TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/07/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 22.07.2025, che si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c., ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale, nella causa iscritta al n. R.G.
1140/2025
TRA
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Parte_1
Gianluca Blasi
ricorrente
E
'in persona del CP_1 Controparte_2
ministro in carica p.t., rappresentato e difeso come in atti ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c. dai funzionari dott.sse Controparte_3 e
Controparte_4
resistente
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Pt_1 agiva in giudizio nei Con ricorso ritualmente notificato, innanzi all'intestato confronti del Controparte_2
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto alla corresponsione dell'emolumento denominato "Retribuzione Professionale
Docenti" per il servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'Amministrazione resistente, con conseguente condanna di quest'ultima a corrispondere l'emolumento de quo, per € 876,38 oltre interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria.
Contr Si costituiva in giudizio il contestando fermamente quanto ex adverso sostenuto ed argomentato;
insisteva, dunque, per l'integrale rigetto delle avverse pretese, in quanto destituite di fondamento in fatto e in diritto, operando una differente quantificazione di quanto asseritamente dovuto.
La causa veniva trattata con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., pertanto, esaminate le note pervenute, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, definiva il giudizio con motivazione contestuale.
***
La ricorrente ha richiesto il pagamento della Retribuzione
Professionale Docente (RDP) per i periodi di supplenza come previsto per i lavoratori a tempo indeterminato con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive. L'istante ha evidenziato che le buste paga allegate non contengono l'elemento retributivo de quo (doc. 2 fasc. ricorrente).
Sul tema oggetto del contendere, si è pronunciata la Corte di
Cassazione (ordinanza del 27.07.2018 n. 20015, conf. ordinanza del 05.03.2020 n. 6293):
"2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999..."; quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della PD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n.
22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n.
24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la
Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137
n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie
è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione
Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del P_ secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della PD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n.
124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma
3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio,
e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del
P_ , secondo cui la PD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di
"periodi di servizio inferiori al mese"; 10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perchè il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384 c.p.c., comma
4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia:
"l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale
Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
La tesi, pienamente condivisibile, non è posta in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa C-466/17
(Motter), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine. Come sostenuto da questo Tribunale in un recente precedente sulla tematica oggetto del contendere "Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, non sono ammissibili discriminazioni tra contratto a tempo indeterminato e contratto a ammissibili tempo determinato e parimenti non sono discriminazioni tra i diversi tipi di contratto a tempo determinato, dato che l'unica differenza consiste nella durata. La Corte di
Giustizia ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro;
con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46); Tuttavia nel caso in esame come ben chiarito dalla Corte di
Cassazione nell'ordinanza sopra riportata il principio di non
-
discriminazione di derivazione comunitaria поп costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea;
L'amministrazione nega la sussistenza di una discriminazione che nel caso in esame opererebbe anche tra
―
diverse tipologie di lavoratori a tempo determinato - affermando che i supplenti per brevi periodi spesso operano nello stesso anno scolastico in scuole diverse, senza necessariamente partecipare alla programmazione dell'anno scolastico, ai collegi docenti, ai colloqui coi genitori e alle varie attività dell'offerta formativa: a prescindere dalla considerazione che si tratta di affermazioni generalizzate e indimostrate (deve infatti presumersi che il supplente, per il periodo breve o lungo di assunzione, ponga in essere tutte le attività che ineriscono alla funzione docente), deve osservarsi che l'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico;
si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere;
non si giustificherebbe pertanto un'interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito. L'eccezione di difetto di potere di disapplicazione del CCNL è infondata, in quanto, in conformità a quanto affermato dalla Suprema Corte, si è proceduto a fornire un'interpretazione della clausola contrattuale collettiva che "armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario" (sent. n. 344/2021).
Natura e periodo delle supplenze prestate dalla ricorrente non sono in contestazione, pertanto, la presente controversia può essere decisa dando applicazione al principio di diritto affermato dalla
Corte di Cassazione, ut supra rimesso;
Il Contr va, quindi, condannato a pagare alla ricorrente l'emolumento denominato
Retribuzione Professionale Docenti, con accessori di legge dal Contr dovuto al saldo (conteggio dell'emolumento operato dal pari ad € 822,09 - accettato dalla ricorrente come da espressa dichiarazione resa con le note di trattazione scritta in vista dell'odierna udienza).
Non sussistono le condizioni per la responsabilità aggravata a carico del P_
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso;
Contr a pagare alla ricorrente l'emolumento condanna il denominato Retribuzione Professionale Docenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Contr
- condanna il al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bergamo, il 22.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 22.07.2025, che si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c., ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale, nella causa iscritta al n. R.G.
1140/2025
TRA
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Parte_1
Gianluca Blasi
ricorrente
E
'in persona del CP_1 Controparte_2
ministro in carica p.t., rappresentato e difeso come in atti ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c. dai funzionari dott.sse Controparte_3 e
Controparte_4
resistente
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Pt_1 agiva in giudizio nei Con ricorso ritualmente notificato, innanzi all'intestato confronti del Controparte_2
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto alla corresponsione dell'emolumento denominato "Retribuzione Professionale
Docenti" per il servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'Amministrazione resistente, con conseguente condanna di quest'ultima a corrispondere l'emolumento de quo, per € 876,38 oltre interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria.
Contr Si costituiva in giudizio il contestando fermamente quanto ex adverso sostenuto ed argomentato;
insisteva, dunque, per l'integrale rigetto delle avverse pretese, in quanto destituite di fondamento in fatto e in diritto, operando una differente quantificazione di quanto asseritamente dovuto.
La causa veniva trattata con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., pertanto, esaminate le note pervenute, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, definiva il giudizio con motivazione contestuale.
***
La ricorrente ha richiesto il pagamento della Retribuzione
Professionale Docente (RDP) per i periodi di supplenza come previsto per i lavoratori a tempo indeterminato con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive. L'istante ha evidenziato che le buste paga allegate non contengono l'elemento retributivo de quo (doc. 2 fasc. ricorrente).
Sul tema oggetto del contendere, si è pronunciata la Corte di
Cassazione (ordinanza del 27.07.2018 n. 20015, conf. ordinanza del 05.03.2020 n. 6293):
"2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999..."; quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della PD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n.
22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n.
24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la
Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137
n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie
è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione
Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del P_ secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della PD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n.
124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma
3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio,
e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del
P_ , secondo cui la PD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di
"periodi di servizio inferiori al mese"; 10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perchè il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384 c.p.c., comma
4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia:
"l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale
Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
La tesi, pienamente condivisibile, non è posta in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa C-466/17
(Motter), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine. Come sostenuto da questo Tribunale in un recente precedente sulla tematica oggetto del contendere "Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, non sono ammissibili discriminazioni tra contratto a tempo indeterminato e contratto a ammissibili tempo determinato e parimenti non sono discriminazioni tra i diversi tipi di contratto a tempo determinato, dato che l'unica differenza consiste nella durata. La Corte di
Giustizia ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro;
con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46); Tuttavia nel caso in esame come ben chiarito dalla Corte di
Cassazione nell'ordinanza sopra riportata il principio di non
-
discriminazione di derivazione comunitaria поп costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea;
L'amministrazione nega la sussistenza di una discriminazione che nel caso in esame opererebbe anche tra
―
diverse tipologie di lavoratori a tempo determinato - affermando che i supplenti per brevi periodi spesso operano nello stesso anno scolastico in scuole diverse, senza necessariamente partecipare alla programmazione dell'anno scolastico, ai collegi docenti, ai colloqui coi genitori e alle varie attività dell'offerta formativa: a prescindere dalla considerazione che si tratta di affermazioni generalizzate e indimostrate (deve infatti presumersi che il supplente, per il periodo breve o lungo di assunzione, ponga in essere tutte le attività che ineriscono alla funzione docente), deve osservarsi che l'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico;
si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere;
non si giustificherebbe pertanto un'interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito. L'eccezione di difetto di potere di disapplicazione del CCNL è infondata, in quanto, in conformità a quanto affermato dalla Suprema Corte, si è proceduto a fornire un'interpretazione della clausola contrattuale collettiva che "armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario" (sent. n. 344/2021).
Natura e periodo delle supplenze prestate dalla ricorrente non sono in contestazione, pertanto, la presente controversia può essere decisa dando applicazione al principio di diritto affermato dalla
Corte di Cassazione, ut supra rimesso;
Il Contr va, quindi, condannato a pagare alla ricorrente l'emolumento denominato
Retribuzione Professionale Docenti, con accessori di legge dal Contr dovuto al saldo (conteggio dell'emolumento operato dal pari ad € 822,09 - accettato dalla ricorrente come da espressa dichiarazione resa con le note di trattazione scritta in vista dell'odierna udienza).
Non sussistono le condizioni per la responsabilità aggravata a carico del P_
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso;
Contr a pagare alla ricorrente l'emolumento condanna il denominato Retribuzione Professionale Docenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Contr
- condanna il al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bergamo, il 22.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta