Sentenza 21 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di revocazione, perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che sussista un'ontologica e strutturale concordanza tra gli estremi su cui debba esprimersi il secondo giudizio e gli elementi distintivi della decisione emessa per prima, avendo questa accertato lo stesso fatto o un fatto ad esso antitetico, e non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, e risultando l'apprezzamento del giudice della revocazione al riguardo sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici. Ne consegue che è inammissibile la revocazione per contrasto tra giudicati, nel caso in cui, dopo la formazione di un giudicato su una domanda di reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, la parte convenuta nel giudizio possessorio ottenga una successiva sentenza, anch'essa passata in giudicato, di accoglimento dell' "actio negatoria servitutis" volta a far dichiarare l'inesistenza del medesimo diritto di servitù.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/12/2012, n. 23815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23815 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2012 |
Testo completo
12 / 15 238 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.24487/06 Dott. Umberto GOLDONI - Presidente R.G.N.28524/06 Dott. Luigi PICCIALLI - Consigliere Cron 23815 Dott. Gaetano Antonio BURSESE - Consigliere Rep. 2920 Dott. Vincenzo CORRENTI - Consigliere U.P.9/10/2012 Dott. Aldo CARRATO - Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente Diritti reali - Revocazione SENTENZA sul ricorso principale (iscritto al N.R.G. 24487/06) proposto da: PA LI (C.F.: [...]), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. PE Carlo Ercolani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Moriconi, in Roma, via Savoia, n. 84; - ricorrente principale -
contro
PA CO (C.F.: [...]); PA DO (C.F.: [...]); PA LA (C.F.: [...]); PA GI (C.F.: [...]); PA VA (C.F.: [...]) e PA GU (C.F.: [...]), tutti rappresentanti e difesi, in virtù di procura speciale in calce al controricorso (contenente ricorso incidentale), dall'Avv. Luciano Mancini ed elettivamente domiciliati presso lo studio } del dr. Valerio Martella, in Roma, via Riboty, n. 22;
- controricorrenti -
1872 sul ricorso incidentale (iscritto al N.R.G. 28524/06) proposto da: PA CO (C.F.: [...]); PA DO (C.F.: [...]); PA LA (C.F.: [...]); PA GI (C.F.: [...]); PA VA (C.F.: [...]) e PA GU (C.F.: [...]), tutti rappresentanti e difesi, in virtù di procura speciale in calce al controricorso (contenente ricorso incidentale), dall'Avv. Luciano Mancini ed elettivamente domiciliati presso lo studio del dr. Valerio Martella, in Roma, via Riboty, n. 22; - ricorrenti incidentali -
contro
PA LI (C.F.: [...]), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. PE Carlo Ercolani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Moriconi, in Roma, via Savoia, n. 84; - ricorrente principale - Avverso la sentenza della Corte di appello di OG n. 713/2005, depositata il 21 giugno 2005 (e non notificata); Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 9 ottobre 2012 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito l'Avv. Nicola Di Pierro (per delega) nell'interesse dei ricorrenti incidentali;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, con l'assorbimento degli altri motivi, e per il rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso proposto nel 1980 dinanzi all'allora Pretore di OG i sigg. NZ RA, NZ UB, NZ CL, NZ PE, NZ NI e NZ UI proponevano azione possessoria nei confronti di NZ IU 2 per l'assunto spoglio di una servitù di passaggio pedonale e carraio su una porzione di terreno ubicato in Loiano - località "Borgo di Roncastaldo", identificata nel catasto terreni del predetto Comune al foglio 45, mappale 168, con conseguente richiesta di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Nella costituzione della resistente, il Pretore adito, con sentenza n. 260 del 1989, accoglieva il formulato ricorso e reintegrava i ricorrenti nel possesso della dedotta servitù di passaggio. Sul gravame avanzato dalla soccombente NZ IU, la Corte di appello di OG si pronunciava, con sentenza n. 1014 del 1989, respingendolo e confermando la decisione impugnata. Detta sentenza di secondo grado passava in giudicato. Nel 1990 la predetta NZ IU esperiva, a sua volta, nei riguardi dei predetti soggetti che avevano agito in sede possessoria nei suoi confronti, azione petitoria diretta ad ottenere l'accertamento dell'insussistenza di un diritto reale di servitù in capo ai convenuti, i quali si costituivano eccependo, preliminarmente, l'improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 705 c.p.c. e rivendicando, nel merito, la titolarità del preteso diritto di servitù per intervenuta usucapione ventennale. Con sentenza n. 1344 del 1994 l'adito Tribunale di OG accoglieva la menzionata eccezione di improponibilità della domanda in relazione al disposto di cui all'art. 705 c.p.c.. Sull'appello della NZ IU, la Corte territoriale felsinea, dopo aver, con sentenza non definitiva, rilevato la proponibilità della domanda petitoria dedotta in giudizio in conseguenza della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 1992, con successiva sentenza definitiva n. 1352 del 1999, pronunciandosi sul gravame, accoglieva anche nel merito la pretesa della suddetta NZ IU. Avverso entrambe le sentenze proponevano domanda di revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, nn. 1,2,4 e 5, c.p.c. gli appellati e la Corte di appello di OG, previa sospensione del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, con sentenza n. 713 del 2005 (depositata il 21 giugno 2005), accoglieva, per quanto di ragione, la formulata domanda e, per l'effetto, dichiarava che i sigg. NZ RA, UB, CL, PE, NI e UI 3 avevano acquistato per usucapione la titolarità del contestato diritto di servitù di passaggio, condannando la NZ IU alla rifusione delle spese giudiziali. A sostegno dell'adottata decisione, la Corte distrettuale, previa reiezione delle ragioni poste a fondamento degli altri motivi di revocazione, riteneva la sola fondatezza della doglianza ricondotta all'ipotesi enucleata nel n. 5 dell'art. 395 c.p.c., concretatasi nell'esistenza di un precedente giudicato tra le stesse parti ed il cui contenuto era in contrasto con la decisione impugnata, considerando che la stessa si fosse configurata sul presupposto che la precedente sentenza aveva avuto ad oggetto lo stesso fatto o un fatto ad esso antitetico. In particolare, la Corte bolognese rilevava che non poteva dubitarsi che sia la sentenza emessa il 18 maggio 1989 dal Tribunale di OG in grado di appello (non più 1 impugnabile e, perciò, passata in giudicato, relativa alla controversia in sede possessoria), sia la sentenza emanata il 12 novembre 1999 dalla Corte di appello di OG nel giudizio petitorio riguardassero lo stesso fatto o fatto antitetico, ovvero l'esistenza o meno della servitù di passaggio. Ed infatti, mentre da un lato la sentenza del giudizio possessorio, passata in giudicato, aveva accertato che gli attori in revocazione avevano esercitato, per almeno un anno, il possesso della controversa servitù di passaggio e la sussistenza di tutte le altre condizioni dell'azione di spoglio, la successiva sentenza della Corte di appello di OG, emessa in sede di appello con riferimento al giudizio petitorio intrapreso dalla NZ IU, aveva ritenuto che il passaggio non vi era stato o che, comunque, il suo esercizio non era stato tale da determinare l'acquisto per usucapione della servitù, anche in considerazione della situazione dei luoghi. Ravvisata, quindi, la configurazione dell'ipotesi di cui all'art. 395, n. 5, c.p.c., la Corte adita, esaminando il merito delle domande, ravvisava la fondatezza di quella di usucapione proposta dagli attori in revocazione, poiché sulla scorta delle prove assunte, era emerso che essi avevano esercitato il passaggio sul fondo in contestazione per un periodo ultraventennale, interrottosi solo nel 1978 allorquando la NZ IU aveva realizzato la costruzione 4 di un garage, con il quale era stata causata una modifica dei livelli del terreno precedentemente esistenti, così alterando il pregresso possesso della servitù di passaggio come esercitato dalle controparti. Avverso la suddetta sentenza n. 713 del 2005 della Corte di appello di OG emessa all'esito del giudizio di revocazione ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 7 settembre 2006) la NZ IU riferito a tre motivi, in ordine al quale si sono costituiti in questa sede tutti gli intimati con unico controricorso, contenente anche ricorso incidentale condizionato basato su due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In primo luogo occorre disporre la riunione dei ricorsi ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 335 c.p.c.. 2. Con il primo motivo la ricorrente principale ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 395 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. In particolare, con tale doglianza, la NZ IU ha sostenuto che, nella fattispecie, non ricorreva l'ipotesi di cui al richiamato art. 395 n. 5 c.p.c., perché, ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre far riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo. Peraltro, si sarebbe dovuto considerare che la sentenza passata in giudicato resa nel giudizio possessorio non avrebbe potuto esercitare alcuna influenza sulla successiva azione petitoria relativa alla domanda di “negatoria servitutis", dovendosi, invero, ritenere che le pronunce avevano avuto un oggetto diverso, risultando differenti sia il "petitum" che la "causa petendi".
3. Con il secondo motivo la ricorrente principale ha dedotto il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., avuto riguardo al metodo ed alle risultanze della rinnovata c.t.u.. 4. Con il terzo motivo la ricorrente ha sostenuto la gravosità delle pronuncia sulle spese dei due gradi in relazione a motivazione contraddittoria.
5. Rileva il collegio che il primo riportato motivo è fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento nei termini che seguono. Come è stato già evidenziato in narrativa, la Corte di appello di OG ha accolto la proposta domanda di revocazione solo sotto il profilo del motivo riconducibile all'art. 395 n. 5 c.p.c. sul presupposto che sia la sentenza emessa in grado di appello dal Tribunale di OG il 18 maggio 1989 (passata in giudicato) nella controversia possessoria instauratasi tra le parti, sia la sentenza successivamente emanata dalla Corte di appello di OG il 12 novembre 1999 (anch'essa divenuta cosa giudicata) nel distinto giudizio petitorio a parti invertite (con riferimento all'actio negatoria servitutis intentata dalla NZ IU), riguardassero lo stesso fatto o fatto antitetico e, cioè, l'esistenza o meno della servitù di passaggio. La richiamata ricostruzione operata dalla Corte territoriale è erronea ed illogica sul piano giuridico. Infatti, secondo la più accorta e condivisibile giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 8761 del 1996; Cass. n. 13870 del 1999 e, da ultimo, Cass. n. 12348 del 2009, con riferimento ad un caso di esclusione di un contrasto tra giudicati, attesa la non identità dei giudizi, tra l'actio negatoria servitutis promossa in relazione ad una striscia di terreno e l'azione di accertamento della proprietà esclusiva della medesima striscia introdotta in altra sede dal convenuto nel primo giudizio), ai fini dell'applicazione dell'art. 395, n. 5, c.p.c., perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, e, quindi, essere oggetto di revocazione, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, in modo tale che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, restando poi la contrarietà con la sentenza avente autorità di cosa giudicata ipotizzabile solo in relazione all'oggetto degli accertamenti in essa racchiusi, e risultando l'apprezzamento del giudice della revocazione al riguardo sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici. Orbene, sulla scorta di tale presupposto, risulta inesatta la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto, sul piano logico e giuridico, sol perché avevano riguardato la medesima servitù di passaggio, la identità tra i due predetti giudizi sfociati nelle due richiamate sentenze passate in giudicato, di cui la prima attinente, in via esclusiva, alla causa di natura possessoria, e la seconda riguardante l'azione instaurata dalla NZ IU, di carattere petitorio, ex art. 949 c.c., di accertamento negativo della esistenza del diritto di servitù di passaggio, la tutela del cui possesso aveva costituito il solo oggetto della prima controversia definita, in modo incontrovertibile, con la sentenza del Tribunale di OG n. 1014 del 1989. Appare, al contrario, evidente che le due azioni, pur avendo identità soggettiva (ancorché con inversione della posizione processuale assunta), erano riferite ad un oggetto diverso e ad una domanda di tutela giudiziaria fondata su una differente "causa petendi". Infatti, è rimasto accertato che 1come accade, non di rado, in -materia di rapporti tra giudizi possessori e giudizi petitori la NZ IU, preferendo non coltivare ulteriormente la possibilità di ottenere un giudicato diverso in sede possessoria (acquietandosi, perciò, alla sentenza di secondo grado, che confermando quella di prima istanza, l'aveva vista soccombente), aveva optato per la tutela dei suoi diritti in sede petitoria, in modo da ottenere, ove ne fossero sussistite le condizioni, una tutela pienamente appagante, con l'accoglimento dell'actio negatoria servitutis (effettivamente intervenuto con la seconda sentenza della Corte di appello di OG n. 1352 del 1999, divenuta cosa giudicata) come tale prevalente sulla tutela 7 possessoria (ontologicamente limitata in via generale e tale, quindi, da essere superata dalla contrapposta ed inconciliabile positiva statuizione in ambito petitorio: cfr., ad es., Cass. n. 10588 del 2012) riconosciuta in un primo momento (con il precedente giudicato) in favore delle controparti in merito allo spoglio del possesso riconducibile alla servitù di passaggio dedotta in entrambe le controversie. E ciò è tanto vero che si è, in proposito, affermato che non è precluso a colui che abbia ottenuto, con sentenza passata in giudicato, declaratoria di inesistenza sul suo fondo di una servitù di passaggio, di agire (ulteriormente) in giudizio per far cessare il comportamento delle persone che abbiano continuato ad esercitarne illegittimamente il possesso nonostante il giudicato sfavorevole (v., per idonei riferimenti, Cass. n. 3389 del 2009). In altri termini, la sentenza, divenuta incontrovertibile, resa nel giudizio possessorio a tutela del possesso di una servitù di passaggio non esercita alcuna influenza sull'azione petitoria volta ad ottenere l'accertamento negativo dell'esistenza del diritto reale di passaggio, il quale ha natura e fondamento diversi rispetto al possesso, onde, ottenuta una sentenza di accoglimento, passata in giudicato, in ordine alla successiva menzionata azione petitoria, tra le due (contrapposte) sentenze, diventate incontrovertibili, non può configurarsi un contrasto tra giudicati (v., anche, Cass, n. 2581 del 1976). Del resto la giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 360 del 1995 e Cass. n. 7745 del 1999) ha precisato che le azioni proposte, rispettivamente, in sede possessoria e petitoria, pur nell'eventuale identità soggettiva, sono caratterizzate dall'assoluta diversità degli altri elementi costitutivi ("causa petendi" e "petitum"), con la conseguenza che nel giudizio petitorio non possono essere invocati i provvedimenti emessi in sede possessoria, né le argomentazioni e le circostanze risultanti dalla sentenza che ha definito quel giudizio, giacché queste ultime hanno rilievo solo in quanto si trovino in connessione logica e causale con la decisione in sede possessoria (così che il giudicato non può riferirsi alle argomentazioni che non ne costituiscano un presupposto logico indispensabile) e perciò, 8 lasciando impregiudicata ogni questione, sulla legittimità della situazione oggetto della tutela possessoria, non possono influire sull'esito del giudizio petitorio. Alla stregua dei complessivi argomenti svolti deve, quindi, trovare accoglimento il primo motivo del ricorso principale, enunciandosi il principio di diritto in base al quale, ai fini dell'applicazione dell'art. 395, n. 5, c.p.c., perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, e, quindi, essere oggetto di revocazione, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, restando poi la contrarietà con la sentenza avente autorità di cosa giudicata ipotizzabile solo in relazione all'oggetto degli accertamenti in essa racchiusi. Ne consegue che non può configurarsi un contrasto tra giudicati, legittimante la proposizione della domanda di revocazione ai sensi del citato art. 395, n. 5, c.p.c. (da ritenersi, perciò, inammissibile), difettando il presupposto essenziale dell'identità dei giudizi, nel caso in cui, dopo la formazione di un giudicato su una domanda possessoria attinente allo spoglio del possesso di una servitù di passaggio, la parte convenuta nel giudizio possessorio ottenga, successivamente, una sentenza, passata anch'essa in giudicato, di accoglimento, nei confronti dei soggetti che avevano precedentemente agito in ambito possessorio (ottenendo la relativa tutela reintegratoria), dell'azione di accertamento negativo dell'esistenza del diritto di servitù in capo a questi ultimi. All'accoglimento del primo motivo dedotto dalla ricorrente principale consegue la declaratoria di assorbimento degli altri due motivi (il cui esame è logicamente superato dalla rilevata fondatezza della prima doglianza avente carattere evidentemente preliminare).
6. A questo punto, in virtù della natura e della efficacia ascrivibile alla pronuncia di accoglimento del primo motivo formulato nell'interesse della NZ IU, è necessario procedere all'analisi dei motivi proposti dai controricorrenti con il formulato ricorso incidentale.
7. Con il primo motivo del formulato ricorso incidentale risulta dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 395, n. 3, c.p.c., nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al punto, considerato decisivo per la controversia, riguardante la mancata considerazione che il mancato reperimento della documentazione allegata alla concessione edilizia rilasciata il 14 luglio 1978 in favore della NZ IU per la costruzione del garage era dipeso dalla condotta di quest'ultima, senza che fosse stata idoneamente indicata la ragione per cui si era ritenuta non provata l'assenza di colpa di essi ricorrenti incidentali (quali attori in sede di revocazione) in merito al tardivo reperimento della suddetta documentazione.
7.1. Il motivo è destituito di fondamento e deve, pertanto, essere respinto. Bisogna, innanzitutto, osservare, in via generale, che il motivo di revocazione (straordinaria) previsto dall'art. 395 n. 3 c.p.c. si fonda sulla circostanza che, dopo l'emissione della sentenza, siano stati rinvenuti uno o più documenti ritenuti decisivi per una diversa decisione della controversia, che la parte non aveva potuto produrre in giudizio in virtù o della sussistenza di una causa di forza maggiore o di un fatto addebitabile alla parte avversaria. Deve, inoltre, sottolinearsi che il giudice della revocazione, oltre a valutare la decisività dei nuovi documenti prodotti, deve accertare, altresì, le circostanze - anche temporali - del recupero o del ritrovamento dei documenti per poter verificare oltre alla tempestività dell'impugnazione, l'incolpevole impossibilità (in base al criterio dell'ordinaria diligenza ed in relazione alla natura della controversia) di produrre quei documenti nel giudizio definito con la sentenza revocanda. Ai fini della configurazione del motivo di revocazione in questione è necessario, infatti, che si tratti di 10 un documento che la parte soccombente si sia trovata nell'impossibilità, non riconducibile a sua colpa o negligenza, di produrre in tutte le fasi del precedente giudizio di merito e, pertanto, incombe sulla stessa l'onere di dimostrare che, fino al momento dell'assegnazione della causa a sentenza, l'ignoranza dell'esistenza dei documenti e del luogo ove essi si trovavano non sia dipesa da sua colpa o negligenza ma da fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore. Occorre anche specificare che la prova della data di verificazione dell'evento cui si correla la proposizione del rimedio revocatorio in discorso deve essere particolarmente rigorosa quando si tratti di documenti esistenti presso la P.A., che siano acquisibili anche da parte di privati. Orbene, i ricorrenti incidentali hanno inteso dedurre le prospettate carenze motivazionali e la supposta indicata violazione di legge sul presupposto che, nella specie, il motivo di revocazione ricondotto all'art. 395, n. 3, c.p.c. era stato ingiustamente respinto- - malgrado essi fossero venuti a conoscenza della documentazione relativa alla concessione della costruzione per il garage, da parte della NZ IU, solo in data 23 febbraio 2000 (successivamente alla pubblicazione della sentenza della Corte di appello di OG n. 1352 del 1999, di cui era stata invocata la revocazione), allorquando un tecnico di loro fiducia si era recato presso l'ufficio tecnico del Comune di Loiano (così formulando tempestivamente la domanda di revocazione in data 3 marzo 2000, di seguito alla notificazione della predetta sentenza intervenuta il 28 febbraio 2000). Senonché, ad avviso del collegio, la Corte territoriale ha fornito una logica ed adeguata motivazione sulla risolutiva circostanza che gli stessi ricorrenti incidentali (quali attori in sede di revocazione) non avevano offerto un idoneo riscontro probatorio dei fatti a loro stessi non imputabili comportanti l'impossibilità del tempestivo reperimento della suddetta documentazione, in relazione al cui onere di allegazione si imponeva un particolare rigore, dal momento che, riguardando documenti conservati dalla P.A., si sarebbe dovuto 11 presumere che, per ragioni istituzionali, fossero a disposizione di chiunque avesse avuto interesse a prenderne visione. Decidendo in tal senso la Corte felsinea si è conformata al condivisibile orientamento di questa Corte (cfr. Cass, n. 1814 del 2004; Cass. n. 15534 del 2008; Cass. n. 6821 del 2009 e, in termini più generali, Cass. n. 27832 del 2011) secondo il quale l'impossibilità di produrre in giudizio un documento decisivo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, che, a norma dell'art. 395, n. 3, c.p.c., giustifica la domanda di revocazione della sentenza passata in giudicato, può essere ravvisata solo quando chi promuove la revocazione abbia dimostrato di aver fatto tutto il possibile per acquisire tempestivamente il documento e di non esserci riuscito per causa a lui non imputabile o per fatto dell'avversario, essendo, altresì necessario, per questa seconda ipotesi, necessario fornire la prova della specifica iniziativa probatoria della parte nel giudizio di merito e di un comportamento ostativo della controparte, non essendo sufficiente allegarne la mancata collaborazione. In altri termini, non sono deducibili nel giudizio di revocazione ex art 395 n 3 c.p.c. le circostanze che, pur se emergenti da un documento che si assume non prodotto in giudizio per causa di forza maggiore, si sarebbero potute dedurre od eccepire in sede ordinaria ed altrimenti dimostrare in quella sede, concretandosi il concetto di forza maggiore di cui alla norma citata in una ignoranza assoluta dell'esistenza o del contenuto del documento non attribuibile a colpa dell'interessato. Inoltre, la Corte bolognese, con motivazione del tutto congrua e altrettanto logica (e, quindi, insindacabile nella presente sede di legittimità: cfr. Cass. n. 3482 del 1989 e Cass. n. 9369 del 2006), ha accertato che, nel caso di specie, difettava anche l'imprescindibile requisito della decisività della menzionata documentazione, poiché la relazione al progetto per la realizzazione del garage e le fotografie ivi allegate non costituivano la prova di un determinato fatto (ovvero, nella fattispecie concreta, della stradella o della pendenza del terreno), tanto che si era reso necessario ricorrere all'espletamento di una nuova 12 consulenza, ma soltanto un mezzo di conoscenza di un fatto decisivo, della cui esistenza l'interessato avrebbe potuto sapere mediante altra modalità: in tal senso, perciò, la Corte emiliana ha logicamente rilevato che i documenti prodotti erano serviti solo in funzione dell'ottenimento di un approfondimento di una indagine già svolta dalla Corte di appello. A tal proposito si ricorda che, ai fini della fattispecie revocatoria di cui all'art. 395, n. 3, c.p.c., il requisito della decisività del documento va escluso nel caso in cui questo non sia, per sua natura, destinato a costituire la prova di un determinato fatto, ma rappresenti soltanto un mezzo di conoscenza di un fatto decisivo, prima ignorato e del quale l'interessato poteva procurarsi aliunde la conoscenza stessa (cfr. Cass., S.U., n. 9213 del 1990 e, da ultimo, Cass., sez. 6, n. 27832 del 2011). Del resto è stato anche chiarito (v. Cass., S.U., n. 5990 del 1984 e Cass. n. 8202 del 2004) che il requisito della decisività dei nuovi documenti rinvenuti dopo la sentenza, richiesto per l'impugnazione per revocazione a norma dell'art. 395, n. 3, c.p.c.,, implica l'idoneità di tali documenti a provocare una decisione diversa, mediante la prova diretta dei fatti di causa, e va, quindi, escluso quando essi siano in grado di fornire semplici elementi indiziari, utilizzabili per il convincimento su quei fatti solo in concorso con altri elementi.
8. Con il secondo motivo del ricorso incidentale è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 395, n. 1, c.p.c., congiuntamente all'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad altro punto ritenuto decisivo per la controversia concernente la ravvisata insufficienza, da parte della Corte territoriale, degli elementi per asserire che la mancata produzione di tutta la documentazione allegata alla pratica di concessione edilizia per la costruzione del predetto garage configurasse un raggiro e non piuttosto una scelta difensiva, con l'evidenziazione, inoltre, che la condotta della NZ IU non era stata, comunque, idonea né a paralizzare la difesa degli avversari (i quali, infatti, avevano avuto la possibilità di difendersi e, se più diligenti, avrebbero potuto anche procurarsi la 13 documentazione mancante), né ad impedire l'accertamento della verità, non essendo a lei direttamente imputabile l'esito della consulenza tecnica d'ufficio.
8.1. Anche questo motivo è privo di pregio giuridico e deve, perciò, essere rigettato. La Corte felsinea, sulla base di una motivazione logica e sufficiente, oltre ad escludere - in virtù di un insindacabile giudizio di fatto che la mancata produzione della - documentazione allegata alla pratica della concessione edilizia potesse configurare un raggiro in senso proprio (in difetto dell'allegazione di altri idonei ed univoci elementi, il cui onere ricadeva in capo agli attori in revocazione), dovendo, piuttosto, potersi considerare come una scelta difensiva, ha compiutamente evidenziato (in sintonia con le motivazioni addotte a sostegno del rigetto del motivo ricondotto all'art. 395, n. 3, c.p.c.) che la condotta della NZ IU non aveva comportato alcuna compromissione nell'esercizio del diritto di difesa delle controparti, le quali come già sottolineato avrebbero potuto - procurarsi altrimenti la documentazione ritenuta mancante, né aveva ostacolato l'accertamento dei fatti idonei alla risoluzione della controversia, non essendo alla stessa, in ogni caso, imputabile l'esito della consulenza tecnica d'ufficio. In tal senso, quindi, la Corte territoriale si è uniformata all'insegnamento giurisprudenziale di questa Corte (cfr., ad es., Cass., S.U., n. 9213 del 1990; Cass. n. 888 del 2001 e Cass. n. 14350 del 2004), alla stregua del quale, per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ex art. 395, n. 1, c.p.c., non basta la semplice violazione del dovere di lealtà e di probità, richiedendosi, invece, un'attività intenzionalmente fraudolenta (c.d. "macchinazione": v., in tal senso, Cass, n. 5329 del 2005), concretantesi in artifizi o raggiri tali da pregiudicare o sviare la difesa avversaria, facendo apparire una situazione diversa da quella reale, e, quindi, da impedire al giudice la conoscenza della verità (requisiti, questi, che potrebbero essere ravvisabili anche nel mendacio o nel silenzio su fatti decisivi della causa, ma solo quando la stessa domanda giudiziale trovi fondamento su tale atteggiamento ed il successivo comportamento processuale, attuativo di questo iniziale 14 disegno fraudolento, sia tale da impedire un'efficiente attività difensiva della controparte o, comunque, da pregiudicare l'accertamento della verità). Inoltre, come altrettanto esattamente precisato dalla Corte di appello di OG (richiamandosi a Cass. n. 4508 del 1996), il dolo processuale revocatorio di cui all'art. 395, n. 1, c.p.c., che consiste in un raggiro soggettivamente diretto ed oggettivamente idoneo a paralizzare la difesa dell'avversario ed ad impedire al giudice l'accertamento della verità (requisito, questo, rimasto escluso nella fattispecie), è rilevante solo se la sentenza sia l'effetto necessario di esso evidenziandosi come, analogamente all'ipotesi di cui al n. 3 dello stesso art. 395, l'elemento della decisività esige che il documento rinvenuto sia idoneo a fornire nuovi elementi probatori, tali che se il giudice ne avesse avuto tempestiva conoscenza avrebbe risolto la lite in senso favorevole alla parte che domanda la revocazione.
9. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni esposte, deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale (a cui si correla l'enunciazione del principio di diritto riportato all'esito dello svolgimento dello stesso motivo, da intendersi qui richiamato: i v. paragr. 5 alla pag. 9), con la conseguente declaratoria di assorbimento degli altri due motivi dello stesso ricorso della NZ IU, mentre deve essere integralmente respinto il ricorso incidentale condizionato. A tali statuizioni consegue la cassazione senza rinvio dell'impugnata sentenza n. 713 del 2005 della Corte di appello di OG e la declaratoria, nella presente sede di legittimità, ai sensi dell'art. 382, comma 3, seconda parte, c.p.c. (V., ad es., Cass. n. 7258 del 2003 e Cass. n. 24047 del 2009), dell'inammissibilità della domanda di revocazione proposta nell'interesse di NZ RA, UB, CL, PE, NI e UI. In virtù del criterio della soccombenza, i ricorrenti incidentali vanno condannati, in via fra loro solidale, al pagamento sia delle spese del giudizio di revocazione svoltosi dinanzi alla Corte di appello di OG (che vanno nuovamente regolate e riliquidate in conseguenza della intervenuta cassazione senza rinvio della sentenza impugnata) che di quelle della 15 presente fase di legittimità, che si quantificano nei sensi di cui in dispositivo sulla scorta dei nuovi parametri previsti per il giudizio di legittimità dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (applicabile nel caso di specie in virtù dell'art. 41 dello stesso D.M.: cfr., anche, Cass., S.U., n. 17405 del 2012).
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara l'assorbimento degli altri due motivi dello stesso ricorso e rigetta il ricorso incidentale condizionato. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara l'inammissibilità della domanda di revocazione proposta dinanzi alla Corte di appello di OG da NZ RA, NZ UB, NZ CL, NZ PE, NZ NI e NZ UI. Condanna i ricorrenti incidentali, in solido fra loro, al pagamento delle spese del giudizio di revocazione celebratosi avanti alla suddetta Corte di appello, che liquida in complessivi euro 4.400,00, di cui euro 400,00 per esborsi, oltre accessori di legge, e di quelle del presente giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 9 ottobre 2012. Il Consigliere estensore Il Presidente 11 Funzionario Giudiziario Dots Donatella D'ANNA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, 21 DIC.2012 Funzionario Giudiziario Dott.ssa Doner ANNA 16