Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2550 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 05/03/2025, lette le note depositate dai difensori delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 3487/2024 R.G. promossa da: nato a [...] il [...], cf. , residente in Parte_1 C.F._1
LONDRA, Città di BROMLEY, Indirizzo 25 Godwin Road - CAP BR2 9LG Comune di iscrizione in ANPR - sezione AIRE: NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo
Capuano (cf. del foro di Napoli e avv. stab. (cf. C.F._2 Parte_2
), del foro di SMCV, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Ben C.F._3
Hur, 84 presso il suo studio, in virtù di procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
contro
:
, in persona del proprio procuratore Controparte_1
in qualita' di Responsabile Contenzioso , a cio' autorizzato per CP_2 CP_3
procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr Persona_1
180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo La Forza
(c.f. ) - pec : telefax : 081/5921158 - e presso il suo C.F._4 Email_1
studio in Napoli, al Viale Farnese n.41, el.te domiciliata, in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione,
RESISTENTE
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, cod. fisc.
, PEC: t, in virtù di mandato C.F._5 Email_2
generale alle liti per notar in Roma del 22.3.2024 – repertorio 37875, e Persona_2
presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi n° 55 Napoli CP_5
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad intimazioni di pagamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.2.24 la parte ricorrente in epigrafe adiva l'autorità giudiziaria lamentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 071 2023 90197661
54/000 notificatale in data 29.01.2024, con la quale l' ha Controparte_6
intimato il pagamento di un importo complessivo di Euro 56.005,79 per contributi IVS relativi al periodo 2011-2020, portati dai seguenti Avvisi addebito: nr.
37120170009044977000, nr. 37120180009618833000, nr. 37120130017865383000, nr.
37120190022013082000, nr. 37120210008434543000 e nr. 37120220010831300000.
Con successivo ricorso depositato il 6.5.24 l'istante impugnava l'intimazione di pagamento n. 071 2024 9006013356000, notificatale in data 24.04.2024, con la quale l'
[...]
ha intimato il pagamento di un importo complessivo di Euro Controparte_6
31.980,35 per contributi IVS riguardanti il periodo 2011-2020, portati dai seguenti Avvisi addebito: nr. 37120180009618833000, nr. 37120130017865383000, nr.
37120190022013082000, nr. 37120210008434543000, nr. 37120220010831300000 e nr.
37120220022813437000.
L'istante deduceva a fondamento delle opposizioni: l'omessa notifica degli avvisi di addebito, la prescrizione dei contributi anche successiva alla (eventuale) notifica degli avvisi di addebito, la decadenza per tardiva iscrizione nei ruoli esattoriali, oltre che la carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento e l'incomprensibilità del calcolo delle somme richieste. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità e/o annullabilità, inefficacia delle intimazioni di pagamento.
Si costituiva l' in entrambi i giudizi eccependo la sua carenza di Controparte_6
legittimazione in ordine al procedimento notificatorio degli avvisi di addebito e al merito della pretesa contributiva;
chiedeva comunque rigettarsi l'opposizione in quanto infondata, con vittoria di spese.
Si costituiva l' in entrambi i giudizi deducendo che con provvedimento del 9.9.2024 CP_5
aveva provveduto ad annullare d'ufficio il debito contributivo relativo al periodo decorrente dall'8.7.2015, data dalla quale il ricorrente ha documentato l'espatrio in Gran Bretagna;
che pertanto lo sgravio dei contributi aveva interessato per intero gli avvisi di addebito n. 371
2019 0017865383, n. 371 2019 0022013082 n. 371 2021 0008434543, n. 371 2022
0010831300 e n. 371 2022 0022813437, mentre i contributi di cui agli avvisi di addebito n.
371 2017 0009044977 e n. 371 2018 0009618833 erano stati annullati solo per il periodo successivo all'8.7.2015. Chiedeva, quindi, dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere e per il resto, rigettarsi il ricorso, con compensazione delle spese di lite.
Disposta la riunione dei giudizi, all'esito della trattazione scritta, scaduto il termine per il deposito delle note di trattazione scritta, le cause, istruite documentalmente, vengono decise con la presente sentenza.
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Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso il provvedimento di sgravio emesso dall' in data 9.9.2024 con riferimento agli avvisi di CP_5
addebito n. 371 2019 0017865383, n. 371 2019 0022013082; n. 371 2021 0008434543, n.
371 2022 0010831300 e n. 371 2022 0022813437.
Il provvedimento di sgravio ha riguardato anche i contributi dovuti per il periodo successivo all'8.7.2015 oggetto degli avvisi di addebito n. 371 2017 0009044977 e n. 371
2018 0009618833.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
-l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
-occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
-deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Alla luce delle osservazioni che precedono, è cessata la materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, sopra delimitato.
Passando ad esaminare i contributi di cui agli avvisi di addebito n. 371 2017 0009044977 e n. 371 2018 0009618833 relativi agli anni anteriori all'8.7.2015 (dal 2011 all'8.7.2015), che non hanno formato oggetto del provvedimento di sgravio, deve, in primo luogo, esaminarsi la ritualità della notifica degli avvisi di addebito in questione.
Al riguardo è documentato, oltre che ammesso dallo stesso che a far data CP_5
dall'8.7.2015, il ricorrente risiede all'estero e precisamente nel REGNO UNITO
Circoscrizione consolare LONDRA Città BROMLEY Indirizzo 25 Godwin Road - CAP
(vedi certificato di residenza in atti del ricorrente). C.F._6 CP_7
Dalla documentazione prodotta dall' risulta, poi, che gli avvisi di addebito n. 371 2017 CP_5
0009044977 e n. 371 2018 0009618833 suddetti sono stati notificati, a mezzo di ordinaria raccomandata postale, il primo in Napoli - Via G. Orsi n. 18 in data 26.9.2017 per compiuta giacenza e il secondo in data 20.7.2018 mediante consegna a mani di Per_3
E' evidente, dunque, che la notifica degli stessi è avvenuta presso un indirizzo diverso da quello di residenza del ricorrente.
Dunque, in mancanza di regolare notifica degli avvisi in questione, l'opposizione contenente l'eccezione di prescrizione dei crediti previdenziali va qualificata come CP_5
opposizione ex art. 24 D. L.vo n. 46/99 ed è tempestiva: in difetto della notifica degli avvisi, come sopra detto, il termine di 40 giorni per proporre opposizione non può che farsi decorrere dalla data di notifica delle due intimazioni di pagamento sopra riportata (29.1.24 e
24.4.24) in cui il contribuente è venuto a conoscenza degli avvisi di addebito emessi a suo carico.
Nel merito, è fondata l'eccezione di prescrizione del credito previdenziale.
Ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, l. 335/1995, “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie ….A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria.
I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Nel caso di specie, quindi, in mancanza di prova di altri atti interruttivi anteriori alle intimazioni di pagamento opposte in questa sede, risulta maturata la prescrizione per l'intero credito contributivo risalente agli anni 2011, 2012 2013 2014 e 2015 (fino al
8.7.2015, in quanto i contributi per il periodo successivo sono oggetto di sgravio).
Ed infatti, per i contributi in esame la scadenza delle rate trimestrali di pagamento è fissata - rispettivamente per le rate del 1°, 2°, 3° e 4° trimestre - al 16 maggio dell'anno in corso, al 16 agosto dell'anno in corso, al 16 novembre dell'anno in corso e al 16 febbraio dell'anno successivo.
Quindi, pur considerando che gli artt. 37 comma 2 del D.L. n. 18/2020 e 11 comma 9 del D.L. n. 183/2020, hanno disposto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria per il periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, alla data della notifica dell'intimazione (del 24.1.24), il primo atto interruttivo di cui vi è prova, il termine era già decorso anche con riferimento alla prima rata dei contributi del 2015
(scadenza 16 maggio).
Ne consegue la declaratoria di intervenuta prescrizione relativamente delle pretese creditorie dell' per gli anni dal 2011 al 8.7.2015 di cui ai predetti avvisi di addebito. CP_5
Le spese con l' avuto riguardo alla condotta dell' che ha provveduto allo CP_5 CP_5
sgravio, vanno compensate per metà e per la parte residua si pongono a carico dell' CP_5
Le spese con vanno compensate integralmente non avendo la stessa nessuna CP_8
responsabilità in ordine alle notifiche degli avvisi di addebito.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n. 371 2019 0017865383, n. 371 2019 0022013082; n. 371 2021 0008434543, n.
371 2022 0010831300 e n. 371 2022 0022813437 nonché con riferimento agli avvisi di addebito n. 371 2017 0009044977 e n. 371 2018 0009618833, limitatamente ai contributi dovuti per il periodo successivo all'8.7.2015;
- accoglie per il resto le opposizioni riunite e dichiara la prescrizione dei contributi di cui agli avvisi di addebito n. 371 2017 0009044977 e n. 371 2018 0009618833, limitatamente agli anni dal 2011 all'8.7.2015;
- compensa le spese di lite con CP_8
- compensa per metà le spese con l' e condanna quest'ultimo al pagamento della CP_5
somma residua che liquida in € 2.000,00, oltre iva, cpa e spese generali con attribuzione.
Si comunichi
Napoli, così deciso in data 02/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Marisa Barbato