Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA
DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6019 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del 03 febbraio 2025 e vertente TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con gli avvocati Ilaria Simoncelli e Andrea Belardinelli, PARTI APPELLANTI E (C.F. Controparte_1
– P.IVA n. ), quale società P.IVA_1 P.IVA_2 incorporante della in persona Controparte_2 della Dr.ssa e del Dr. con Controparte_3 Controparte_4
l'avvocato Fabio Orlandi, PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 17118/2019 emessa dal Tribunale di Roma, XVII Sezione Civile, pubblicata in data 10.09.2019 in materia di contratti bancari – fideiussione - opposizione a decreto ingiuntivo.
Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
ed hanno proposto opposizione al Parte_1 Parte_2
1
in forza di fideiussione da loro rilasciata a garanzia
[...] del rapporto di c/c, con apertura di credito, intrattenuto dalla società eccependo in via pregiudiziale Parte_3
l'incompetenza territoriale del giudice adito ai sensi dell'art. 23 c.p.c., disconoscendo ex art. 214 c.p.c. tutte le sottoscrizioni apposte sulla documentazione contrattuale prodotta da controparte e contestando la conformità agli originali di tutti i documenti prodotti in sede monitoria, rassegnando le seguenti conclusioni: «in accoglimento della presente opposizione, sentir dichiarare la inammissibilità, irritualità, inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente revocarlo con ogni ulteriore necessaria pronuncia, anche per incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il monitorio»;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la sua provvisoria esecuzione, rassegnando le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversa: In via preliminare
- rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da controparte;
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non appare fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
In via principale
- respingere l'opposizione spiegata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo N. 55524/2015, N. 21776/2015;
- condannare parte opposta a titolo di responsabilità ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi di legge»;
- la causa è stata istruita mediante l'acquisizione di documentazione;
- il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 21 febbraio 2019, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso: «- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto opposto dichiarandolo esecutivo;
2 - condanna i due opponenti, in solido, a rifondere alla banca opposta le spese di lite, liquidate in complessivi euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.»
A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha stabilito che:
- sul disconoscimento ex art. 214 c.p.c. dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulle scritture negoziali poste a fondamento della pretesa creditoria
“Per quanto poi concerne il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulle scritture negoziali poste a fondamento della pretesa creditoria il Tribunale rileva che il difensore dei due opponenti, dopo aver ribadito il disconoscimento anche degli originali prodotti da controparte all'udienza del 27/10/2016, con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. ha contraddittoriamente affermato che le garanzie sarebbero state “effettivamente firmate dai garanti in data 7 luglio, in quanto i Sigg. e Parte_4 Parte_2
hanno rilasciato fidejussione personale per
[...]
375.000,00 euro a fronte dell'apertura di credito di 150.000,00 euro” (pag. 3 della suddetta memoria). Inoltre i due opponenti non hanno ottemperato all'invito – formulato con provvedimento del 25/5/2017 - a comparire personalmente in udienza, né hanno addotto alcun legittimo impedimento, offrendo così ulteriore argomento di prova ex art. 116 c.p.c. sull'autenticità delle sottoscrizioni inizialmente disconosciute. Del resto i sigg.ri
e nulla hanno replicato alle lettere Parte_1 Parte_2 raccomandate datate 16/7/2013 (all. 6 del fascicolo monitorio), con le quali l'odierna opposta li aveva costituiti in mora unitamente alla ma hanno atteso fino alla notifica del Parte_3 decreto ingiuntivo per negare l'esistenza del rapporto di garanzia e per disconoscere le sottoscrizioni a loro nome. Conseguentemente va respinto anche il motivo concernente l'inesistenza dei rapporti negoziali dedotti in giudizio dalla banca opposta. Quanto alla contestazione circa l'inidoneità probatoria della documentazione contabile allegata a supporto della richiesta di ingiunzione, si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opponente, la banca creditrice sin dalla fase monitoria ha versato in atti non soltanto il saldaconto finale accompagnato dalla certificazione del funzionario, ex art. 50 del d.lg. n. 385/1993, ma anche gli estratti conto trimestrali relativi a tutta la durata del rapporto di conto corrente e cioè a
3 far data dalla sua accensione fino al passaggio in sofferenza, così consentendo agli opponenti di verificare tutte le partite contabili, ivi compresi gli interessi, le spese e gli altri oneri applicati dalla banca nel corso dei rapporti contrattuali. Detta documentazione contabile, unitamente alle scritture contrattuali, anch'esse depositate sin dalla fase monitoria (e precisamente il contratto di apertura del conto corrente datato 21/06/2011, il contratto di apertura di credito datato 2/1/2012 e le due fideiussioni datate
7/07/2011), devono ritenersi sufficienti a comprovare il credito azionato dalla banca opposta. Prova del credito Quanto alla contestazione circa l'inidoneità probatoria della documentazione contabile allegata a supporto della richiesta di ingiunzione, si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opponente, la banca creditrice sin dalla fase monitoria ha versato in atti non soltanto il saldaconto finale accompagnato dalla certificazione del funzionario, ex art. 50 del d.lg. n. 385/1993, ma anche gli estratti conto trimestrali relativi a tutta la durata del rapporto di conto corrente e cioè a far data dalla sua accensione fino al passaggio in sofferenza, così consentendo agli opponenti di verificare tutte le partite contabili, ivi compresi gli interessi, le spese e gli altri oneri applicati dalla banca nel corso dei rapporti contrattuali. Detta documentazione contabile, unitamente alle scritture contrattuali, anch'esse depositate sin dalla fase monitoria (e precisamente il contratto di apertura del conto corrente datato 21/06/2011, il contratto di apertura di credito datato 2/1/2012 e le due fideiussioni datate 7/07/2011), devono ritenersi sufficienti a comprovare il credito azionato dalla banca opposta.
- sulla eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa Antitrust Parimenti inammissibile è l'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust introdotta per la prima volta dal difensore degli opponenti all'udienza di precisazione delle conclusioni. Si tratta di difese assolutamente tardive, in quanto formulate ben oltre il termine di decadenza previsto dalla legge e quando ormai il contraddittorio era esaurito in palese violazione del diritto di difesa avversario. Né vale osservare che la nullità di un contratto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in quanto l'eccezione da ultimo sollevata dagli opponenti comporta inevitabilmente l'introduzione nel processo di nuovi temi di indagine e di decisione che alterano l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della
4 controversia, tanto da porre in essere pretese diverse da quelle fatte valere in precedenza, precluse dalle decadenze processuali stabilite dal codice di rito. Peraltro le nuove allegazioni difensive risultano del tutto prive anche di supporto probatorio non essendo stati prodotti né lo schema ABI del 2002, né il provvedimento n. B423 della Banca d'Italia del 2 maggio 2005, né il parere conforme dell'AGCM.”
- sulla decisione sulle spese
Come da dispositivo
§ 4. — Hanno proposto appello e Parte_1 ed hanno così concluso: “Piaccia Parte_2 all'Ecc.ma Corte di Appello Civile, in totale riforma dell'appellata sentenza, revocare per i motivi su esposti le somme ingiunte soprattutto in ragione della totale nullità – ex art. 1418 cc – del negozio fideiussorio. Spese rifuse del doppio grado di giudizio.”
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito quale società incorporante Controparte_1 della in forza di atto di fusione Controparte_2 per incorporazione del 29/05/2019 a rogito del Dott. Persona_1
Notaio in Milano, rep. 24288 / racc. 14499, con effetto giuridico dal 1° luglio 2019, la quale ha resistito al gravame ed ha così concluso: “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis:
- in via preliminare: dichiarare l'appello inammissibile ex. art. 348 bis c.p.c.
- in via principale: rigettare l'appello per la sua evidente infondatezza per le motivazioni di cui alla presente comparsa, con conseguente conferma della sentenza appellata, in quanto logica e coerente rispetto allo svolgimento del giudizio di primo grado;
- in tutti i casi: condannare la controparte all'integrale refusione delle spese, dei diritti, e degli onorari, oltre accessori come per legge, del presente grado di giudizio.”
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 03 febbraio 2025, previa concessione dei termini anticipati al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale, come da decreto di questa Corte pubblicato il 24.12.2024.
§ 5. — L'appello contiene i seguenti motivi di impugnazione:
5 - Violazione artt. 115, 116 c.p.c. – 112 c.p.c. e L. n. 287 del
1990, art. 2 Con il primo motivo di appello parti appellanti censurano la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus prodotte da controparte. Ciò in quanto l'invalidità assoluta è un vizio che può essere rilevato anche officiosamente dal Giudice e persino in sede di gravame, in ottemperanza al dispositivo di cui all'art. 345 c.p.c. Gli appellanti contestano la validità delle fideiussioni laddove consentono l'elusione del limite di garanzia, in violazione delle norme sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari poste dalla Legge 154/92, modificativa dell'art. 1938 c.c. nella parte in cui espressamente richiede la preventiva individuazione dell'importo massimo garantito. In particolare, le garanzie prestate sarebbero affette da nullità assoluta laddove prevedono che i fideiussori debbano garantire per tutte le somme eventualmente dovute in futuro dal debitore principale nei confronti dell'istituto bancario, nonché per la riviviscenza della garanzia anche qualora il debito principale dovesse poi risultare estinto. Inoltre, tale vizio deriverebbe anche dalla mancata indicazione in contratto della natura delle obbligazioni garantite, nonché dall'utilizzo dello schema negoziale predisposto dall'ABI, dichiarato nullo con provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia e successivamente con pronuncia della Suprema Corte di Cassazione per violazione della normativa Antitrust.
***
Il motivo risulta inammissibile nella parte in cui si contesta la rilevabilità d'ufficio della dedotta nullità delle fideiussioni per violazione della legge antitrust. Infatti, non risulta specificamente censurata la parte di motivazione in cui il Tribunale, dopo aver rilevato che la nullità in questione era stata sollevata solo all'udienza di precisazione delle conclusioni, ha ritenuto che “l'eccezione da ultimo sollevata dagli opponenti comporta inevitabilmente l'introduzione nel processo di nuovi temi di indagine e di decisione che alterano l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, tanto da porre in essere pretese diverse da quelle fatte valere in precedenza, precluse dalle decadenze processuali stabilite dal codice di rito. Peraltro le nuove allegazioni difensive risultano del tutto prive anche di supporto probatorio non essendo stati prodotti né lo schema ABI del 2002, né il provvedimento n. B423 della
6 Banca d'Italia del 2 maggio 2005, né il parere conforme dell'AGCM”. In sostanza il giudice di primo grado non ha affatto disatteso il principio della rilevabilità di ufficio della nullità in ogni stato e grado del giudizio, ma ha invece affermato che i fatti sui quali si fonda la dedotta nullità devono risultare ex actis o essere dedotti e provati nei termini di decadenza previsti dal codice di rito, mentre nel caso in questione, la nullità per violazione antitrust delle fideiussioni era stata per la prima volta eccepita all'udienza di precisazione delle conclusioni. In sostanza, quanto ai fatti risultanti ex actis, il giudice di primo grado si è attenuto al principio secondo il quale
“La nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi” ribadito da Cass. n. 4867 del 23/02/2024. In applicazione di detto principio, il giudice di primo grado ha rilevato che non erano stati depositati dagli opponenti né lo schema ABI del 2002, né il provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005, né il parere conforme dell'AGCM, ossia i documenti che, confrontati con il testo contrattuale delle fideiussioni, valevano a dimostrare la conformità dello schema contrattuale di cui è giudizio a quello oggetto del giudizio svolto dalla Banca d'Italia quale autorità garante in materia di violazioni antitrust. La mancata censura alla suddetta ratio decidendi rende inammissibile il motivo, non contenendo la censura una critica puntuale e precisa alle ragioni addotte dal Tribunale, delle quali non viene pertanto dimostrata l'erroneità o la contrarietà alla legge. La parte di motivo nella quale si contesta la validità delle fideiussioni per violazione dell'art. 1938 c.c. è infondata.
Premesso che la fideiussione omnibus è un contratto pienamente legittimo, essendo, appunto, previsto dall'art. 1938 c.c. laddove è regolamentata la garanzia per obbligazione futura, deve rilevarsi che nel caso in questione le fideiussioni sottoscritte dagli odierni appellanti recano l'indicazione dell'importo massimo garantito, nella misura di euro 375.000 e, dunque,
7 rispettano pienamente quanto prescritto nella citata norma, che erroneamente si assume violata.
- Violazione artt. 112 – 194 – 195 – 214 c.p.c. e 190 disp. att. c.p.c. 2702 c.c. – Nullità dell'elaborato peritale grafico. Con il secondo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui non si è espresso sulla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo a seguito del mancato deposito degli estratti conto originali da parte della banca, nonché laddove ha ritenuto irrilevante il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. circa la conformità della documentazione fideiussoria prodotta dall'opposta a fronte di una presunta dichiarazione confessoria contenuta nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di primo grado. Invero, in sede di opposizione, gli opponenti hanno pedissequamente disconosciuto la conformità agli originali di tutti i documenti allegati al monitorio, paralizzandone la relativa efficacia probatoria.
Ciononostante, la banca opposta non ha mai provveduto al deposito degli originali né tantomeno delle copie notarili, impedendo di fatto ogni tipo di accertamento peritale poiché incompatibile con la documentazione prodotta in copia e comportando, quindi, il mancato assolvimento del proprio onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c.
*** Il motivo prescinde totalmente dalla motivazione del primo giudice sul punto in questione. Invero il primo giudice ha riportato in sentenza, a pag. 4, che: “il Tribunale rileva che il difensore dei due opponenti, dopo aver ribadito il disconoscimento anche degli originali prodotti da controparte all'udienza del 27/10/2016…”. E' evidente, pertanto, che nel contestare la mancata produzione degli originali delle fideiussioni da parte della Banca, a seguito del disconoscimento delle firme degli opponenti risultanti dalle copie allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, gli appellanti avrebbero dovuto allegare e dimostrare che non era vero quanto sostenuto in sentenza dal Tribunale, ossia che la Banca, all'udienza del 27.10.2016, aveva esibito o depositato gli originali. Peraltro la circostanza del deposito degli originali da parte della Banca opposta risulta dal verbale dell'udienza del 27.10.2016, nel corso della quale la difesa degli opponenti ha disconosciuto anche le sottoscrizioni apposte sugli originali depositati dalla Banca;
la Banca opposta allora ha chiesto la
8 verificazione delle scritture ed il giudice si è riservato sulla richiesta di sospensiva ex art. 648 c.p.c proposta dagli opponenti. Nell'ordinanza emessa in pari data a scioglimento della riserva, il Giudice ha concesso la sospensiva osservando che: “rilevato che la parte opponente ha disconosciuto la conformità all'originale della documentazione allegata dalla parte opposta al ricorso per decreto ingiuntivo e che, tuttavia, tale obiezione risulta superata dalla produzione, nel corso dell'udienza, dei suddetti documenti in originale;
rilevato che la parte opposta ha insistito espressamente al fine di ottenere la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e che, tuttavia, la parte opponente ha ribadito il disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte sui contratti di fideiussione anche in relazione agli originali prodotti in udienza;
considerato che
tale disconoscimento, al di là di ogni valutazione sulla sua fondatezza, è idoneo a giustificare il rigetto della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art.648 c.p.c., in analogia al divieto imposto dal secondo comma dell'art.186 ter c.p.c., per la concessione della provvisoria esecuzione in tale ordinanza-ingiunzione”. Nel motivo di appello proposto dagli appellanti, il riportato passaggio motivazionale della sentenza e le risultanze del verbale e dell'ordinanza del primo giudice non sono state in alcun modo censurate, di talché la doglianza sulla mancata produzione degli originali delle fideiussioni risulta del tutto inidonea a contrastare la successiva motivazione del giudice, nella parte in cui ha indicato le ragioni in forza delle quali le fideiussioni dovevano ritenersi riconosciute dagli opponenti nonostante il disconoscimento operato anche in relazione agli originali.. Stesso discorso vale per gli estratti conto: il primo giudice aveva ritenuto che il credito della banca fosse provato avendo l'opposta depositato il contratto di conto corrente, il contratto di apertura di credito, le due fideiussioni e gli estratti conto trimestrali relativi a tutta la durata del rapporto (sentenza pag. 5). Nel motivo in esame detto passaggio motivazionale non risulta in alcun modo censurato, di talchè la doglianza circa la mancata produzione degli estratti conto da parte della banca opposta deve ritenersi inammissibile.
§ 5. — Nelle note conclusive depositate per l'odierna udienza gli appellanti deducono “Si insite, peraltro, per la declaratoria di invalidità del negozio fideiussorio poiché la
9 garanzia è stata escussa nei confronti dei fideiussori dopo i sei mesi di decadenza di cui all'art. 1957 cc.” Rileva la Corte che la decadenza della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. non è stata contestata dagli opponenti né con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, né con la memoria di cui all'art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. La prevalente giurisprudenza della S.C. afferma che:
“L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa” Cass. n. 8023 del 25/03/2024. Detta eccezione va pertanto sollevata con la prima difesa, a pena di decadenza, ex art. 167 comma secondo c.p.c. Detta regola va combinata, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con la posizione in senso sostanziale assunta dalle parti -opposta ed opponente- nel giudizio in questione. In particolare, è stato affermato che “La prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art. 183 cod. proc. civ., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione” Cass. n. 8989 del 05/06/2012.
Nell'odierno giudizio, l'eccezione non risulta proposta neppure con la prima memoria di cui all'art. 183 c.p.c., di talché essa deve ritenersi inammissibile.
§ 6. — Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, e vanno poste interamente a carico degli appellanti. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore e alla complessità della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, Iva e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti Parte_1 Parte_2 di incorporata nel Controparte_2 [...]
contro la sentenza resa tra le parti dal Controparte_1
Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
10 1. — rigetta l'appello;
2. — condanna gli appellanti al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, Iva e CPA.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contribuito unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 03 febbraio 2025. Il Presidente estensore
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