Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/04/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 2591/2017 R.G.A.C., promossa da:
(già (C.F.: , in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Cosenza, alla Via Benito Falvo (già Via Montevideo), n. 51, presso lo studio dell'avv. Carmelo Bozzo (C.F. ), che la rappresenta e difende, come C.F._1 da procura resa in calce all'atto di citazione depositato in Cancelleria in data 1.06.2017;
- ATTRICE OPPOSTA -
C o n t r o
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via De Controparte_1 C.F._2
Gaspari, n. 48, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Palermo (C.F.: ), dal quale è C.F._3 altresì rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in atti;
-CONVENUTO RESISTENTE –
Nonché
in persona del l.r.p.t Controparte_2
- CONVENUTA CONTUMACE - Controparte_3
Avente ad oggetto: giudizio di merito sull'opposizione avverso atto di pignoramento presso terzi.
C o n c l u s i o n i
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in presenza, le parti processuali principali hanno provveduto a specificare le rispettive conclusioni come da verbale del 29.05.2024, domandando che la causa venisse assunta per la decisione previa concessione dei termini ordinari, previsti per lo scambio degli atti defensionali conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
Il presente giudizio trae origine dall'atto di pignoramento, diretto, dei crediti presso terzi n.
03084201600002881000, notificato in data 15.9.2016, con il quale ha ordinato Parte_2 alla società quale terzo pignorato, il pagamento in favore dell'agente della riscossione Controparte_2
Avverso il suddetto atto espropriativo il sig. , in data 3.10.2016, ha proposto ricorso Controparte_1 in opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ed agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., con contestuale istanza di sospensione, eccependo la nullità ex art. 72-bis e 48 bis D.P.R. n. 602/73; la violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente;
l'omessa notifica delle cartelle esattoriali e delle relative intimazioni di pagamento;
la violazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/73; l'intervenuta prescrizione del credito.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in Parte_2 fatto e in diritto.
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 7.3.2017, ha accolto l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente e ha sospeso la procedura esecutiva sino alla definizione del merito, assegnando alle parti il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per l'introduzione del relativo giudizio.
Con atto ritualmente notificato, ha riassunto ritualmente, nel Parte_1 merito, il giudizio de quo, evocando oltre al la società affinché Controparte_1 Controparte_2 venisse accertata e dichiarata la legittimità dell'atto di pignoramento presso terzi e, per l'effetto, rigettata ogni domanda di controparte perché infondata in fatto e in diritto.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito la parte debitrice esecutata, chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità dell'atto di pignoramento opposto;
in subordine, che, all'esito dei giudizi di merito n. R.G. 2083/2016 svoltosi dinanzi alla C.T.P. e n. R.G. n. 2562/17 svoltosi dinanzi al G.d.P. di Catanzaro, venisse dichiarata dovuta la sola somma di euro 1.880,77, in relazione alle sole cartelle esattoriali nn. 030-2011-00258962-21-000; 030-2012-00235044-80-000 e 030-2014-00188738-54-
000, anno 2011 Irpef.
Nala contumacia della società nella spiegata qualità di cui in premessa, la causa, istruita Controparte_2 esclusivamente su base documentale, all'esito dell'udienza del 29.5.2024, svoltasi in presenza, è stata, per come richiesto dalle parti, trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente, devesi dichiarare la contumacia della società convenuta, la quale, nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non ha inteso partecipare attivamente all'odierno giudizio.
Quanto al merito della vexata quaestio, ritiene questo Tribunale che il convenuto debitore abbia dimostrato che, nelle more del presente giudizio, i titoli esecutivi posti a fondamento dell'originario pignoramento presso terzi sono venuti meno e, pertanto, il procedimento deve dichiararsi estinto per cessazione della materia del contendere.
L'odierno convenuto ha, infatti, prodotto al riguardo, la seguente documentazione:
- la sentenza n. 2464/2017 del 26.9.2017, passata in giudicato, con cui la C.T.P. di Catanzaro, nella causa avente R.G. n. 2083/2016, ha annullato l'atto di pignoramento n. 03084201600002881000 per assenza delle notifiche delle prodromiche cartelle di pagamento e accertato l'intervenuta prescrizione dei crediti portatati dalle cartelle di pagamento nn. 030-2000-00221377-09-000, anni 1993-97 Iva e Registro;
030-2001-00427332-45-000, anni 1995-96 Iva;
030-2002-00125812-14-000, anni 1995-96
Irpef; 030-2002-00340799-78-000, anno 1997 Registro;
030-2006-00181673-07-000, anno 2006
; 030-2007-00030330-51-000, anni 2000-01 Tasse Auto;
030-2007-00145556-50-000, anno Per_1
2000 Irpef;
030-2007-00185039-08-000, anno 2007 ; 030-2008-00195547-83-000, anno 2008 Per_1
; 030-2009-00045221-28-000, anno 2003 Tasse Auto;
030-2009-00206187-11-000, anno 2009 Per_1
Tarsu; 030-2010-00308752-73-000, anno 2010 Tarsu;
- la sentenza n. 3079/18 del 7.2.2018, passata in giudicato, con cui il Giudice di Pace di Catanzaro, nella causa avente R.G. n. 2562/17, ha annullato le cartelle di pagamento nn. 030-2006-00109560-62-
000, anno 2005 C.d.S; 030-2009-00242082-08-000, anno 2008 C.d.S; 030-2010-00369541-40-000, anno 2009 C.d.S; 030-2011-00189502-32-000, anno 2009 C.d.S, per l'intervenuta prescrizione dei crediti da esse portati;
- la ricevuta di pagamento della cartella avente n. 030-2014-00188738-54-000, anno 2011 Irpef, oggetto di “saldo e stralcio” ex Lege n. 145/18.
Ha prodotto, inoltre, le ricevute riguardanti il pagamento delle cartelle nn. 030-2011-00258962-21-
000 anno, 2011 ; 030-2012-00235044-80-000; anno 2012 ; 030-2014-00041500-35-000; Per_1 Per_1 anno 2010 C.d.S, oggetto di definizione agevolata;
nonché la ricevuta del pagamento della cartella esattoriale n. 030-2012-00258566-73-000, anno 2011 C.d.S..
Infine, ha allegato le cartelle di pagamento nn. 030-2010-00359353-82-000, anno 2009 C.d.s.; 030-
2010-00359354-83-000, anno 2009 C.d.s. dichiarate nulle dal D.L. n. 119/2018, convertito in L. n.
136/2018, perché attinenti a verbali iscritti prima del 31.12.2010 e di importo originario inferiore ad €
1.000,00, come da estratti ruolo, all'uopo prodotti.
Ne deriva, pertanto, la estinzione del procedimento che ci occupa, per intervenuta cessazione della materia del contendere per il venir meno, nelle more del processo, dei titoli che avrebbero dovuto fondare l'azionato pignoramento oggetto di impugnazione.
L'esito delle sopra indicate opposizioni, per come raggiunto nelle more dell'odierno giudizio, in uno con il tenore dell'assunta decisione, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite nel rapporto intercorrente tra le principali parti costituite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, nella contumacia della parte terza pignorata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere con riguardo all'atto di pignoramento presso terzi opposto;
2. spese integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro l'1.04.2025
Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)