Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 693
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità della sanzione per tempestiva dimostrazione della dichiarazione reddituale

    La Corte ha ritenuto che la ricorrente fosse esente dal versamento del contributo unificato in base al suo reddito imponibile, e che si fosse conformata tempestivamente alla richiesta della cancelleria, rendendo illegittima l'irrogazione della sanzione. Inoltre, ha richiamato l'art. 10 dello Statuto del Contribuente, sottolineando che non vanno irrogate sanzioni quando il comportamento del contribuente è conforme a indicazioni dell'amministrazione o a seguito di errori della stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 693
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 693
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo