Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1705/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott. Pierpaolo Galante Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1705/2022 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Giulia Tarroni e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Alessandra Nannini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lugo (RA), Via G. Bruno
n. 3, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Montanari CP_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna (RA), Via Ugo Bassi n. 4, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
- DICHIARARE la separazione dei coniugi, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lugo di procedere alla relativa annotazione sull'atto di matrimonio, censito nel registro Atto n.105 p.II s.A anno 1987;
pagina 1 di 4
- DISPORRE la sig. possa continuare a vivere unitamente al figlio , maggiorenne Parte_2 Per_1
ma non economicamente autosufficiente, al piano primo della casa coniugale sita in Lugo (RA) Via
Provinciale Bagnara, 18, mentre il sig. potrà rimanere al piano terra, essendo l'immobile CP_1
già suddiviso in due distinte unità abitative.
- DISPORRE, tenuto conto che il figlio non può rimanere da solo per troppo tempo vista la sua Per_1
disabilità, che se la signora avesse necessità di assentarsi un week-end o durante la settimana Pt_1
per urgenze, il sig. durante il periodo di assenza della signora terrà con sé il figlio;
CP_1 Pt_1 Per_1
per ogni necessità di tale tipologia comunque i genitori si impegnano a dialogare per trovare soluzioni condivise;
- DISPORRE che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio , mediante corresponsione CP_1 Per_1 della somma mensile di 350,00 €, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat e da bonificarsi sul c/c intestato al figlio con firma di delega a favore della madre, unico genitore collocatario e con possibilità del sig. di chiedere periodicamente di visionare l'estratto conto di tale conto corrente;
CP_1
- DISPORRE che il sig. contribuisca nella misura del 50% per tutte le spese straordinarie sostenute CP_1
per il figlio e cioè spese mediche specialistiche, non mutuabili, anche ortodontiche, tickets, come Per_1
da Protocollo. Il rimborso avverrà dietro presentazione di ricevuta, da parte del genitore che l'ha sostenuta.
- DISPORRE che il sig. provveda, entro la primavera 2025, ad effettuare a sua cura e spese, con CP_1 materiali ed imprese scelti da lui, le eventuali riparazioni delle parti dell'appartamento posto al primo piano, adibito ad abitazione del figlio e della sig.ra , che presentino necessità di essere Per_1 Pt_1
riparate e/o sostituite (a titolo esemplificativo: sanitari, infissi, imbiancatura pareti, ecc..); si impegna inoltre a fare verificare lo stato dell'impianto elettrico e se possibile a richiedere una divisione dei contatori;
- DISPORRE che il sig. versi alla sig.ra a titolo di mantenimento della stessa, l'assegno CP_1 Pt_1 mensile di € 100,00, rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT;
- DISPORRE che la sig.ra provveda al pagamento, in favore del sig. del 50% delle utenze Pt_1 CP_1 di luce e acqua relative all'immobile, dietro esibizione delle relative bollette, da versarsi entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione della bolletta da parte del sig. CP_1
- Le parti congiuntamente concordano che, per quanto riguarda l'importo della polizza assicurativa n. 20948590, che verrà riscosso alla scadenza, il sig. se, al momento della riscossione CP_2 CP_1
(nel 2036) godrà di buona salute e non necessiterà di cure mediche e/o di assistenza, si impegna a pagina 2 di 4 versare l'intero importo, in favore del figlio, su un conto corrente a lui appositamente intestato diverso da quello sul quale verrà versato il mantenimento ordinario, ma sul quale i genitori saranno delegati con delega congiunta.
Nel caso in cui invece, il sig. dovesse necessitare di cure mediche e/o di assistenza, l'importo che CP_1
verrà versato a favore del figlio , al momento della riscossione, sarà pari al 50% del capitale che Per_1
verrà riscosso alla scadenza. In ogni caso, le parti concordano che le somme che verranno corrisposte in favore del figlio , come sopra indicate, saranno vincolate per far fronte esclusivamente ai Per_1
bisogni di . Per_1
Le spese necessarie, dovranno essere previamente concordate dai genitori e gli importi necessari, volta per volta, per farvi fronte, dovranno essere ritirate dal conto corrente solo con il previo consenso di entrambi i genitori.
Spese del giudizio compensate”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/6/2022 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
personale da con il quale contrasse matrimonio in Lugo (RA), il 13/12/1987 CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1987, Atto n.105 p.II, s.A, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacque il 22/5/1988 il figlio
. Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'8/3/2023 si è costituito il quale non CP_1
si è opposto alla domanda di separazione, ma ha richiesto disporsi statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dalla moglie.
Nel corso del giudizio le parti hanno, poi, raggiunto un accordo sulle statuizioni accessorie della separazione tra loro e pertanto, preso atto dell'assenza di volontà dei coniugi di riconciliarsi, acquisiti il parere (favorevole) del Pubblico Ministero e documentazione varia, il Giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 14/2/2025.
1. Tanto premesso, il Collegio osserva innanzitutto che le circostanze dedotte dalle parti e l'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambe consentono d'inferire la sopravvenienza dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi. Va, quindi, dichiarata la separazione personale fra i coniugi ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c., per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza.
2. Quanto alle statuizioni accessorie della separazione personale, gli accordi conclusi dalle parti, non si appalesano in contrasto con gl'interessi del figlio, norme imperative o di ordine pubblico e possono, pertanto, essere in questa sede omologati.
pagina 3 di 4 3. Spese di lite compensate come da accordo concluso tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1705/2022 R.G., così provvede:
A] pronuncia la separazione personale di ( ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
, avendo i coniugi contratto matrimonio in Lugo (RA), il 13/12/1987
[...] C.F._2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1987, Atto n.105 p.II, s.A;
B] dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ravenna (RA), all'esito del passaggio in giudicato, ai fini dell'annotazione;
C] omologa gli accordi tra le parti accessori alla separazione sopra riportati in corsivo;
D] da atto delle obbligazioni assunte dalle parti;
D] compensa le spese di lite.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 18/3/2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini
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