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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del giorno 08/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6199 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Celentano Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.7.2024 e notificato il successivo 12.7.2024, Parte_1
– premesso che, con decreto reso in data 5.3.2024, il Tribunale di Foggia aveva
[...] positivamente omologato le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo finalizzato ad ottenere la verifica del requisito sanitario utile per la fruizione dell'indennità di accompagnamento – adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che l'anzidetto decreto era stato notificato in pari data all' ; che, in data 6.3.2024, esso istante aveva Controparte_2
cooperato, ulteriormente e diligentemente, alla procedura di liquidazione mediante il sollecito inoltro all'Ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, dei dati socio-economici necessari per l'erogazione della prestazione (cd. Mod. AP 70); che egli non risultava ricoverato in strutture sanitarie rette a carico dello Stato o di altro Ente pubblico ovvero in reparti di lungodegenza o riabilitativi e non aveva percepito pensioni incompatibili con la prestazione assistenziale giudizialmente rivendicata. Sulla scorta di quanto esposto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“…condannare l' al pagamento della indennità di accompagnamento e delle somme CP_1
dovute a titolo di ratei in favore dell'interessato con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali dal centoventesimo giorno successivo alla maturazione del diritto”; vinte le spese di lite. CP_ L' ancorchè ritualmente intimato, non si costituiva, restando definitivamente contumace.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza dell'8.1.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.1. Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).
2.2. Nella fattispecie in esame, emerge per tabulas che, con missiva datata 11.7.2024 (e comunicata al procuratore di parte ricorrente il successivo 26.8.2024), l'Ente gestore abbia informato l'assistibile circa l'accoglimento della domanda presentata il 14.9.2022, con conseguente liquidazione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dall'1.10.2022 (cfr., in proposito, i documenti allegati alle note di trattazione scritta depositate in data 27.8.2024).
CP_ Non essendo sorta contestazione in ordine all'importo complessivamente liquidato dall'
(pari ad euro 11.624,08, al netto delle trattenute), deve intendersi venuto meno qualsivoglia interesse delle parti ad ottenere una pronuncia, nel merito, sul diritto fatto valere in giudizio.
3. Ai fini della regolamentazione delle spese, non può che farsi applicazione del generale criterio della soccombenza virtuale, stante l'esplicito riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea, quale evincibile dalla sopravvenuta liquidazione della prestazione in data successiva alla notificazione del ricorso introduttivo.
CP_ Neppure si configura un ritardo incolpevole dell' tenuto conto della circostanza che il suddetto ricorso è stato depositato dopo il decorso del termine di 120 giorni, quale previsto dall'art. 445-bis, comma 5, c.p.c., per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa, a far data dall'inoltro all'Ente gestore del c.d. modello AP 70, contenente le informazioni
2 aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta (cfr., in argomento, Cass. Sez. Lav. n. 22089 del 2.8.2021).
4. La liquidazione è affidata al dispositivo e viene compiuta ai sensi del D.M. n. 55/2014
(valori minimi, attesa la relativa semplicità delle questioni trattate), avuto riguardo al complessivo valore dei ratei liquidati, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco
Celentano, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per l'invocato aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis,
D.M. n. 147 cit., alla luce del mancato funzionamento dei collegamenti ipertestuali predisposti in seno al ricorso introduttivo del giudizio (l'apertura dei singoli collegamenti genera, infatti, la dicitura “Impossibile trovare il file” ovvero “Impossibile raggiungere questa pagina”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6199/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.697,00, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco Celentano, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza dell'08/01/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del giorno 08/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6199 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Celentano Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.7.2024 e notificato il successivo 12.7.2024, Parte_1
– premesso che, con decreto reso in data 5.3.2024, il Tribunale di Foggia aveva
[...] positivamente omologato le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo finalizzato ad ottenere la verifica del requisito sanitario utile per la fruizione dell'indennità di accompagnamento – adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che l'anzidetto decreto era stato notificato in pari data all' ; che, in data 6.3.2024, esso istante aveva Controparte_2
cooperato, ulteriormente e diligentemente, alla procedura di liquidazione mediante il sollecito inoltro all'Ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, dei dati socio-economici necessari per l'erogazione della prestazione (cd. Mod. AP 70); che egli non risultava ricoverato in strutture sanitarie rette a carico dello Stato o di altro Ente pubblico ovvero in reparti di lungodegenza o riabilitativi e non aveva percepito pensioni incompatibili con la prestazione assistenziale giudizialmente rivendicata. Sulla scorta di quanto esposto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“…condannare l' al pagamento della indennità di accompagnamento e delle somme CP_1
dovute a titolo di ratei in favore dell'interessato con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali dal centoventesimo giorno successivo alla maturazione del diritto”; vinte le spese di lite. CP_ L' ancorchè ritualmente intimato, non si costituiva, restando definitivamente contumace.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza dell'8.1.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.1. Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).
2.2. Nella fattispecie in esame, emerge per tabulas che, con missiva datata 11.7.2024 (e comunicata al procuratore di parte ricorrente il successivo 26.8.2024), l'Ente gestore abbia informato l'assistibile circa l'accoglimento della domanda presentata il 14.9.2022, con conseguente liquidazione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dall'1.10.2022 (cfr., in proposito, i documenti allegati alle note di trattazione scritta depositate in data 27.8.2024).
CP_ Non essendo sorta contestazione in ordine all'importo complessivamente liquidato dall'
(pari ad euro 11.624,08, al netto delle trattenute), deve intendersi venuto meno qualsivoglia interesse delle parti ad ottenere una pronuncia, nel merito, sul diritto fatto valere in giudizio.
3. Ai fini della regolamentazione delle spese, non può che farsi applicazione del generale criterio della soccombenza virtuale, stante l'esplicito riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea, quale evincibile dalla sopravvenuta liquidazione della prestazione in data successiva alla notificazione del ricorso introduttivo.
CP_ Neppure si configura un ritardo incolpevole dell' tenuto conto della circostanza che il suddetto ricorso è stato depositato dopo il decorso del termine di 120 giorni, quale previsto dall'art. 445-bis, comma 5, c.p.c., per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa, a far data dall'inoltro all'Ente gestore del c.d. modello AP 70, contenente le informazioni
2 aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta (cfr., in argomento, Cass. Sez. Lav. n. 22089 del 2.8.2021).
4. La liquidazione è affidata al dispositivo e viene compiuta ai sensi del D.M. n. 55/2014
(valori minimi, attesa la relativa semplicità delle questioni trattate), avuto riguardo al complessivo valore dei ratei liquidati, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco
Celentano, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per l'invocato aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis,
D.M. n. 147 cit., alla luce del mancato funzionamento dei collegamenti ipertestuali predisposti in seno al ricorso introduttivo del giudizio (l'apertura dei singoli collegamenti genera, infatti, la dicitura “Impossibile trovare il file” ovvero “Impossibile raggiungere questa pagina”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6199/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.697,00, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco Celentano, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza dell'08/01/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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