Sentenza 15 aprile 2025
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- 1. VALUTAZIONE MERITO CREDITIZIO: l’inosservanza dei principi di sana e prudente gestione ex art. 5 TUB non determina la nullità del contrattoAvv. Gabriella Intignano · https://www.expartecreditoris.it/ · 16 dicembre 2025
ISSN 2385-1376 In sede di verifica del passivo il Giudice delegato è chiamato soltanto ad accertare la sussistenza e la natura del credito verso l'impresa e non esistenza del rapporto di garanzia, anche se di natura statale. Tale regola non muta per i finanziamenti chirografari assistiti da garanzia pubblica laddove ha per legge natura privilegiata il credito garantito (e pagato) da parte del terzo garante. Il Tribunale ritiene che non ricorrano i presupposti per affermare la nullità dei contratti di finanziamento. Tra le cause di nullità del contratto di cui all'art. 1418 c.c., posto che non è in discussione la presenza dei requisiti essenziali (liceità della causa, requisiti …
Leggi di più… - 2. RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE: la violazione dell’obbligo di verifica del merito creditizio non esclude la colpa grave del debitore che ha reso dichiarazioni…Avv. Pasquale Iamunno · https://www.expartecreditoris.it/ · 13 marzo 2026
ISSN 2385-1376 “La disposizione testé citata (art. 69, comma 2, CCII), infatti, inibisce al creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che abbia violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB, solo la contestazione della convenienza della proposta. Al contrario, la norma in esame non impedisce affatto al medesimo creditore di presentare opposizione per controdedurre sulla correttezza della condotta tenuta nel valutare il merito creditizio in occasione della concessione del finanziamento, o sulla presenza di dolo/colpa grave in capo al debitore. La disposizione fa salvo il potere, anche di questi creditori, di proporre in giudizio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 15/04/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Ferrara, SEZIONE CIVILE, dr. Mauro
Martinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1979/2024 del R.A.C.C. in data 18/10/2024, introdotta d a
- (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BARBIERI BRUNO, elettivamente domiciliato all'Indirizzo Telematico del difensore
ATTORE
c o n t r o
- (C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti VANDINI
MARINA e CASAMORATA CARLOTTA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VANDINI MARINA
CONVENUTO avente per oggetto: Contratti bancari viste le conclusioni assunte dalle parti alla udienza del 10/04/2025
CONCLUSIONI
- per “non concedersi la provvisoria esecuzione e Parte_1
dichiararsi estinto il credito per intervenuta prescrizione con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali”.
Pag. 1 - per “'Ill.mo Tribunale di Ferrara, ogni Controparte_1
contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia Voglia,
In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo ad
[...]
n tema di richiesta risarcitoria di eventuale danno;
Controparte_1
Nel merito: rigettare le domande attoree siccome inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 517/2024 del
30.07.2024 (RG n. 1550/2024), del Tribunale di Ferrara;
in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione, condannare il Sig. (C.F. Parte_1
) al pagamento in favore di C.F._1 Controparte_1
per i titoli dedotti in causa, della maggiore o minor somma che
[...]
risulterà dovuta all'esito della espletanda istruttoria.
In via istruttoria: rigettare l'istanza avversaria di ammissione CTU perché infondata in fatto ed in diritto.
In ogni caso: con vittoria delle spese tutte del giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio la “ e per essa la “ Controparte_1 [...]
al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo Controparte_2
n. 517/2024, emesso dal Tribunale di Ferrara in data 30 luglio 2024.
L'attore ha fondato la propria opposizione:
a) sulla negazione della sussistenza del debito;
Pag. 2 b) sulla nullità del provvedimento monitorio per violazione degli artt. 50 TUB e 633 c.p.c. per mancata produzione degli estratti conto e della certificazione da parte del dirigente dell'istituto bancario, arrestandosi il documento oltretutto al febbraio 2014 e non consentendo l'accertamento del credito aggiornato;
c) sulla prescrizione del credito, non essendo stata fatta alcuna comunicazione al debitore principale, ma esclusivamente nei confronti della garante CP_3
d) sul difetto di legittimazione attiva;
e) sulla nullità del contratto di finanziamento per violazione delle regole del merito creditizio - essendo stato sottoscritto un finanziamento con rata mensile pari ad euro 517,00 a favore di un consumatore che guadagnava mensilmente euro 511,00 - in virtù dei principi espressi dalla Corte di Giustizia (CGE 11 gennaio
2024, C-755/2022) ovvero per concessione abusiva del credito.
In data 21 marzo 2025, si è tardivamente costituita in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della proposta opposizione.
La convenuta ha dato atto dell'origine del credito – contratto di finanziamento al consumo n. 5858679 di euro 32.616,00 concesso dalla
“Santander Consumer Bank s.p.a.” - evidenziando la comunicazione inviata sia al debitore principale ( sia alla garante Parte_1 CP_3
, in data 14 settembre 2011, con la quale era stata dichiarata la
[...]
decadenza dal beneficio del termine e richiesto il pagamento integrale dell'importo dovuto. Ha poi sottolineato l'invio della comunicazione della cessione del credito in data 10 marzo 2016 avente valore interruttivo della prescrizione.
La convenuta ha, inoltre, giustificato la propria legittimazione attiva,
l'idoneità della documentazione depositata in sede monitoria per l'emissione del decreto ingiuntivo, contestato la prescrizione del credito
Pag. 3 ed eccepito come l'eventuale violazione del merito creditizio non fosse causa di nullità, ma al più di diritto risarcitorio da farsi valere nei confronti della cedente, non essendo opponibile alla cessionaria.
Alla prima udienza l'avv. Barbieri ha affermato “che non essendovi prova che la garante abbia stipulato una fideiussione e non un contratto autonomo di garanzia non vi è prova che la notifica al garante abbia interrotto la prescrizione anche nei confronti del debitore principale”; il
Giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni, riservandosi il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni.
***
1- IN ORDINE ALLA ESISTENZA DEL CREDITO
Parte opponente ha genericamente contestato di non “essere debitrice nei confronti né del presunto creditore originario né tanto meno nei confronti della società opposita”.
Tuttavia, emerge per tabulas (doc. 1 del fascicolo monitorio) come in data 23 giugno 2009 quale debitore principale, e Parte_1 CP_3
quale coobbligata, abbiano sottoscritto un contratto di finanziamento al consumo (n. 5858679) con la “Santander Consumer Bank”, per l'acquisto di una vettura (somma finanziata pari ad euro 32.616,00 con prima rata a decorrere dal 15 luglio 2009; 84 rate mensili di euro 517,00).
La contestazione è pertanto destituita di fondamento.
Anche le eccezioni relative alla mancata produzione degli estratti conto e alla mancanza di valenza probatoria della documentazione depositata in sede monitoria, non meritano accoglimento.
Trattandosi di finanziamento non dovevano essere prodotti estratti conto – evidentemente riferiti al rapporto di conto corrente – ma semplicemente il contratto e il piano di ammortamento, documentazione probatoria, come detto, puntualmente depositata congiuntamente alla
Pag. 4 dichiarazione del debito al momento della risoluzione per inadempimento.
2- IN ORDINE ALLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA
INGIUNGENTE
Parte opposta ha dato conto della propria legittimazione attiva depositando la documentazione che attesta:
A) la fusione per incorporazione, con efficacia dal 31/12/2011, di
– originaria creditrice - nella Controparte_4
controllante SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. (doc. 5 del fascicolo di parte convenuta);
B) l'acquisto da parte di da Controparte_5 [...]
ai sensi e per gli effetti della legge Controparte_6
52/1991, di una pluralità di crediti meglio identificati nel contratto di cessione, pro soluto e con ogni accessorio e garanzia agli stessi connessi (doc. F del fascicolo monitorio e 6 del fascicolo di merito: elenco dei crediti ceduti);
C) la fusione per incorporazione di in Controparte_5
doc. D); Controparte_7
D) il conferimento del ramo di azienda da “ a CP_1 Controparte_1
in data 29/06/2018 (avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Foglio delle inserzioni n. 92 del
09/08/2018; doc. G e H del fascicolo monitorio);
E) l'atto di fusione per incorporazione, con atto del 15.12.2020, a rogito del notaio di Milano (rep. 84147 e racc. Persona_1
17167), di n (doc. D); Controparte_2 Controparte_1
F) il mutamento di denominazione con effetto dal 1 Controparte_1
gennaio 2021, in Controparte_1
G) il conferimento di ramo di azienda, con atto in data 15.12.2020, a rogito del notaio di Milano (rep. 84148 e racc. Persona_1
Pag. 5 17168) da (già incorporante la Controparte_1
precedente già a Controparte_2 CP_8 [...]
controllata interamente da Controparte_2 [...]
Controparte_1
Risulta, pertanto, provata la legittimazione attiva.
Ad abundantiam si evidenzia come la cessionaria sia altresì in possesso dei documenti relativi alla posizione creditoria, elemento probatorio indiziario certamente valorizzabile al fine di provare l'intervenuta cessione (Cass. 16 aprile 2021, n. 10200; in senso conforme Corte d'
Appello di Milano, 24 gennaio 2024 n. 220; Corte d'Appello di Perugia 30 maggio 2024, n. 386).
Infine, si sottolinea la genericità delle allegazioni di parte opponente sul punto, la quale in alcun modo ha giustificato – anche successivamente alla puntuale ricostruzione fattuale operata dalla opposta nella comparsa di costituzione e risposta – le ragioni per le quali difetterebbe la legittimazione attiva.
3- IN ORDINE ALL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
L'eccezione di prescrizione non è fondata.
Prima di tutto si osserva come la formulazione della eccezione sia logicamente e giuridicamente incompatibile con la negazione della esistenza del debito.
Nel merito poi può ritersi provata la risoluzione del rapporto con l'invio della dichiarazione di decadenza del beneficio del termine del 14 settembre 2011.
Parte attrice ha dedotto la mancanza della prova della consegna, evidenziando come il debitore principale avesse cambiato residenza.
Tuttavia si osserva, da un lato, come la raccomandata sia stata inviata all'indirizzo di residenza di al settembre 2011 (via Egadi n. 9, Parte_1
Capoterra Cagliari;
cfr. doc. 2 b), mentre la residenza è stata modificata
Pag. 6 dal giorno 8 marzo 2012 (doc. 4 del fascicolo di parte attrice) e, dall'altro, che, diversamente opinando, il contratto non si sarebbe risolto e il termine di prescrizione dovrebbe decorrere dal 2016, ovvero dalla data prevista per il pagamento dell'ultima rata del finanziamento (Cass.,
4232/2023), con palese mancata maturazione del termine decennale invocato.
Data la ritenuta decorrenza del termine dal settembre 2011 deve considerarsi interrotta la prescrizione in virtù della missiva inviata alla condebitrice solidale del 10 marzo 2016 (con decorrenza al CP_3
più dal 16 maggio 2016) ai sensi dell'art. 1310 c.c.
L'attore ha eccepito l'inefficacia della missiva quale atto interruttivo sull'assunto della possibile natura di contratto autonomo di garanzia originante l'obbligazione di CP_3
Si osserva sul punto che, quantunque la tesi in linea teorica sia condivisibile in ordine all'inapplicabilità della disposizione richiamata nella ipotesi di garanzia autonoma, tuttavia la asserzione è priva di supporto probatorio in relazione alla qualifica del negozio.
Il contratto prodotto in giudizio, infatti, riporta la sottoscrizione della condebitrice solidale, qualificata come coobbligata.
Nel documento non vi è alcuna clausola che svincoli causalmente la garanzia dalla obbligazione principale: ne deriva la piena applicabilità dell'art. 1310 c.c.
4- IN ORDINE ALLA DEDOTTA NULLITA' DEL CONTRATTO
Parte attrice ha paventato un'ipotesi di nullità del contratto per violazione delle regole di diligenza dell'istituto erogatore del finanziamento: la mancata considerazione delle modeste entrate rispetto all'importo rateale mensile pattuito – ovvero la assenza di merito creditizio – avrebbe dovuto indurre la a non finanziare . CP_7 Parte_1
Pag. 7 Orbene, si evidenzia prima di tutto come non sia applicabile direttamente quanto statuito dalla richiamata Corte di Giustizia.
La pronuncia – C-755/22 – infatti era chiamata ad esaminare le norme del diritto ceco le quali prevedono, quale conseguenza giuridica della violazione degli obblighi imposti al professionista che eroghi finanziamento in virtù del c.d. merito creditizio, la nullità del contratto ovvero la conseguente gratuità del mutuo essendo il consumatore tenuto soltanto a restituire il capitale versato.
Nella ricostruzione a sistema la CGE evidenzia che l'omesso rispetto dei principi di cui all'art. 8 della direttiva 2008/48 – obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore – opera in ciascun ordinamento secondo le sanzioni da questo previste, a mente dell'art. 23 della citata direttiva, le quali devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Nel nostro ordinamento, il legislatore non ha previsto la sanzione della nullità, dovendosi far ricadere le violazioni delle regole cautelari – quali violazioni di regole di condotta e non di validità - nella responsabilità precontrattuale (Cass. n. 18610/2021: "L'erogazione del credito che sia qualificabile come "abusiva", in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che obbliga il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda l'aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività d'impresa"; conf. Trib. Padova 30 luglio 2024).
L'eventuale inidoneità delle sanzioni ordinamentali per la violazione delle regole di condotta descritte rispetto ai principi unionali potrebbe, quindi, al più esporre lo Stato ad una responsabilità orizzontale, ma non
Pag. 8 determinare una nullità diretta non essendovi una disciplina sanzionatoria unitaria prevista dal diritto della UE.
Ciò posto, è evidente che l'eventuale responsabilità precontrattuale e risarcitoria potrebbe essere azionata solo nei confronti della finanziaria che ha erogato il credito (Santander Consumer Bank così come soggettivamente modificatasi) e non certo nei confronti della mera cessionaria del credito (Cass., 13735/2022).
Ne deriva che è preclusa la valutazione del comportamento della
Santander Consumer Bank in relazione alla dedotta responsabilità risarcitoria.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate ai valori minimi considerando che la parte opposta ha depositato solo la comparsa di costituzione e risposta e la memoria di cui all'art. 171 ter n. 3 c.p.c. e che alla udienza le parti hanno verbalizzato riportandosi agli atti, senza nessuna attività ulteriore.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro
Martinelli, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n.
1979/2024 R.G.:
1) RIGETTA l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 517/2024, emesso dal Tribunale di Ferrara in data 30 luglio 2024;
2) RIGETTA le domande riconvenzionali proposte da;
Parte_1
3) CONDANNA a rifondere a “ e Parte_1 Controparte_1
per essa la “ , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 4.925,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A.;
Pag. 9 4) RIGETTA nel resto.
Ferrara, il 15 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
Pag. 10