativo benessere sia delle bambine che della madre che si trovano molto bene anche con i vicini di casa con i quali hanno positivi rapporti.
Nel progetto è previsto anche un piccolo sostegno educativo volto a sostenere il nucleo nel progetto di autonomia.
Durante la visita domiciliare è stato approfondito il tema degli incontri con il papà, sospesi su richiesta delle minori già da dicembre 2024. Le bambine confermano la volontà di non riprendere i contatti con il padre,
AT riferisce di essere arrabbiata con il papà e di non volevo vedere perché sente che lui ha scelto la sua nuova famiglia a discapito di lei ed ON. La sorellina ha esplicitato la sua preoccupazione in merito alle possibili reazioni negative del papà derivanti dalla loro scelta di non vederlo, le scriventi l'hanno rassicurata spiegandole che non deve farsi carico degli stati emotivi del papà in quanto persona adulta. La signora Di
LL, in un colloquio senza la presenza delle figlie, ha raccontato di trovarsi in difficoltà ultimamente in relazione alle richieste di AT che sempre più spesso chiede alla madre se il papà l'abbia mai picchiata.
La signora Di LL non si è sentita di raccontare nel dettaglio la vicenda tra lei ed il signor NI per tutelare la figlia e la sua visione del padre, è stata però il grado di sintonizzarsi emotivamente con AT riconoscendo il suo bisogno di avere spiegazioni precise e la conseguente frustrazione nel non ricevere spiegazioni esaustive, pertanto le scriventi hanno proposto di attivare un percorso psicologico per le minori al fine sia di affrontare il tema del papà e della possibile ripresa degli incontri, sia per valutare come meglio rispondere alle domande portate di volta in volta dalle minori.
Contatto con le insegnanti
Le scriventi hanno provveduto a contattare gli insegnati di riferimento delle minori che frequentano la classe
2° e 4° della scuola primaria Ignoto Militi di NN.
Per entrambe le minori viene riferito un positivo andamento scolastico sia a livello didattico che relazionale, soprattutto a partire dal secondo quadrimestre in concomitanza con l'interruzione degli incontri con il padre.
Le insegnanti sottolineano una maggior serenità delle due bambine che non hanno più raccontato nulla del padre. AT viene descritta come una bambina matura, sveglia, molto consapevole, funzionale ed attenta nei confronti degli altri e nello specifico della madre e della sorella. Nel secondo quadrimestre è cresciuta molto e si impegnata tanto da avere ottimo nella valutazione del comportamento. Nei mesi passati si confidava maggiormente con l'insegnate rispetto alla figura paterna ed ha espresso la sua rabbia nei confronti delle scelte del padre in riferimento alla nuova famiglia. Rispetto ad ON l'insegnate riferisce una preoccupazione relativa alla forte richiesta di attenzioni ed al calo del rendimento del primo quadrimestre, invece ha riscontrato un netto miglioramento nel secondo, sia in termini di serenità della bambina sia a livello scolastico. Viene descritta come una bella bambina, solare, educatissima e disponibile ad aiutare glia altri, si è subito inserita bene all'interno della classe. Rispetto al papà non ha mai raccontato molto ma prima lo nominava perché doveva uscire per gli incontri, adesso non ne parla più e, in occasione della festa del papà, ha deciso con naturalezza di fare il regalo alla mamma.
Entrambi gli insegnanti riferiscono che la madre è il punto di riferimento delle minori, è molto attenta e presente e approfondisce tutte le questioni che riguardano le figlie. Sia AT che ON sono curate, sono provviste di tutto il materiale e frequentano con regolarità le lezioni, anche a seguito del cambio alloggio che le vede più distanti da scuola. CONCLUSIONI
Alla luce delle informazioni sopra riportate, il servizio scrivente ritiene che le minori possano essere affidate in maniera esclusiva alla madre, mantenendo un monitoraggio da parte dell'Ente scrivente e la regolamentazione degli incontri in spazio neutro, tenendo conto delle condizioni psico-emotive delle bambine.
La precarietà del percorso di vita del signor NI che non ha avuto significative evoluzioni non ha permesso, in tutti questi anni di presa in carico, di porre delle modifiche alle modalità di visita con le figlie né di essere partecipe della quotidianità delle stesse.
Al contrario, la signora Di LL, unico punto di riferimento delle figlie, è parsa sempre in grado di far fronte alle necessità delle bambine, riconoscendo altresì le proprie fragilità e chiedono supporto, se necessario, al
Servizio.
L'affido esclusivo, stante la conflittualità ancora in essere nella coppia e la distanza del signor NI, permetterebbe alla signora Di LL una gestione più funzionale delle figlie.
Il servizio resta a disposizione per l'eventuale organizzazione della ripresa degli incontri con i familiari che ne facessero richiesta.
e quella offerta dal Carcere di Biella dove il resistente è ristretto dal 15.04.2025 attestante:
Il soggetto appare inizialmente aperto con il funzionario giuridico pedagogico di riferimento, relativamente alla propria vita criminosa e agli eventi che lo hanno portato a delinquere e a mantenere tali condotte. Nonostante le premesse, è stato vano il tentativo di affrontare e approfondire eventi di impatto emotivo, che causavano una reazione caratterizzata da agitazione e irritabilità, in quanto dal suo punto di vista, alcuni temi non sarebbero in alcun modo riconducibili al suo stato di detenzione e, di conseguenza, al percorso di risocializzazione.
Va, inoltre, specificato che non è stato possibile fornire ulteriori informazioni in quanto il tempo di permanenza presso questo istituto risulta essere troppo breve e non risultano trascorsi sei mesi per il compimento del periodo di osservazione, come da termini di legge. In uno degli ultimi colloqui, svolto congiuntamente al Funzionario Giuridico Pedagogico, il signor
NI ha riportato l'andamento degli incontri con le figlie limitandosi a una lettura meramente operativa ("è andata bene perché loro sono arrivate puntuali, e sono stato puntuale anch'io"), senza capacità di accedere agli aspetti emotivi sollecitati da tali incontri. Quando invitato a riflettere su elementi ambivalenti o poco chiari del suo racconto, ha reagito alzando i toni, mantenendo un discorso coerente ma rigidamente orientato alla svalutazione della figura materna e dei Servizi Sociali, accusati di aver agito in modo persecutorio. Ha affermato con decisione "conosco le mie figlie e so come sono fatte", affermazione che è stata posta in discussione dalla scrivente alla luce della sua storia detentiva e della scarsa frequentazione effettiva, provocando in lui un'escalation di rabbia culminata in offese verso i servizi e nella necessità di interrompere il colloquio. In quel momento è emersa con forza la difficoltà a mentalizzare le emozioni proprie e altrui, nonché la marcata fatica a tollerare la frustrazione. Successivamente il sig. NI si e mostrato chiuso e reticente nel parlare del proprio vissuto di padre, affermando di voler esercitare la facoltà di non rispondere. È stato in quell'occasione esplicitato come anche il silenzio sia portatore di contenuti clinicamente significativi, e come la sua scelta possa essere letta quale segnale di evitamento e di difesa rispetto a un'area relazionale estremamente delicata.
In conclusione la Scrivente ritiene che il funzionamento personologico del sig. NI mostri aspetti riconducibili a un'organizzazione in cui sono presenti evidenti meccanismi difensivi per i quali vi è una tendenza alla colpevolizzazione dell'Altro. Il sé risulta fragile, oscillante tra vissuti di onnipotenza e stati di vittimizzazione, con una bassa tolleranza alle critiche e una difficoltà generalizzata alla riflessione empatica e alla comprensione delle dinamiche relazionali più complesse. L'accesso all'introspezione è intermittente e raramente si traduce in un'autentica capacità trasformativa. Tali elementi appaiono clinicamente significativi in quanto rendono il soggetto vulnerabile sul piano emotivo e relazionale, soprattutto in contesti ad alta sollecitazione affettiva.
ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti, "1) dispone l'affido super esclusivo delle figlie minorenni delle parti alla ricorrente per le scelte da adottare rispetto a salute, istruzione ed educazione e il rilascio e/o il rinnovo dei d. i. validi per l'espatrio e del passaporto, fatto salvo quanto previsto al punto n. 3; 2) conferma il collocamento prevalente della prole presso la madre nell'immobile sito in NN, Via Trento 7; 3) conferma l'incarico già conferito ai SS del Comune di NN di re- golamentare e sostenere la relazione padre/figlie minori attraverso l'avvio di tutti i percorsi/servizi all'uopo necessari (ivi compreso quello di sostegno psicologico per le minori, di presa in carico psicologi- cal psicoterapica del resistente anche all'interno del carcere dove è ristretto e presso il RD e di sostegno alla genitorialità per il padre) anche coordinandosi con i SS territorialmente competenti per il resistente
(alla sua scarcerazione), con obbligo di riferire al GT del procedimento di vigilanza ogni sei mesi (deposi- tando la prima relazione entro e non oltre il 31.01.2026); 4) tenuto anche conto dell'impegno informal- mente assunto dalla nonna paterna, dispone che il resistente contribuisca al mantenimento indiretto ordi- nario delle due figlie minorenni versando alla madre l'importo mensile di € 150,00 per figlia, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario sino alla sua scarcerazione e dal- la sua scarcerazione versando il maggiore importo mensile di € 200,00 per figlia, rivalutato come per leg- ge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario;
5) dispone che il resistente partecipi alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
6) riconosce alla ricorrente il diritto di chiedere e percepire dall'INPS l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole affidatale in via super esclusiva;
7) dichiara non ammissibili le ulteriori domande non connesse in atti formulate dalle parti;
8) invita le parti ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS giacché funzionali al be- nessere delle minori;
9) invita il resistente ad avviare, non appena possibile, un percorso individuale di sostegno alla genitorialità per meglio sintonizzarsi sugli effettivi bisogni (anche emotivi) della prole e di supporto psicoterapeutico per rielaborare i propri vissuti traumatici e acquisire consapevolezza del proprio funzionamento personologico;
10) prescrive alle parti, nell'esclusivo interesse delle minori, di mantenere un contegno di rispetto reciproco e di civile comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura ma- terna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle stesse;
11) propone alle parti di definire la presente controversia con la conferma dei predet- ti provvedimenti e l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore delle minori, a spese di lite com- pensate".
Alla successiva udienza con trattazione scritta celebrata in data 30.07.2025, a mezzo delle note scritte depositate in data 25/28.07.2025, le parti private hanno dichiarato di accetta- re la predetta proposta con le seguenti precisazioni: la ricorrente: "esplicitare la data di decorrenza del contributo paterno al mantenimento ordinario delle figlie minori che, attesa peraltro l'informale impegno offerto dalla nonna paterna, si insiste affinché re- troagisca all'aprile 2025, ovverosia al deposito della domanda introduttiva"; il resistente: "che il UD inviti la signora Pt_1 - personalmente ovvero tramite i Servizi - a te-
nere in ogni caso informato il padre sulla salute delle figlie, sull'andamento scolastico e sulle questioni ri- levanti della vita delle minori. [...] disporre che il Funzionario Giuridico Pedagogico assista il signor
CP_1 anche durante gli incontri con i minori in presenza in carcere collaborando con i Servizi Sociali incaricati [avendo il] Funzionario Giuridico Pedagogico, Dr.ssa Persona_4 [...] confermato la disponibilità ad avviare il percorso [di sostegno alla genitorialità] aggiungendo che "nel percorso alla genitorialità, ci sarà la possibilità, se il detenuto lo vorrà e il Tribunale competente lo disponga, di soste- nere il sig. CP_1 anche durante gli incontri in luogo neutro (in presenza o on-line) sia con presenza dal- la collega agli incontri con i minori, per un sostegno al padre, sia per meglio raccordarci con i servizi so- ciali che hanno in carico i minori rispetto alla procedura di autorizzazione che alla gestione del calenda- rio degli incontri [...] che il UD voglia disporre che i Servizi si attivino senza ritardo per il ripristino degli incontri padre/figlie, e depositino una relazione aggiornata trimestrale sull'andamento degli incon- tri.
Rispetto alla precisazione chiesta dalla ricorrente, valga ricordare che l'obbligo di contri- buire al mantenimento dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosuffi- cienti gravante sul genitore non collocatario decorre (naturalmente) dalla data della pro- posizione della domanda giudiziale (nella specie depositata in data 14.04.2025), essendo cessata ante causam la coabitazione delle parti, senza la necessità di un'apposita statuizione sul punto (così come affermato da Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3302 del 08/02/2017 e confermato, di recente, da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8816 del 12/05/2020 e Cass. Sez.
1, Ordinanza n. 4224 del 17/02/2021).
Rispetto alle precisazioni chieste dal resistente, è certamente diritto del resistente essere periodicamente (trimestralmente) informato (dalla ricorrente per il tramite e sotto la su- pervisione dei SS) circa le condizioni delle minori (percorso scolastico/educativo, salute, ecc.); nulla osta a che il funzionario giuridico pedagogico del Carcere dove il resistente è ristretto lo assista negli incontri (da remoto o in presenza) allorquando i medesimi ver- ranno organizzati dai SS (come da proposta formulata in data 09.07.2025) e, ai sensi dell'art.
5-bis, comma 2 lett. h), della legge 184/1983, è del tutto congrua la periodicità semestrale proposta in data 09.07.2025 per la trasmissione da parte dei SS della relazione al GT attestante l'adempimento del mandato conferito loro e l'andamento dei servi- zi/percorsi attivati (impregiudicato il potere/dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per le minori).
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per prendere atto dell'accordo perfezionatosi tra le parti
(per come di seguito meglio precisato) che appare conforme al superiore interesse mora- le e materiale della prole e, ove puntualmente rispettato, idoneo a garantirle il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata e, comunque, a contene- re i pregiudizi derivati dalla disgregazione del nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
DISPONE in conformità all'accordo perfezionatosi tra le parti di seguito richiamato per esteso:
1) conferma l'affido super esclusivo delle figlie minorenni delle parti alla ricorrente per le scelte da adottare rispetto a salute, istruzione, educazione e rilascio e/o rinnovo dei d.
i. validi per l'espatrio e del passaporto, fatto salvo quanto previsto al punto n. 3 e l'obbligo di informare il resistente circa le condizioni delle minori ogni tre mesi per il tramite e sotto la supervisione dei SS;
2) conferma il collocamento prevalente della prole presso la madre nell'immobile sito in
NN, Via Trento 7;
3) conferma l'incarico già conferito ai SS del Comune di NN di regolamentare e so- stenere la relazione padre/figlie minorenni attraverso l'avvio di tutti i percorsi/servizi all'uopo necessari (ivi compreso quelli di sostegno psicologico per le minori e di presa in carico psicologica/psicoterapica del resistente e di sostegno alla genitorialità per il mede- simo anche all'interno del carcere dove è ristretto e presso il RD) coordinandosi con il
Funzionario giuridico pedagogico del Carcere dove il resistente è ristretto (per le finalità di cui in parte motiva) e, alla sua scarcerazione, con i SS territorialmente competenti, che comprende l'obbligo di trasmettere al resistente (se del caso, per il tramite del Funziona- rio giuridico pedagogico del Carcere dove è ristretto) la nota informativa trimestrale ela- borata dalla ricorrente circa le condizioni delle minori e di depositare semestralmente al
GT del procedimento di vigilanza di cui di seguito relazione periodica attestante l'adempimento del mandato conferito loro e l'andamento dei servizi/percorsi attivati (la prima relazione dovrà essere depositata entro e non oltre il 31.01.2026, impregiudicato il potere/dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per le mino- ri);
4) tenuto anche conto dell'impegno informalmente assunto dalla nonna paterna, dà atto che il resistente si è obbligato a contribuire al mantenimento indiretto ordinario delle due figlie minorenni versando alla madre l'importo mensile di € 150,00 per figlia, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, dal mese di aprile 2025, sino alla sua scarcerazione e dalla sua scarcerazione versando il maggiore importo mensile di € 200,00 per figlia, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario;
5) dà atto che il resistente si è obbligato a partecipare alle spese straordinarie da sostene- re per la prole nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Per_5
6) dà atto che il resistente ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di chiedere e percepire dall'INPS l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole affidatale in via super esclusiva;
7) dà atto che le parti si sono impegnate ad attenersi scrupolosamente alle presenti de- terminazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS giacché funzionali al benessere delle mi- nori;
8) dà atto che il resistente s'è impegnato ad avviare, non appena possibile, all'interno del carcere dove è ristretto, un percorso individuale di sostegno alla genitorialità per meglio sintonizzarsi sugli effettivi bisogni (anche emotivi) della prole e di supporto psicotera- peutico per rielaborare i propri vissuti traumatici e acquisire consapevolezza del proprio funzionamento personologico e a chiedere la presa in carico presso il RD (sottopo- nendosi agli esami ivi prescrittigli); 9) dà atto che le parti si sono impegnate, nell'esclusivo interesse delle minori, a mantene- re un contegno di rispetto reciproco e di civile comunicazione tra loro e a tutelare la fi- gura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputa- zione l'uno dell'altro alla presenza delle stesse;
10) dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore delle minori Per_1
(C.F. [...]
[...] (C.F. C.F. 3 ) e Persona_6
C.F._5 ) dinanzi al GT di questo Tribunale (cui i SS riferiranno come da pre-
cedente capo n. 3);
11) dà atto che le parti hanno accettato la compensazione delle spese di lite sostenute;
12) dispone la trasmissione della presente sentenza al GT di questo Tribunale, ai SS del
Comune di NN e al Direttore del Carcere di Biella per quanto di rispettiva compe-
tenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 30/07/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
AR IA Pupa EL NI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
AR IA Pupa Presidente
EL NI UD relatore
LE IT UD
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in data 15.04.2025 al n. 1420 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari contenziosi promossa da
C.F. 1 con il patrocinio dell'avv. NICO- Parte_1 (C.F.
LETTA SCIBILIA,
RICORRENTE
nei confronti di
,con il patrocinio dell'avv. SO- Controparte_1 (C.F. C.F._2
NIA GRIMOLDI,
RESISTENTE
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale rispetto al- le figlie minorenni (C.F. C.F. 3 ) e Persona_2 Persona_1
[...] C.F. C.F._4
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate dalle parti privare all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 30.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO A mezzo del ricorso depositato in data 14.04.2025 la ricorrente ha allegato che la convi- venza more uxorio con il resistente (iniziata nell'anno 2015) cessava definitivamente il
09.08.2017 "quando, a seguito di un grave episodio in cui il resistente, brandendo un coltello da cucina, minacciava di far del male alla compagna, alle figlie e a sé stesso [...] veniva collocata d'urgenza in una comunità segreta e protetta con le minori, ove vi restava fino al settembre 2019, interrompendo da allora ogni contatto con il resistente;
5) che, a causa di quanto esposto, veniva avviato un procedimento penale a carico del sig. CP_1 avanti il Tribunale di Busto Arsizio, sezione penale, r.g.n.r. n. 6090/2017 -
r.g. Trib. N. 833/2022, definito con sentenza di condanna del medesimo n. 12/2023 del
09.01.2023, per il reato previsto e punito dall'art. 612, c. 2 in riferimento all'art. 339 c.p. (doc. 4); 6) che l'episodio veniva altresì segnalato al Tribunale per i Minorenni di Milano che, giusto ricorso ex artt.
330 e ss c.c. del P.M., avviava il procedimento n. 2536/2017 r.g.e.; 7) che, in data 13.09.2019, il
Tribunale per i Minorenni di Milano emetteva decreto definitivo con cui: "Dispone la conferma dell'affido delle minori all'ente, comune di NN, con limitazione della responsabilità genitoriale in punto di collocamento, scelte sanitarie, educative e scolastiche. Dispone il rientro delle minori insieme alla madre nell'abitazione familiare. Dispone l'avvio di un intervento di ADM a supporto della madre. Di- spone che i servizi sociali assicurino la frequenza scolastica delle minori. Dispone la presa in carico psico- logica della madre presso il competente consultorio. Dispone che i servizi sociali regolino gli incontri del padre con le minori con modalità protette e osservate. Incontri con altri famigliari regolati con le modalità ritenute più opportune" (doc. 5); 8) che, visto l'andamento positivo del percorso comunitario della ricor- rente, evidenziato dagli stessi servizi sociali, il UD Minorile, a decorrere dal settembre 2019, dispo- neva il rientro della ricorrente nella casa famigliare in autonomia con le minori;
9) che la sig.ra Pt_1
,
conscia delle proprie fragilità, intraprendeva privatamente un lungo percorso psicologico, conclusosi nel set- tembre 2023; [… ] 10) che il resistente, per il periodo compreso dal giugno 2020 al settembre 2023, si trovava in stato di detenzione presso la casa di reclusione di Milano-Opera ove incontrava le minori con cadenza mensile, avendo inoltre la possibilità di effettuare loro una videochiamata al mese in forma pro- tetta;
dal momento della sua scarcerazione (avvenuta nel settembre 2023) fino al luglio 2024, egli incon- trava le minori in spazio neutro e protetto;
11) che il resistente, nel luglio 2024, veniva nuovamente ri- stretto presso la casa circondariale di Busto Arsizio ove, mensilmente, proseguiva la frequentazione delle minori, poi sospesa dal novembre 2024 quando si trasferiva presso la casa circondariale di VE, ove attualmente si trova;
12) che, dal novembre 2024 ad oggi, le visite e ogni contatto, anche telefonico, pa- dre-figlie veniva sospeso;
[… ] 13) che, dalla cessazione della convivenza con il resistente, la ricorrente provvedeva in maniera pressoché autonoma al sostentamento delle minori, percependo aiuti dal Comune di residenza sia per il pagamento del canone di locazione della casa famigliare dall'uscita dalla comunità, sia per l'acquisto di generi alimentari;
14) che, a dicembre 2021, il rapporto di lavoro della ricorrente da tempo determinato part-time veniva tramutato a tempo indeterminato part-time, cosicché la ricorrente riuscì ad ottenere una stabilità lavorativa per far fronte ai bisogni primari propri e delle minori;
[che] il resistente, dalla casa circondariale in cui si trovava e ove svolgeva attività lavorativa, versava a favore del- la ricorrente € 140,00 nel novembre 2022 ed € 190,00 nel dicembre 2022, sospendendo poi ogni ver- samento;
17) che, dall'aprile 2023 al novembre 2023, gli ascendenti paterni, sig.ra Parte_2
Controparte_2 a supporto delle esigenze delle nipoti, versavano alla ricorrente un
[...] e sig.
contributo mensile di € 200,00 (cfr. doc. 10 – rendiconto Postpay della ricorrente); 18) che dal canto
-
suo, anche l'ascendente materna, sig.ra Per_3 titolare unicamente di modesta pensione, dal mede- simo mese di aprile 2023 contribuiva versando sporadicamente piccole somme di denaro;
19) che il resi- stente, nel settembre 2023, cessato il periodo di reclusione, tornava a vivere presso l'abitazione della pro- pria madre e, dal dicembre 2023 al luglio 2024, il medesimo, reperita un'attività lavorativa, corrispon- deva alla ricorrente, in maniera saltuaria ed irregolare, somme comprese tra € 200,00 e € 250,00, quali mantenimento delle minori;
20) che, grazie all'ausilio del Comune di residenza, la ricorrente di recente veniva inserita in un progetto di ospitalità grazie al quale si trasferiva in una nuova abitazione condotta in locazione, avente un canone mensile di € 420,00 (doc. 6); 21) che la ricorrente, lavoratrice a tempo part-time e indeterminato, con la mansione di operaia presso l'impresa “La Ranocchia", percepisce una retribuzione mensile di circa € 800,00, per tredici mensilità (doc. 7); 22) che la ricorrente ha recente- mente cessato il finanziamento accesso per le spese odontoiatriche della figlia Per_2 ed ora non sta ono- rando altri finanziamenti;
23) che non è noto l'attuale stato occupazionale del resistente;
[… ] 25) che, in ragione degli oneri a carico delle parti e delle disponibilità economico-patrimoniali, nonché dell'esclusivo tempo di permanenza delle minori presso l'abitazione materna, si domanda che il padre contribuisca al mantenimento ordinario delle minori, con versamento indiretto alla madre a decorrere dalla data di depo- sito del presente atto, della somma mensile non inferiore ad € 300,00 per ogni figlia o di quella somma differente che verrà determinata a seguito degli accertamenti istruttori, oltre ad una partecipazione alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie stesse nella misura non inferiore dell'50% [e, tra l'altro, ha chiesto] 2. in virtù dell'art. 337 quater c.c., revocare l'attuale affido delle minori all'ente e affidare le figlie minori in modo super-esclusivo alla madre, prevedendo che costei potrà assume- re, da sola, le decisioni di maggior interesse per le figlie, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e all'indirizzo di residenza, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori;
3. statuire che le modalità di visita per il genitore non affidatario verso le minori, in caso di loro ripristino e compatibilmente con il regime detentivo paterno, avvengano secondo le modalità dettate da codesto Tribunale, purché in spazio neutro e protetto anche successivamente alla cessazione dello stato di reclusione, in considerazione dell'età e della volontà delle minori stesse e fino alla presentazione di ido- nea certificazione medica attestante l'avvenuta completa riabilitazione e disintossicazione da alcool e da sostanze stupefacenti del resistente;
[...] 7. disporre che l'assegno unico e universale in favore delle minori venga integralmente percepito dalla sig.ra Parte_1 "
Costituendosi in giudizio in data 06.06.2025, tra l'altro, il resistente ha replicato che “ora sta scontando una pena per reati contro il patrimonio, che nulla hanno a che vedere con le vicende narrate dalla ricorrente [...] che la madre non è, come invece dichiara in atti, il genitore più idoneo a prendersi cura delle minori;
31) La Pt_1 sapeva dell'uso e abuso di sostanze da parte del CP_1 sin dall'inizio della convivenza;
era al corrente dei suoi precedenti, delle condanne, della detenzione di un'arma, eppure non ha fatto nulla. Ha mantenuto la relazione con il CP_1 senza preoccuparsi delle conseguenze che le sue azioni avrebbero potuto avere sulle bambine. Ora vorrebbe assurgere ad essere il —
o meglio l'unico dei due - genitore responsabile, affidabile e idoneo;
[che] si è sempre interessato al benes- sere delle figlie e ha manifestato, anche durante la detenzione, la volontà di incontrare le bambine e di es- sere presente nella loro vita;
[… ] non vede e non sente le figlie dal 5 dicembre 2024; 43) A metà dicem- bre 2024 era infatti previsto il trasferimento dal Carcere di Busto Arsizio a quello di VE: così il
CP_1 ha avvisato a mezzo mail i SS di non poter presenziare alla visita con le bambine fissata presso la CC di Busto per il 16.12.24 in quanto sarebbe stato tratto a VE;
[...] ha intrapreso un'altra relazione sentimentale da diversi mesi con la signora Parte_3 trasferendo la residenza dal Novembre 2024 (fatta salva l'attuale detenzione) presso l'abitazione condotta in locazione da en- trambi in VE Via Monte di Pietà 36 nella quale vive anche la figlia minore della signora Pt_4
[e, tra l'altro, ha chiesto] 1. respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2. respingere la domanda di affidamento super esclusivo delle minori alla madre per i motivi indi- cati in narrativa;
3. mantenere l'affidamento delle minori Per_2 ed Per_1 all'Ente, con collocamen-
to presso la madre".
Alla prima udienza celebrata in data 09.07.2025 la ricorrente ha dichiarato di non avere convivenze in corso, di non ricevere nulla dalla nonna paterna per le minori, di lavorare part time per un'impresa di pulizie 5 giorni su 7 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle
13:00 circa, di essere titolare del contratto di locazione dell'immobile dove abita con le figlie., che le minori stanno frequentando i centri estivi, di percepire l'importo mensile di
€ 402,00 a titolo di AU dall'INPS, di essere supportata saltuariamente dalla madre e di avere già chiesto ai SS l'avvio di un percorso psicologico per le minori per rielaborare traumi legati alle vicende familiari che per tentare di recuperare la relazione con il padre;
il resistente ha dichiarato di non essere ancora stato ammesso al lavoro all'esito del tra-
sferimento presso il Carcere di Biella, di essere in lista d'attesa, di non avere ancora ac-
cettato l'eredità del padre, deceduto nel mese di marzo 2025, Controparte_2
perché la sorella diventerà maggiorenne nel mese di gennaio 2026, che i coeredi sono la madre e la sorella, di essere avvilito per non poter contribuire al mantenimento delle fi- glie, di portare avanti la relazione sentimentale iniziata nel 2020 con la compagna [...] che vive nel Comune di VE ed è madre di minore di 7 anni, cheControparte_3
la madre è disponibile a contribuire al mantenimento delle nipoti versando alla ricorren- te, tramite bonifico bancario, l'importo mensile di € 200,00, di declinare ogni responsabi- litàper i fatti addebitatigli e di essere disponibile a che le figlie possano ricevere il sup- porto psicologico di cui necessitano;
il UD istruttore ha rilevato che la domanda parte delpre- formulata dalla ricorrente nei confronti dell'ascendente paterno (che non è sente giudizio) è inammissibile nella presente sede giudiziale al pari della richiesta auto- rizzazione alla chiamata in causa della nonna materna formulata dal resistente, che le proveorali articolate dalle parti non sono rilevanti ai fini del decidere a fronte della do- cumentazione in atti versata e delle relazioni acquisite dai SS e che la fine della pena de- tentiva inflitta al resistente in data 23.06.2025 è stata indicata per il 05.09.2027 e dopo avere esaminato la positiva relazione depositata dai SS del Comune di NN in data
26.06.2025 da cui, tra l'altro, si evince quanto segue:
Il signor NI nel maggio 2024 ha spostato la sua residenza a VE per investire in un nuovo progetto di vita con la sua compagna e la bambina della stessa. La situazione della compagna è conosciuta al Servizio
Sociale di VE, che aveva ipotizzato un intervento a domicilio dell'educatrice per conoscere il signor
NI ma che non ha avuto avvio a causa dell'attuale pene detentiva.
Il cambio di residenza, non comunicato ai Servizi, non è parso essere per il signo. NI un problema in riferimento ai suoi incontri con le figlie: quando le operatici hanno provato a chiedere come contasse di organizzare gli incontri con le figlie, l'uomo è parso tranquillo rispetto alla poca distanza tra VE e
NN e si è reso disponibile a garantire la sua presenza auspicando a breve delle maggiori aperture agli incontri con le figlie.
Gli incontri con le minori sono quindi proseguiti fino a dicembre 2024 quando, il signor NI, è stato rasferito al carcere di VE (l'uomo ha riferito che per poter chiedere gli arresti domiciliari doveva avvicinarsi al luogo di residenza), questo nuovo allontanamento ha portato ad una crisi nelle minori che anno per la prima volta espresso la fatica, già presente, ad incontrare il papà.
Le bambine hanno chiesto di potersi prendere del tempo per riflettere sulla ripresa degli incontri, infatti sebbene con loro il signor NI abbia sempre mantenuto un atteggiamento sufficientemente adeguato ed iffettivo, in alcune occasioni ha avuto atteggiamenti aggressivi verso l'educatrice, tali da spaventare e preoccupare le bambine (si allega relazione educativa). Questa richiesta delle figlie è stata rimandata a signor NI che ha reagito in maniera negativa attribuendo la responsabilità di tale decisione all'influenza della signora Di LL sulle figlie, senza riuscire a cogliere la possibilità di una fatica delle bambine: è infatti difficile portare l'uomo a riflettere ed a sintonizzarsi con i vissuti emotivi delle figlie a causa del rapportc mai risolto con l'ex compagna.
Di recente il servizio ha tentato di contattare il signor NI scoprendo che lo stesso è stato trasferito al carcere di Biella ed è stato svolto un colloquio con l'educatrice e la psicologa in data 18/06/2025.
Situazione attuale madre e minori
La signora Di LL continua a mantenere un rapporto collaborante con il servizio mantenendo un ottimo aggancio con gli operatori ed è in grado di occuparsi delle minori in toto, chiedendo aiuto quando ne intravede il bisogno e, nonostante le fatiche espresse, non ha mai ostacolato i momenti di incontro tra il signor NI e le figlie.
Nel mese di aprile 2025, tramite il sostegno del Servizio, il nucleo ha cambiato casa in quanto da sola la signora Di LL non riusciva a sostenere le spese del canone di locazione e delle spese condominiali e di utenza. Le è stato proposto un appartamento in affitto all'interno di un progetto di "Casa Solidale Onlus".
L'appartamento composto da cucina e soggiorno, bagno e un'ampia camera da letto con ripostiglio è situato all'interno di una corte con ampio spazio esterno nel quale le minori possono giocare in totale sicurezza.
A seguito della visita domiciliare, si è riscontrato un significativo benessere sia delle bambine che della madre che si trovano molto bene anche con i vicini di casa con i quali hanno positivi rapporti.
Nel progetto è previsto anche un piccolo sostegno educativo volto a sostenere il nucleo nel progetto di autonomia.
Durante la visita domiciliare è stato approfondito il tema degli incontri con il papà, sospesi su richiesta delle minori già da dicembre 2024. Le bambine confermano la volontà di non riprendere i contatti con il padre,
AT riferisce di essere arrabbiata con il papà e di non volevo vedere perché sente che lui ha scelto la sua nuova famiglia a discapito di lei ed ON. La sorellina ha esplicitato la sua preoccupazione in merito alle possibili reazioni negative del papà derivanti dalla loro scelta di non vederlo, le scriventi l'hanno rassicurata spiegandole che non deve farsi carico degli stati emotivi del papà in quanto persona adulta. La signora Di
LL, in un colloquio senza la presenza delle figlie, ha raccontato di trovarsi in difficoltà ultimamente in relazione alle richieste di AT che sempre più spesso chiede alla madre se il papà l'abbia mai picchiata.
La signora Di LL non si è sentita di raccontare nel dettaglio la vicenda tra lei ed il signor NI per tutelare la figlia e la sua visione del padre, è stata però il grado di sintonizzarsi emotivamente con AT riconoscendo il suo bisogno di avere spiegazioni precise e la conseguente frustrazione nel non ricevere spiegazioni esaustive, pertanto le scriventi hanno proposto di attivare un percorso psicologico per le minori al fine sia di affrontare il tema del papà e della possibile ripresa degli incontri, sia per valutare come meglio rispondere alle domande portate di volta in volta dalle minori.
Contatto con le insegnanti
Le scriventi hanno provveduto a contattare gli insegnati di riferimento delle minori che frequentano la classe
2° e 4° della scuola primaria Ignoto Militi di NN.
Per entrambe le minori viene riferito un positivo andamento scolastico sia a livello didattico che relazionale, soprattutto a partire dal secondo quadrimestre in concomitanza con l'interruzione degli incontri con il padre.
Le insegnanti sottolineano una maggior serenità delle due bambine che non hanno più raccontato nulla del padre. AT viene descritta come una bambina matura, sveglia, molto consapevole, funzionale ed attenta nei confronti degli altri e nello specifico della madre e della sorella. Nel secondo quadrimestre è cresciuta molto e si impegnata tanto da avere ottimo nella valutazione del comportamento. Nei mesi passati si confidava maggiormente con l'insegnate rispetto alla figura paterna ed ha espresso la sua rabbia nei confronti delle scelte del padre in riferimento alla nuova famiglia. Rispetto ad ON l'insegnate riferisce una preoccupazione relativa alla forte richiesta di attenzioni ed al calo del rendimento del primo quadrimestre, invece ha riscontrato un netto miglioramento nel secondo, sia in termini di serenità della bambina sia a livello scolastico. Viene descritta come una bella bambina, solare, educatissima e disponibile ad aiutare glia altri, si è subito inserita bene all'interno della classe. Rispetto al papà non ha mai raccontato molto ma prima lo nominava perché doveva uscire per gli incontri, adesso non ne parla più e, in occasione della festa del papà, ha deciso con naturalezza di fare il regalo alla mamma.
Entrambi gli insegnanti riferiscono che la madre è il punto di riferimento delle minori, è molto attenta e presente e approfondisce tutte le questioni che riguardano le figlie. Sia AT che ON sono curate, sono provviste di tutto il materiale e frequentano con regolarità le lezioni, anche a seguito del cambio alloggio che le vede più distanti da scuola. CONCLUSIONI
Alla luce delle informazioni sopra riportate, il servizio scrivente ritiene che le minori possano essere affidate in maniera esclusiva alla madre, mantenendo un monitoraggio da parte dell'Ente scrivente e la regolamentazione degli incontri in spazio neutro, tenendo conto delle condizioni psico-emotive delle bambine.
La precarietà del percorso di vita del signor NI che non ha avuto significative evoluzioni non ha permesso, in tutti questi anni di presa in carico, di porre delle modifiche alle modalità di visita con le figlie né di essere partecipe della quotidianità delle stesse.
Al contrario, la signora Di LL, unico punto di riferimento delle figlie, è parsa sempre in grado di far fronte alle necessità delle bambine, riconoscendo altresì le proprie fragilità e chiedono supporto, se necessario, al
Servizio.
L'affido esclusivo, stante la conflittualità ancora in essere nella coppia e la distanza del signor NI, permetterebbe alla signora Di LL una gestione più funzionale delle figlie.
Il servizio resta a disposizione per l'eventuale organizzazione della ripresa degli incontri con i familiari che ne facessero richiesta.
e quella offerta dal Carcere di Biella dove il resistente è ristretto dal 15.04.2025 attestante:
Il soggetto appare inizialmente aperto con il funzionario giuridico pedagogico di riferimento, relativamente alla propria vita criminosa e agli eventi che lo hanno portato a delinquere e a mantenere tali condotte. Nonostante le premesse, è stato vano il tentativo di affrontare e approfondire eventi di impatto emotivo, che causavano una reazione caratterizzata da agitazione e irritabilità, in quanto dal suo punto di vista, alcuni temi non sarebbero in alcun modo riconducibili al suo stato di detenzione e, di conseguenza, al percorso di risocializzazione.
Va, inoltre, specificato che non è stato possibile fornire ulteriori informazioni in quanto il tempo di permanenza presso questo istituto risulta essere troppo breve e non risultano trascorsi sei mesi per il compimento del periodo di osservazione, come da termini di legge. In uno degli ultimi colloqui, svolto congiuntamente al Funzionario Giuridico Pedagogico, il signor
NI ha riportato l'andamento degli incontri con le figlie limitandosi a una lettura meramente operativa ("è andata bene perché loro sono arrivate puntuali, e sono stato puntuale anch'io"), senza capacità di accedere agli aspetti emotivi sollecitati da tali incontri. Quando invitato a riflettere su elementi ambivalenti o poco chiari del suo racconto, ha reagito alzando i toni, mantenendo un discorso coerente ma rigidamente orientato alla svalutazione della figura materna e dei Servizi Sociali, accusati di aver agito in modo persecutorio. Ha affermato con decisione "conosco le mie figlie e so come sono fatte", affermazione che è stata posta in discussione dalla scrivente alla luce della sua storia detentiva e della scarsa frequentazione effettiva, provocando in lui un'escalation di rabbia culminata in offese verso i servizi e nella necessità di interrompere il colloquio. In quel momento è emersa con forza la difficoltà a mentalizzare le emozioni proprie e altrui, nonché la marcata fatica a tollerare la frustrazione. Successivamente il sig. NI si e mostrato chiuso e reticente nel parlare del proprio vissuto di padre, affermando di voler esercitare la facoltà di non rispondere. È stato in quell'occasione esplicitato come anche il silenzio sia portatore di contenuti clinicamente significativi, e come la sua scelta possa essere letta quale segnale di evitamento e di difesa rispetto a un'area relazionale estremamente delicata.
In conclusione la Scrivente ritiene che il funzionamento personologico del sig. NI mostri aspetti riconducibili a un'organizzazione in cui sono presenti evidenti meccanismi difensivi per i quali vi è una tendenza alla colpevolizzazione dell'Altro. Il sé risulta fragile, oscillante tra vissuti di onnipotenza e stati di vittimizzazione, con una bassa tolleranza alle critiche e una difficoltà generalizzata alla riflessione empatica e alla comprensione delle dinamiche relazionali più complesse. L'accesso all'introspezione è intermittente e raramente si traduce in un'autentica capacità trasformativa. Tali elementi appaiono clinicamente significativi in quanto rendono il soggetto vulnerabile sul piano emotivo e relazionale, soprattutto in contesti ad alta sollecitazione affettiva.
ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti, "1) dispone l'affido super esclusivo delle figlie minorenni delle parti alla ricorrente per le scelte da adottare rispetto a salute, istruzione ed educazione e il rilascio e/o il rinnovo dei d. i. validi per l'espatrio e del passaporto, fatto salvo quanto previsto al punto n. 3; 2) conferma il collocamento prevalente della prole presso la madre nell'immobile sito in NN, Via Trento 7; 3) conferma l'incarico già conferito ai SS del Comune di NN di re- golamentare e sostenere la relazione padre/figlie minori attraverso l'avvio di tutti i percorsi/servizi all'uopo necessari (ivi compreso quello di sostegno psicologico per le minori, di presa in carico psicologi- cal psicoterapica del resistente anche all'interno del carcere dove è ristretto e presso il RD e di sostegno alla genitorialità per il padre) anche coordinandosi con i SS territorialmente competenti per il resistente
(alla sua scarcerazione), con obbligo di riferire al GT del procedimento di vigilanza ogni sei mesi (deposi- tando la prima relazione entro e non oltre il 31.01.2026); 4) tenuto anche conto dell'impegno informal- mente assunto dalla nonna paterna, dispone che il resistente contribuisca al mantenimento indiretto ordi- nario delle due figlie minorenni versando alla madre l'importo mensile di € 150,00 per figlia, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario sino alla sua scarcerazione e dal- la sua scarcerazione versando il maggiore importo mensile di € 200,00 per figlia, rivalutato come per leg- ge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario;
5) dispone che il resistente partecipi alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
6) riconosce alla ricorrente il diritto di chiedere e percepire dall'INPS l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole affidatale in via super esclusiva;
7) dichiara non ammissibili le ulteriori domande non connesse in atti formulate dalle parti;
8) invita le parti ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS giacché funzionali al be- nessere delle minori;
9) invita il resistente ad avviare, non appena possibile, un percorso individuale di sostegno alla genitorialità per meglio sintonizzarsi sugli effettivi bisogni (anche emotivi) della prole e di supporto psicoterapeutico per rielaborare i propri vissuti traumatici e acquisire consapevolezza del proprio funzionamento personologico;
10) prescrive alle parti, nell'esclusivo interesse delle minori, di mantenere un contegno di rispetto reciproco e di civile comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura ma- terna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle stesse;
11) propone alle parti di definire la presente controversia con la conferma dei predet- ti provvedimenti e l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore delle minori, a spese di lite com- pensate".
Alla successiva udienza con trattazione scritta celebrata in data 30.07.2025, a mezzo delle note scritte depositate in data 25/28.07.2025, le parti private hanno dichiarato di accetta- re la predetta proposta con le seguenti precisazioni: la ricorrente: "esplicitare la data di decorrenza del contributo paterno al mantenimento ordinario delle figlie minori che, attesa peraltro l'informale impegno offerto dalla nonna paterna, si insiste affinché re- troagisca all'aprile 2025, ovverosia al deposito della domanda introduttiva"; il resistente: "che il UD inviti la signora Pt_1 - personalmente ovvero tramite i Servizi - a te-
nere in ogni caso informato il padre sulla salute delle figlie, sull'andamento scolastico e sulle questioni ri- levanti della vita delle minori. [...] disporre che il Funzionario Giuridico Pedagogico assista il signor
CP_1 anche durante gli incontri con i minori in presenza in carcere collaborando con i Servizi Sociali incaricati [avendo il] Funzionario Giuridico Pedagogico, Dr.ssa Persona_4 [...] confermato la disponibilità ad avviare il percorso [di sostegno alla genitorialità] aggiungendo che "nel percorso alla genitorialità, ci sarà la possibilità, se il detenuto lo vorrà e il Tribunale competente lo disponga, di soste- nere il sig. CP_1 anche durante gli incontri in luogo neutro (in presenza o on-line) sia con presenza dal- la collega agli incontri con i minori, per un sostegno al padre, sia per meglio raccordarci con i servizi so- ciali che hanno in carico i minori rispetto alla procedura di autorizzazione che alla gestione del calenda- rio degli incontri [...] che il UD voglia disporre che i Servizi si attivino senza ritardo per il ripristino degli incontri padre/figlie, e depositino una relazione aggiornata trimestrale sull'andamento degli incon- tri.
Rispetto alla precisazione chiesta dalla ricorrente, valga ricordare che l'obbligo di contri- buire al mantenimento dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosuffi- cienti gravante sul genitore non collocatario decorre (naturalmente) dalla data della pro- posizione della domanda giudiziale (nella specie depositata in data 14.04.2025), essendo cessata ante causam la coabitazione delle parti, senza la necessità di un'apposita statuizione sul punto (così come affermato da Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3302 del 08/02/2017 e confermato, di recente, da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8816 del 12/05/2020 e Cass. Sez.
1, Ordinanza n. 4224 del 17/02/2021).
Rispetto alle precisazioni chieste dal resistente, è certamente diritto del resistente essere periodicamente (trimestralmente) informato (dalla ricorrente per il tramite e sotto la su- pervisione dei SS) circa le condizioni delle minori (percorso scolastico/educativo, salute, ecc.); nulla osta a che il funzionario giuridico pedagogico del Carcere dove il resistente è ristretto lo assista negli incontri (da remoto o in presenza) allorquando i medesimi ver- ranno organizzati dai SS (come da proposta formulata in data 09.07.2025) e, ai sensi dell'art.
5-bis, comma 2 lett. h), della legge 184/1983, è del tutto congrua la periodicità semestrale proposta in data 09.07.2025 per la trasmissione da parte dei SS della relazione al GT attestante l'adempimento del mandato conferito loro e l'andamento dei servi- zi/percorsi attivati (impregiudicato il potere/dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per le minori).
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per prendere atto dell'accordo perfezionatosi tra le parti
(per come di seguito meglio precisato) che appare conforme al superiore interesse mora- le e materiale della prole e, ove puntualmente rispettato, idoneo a garantirle il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata e, comunque, a contene- re i pregiudizi derivati dalla disgregazione del nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
DISPONE in conformità all'accordo perfezionatosi tra le parti di seguito richiamato per esteso:
1) conferma l'affido super esclusivo delle figlie minorenni delle parti alla ricorrente per le scelte da adottare rispetto a salute, istruzione, educazione e rilascio e/o rinnovo dei d.
i. validi per l'espatrio e del passaporto, fatto salvo quanto previsto al punto n. 3 e l'obbligo di informare il resistente circa le condizioni delle minori ogni tre mesi per il tramite e sotto la supervisione dei SS;
2) conferma il collocamento prevalente della prole presso la madre nell'immobile sito in
NN, Via Trento 7;
3) conferma l'incarico già conferito ai SS del Comune di NN di regolamentare e so- stenere la relazione padre/figlie minorenni attraverso l'avvio di tutti i percorsi/servizi all'uopo necessari (ivi compreso quelli di sostegno psicologico per le minori e di presa in carico psicologica/psicoterapica del resistente e di sostegno alla genitorialità per il mede- simo anche all'interno del carcere dove è ristretto e presso il RD) coordinandosi con il
Funzionario giuridico pedagogico del Carcere dove il resistente è ristretto (per le finalità di cui in parte motiva) e, alla sua scarcerazione, con i SS territorialmente competenti, che comprende l'obbligo di trasmettere al resistente (se del caso, per il tramite del Funziona- rio giuridico pedagogico del Carcere dove è ristretto) la nota informativa trimestrale ela- borata dalla ricorrente circa le condizioni delle minori e di depositare semestralmente al
GT del procedimento di vigilanza di cui di seguito relazione periodica attestante l'adempimento del mandato conferito loro e l'andamento dei servizi/percorsi attivati (la prima relazione dovrà essere depositata entro e non oltre il 31.01.2026, impregiudicato il potere/dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per le mino- ri);
4) tenuto anche conto dell'impegno informalmente assunto dalla nonna paterna, dà atto che il resistente si è obbligato a contribuire al mantenimento indiretto ordinario delle due figlie minorenni versando alla madre l'importo mensile di € 150,00 per figlia, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, dal mese di aprile 2025, sino alla sua scarcerazione e dalla sua scarcerazione versando il maggiore importo mensile di € 200,00 per figlia, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario;
5) dà atto che il resistente si è obbligato a partecipare alle spese straordinarie da sostene- re per la prole nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Per_5
6) dà atto che il resistente ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di chiedere e percepire dall'INPS l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole affidatale in via super esclusiva;
7) dà atto che le parti si sono impegnate ad attenersi scrupolosamente alle presenti de- terminazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS giacché funzionali al benessere delle mi- nori;
8) dà atto che il resistente s'è impegnato ad avviare, non appena possibile, all'interno del carcere dove è ristretto, un percorso individuale di sostegno alla genitorialità per meglio sintonizzarsi sugli effettivi bisogni (anche emotivi) della prole e di supporto psicotera- peutico per rielaborare i propri vissuti traumatici e acquisire consapevolezza del proprio funzionamento personologico e a chiedere la presa in carico presso il RD (sottopo- nendosi agli esami ivi prescrittigli); 9) dà atto che le parti si sono impegnate, nell'esclusivo interesse delle minori, a mantene- re un contegno di rispetto reciproco e di civile comunicazione tra loro e a tutelare la fi- gura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputa- zione l'uno dell'altro alla presenza delle stesse;
10) dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore delle minori Per_1
(C.F. [...]
[...] (C.F. C.F. 3 ) e Persona_6
C.F._5 ) dinanzi al GT di questo Tribunale (cui i SS riferiranno come da pre-
cedente capo n. 3);
11) dà atto che le parti hanno accettato la compensazione delle spese di lite sostenute;
12) dispone la trasmissione della presente sentenza al GT di questo Tribunale, ai SS del
Comune di NN e al Direttore del Carcere di Biella per quanto di rispettiva compe-
tenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 30/07/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
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