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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 693/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4094/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Equitalia Giustizia SP - 09982061005
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 001507-2024 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5845/2025 depositato il 14/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato ad IA TI SP (quale concessionaria del Ministero della Giustizia) il 16.5.2025, Ricorrente_1, con il patrocinio del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento del provvedimento irrogativo di SANZIONE PER MANCATO/RITARDATO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO n. 001507/2024 del 13.2.2025 notificato in data 19.3.2025 con il quale era richiesto il pagamento di euro 518,00 a titolo di sanzione per omesso/insufficiente versamento del contributo unificato nel processo inscritto il 20.5.2022 al numero Numero_1 registro generale Tribunale di Palmi. Premetteva la ricorrente che in data 20.5.2022, era stata iscritta al ruolo generale affari contenzioso civile del Tribunale di Palmi il ricorso introduttivo di una controversia in materia di lavoro nell'interesse della stessa e che, in data 23.5.2022, in calce alla nota di comunicazione del giudice designato per la trattazione, la cancelleria aveva annotato comunicato l'invito al difensore nominato ad inviare, non oltre giorni 30 dalla notifica, la dichiarazione reddituale necessaria ai fini dell'esenzione dal versamento del contributo unificato;
il difensore (nonostante la dichiarazione reddituale fosse già stata allegata al ricorso), corrispondendo alla sollecitazione, in data 27.5.2022 (come dimostrato dalla schermata del fascicolo telematico estratta dalla piattaforma POLISWEB che allegava), ovvero appena 3 giorni dopo la ricezione della sollecitazione, aveva rimesso l'ultima dichiarazione dei redditi (relativa all'anno 2021), dalla quale emergeva che il reddito imponibile della ricorrente era pari ad euro 24.242,00, ovvero inferiore al limite di reddito previsto per l'esenzione dal versamento del contributo. Tanto premesso in fatto, deduceva il ricorrente l'assoluta illegittimità della sanzione inflitta, non solo per avere tempestivamente corrisposto alla sollecitazione concernente la dimostrazione della dichiarazione reddituale con l'invio della dichiarazione dei redditi, ma pure per essere certamente la ricorrente nelle condizioni reddituali che la esoneravano dal versamento del contributo unificato.
Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
IA TI si costituiva e resistendo al ricorso, opponeva che la ricorrente s'era limitata a depositare il modello dichiarativo per l'anno 2021, omettendo tuttavia di indicare nelle conclusioni del proprio atto difensivo, le specifiche ragioni giustificative della richiesta di esenzione dal pagamento del contributo unificato;
s'era infatti limitata a scrivere in calce al ricorso presentato innanzi al Tribunale d Palmi la dicitura: “Ad ogni fine ed effetto di legge si dichiara che la presente controversia è esente dal versamento del contributo unificato”, affermazione che, non accompagnata da alcuna indicazione delle ragioni giustificative dell'esenzione, non era idonea a soddisfare il requisito formale e sostanziale richiesto dalla legge e ribadito dal citato provvedimento ministeriale. Di qui la richiesta di rigetto del ricorso, con ogni consequenziale statuizione sul riparto delle competenze di lite.
All'odierna udienza, sentito il difensore della ricorrente che insisteva nelle deduzioni e richieste, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Mette conto premettere che, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 DPR 115/2002, “Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3 (…)”, dal che deriva che il ricorrente che sia titolare di un reddito imponibile inferiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 dello stesso DPR, ovvero per l'anno 2022, ad euro 35.240,04 (euro 11.746,68x3), reddito notevolmente superiore a quello imponibile della Ricorrente_1 nell'anno precedente (pari ad euro 24.242,00). Non solo dunque la ricorrente era esente dal versamento del contributo unificato, ma v'è pure che la stessa (per il tramite del suo difensore) si conformò esattamente e tempestivamente (per come dimostrato dalle produzioni documentali della difesa) a quanto richiesto dalla Cancelleria del Tribunale di Palmi circa la necessità della produzione della dichiarazione reddituale, sicché l'irrogazione della sanzione, senza che sia stata preceduta da contestazioni, anche solo informali, circa la regolarità della produzione effettuata ai fini dell'esenzione dal contributo, appare oggettivamente contraria al legittimo affidamento indotto nella ricorrente;
l'applicazione della sanzione comunque risulta illegittima in quanto violativa del disposto dell'art. 10 dello Statuto del Contribuente (L. 27.7.2000 n. 212), che espressamente, al comma 2, prevede “Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa”.
Le riferite conclusioni, non solo non sono avversate dalle difese dell'ente, ma risultano addirittura confermate dalle stesse. La dicitura riportata in calce ricorso era infatti assolutamente idonea e sufficiente a invocare l'esenzione dal versamento del contributo unificato per ragioni reddituale;
del resto, così la intese senza incertezze la Cancelleria, che chiese la dichiarazione reddituale per poter confermare l'esenzione, determinando l'affidamento incolpevole della ricorrente che corrispondendo alla richiesta ritenne ragionevolmente di aver adempiuto a tutto quanto le fosse prescritto per ottenersi l'esenzione. Si impone pertanto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese e competente di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore del difensore della ricorrente, antistatario, nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge (rimborso forfetario, Iva e Cpa) ove dovuti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna Equitalia Giustizia SPA alla rifusione, in aggiunta al contributo unificato, delle competenze di lite liquidate in euro 250,00, oltre accessori ove dovuti con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Giudice (Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4094/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Equitalia Giustizia SP - 09982061005
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 001507-2024 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5845/2025 depositato il 14/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato ad IA TI SP (quale concessionaria del Ministero della Giustizia) il 16.5.2025, Ricorrente_1, con il patrocinio del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento del provvedimento irrogativo di SANZIONE PER MANCATO/RITARDATO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO n. 001507/2024 del 13.2.2025 notificato in data 19.3.2025 con il quale era richiesto il pagamento di euro 518,00 a titolo di sanzione per omesso/insufficiente versamento del contributo unificato nel processo inscritto il 20.5.2022 al numero Numero_1 registro generale Tribunale di Palmi. Premetteva la ricorrente che in data 20.5.2022, era stata iscritta al ruolo generale affari contenzioso civile del Tribunale di Palmi il ricorso introduttivo di una controversia in materia di lavoro nell'interesse della stessa e che, in data 23.5.2022, in calce alla nota di comunicazione del giudice designato per la trattazione, la cancelleria aveva annotato comunicato l'invito al difensore nominato ad inviare, non oltre giorni 30 dalla notifica, la dichiarazione reddituale necessaria ai fini dell'esenzione dal versamento del contributo unificato;
il difensore (nonostante la dichiarazione reddituale fosse già stata allegata al ricorso), corrispondendo alla sollecitazione, in data 27.5.2022 (come dimostrato dalla schermata del fascicolo telematico estratta dalla piattaforma POLISWEB che allegava), ovvero appena 3 giorni dopo la ricezione della sollecitazione, aveva rimesso l'ultima dichiarazione dei redditi (relativa all'anno 2021), dalla quale emergeva che il reddito imponibile della ricorrente era pari ad euro 24.242,00, ovvero inferiore al limite di reddito previsto per l'esenzione dal versamento del contributo. Tanto premesso in fatto, deduceva il ricorrente l'assoluta illegittimità della sanzione inflitta, non solo per avere tempestivamente corrisposto alla sollecitazione concernente la dimostrazione della dichiarazione reddituale con l'invio della dichiarazione dei redditi, ma pure per essere certamente la ricorrente nelle condizioni reddituali che la esoneravano dal versamento del contributo unificato.
Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
IA TI si costituiva e resistendo al ricorso, opponeva che la ricorrente s'era limitata a depositare il modello dichiarativo per l'anno 2021, omettendo tuttavia di indicare nelle conclusioni del proprio atto difensivo, le specifiche ragioni giustificative della richiesta di esenzione dal pagamento del contributo unificato;
s'era infatti limitata a scrivere in calce al ricorso presentato innanzi al Tribunale d Palmi la dicitura: “Ad ogni fine ed effetto di legge si dichiara che la presente controversia è esente dal versamento del contributo unificato”, affermazione che, non accompagnata da alcuna indicazione delle ragioni giustificative dell'esenzione, non era idonea a soddisfare il requisito formale e sostanziale richiesto dalla legge e ribadito dal citato provvedimento ministeriale. Di qui la richiesta di rigetto del ricorso, con ogni consequenziale statuizione sul riparto delle competenze di lite.
All'odierna udienza, sentito il difensore della ricorrente che insisteva nelle deduzioni e richieste, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Mette conto premettere che, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 DPR 115/2002, “Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3 (…)”, dal che deriva che il ricorrente che sia titolare di un reddito imponibile inferiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 dello stesso DPR, ovvero per l'anno 2022, ad euro 35.240,04 (euro 11.746,68x3), reddito notevolmente superiore a quello imponibile della Ricorrente_1 nell'anno precedente (pari ad euro 24.242,00). Non solo dunque la ricorrente era esente dal versamento del contributo unificato, ma v'è pure che la stessa (per il tramite del suo difensore) si conformò esattamente e tempestivamente (per come dimostrato dalle produzioni documentali della difesa) a quanto richiesto dalla Cancelleria del Tribunale di Palmi circa la necessità della produzione della dichiarazione reddituale, sicché l'irrogazione della sanzione, senza che sia stata preceduta da contestazioni, anche solo informali, circa la regolarità della produzione effettuata ai fini dell'esenzione dal contributo, appare oggettivamente contraria al legittimo affidamento indotto nella ricorrente;
l'applicazione della sanzione comunque risulta illegittima in quanto violativa del disposto dell'art. 10 dello Statuto del Contribuente (L. 27.7.2000 n. 212), che espressamente, al comma 2, prevede “Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa”.
Le riferite conclusioni, non solo non sono avversate dalle difese dell'ente, ma risultano addirittura confermate dalle stesse. La dicitura riportata in calce ricorso era infatti assolutamente idonea e sufficiente a invocare l'esenzione dal versamento del contributo unificato per ragioni reddituale;
del resto, così la intese senza incertezze la Cancelleria, che chiese la dichiarazione reddituale per poter confermare l'esenzione, determinando l'affidamento incolpevole della ricorrente che corrispondendo alla richiesta ritenne ragionevolmente di aver adempiuto a tutto quanto le fosse prescritto per ottenersi l'esenzione. Si impone pertanto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese e competente di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore del difensore della ricorrente, antistatario, nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge (rimborso forfetario, Iva e Cpa) ove dovuti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna Equitalia Giustizia SPA alla rifusione, in aggiunta al contributo unificato, delle competenze di lite liquidate in euro 250,00, oltre accessori ove dovuti con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Giudice (Dott. Francesco Petrone)