Cass. civ., sez. II, sentenza 21/12/2012, n. 23815
CASS
Sentenza 21 dicembre 2012

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In tema di revocazione, perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che sussista un'ontologica e strutturale concordanza tra gli estremi su cui debba esprimersi il secondo giudizio e gli elementi distintivi della decisione emessa per prima, avendo questa accertato lo stesso fatto o un fatto ad esso antitetico, e non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, e risultando l'apprezzamento del giudice della revocazione al riguardo sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici. Ne consegue che è inammissibile la revocazione per contrasto tra giudicati, nel caso in cui, dopo la formazione di un giudicato su una domanda di reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, la parte convenuta nel giudizio possessorio ottenga una successiva sentenza, anch'essa passata in giudicato, di accoglimento dell' "actio negatoria servitutis" volta a far dichiarare l'inesistenza del medesimo diritto di servitù.

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    Pasquale Mazza · https://www.altalex.com/ · 19 agosto 2021
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 21/12/2012, n. 23815
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23815
Data del deposito : 21 dicembre 2012

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