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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 08/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4318/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Angela Casalini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4318/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Marchini ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberto Marchini, sito in Parma, Galleria Bassa dei
Magnani n.7
ATTORE contro
, C.F. ; CP_1 C.F._2
, C.F. ; CP_2 C.F._3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Conclusioni parte attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito: accertato che l'esponente ha esercitato il possesso ultraventennale a titolo di proprietà, ex art. 1158 c.c., sugli immobili in oggetto, accertare e dichiarare che Parte_1
nata a [...] il [...], residente in [...], Rue Camille Pelletan n. 23, C.F.
, è divenuta unica ed esclusiva proprietaria dei seguenti immobili: CATASTO C.F._1
FABBRICATI DEL COMUNE DI RD (PR): foglio 81, particella 149, sub.1; foglio 81, particella
229; foglio 81, particella 230; foglio 81, particella 228; Parte_2
(PR): foglio 35, particella 838; foglio 46, particella 174; foglio 80, particella 94; foglio 81,
[...]
particella 25; foglio 81, particella 40; foglio 81, particella 51; foglio 81, particella 52; foglio 81, particella 57; foglio 81, particella 121; foglio 81, particella 144; foglio 81, particella 171; foglio 81, particella 175; foglio 107, particella 25”
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Parma e , al fine di sentir dichiarare l'intervenuto acquisto per CP_3 CP_2
usucapione della piena proprietà degli immobili identificati al Catasto fabbricati del Comune di RD
(PR) al foglio 81, particella 149, sub.1; foglio 81, particella 229; foglio 81 particella 230; foglio 81 particella 228, nonché degli immobili identificati al Catasto terreni del comune di RD (PR), al foglio
35 particella 838; al foglio 46, particella 174; al foglio 80, particella 94; al foglio 81, particella 25; al foglio 81, particella 40; al foglio 81, particella 51; al foglio 81, particella 52; al foglio 81, particella 57; al foglio 81, particella 121; al foglio 81, particella 144; al foglio 81; particella 171; al foglio 81, particella 175; al foglio 107, particella 25.
A sostegno delle proprie pretese l'attrice ha dedotto che, per oltre venti anni, aveva goduto in via esclusiva degli immobili sopra indicati, provvedendo a curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria, beneficiando dei relativi frutti ed esercitando sui medesimi beni una signoria corrispondente al diritto di proprietà.
Con decreto ex art. 171 bis, c.p.c., la Giudice, accertata la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti delle convenute, ne ha dichiarato la contumacia.
Istruita la causa mediante assunzione di prova testimoniale, all'udienza del 26.11.2024 questa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, c.p.c.
****
In punto di diritto si evidenzia che fondamento dell'usucapione è una particolare situazione di fatto, e non un diritto, estrinsecantesi nell'esercizio ininterrotto sulla cosa di una signoria di fatto da parte di colui che, attraverso tale prolungata signoria, si sostituisce al titolare effettivo del diritto, esercitando sul bene un potere di fatto pieno ed esclusivo. Al fine di usucapire il bene posseduto è, però, altrettanto necessario che ricorra il mancato esercizio del diritto da parte del titolare dello stesso, giacché è sufficiente ad escludere che il possesso corrisponda all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, il compimento, da parte dell'effettivo titolare, di atti che, pur se privi di efficacia interruttiva, manifestino la persistenza della titolarità del diritto.
Ne deriva, quindi, che colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà (v. Cass. sent. n. 15145/2004).
pagina 2 di 4 Tanto premesso, nel caso che ci occupa l'attrice ha offerto piena prova che, da oltre vent'anni, esercita sugli immobili per cui è causa un possesso pieno ed esclusivo, comportandosi come proprietaria e ponendo in essere atti inequivocabilmente tesi ad escludere i proprietari dal godimento degli immobili.
Quanto sostenuto da parte attrice ha trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi e Testimone_1
sentiti all'udienza del 26/11/2024. Tes_2
Difatti, il teste ha dichiarato che a partire dai primi anni '90, assieme al padre, Testimone_1
proprietario di un'azienda agricola, era solito recarsi presso i terreni per cui è causa per eseguire delle lavorazioni, commissionate da parte attrice. Il teste ha poi riferito che, a seguito della nevicata del
1983, la SI.ra ha rifatto a proprie spese, insieme ai vicini, il manto di copertura del tetto del Parte_1
fabbricato per cui è causa, il canale di gronda e la facciata esterna. Il SI. ha altresì aggiunto Tes_1 che l'attrice si è occupata nel tempo anche della manutenzione delle zone boschive e che, pur abitando in Francia, si è sempre presa cura degli immobili in oggetto, incaricando terzi di lavorare i campi e tenerli in ordine. Infine, ha dichiarato di essere l'unico in possesso, oltre alla SI.ra che Parte_1 comunque per sei mesi all'anno rientra in Italia, delle chiavi degli edifici per cui è causa, senza che mai nessuno avanzasse alcuna contestazione.
Del pari, la teste moglie del SI. ha riportato che gli immobili per cui è causa Tes_2 Tes_1 sono da oltre vent'anni nel pieno, pubblico e interrotto possesso di parte attrice e, prima di lei, della madre e della nonna. Ha poi riferito che la SI.ra vive nel fabbricato e utilizza la cascina Parte_1
come deposito e, infine, che solo il marito e parte attrice sono in possesso delle chiavi degli edifici in oggetto, senza che vi sia mai stata alcuna contestazione da parte di terzi.
Deve quindi trovare accoglimento la domanda di parte attrice, che ha provato di aver esercitato sui terreni e fabbricati per cui è causa un possesso pieno, pacifico ed esclusivo per un periodo di tempo superiore al ventennio, comportandosi come proprietaria.
Nulla deve essere disposto in relazione alle spese di lite, tenuto conto che le convenute, non costituendosi, non hanno fatto formale opposizione all'accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 4318/2023, promossa da
[...]
nei confronti di e , così provvede: Parte_1 CP_3 CP_2
1) Accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione della piena proprietà in capo a
[...]
degli immobili identificati al Catasto fabbricati del Comune di RD (PR) al foglio 81, Parte_1
particella 149, sub.1; foglio 81, particella 229; foglio 81 particella 230; foglio 81 particella 228.
Nonché degli immobili identificati al Catasto terreni del comune di RD (PR), al foglio 35 particella
838; al foglio 46, particella 174; al foglio 80, particella 94; al foglio 81, particella 25; al foglio 81,
pagina 3 di 4 particella 40; al foglio 81, particella 51; al foglio 81, particella 52; al foglio 81, particella 57; al foglio
81, particella 121; al foglio 81, particella 144; al foglio 81; particella 171; al foglio 81, particella 175; al foglio 107, particella 25;
2) Nulla sulle spese di lite.
Manda al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente per la trascrizione della presente sentenza.
Parma, 8 gennaio 2025
La Giudice
dott.ssa Angela Casalini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Angela Casalini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4318/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Marchini ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberto Marchini, sito in Parma, Galleria Bassa dei
Magnani n.7
ATTORE contro
, C.F. ; CP_1 C.F._2
, C.F. ; CP_2 C.F._3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Conclusioni parte attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito: accertato che l'esponente ha esercitato il possesso ultraventennale a titolo di proprietà, ex art. 1158 c.c., sugli immobili in oggetto, accertare e dichiarare che Parte_1
nata a [...] il [...], residente in [...], Rue Camille Pelletan n. 23, C.F.
, è divenuta unica ed esclusiva proprietaria dei seguenti immobili: CATASTO C.F._1
FABBRICATI DEL COMUNE DI RD (PR): foglio 81, particella 149, sub.1; foglio 81, particella
229; foglio 81, particella 230; foglio 81, particella 228; Parte_2
(PR): foglio 35, particella 838; foglio 46, particella 174; foglio 80, particella 94; foglio 81,
[...]
particella 25; foglio 81, particella 40; foglio 81, particella 51; foglio 81, particella 52; foglio 81, particella 57; foglio 81, particella 121; foglio 81, particella 144; foglio 81, particella 171; foglio 81, particella 175; foglio 107, particella 25”
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Parma e , al fine di sentir dichiarare l'intervenuto acquisto per CP_3 CP_2
usucapione della piena proprietà degli immobili identificati al Catasto fabbricati del Comune di RD
(PR) al foglio 81, particella 149, sub.1; foglio 81, particella 229; foglio 81 particella 230; foglio 81 particella 228, nonché degli immobili identificati al Catasto terreni del comune di RD (PR), al foglio
35 particella 838; al foglio 46, particella 174; al foglio 80, particella 94; al foglio 81, particella 25; al foglio 81, particella 40; al foglio 81, particella 51; al foglio 81, particella 52; al foglio 81, particella 57; al foglio 81, particella 121; al foglio 81, particella 144; al foglio 81; particella 171; al foglio 81, particella 175; al foglio 107, particella 25.
A sostegno delle proprie pretese l'attrice ha dedotto che, per oltre venti anni, aveva goduto in via esclusiva degli immobili sopra indicati, provvedendo a curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria, beneficiando dei relativi frutti ed esercitando sui medesimi beni una signoria corrispondente al diritto di proprietà.
Con decreto ex art. 171 bis, c.p.c., la Giudice, accertata la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti delle convenute, ne ha dichiarato la contumacia.
Istruita la causa mediante assunzione di prova testimoniale, all'udienza del 26.11.2024 questa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, c.p.c.
****
In punto di diritto si evidenzia che fondamento dell'usucapione è una particolare situazione di fatto, e non un diritto, estrinsecantesi nell'esercizio ininterrotto sulla cosa di una signoria di fatto da parte di colui che, attraverso tale prolungata signoria, si sostituisce al titolare effettivo del diritto, esercitando sul bene un potere di fatto pieno ed esclusivo. Al fine di usucapire il bene posseduto è, però, altrettanto necessario che ricorra il mancato esercizio del diritto da parte del titolare dello stesso, giacché è sufficiente ad escludere che il possesso corrisponda all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, il compimento, da parte dell'effettivo titolare, di atti che, pur se privi di efficacia interruttiva, manifestino la persistenza della titolarità del diritto.
Ne deriva, quindi, che colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà (v. Cass. sent. n. 15145/2004).
pagina 2 di 4 Tanto premesso, nel caso che ci occupa l'attrice ha offerto piena prova che, da oltre vent'anni, esercita sugli immobili per cui è causa un possesso pieno ed esclusivo, comportandosi come proprietaria e ponendo in essere atti inequivocabilmente tesi ad escludere i proprietari dal godimento degli immobili.
Quanto sostenuto da parte attrice ha trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi e Testimone_1
sentiti all'udienza del 26/11/2024. Tes_2
Difatti, il teste ha dichiarato che a partire dai primi anni '90, assieme al padre, Testimone_1
proprietario di un'azienda agricola, era solito recarsi presso i terreni per cui è causa per eseguire delle lavorazioni, commissionate da parte attrice. Il teste ha poi riferito che, a seguito della nevicata del
1983, la SI.ra ha rifatto a proprie spese, insieme ai vicini, il manto di copertura del tetto del Parte_1
fabbricato per cui è causa, il canale di gronda e la facciata esterna. Il SI. ha altresì aggiunto Tes_1 che l'attrice si è occupata nel tempo anche della manutenzione delle zone boschive e che, pur abitando in Francia, si è sempre presa cura degli immobili in oggetto, incaricando terzi di lavorare i campi e tenerli in ordine. Infine, ha dichiarato di essere l'unico in possesso, oltre alla SI.ra che Parte_1 comunque per sei mesi all'anno rientra in Italia, delle chiavi degli edifici per cui è causa, senza che mai nessuno avanzasse alcuna contestazione.
Del pari, la teste moglie del SI. ha riportato che gli immobili per cui è causa Tes_2 Tes_1 sono da oltre vent'anni nel pieno, pubblico e interrotto possesso di parte attrice e, prima di lei, della madre e della nonna. Ha poi riferito che la SI.ra vive nel fabbricato e utilizza la cascina Parte_1
come deposito e, infine, che solo il marito e parte attrice sono in possesso delle chiavi degli edifici in oggetto, senza che vi sia mai stata alcuna contestazione da parte di terzi.
Deve quindi trovare accoglimento la domanda di parte attrice, che ha provato di aver esercitato sui terreni e fabbricati per cui è causa un possesso pieno, pacifico ed esclusivo per un periodo di tempo superiore al ventennio, comportandosi come proprietaria.
Nulla deve essere disposto in relazione alle spese di lite, tenuto conto che le convenute, non costituendosi, non hanno fatto formale opposizione all'accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 4318/2023, promossa da
[...]
nei confronti di e , così provvede: Parte_1 CP_3 CP_2
1) Accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione della piena proprietà in capo a
[...]
degli immobili identificati al Catasto fabbricati del Comune di RD (PR) al foglio 81, Parte_1
particella 149, sub.1; foglio 81, particella 229; foglio 81 particella 230; foglio 81 particella 228.
Nonché degli immobili identificati al Catasto terreni del comune di RD (PR), al foglio 35 particella
838; al foglio 46, particella 174; al foglio 80, particella 94; al foglio 81, particella 25; al foglio 81,
pagina 3 di 4 particella 40; al foglio 81, particella 51; al foglio 81, particella 52; al foglio 81, particella 57; al foglio
81, particella 121; al foglio 81, particella 144; al foglio 81; particella 171; al foglio 81, particella 175; al foglio 107, particella 25;
2) Nulla sulle spese di lite.
Manda al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente per la trascrizione della presente sentenza.
Parma, 8 gennaio 2025
La Giudice
dott.ssa Angela Casalini
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