Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 novembre 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 2 novembre 1990 |
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Giurisprudenza • 36
- 1. Trib. Venezia, sentenza 24/01/2025, n. 66Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c. Nella controversia iscritta al n. 1098/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data 30.5.2024 da , Parte_1 - opponente – rappresentata e difesa dall'Avv. PELLICCIA FRANCESCO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia Mestre, via Mestrina n. 62/C, con tro Controparte_1 in persona del legale [...] rappresentante pro tempore, – opposto - rappresentata e difesa dall'Avv. PIETRO PAOLO CARLO, come da …Leggi di più...
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- 2. Trib. Napoli, sentenza 13/11/2024, n. 7684Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 13/11/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 17517/2023 R.G. promossa da: [...] Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. MAZZARELLA [...] GIUSEPPE, con elezione di domicilio in VIA PISACANE, 1, AVERSA, come da procura in atti; RICORRENTE contro : , con il patrocinio dell'avv.to LUIGI Controparte_2 CATERINO, con elezione di domicilio in VIA CESARE BATTISTI N. 57 CASERTA; RESISTENTE OGGETTO: contributi omessi CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA …Leggi di più...
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- 3. Trib. Foggia, sentenza 16/01/2025, n. 176Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TR IB UNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. 1778/2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 16/01/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa T R A Parte_1 Avv. GENTILI MARIA PAOLA ricorrente E Controparte_1 [...] Avv. MAZZARELLA GIUSEPPE resistente Oggetto: pensione di vecchiaia – integrazione al trattamento minimo MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 28/02/2023 deduceva Parte_1 di essere architetto, iscritto all'Albo professionale di …Leggi di più...
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- 4. Trib. Roma, sentenza 22/09/2025, n. 9143Provvedimento: T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 ° R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O nella causa iscritta al n. 18173 R.G. dell'anno 2024 all'udienza del 22.9.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA TRA , elettivamente domiciliata in Roma (RM), Via Boncompagni, 16, Parte_1 presso lo studio degli Avv.ti Maria Paola Gentili e Davide Losi che la rappresentano e difendono giusta procura in atti RICORRENTE E Controparte_1 in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Dr. Arch. [...] , elettivamente domiciliata in Roma Via G.B. Morgagni n.19, presso lo studio Controparte_2 dell'Avv. Michele Sandulli che la …Leggi di più...
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- 5. Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 6405Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO Il Giudice, Dott. IO LA, all'udienza del 3 giugno 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1857/2025, vertente TRA , rappresentata e difesa dagli avv. ti Maria Paola Gentili e Davide Losi giusta procura Parte_1 speciale in atti. RICORRENTE E Controparte_1 in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. , [...] Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Sandulli, giusta procura generale alle liti per atto notar di Roma del 22 luglio 2020. Per_1 RESISTENTE Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. All'articolo 1 della legge 3 gennaio l981, n. 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Su richiesta dell'interessato la decorrenza della pensione di cui alla lettera a) del primo comma e' differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda, sempreche' tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.
Le pensioni corrisposte dalla Cassa sono cumulabili con altri trattamenti pensionistici".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 1 della legge n. 6/1981 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1 (Prestazioni). - La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianita';
c) di inabilita' e invalidita';
d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda, ad esclusione delle pensioni di cui alle lettere a) e d) del precedente comma, che decorrono dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto.
Su richiesta dell'interessato la decorrenza della pensione di cui alla lettera a) del primo comma e' differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda, sempreche' tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.
Le pensioni corrisposte dalla Cassa sono cumulabili con altri trattamenti pensionistici". - Art. 2. 1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 , e' sostituito dal seguente:
"La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. La pensione e' pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, al due per cento della media dei piu' elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione o alla domanda di pensione presentata ai sensi del secondo comma dell'articolo 1".
2. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 , e' sostituito dal seguente:
"La misura della pensione non puo' essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo in vigore alla data dalla quale decorre la pensione".
3. Il primo periodo del quarto comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 , e' abrogato.
4. Le percentuali dell'1,50 per cento, dell'1,30 per cento e dell'1 per cento di cui alle lettere a), b) e c) del quarto comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 198l, n. 6, sono sostituite, rispettivamente, dall'1,71 per cento, dall'1,43 per cento e dall'1,14 per cento.
5. Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 , e' abrogato.
6. Il settimo comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio l981, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"Coloro che dopo la data di decorrenza della pensione continuano l'esercizio della professione, hanno diritto a supplemento di pensione per ogni ulteriore biennio d'iscrizione e contribuzione.
Tale supplemento e' pari, per ognuno dei due anni, alla percentuale di cui al primo comma del presente articolo, riferita alla media dei redditi professionali prodotti nei due anni solari antecedenti la scadenza del biennio stesso. Tali redditi sono rivalutati a norma dell'articolo 14. In caso di cancellazione si fa riferimento al periodo maturato al momento della cancellazione stessa, anche se inferiore a due anni".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 6/1981 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2 (Pensione di vecchiaia). - La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. La pensione e' pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, al due per cento della media dei piu' elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione o alla domanda di pensione presentata ai sensi del secondo comma dell'art. 1.
Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'art. 9, primo comma, lettera a); i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'art. 14 della presente legge.
La misura della pensione non puo' essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo in vigore alla data dalla quale decorre la pensione.
Se la media dei redditi e' superiore a lire 20 milioni, la percentuale di cui al primo comma e' ridotta come segue:
a) all'1,71 per cento per lo scaglione da lire 20 milioni a lire 30 milioni;
b) all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;
c) all'1,14 per cento per lo scaglione da lire 35 milioni a lire 40 milioni.
Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se piu' favorevoli al pensionato.
Coloro che dopo la data di decorrenza della pensione continuano l'esercizio della professione, hanno diritto a supplemento di pensione per ogni ulteriore biennio d'iscrizione e contribuzione. Tale supplemento e' pari, per ognuno dei due anni, alla percentuale di cui al primo comma del presente articolo, riferita alla media dei redditi professionali prodotti nei due anni solari antecedenti la scadenza del biennio stesso. Tali redditi sono rivalutati a norma dell'art. 14. In caso di cancellazione si fa riferimento al periodo maturato al momento della cancellazione stessa, anche se inferiore a due anni". - Art. 3. 1. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 , e' sostituito dal seguente:
"La pensione e' determinata con applicazione dei commi dal primo al quarto dell'articolo 2".
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 6/1981 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3 (Pensione di anzianita'). - La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione di contribuzione alla Cassa.
La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente.
La pensione e' determinata con applicazione dei commi dal primo al quarto dell'art. 2.
Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al secondo comma, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita'".