Ordinanza collegiale 28 giugno 2023
Sentenza 4 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 04/12/2023, n. 18129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 18129 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/12/2023
N. 18129/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07581/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7581 del 2023, proposto da RN BE, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Acampora e Riccardo Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Interministeriale Ripam, Formez P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Commissione di Concorso, non costituita in giudizio;
nei confronti
OL NA, non costituito in giudizio;
RI ES BR, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Stancanelli e Gaia Chilleri, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Firenze, alla piazza Massimo D'Azeglio n. 30, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,
a) della graduatoria finale di merito e della graduatoria finale di merito dei vincitori (profilo AMM), pubblicate il 24/02/2023 e rettificate in data 19/04/2023, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato, indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021, nella parte in cui colloca il ricorrente alla posizione 1043 con 28,5 punti;
b) in parte qua, dell'art. 7 del Bando di concorso nella parte in cui equipara la Laurea Magistrale in possesso del ricorrente ad una laurea triennale, assegnando il medesimo punteggio (1 punto);
c) del punteggio attribuito alla Laurea Magistrale in Giurisprudenza indicata dal ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso;
per quanto di ragione:
d) dei verbali della Commissione esaminatrice, di data e numero sconosciuti, attinenti alla valutazione dei titoli di studio presentati dal ricorrente;
e) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente;
nonché per l'accertamento:
f) del diritto del ricorrente al riconoscimento di 1 punto aggiuntivo per il possesso di una Laurea Magistrale in Giurisprudenza, al fine di valutare tale titolo complessivamente 2 punti, distinguendolo rispetto alle Lauree triennali;
in via subordinata, per l'accertamento:
g) del diritto del ricorrente ad una nuova valutazione della Laurea Magistrale in Giurisprudenza con l'assegnazione di un punteggio superiore rispetto a quello attribuito alle Lauree triennali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Interministeriale Ripam e del Formez P.A., nonché di RI ES BR;
Vista la dichiarazione del 23 novembre 2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2023 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- il dott. BE RN ha impugnato e chiesto l’annullamento della graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021), e ciò per il profilo “operatore amministrativo/assistente gestionale (Codice AMM)”, pubblicata in data 24 febbraio 2023, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale come meglio indicati in epigrafe nonché dell’art. 7, comma 3 del bando di concorso ed ogni atto connesso conseguenziale;
- si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione interministeriale Ripam ed il Formez P.A., eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione del bando di concorso e comunque contestando il merito dei motivi proposti;
-si è altresì costituita in giudizio la controinteressata RB RI ES la quale pure ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ed insistito per il rigetto, nel merito, del gravame;
- in esito alla camera di consiglio del 27 giugno 2023, con ordinanza n. 905 in pari data, questo Tribunale ha preso atto della rinuncia all’istanza cautelare formulata dal ricorrente ed ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio mediante notifica del gravame per pubblici proclami, fissando per la discussione del ricorso nel merito l’udienza del 28 novembre 2023;
Considerato che con dichiarazione depositata in data 23 novembre 2023 la parte ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse alla decisione del ricorso per aver ottenuto, nelle more della sua trattazione, “ la posizione lavorativa ambita ”;
Ritenuto che al Collegio non resti che dare atto del venir meno dell’interesse del ricorrente alla definizione nel merito del presente giudizio e dichiarare l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.;
Ritenuto di disporre la compensazione delle spese, attesa la natura in rito della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Monica Gallo, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica Gallo | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO