TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/09/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'udienza del 16.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 8292/2021 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Dibitonto come da procura Parte_1 speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dal dott. Vito Alfonso ex art. 416 bis c.p.c.
RESISTENTE avente ad oggetto: esecuzione di giudicato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.11.2021, premetteva che con sentenza Parte_1
n.1515/2018 emessa da questo Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, veniva dichiarato il suo diritto alla ricostruzione della carriera considerando per intero, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio svolti in costanza di lavoro a tempo determinato con condanna del (oggi Controparte_2 Controparte_1
) al pagamento delle differenze retributive derivanti dagli incrementi retributivi che il contratto
[...] collettivo collega alla maturazione dell'anzianità per i periodi di servizio effettivamente prestati nei limiti della prescrizione quinquennale, ossia maturate nel quinquennio precedente al 20.12.2016; che la sentenza passava in giudicato come da attestazione della Cancelleria;
che in parziale esecuzione del giudicato il adottava il decreto n. 89/2019, provvedimento di inquadramento economico e CP_1 di attribuzione progressiva degli scatti di anzianità di stipendio limitatamente al periodo di precariato, pagina 1 di 4 cioè dei rapporti a tempo determinato dal 02.01.1990 al 30.06.2016, con riconoscimento delle sole differenze economiche scaturite per il periodo pre ruolo;
che, di conseguenza, il eseguiva CP_1 solo parzialmente il giudicato non avendo emesso decreto di ricostruzione integrale della carriera con la considerazione ai fini giuridici ed economici di tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato con diritto alle conseguenziali differenze economiche che scaturivano dal 20.12.2011 all'attualità.
Adiva, quindi, l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) condanni il – in esecuzione del capo Controparte_3
a) del giudicato (sentenza 1515/2018 Tribunale di Foggia Sezione Lavoro) nella parte in cui ha statuito quanto segue:
a) dichiara il diritto delle parti ricorrenti alla ricostruzione della carriera considerando per intero, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato;
a riconoscere alla parte ricorrente, ai fini giuridici ed economici, la seguente anzianità pre-ruolo alla data del
31.08.2016: 10 anni 3 mesi e 14 gg.
2) condanni il - in esecuzione del capo b) del giudicato (sentenza n. 1515/2018 Controparte_3
Tribunale di Foggia Sezione Lavoro) nella parte in cui ha statuito quanto segue:
b) condanna il al pagamento, in favore delle predette parti, Controparte_2 delle differenze retributive derivanti dagli incrementi retributivi che il contratto collettivo collega alla maturazione dell'anzianità per i periodi di servizio effettivamente prestati, nei limiti della prescrizione quinquennale (ossia maturate nel quinquennio antecedente al 20.12.2016 per al 20.2.2017 per al Parte_1 Parte_2
21.12.2016 per e al 19.01.2017 per , oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, Persona_1 Persona_2 come per legge;
al pagamento delle differenze retributive [conseguenti alla sopraddetta spettante ricostruzione di carriera, derivanti dagli incrementi stipendiali dovuti (maturati e non corrisposti sin dal 1° giorno di lavoro a tempo determinato) che il contratto collettivo collega alla maturazione dell'anzianità per i periodi di servizio effettivamente prestati], per il periodo post- ruolo dal 20.12.2011 sino al 31.08.2021 pari ad €. 4.539,13 (somma al netto degli arretrati già corrisposti per il periodo pre-ruolo), oltre alla maggiore somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6, della L. 412 del 1991 e art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994;
3) condanni il a collocare la parte ricorrente nella seguente fascia stipendiale: Controparte_3
15/20 dal 16.09.2020…”. Vinte le spese di lite. Cont Costituitosi in giudizio, il eccepiva l'infondatezza della pretesa relativa alla condanna al pagamento delle differenze retributive, essendo state, le stesse, liquidate nella somma pari ad €
pagina 2 di 4 1.384,91 in forza di quanto stabilito dal decreto n. 89 del 08.06.2018, e in quella pari ad € 7.219,59 in forza di quanto stabilito dal decreto n. 220 del 11.03.2021.
Riconosceva l'applicazione parziale della sentenza, non essendo stato riconosciuto integralmente il servizio pre – ruolo. Eccepiva, altresì, l'erroneità nel calcolo effettuato da parte ricorrente relativamente al periodo di lavoro svolto con contratti a tempo determinato, pari ad anni 10 e giorni
324, avendo calcolato anche il servizio prestato nell'anno 2013, e calcolandolo in anni 9 mesi 4 e giorni 12; conseguentemente a quanto dedotto in precedenza, eccepiva, inoltre, il collocamento nella fascia stipendiale 9/14.
Infine, riconosceva la somma pari ad euro 2.035, 35 come differenze retributive ancora dovute alla data del 31.03.2022.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento parziale del ricorso nella parte relativa all'esecuzione della sentenza per il riconoscimento integrale del servizio pre – ruolo in sede;
il rigetto per la parte inerente all'attribuzione della fascia stipendiale 15/20 e delle differente retributive ancora dovute;
ed, infine,
l'accoglimento delle deduzioni relative al calcolo dell'anzianità complessiva da riconoscere, alla fascia stipendiale di riferimento ed a calcolo delle differenze retributive ancora dovute.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, udita la discussione delle stesse, all'esito della Camera di consiglio dell'odierna udienza del 16.9.2025 la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
2. Il ricorso è parzialmente fondato.
Deve darsi atto che all'odierna udienza la difesa di parte ricorrente ha riconosciuto come corretta la Cont quantificazione delle somme ancora dovute dal e come determinate dalla predetta
Amministrazione in € 2.035,35 al 31.3.2022. Ne discende la condanna della resistente al pagamento del predetto importo, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo. Cont Ha insistito nel riconoscimento di anni 10 (e non 9, come proposto dal ) e ha aderito Cont all'indicazione di mesi 4 e giorni 12 (come calcolata dal ) al 30.6.2016, tenuto conto che, alla data del 1°.9.2016 è stato assunto a tempo indeterminato dalla P.A. resistente. Parte_1
Deve altresì precisarsi che l'anzianità riconosciuta per effetto del servizio d'insegnamento prestato nell'anno 2013 non è utile ai soli fini della maturazione delle posizioni stipendiali (art. 1, comma 1, lett. b, D.P.R. n. 122/2013): va quindi computato ai fini giuridici. Ne deriva che l'anzianità di servizio, ai fini della ricostruzione della carriera, è pari ad anni 10, mesi 4 e giorni 12.
Il collocamento della corretta fascia stipendiale e della relativa decorrenza sarà rimesso alle Cont determinazioni del .
3. Il parziale accoglimento della domanda consente la compensazione delle spese di lite in ragione di Cont un mezzo. Il residuo mezzo viene posto a carico del secondo soccombenza.
pagina 3 di 4 La liquidazione è affidata al dispositivo (D.M. n. 147/2022, cause di lavoro, scaglione “infra” €
5.200,00, valori minimi, stante la serialità del contenzioso).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 8292/2021, proposto da , nei confronti del , disattesa e Parte_1 Controparte_1 assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di anni 10, mesi 4 e giorni dodici al 1°.9.2016; Cont b) condanna il , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze stipendiali pari ad € 2.035,35 al 31.3.2022, oltre accessori di legge;
c) rimette l'individuazione della fascia stipendiale e la relativa decorrenza alle determinazioni del Cont ; Cont b) condanna il , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della metà delle spese di lite, liquidate, complessivamente e per l'intero, in € 1.314,00 oltre IVA, CAP, spese generali ed €
259,00 per spese di contributo unificato, con distrazione all'Avv. Marco Dibitonto, dichiaratosi antistatario;
compensa tra le parti il residuo mezzo.
Foggia, 16.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
pagina 4 di 4