Cass. civ., sez. I, sentenza 03/02/1999, n. 897
CASS
Sentenza 3 febbraio 1999

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La norma di cui all'art. 3 della legge 898/86 (secondo la quale, in caso di percezione indebita di aiuti comunitari, il percettore è tenuto, oltre alla restituzione del relativo importo, anche al pagamento di una sanzione amministrativa di importo equivalente, potendo entrambi gli importi dovuti essere richiesti contestualmente con ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi della legge 689/81) va interpretata nel senso che, ove la restituzione del contributo indebitamente percetto non sia avvenuta a seguito di emissione dell'ordinanza ingiunzione (con contestuale pagamento della sanzione amministrativa), l'avvenuta restituzione dell'intero importo percepito a titolo di aiuto comunitario sulla base della semplice richiesta dell'amministrazione, non essendo correlata alla mancata impugnazione di un atto amministrativo coercitivo idoneo a diventare definitivo, non impedisce all'interessato, in sede di opposizione all'ordinanza irrogativa della sanzione, di contestare la misura della sanzione stessa, allegando la circostanza che, pur avendo egli restituito l'intero importo del contributo, le somme percepite in violazione dell'art. 2 legge 898/86 erano in realtà di importo inferiore, essendo stata una parte dei terreni effettivamente ritirata dalla produzione, così che la sanzione non andava correlata alla somma restituita, bensì a quella indebitamente percetta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/02/1999, n. 897
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 897
    Data del deposito : 3 febbraio 1999

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