Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 1
La norma di cui all'art. 3 della legge 898/86 (secondo la quale, in caso di percezione indebita di aiuti comunitari, il percettore è tenuto, oltre alla restituzione del relativo importo, anche al pagamento di una sanzione amministrativa di importo equivalente, potendo entrambi gli importi dovuti essere richiesti contestualmente con ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi della legge 689/81) va interpretata nel senso che, ove la restituzione del contributo indebitamente percetto non sia avvenuta a seguito di emissione dell'ordinanza ingiunzione (con contestuale pagamento della sanzione amministrativa), l'avvenuta restituzione dell'intero importo percepito a titolo di aiuto comunitario sulla base della semplice richiesta dell'amministrazione, non essendo correlata alla mancata impugnazione di un atto amministrativo coercitivo idoneo a diventare definitivo, non impedisce all'interessato, in sede di opposizione all'ordinanza irrogativa della sanzione, di contestare la misura della sanzione stessa, allegando la circostanza che, pur avendo egli restituito l'intero importo del contributo, le somme percepite in violazione dell'art. 2 legge 898/86 erano in realtà di importo inferiore, essendo stata una parte dei terreni effettivamente ritirata dalla produzione, così che la sanzione non andava correlata alla somma restituita, bensì a quella indebitamente percetta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/02/1999, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CI TA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA UGO BALZANI 13, presso l'avvocato S. PALMA, rappresentata e difesa dall'avvocato ARMANDO D'IPPOLITO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, Ispettorato Centrale Repressione Frodi, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 64/96 della Pretura di BRINDISI, Sezione distaccata di CEGLIE MESSAPICO, depositata il 12/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/98 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del primo motivo;
l'accoglimento del secondo motivo del ricorso.
Svolgimento del processo
1. CI IU, con ricorso depositato il 6 luglio 1995, proponeva opposizione dinanzi al TO di Brindisi, sezione distaccata di Ceglie Messapica, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 190/95, emessa dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con la quale le era stato ingiunto il pagamento di lire 34.338.465 a titolo di sanzione amministrativa per avere conseguito indebitamente aiuti comunitari al ritiro dalla produzione di terreno seminativo nella campagna 1988/89. Deduceva la prescrizione della sanzione amministrativa, nonché l'erronea determinazione della somma dovuta in relazione all'effettiva superficie di seminativo ritirata dalla produzione. Instaurato il contraddittorio, l'Amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il TO, con sentenza depositata il 12 ottobre 1996, rigettava l'opposizione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte la CI, formulando due motivi, ai quali l'Amministrazione resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 della legge n. 689 del 1981 e 4 della legge n. 898 del 1986. Si deduce in proposito che il TO ha ritenuto inammissibile, perché tardiva, l'eccezione di inesistenza giuridica dell'atto di accertamento. Si deduce specificamente al riguardo che il Ministero avrebbe accettato tacitamente il contraddittorio sul punto e che, comunque, trattavasi di una nullità dell'ingiunzione rilevabile di ufficio, attenendo alla inesistenza giuridica del verbale di accertamento, la cui notifica deve necessariamente precedere l'ingiunzione. Quanto al merito di tale doglianza, si deduce che l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brindisi si era limitato, con una nota, a comunicare alla odierna ricorrente che a seguito di accertamenti effettuati era stato rilevato che i terreni seminativi effettivamente messi a riposo ammontavano ad ha 32 e non 54,70 come dichiarato. Tale atto non era configurabile, secondo la ricorrente, quale verbale di accertamento ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, ma unicamente come richiesta di restituzione della somma indebitamente percetta, non essendo stato notificato, non provenendo da soggetto abilitato a compiere la contestazione e non contenendo una contestazione. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 della legge n. 689 del 1981 e 3 della legge n. 898 del 1986. Si deduce specificamente al riguardo che la ricorrente aveva domandato in via subordinata la riduzione della sanzione amministrativa alla somma percepita in eccedenza rispetto alla superficie ritirata dalla produzione, mentre il TO ha rigettato la domanda in quanto l'odierna ricorrente aveva restituito all'Amministrazione l'intera somma percepita senza impugnare nelle sedi competenti l'atto con il quale era stata richiesta tale restituzione, mentre non vi è correlazione fra tale restituzione e la sanzione amministrativa, che va correlata alla superficie non ritirata dalla produzione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898 del 1986 e della legge n. 689 del 1981, che rapporta la sanzione all'illecito.
2. Il primo motivo è infondato.
Il TO ha rigettato l'opposizione decidendo sui due motivi proposti con l'atto di opposizione, e consistenti nella dedotta prescrizione della sanzione pecuniaria e nell'erronea determinazione della somma dovuta in relazione all'effettiva superficie di seminativo ritirata dalla produzione. Ha viceversa ritenuto inammissibile il motivo successivamente proposto in corso di causa, con il quale la opponente aveva dedotto l'inesistenza giuridica dell'atto di accertamento, per essere mancata la notifica del relativo verbale ad essa opponente, stante la sua tardiva deduzione. La ricorrente deduce in questa sede che il motivo doveva essere esaminato dal TO, allegandosi con esso l'inesistenza dell'atto di contestazione della violazione amministrativa - deducibile in ogni momento e rilevabile anche di ufficio - ed avendo comunque l'Amministrazione accettato il contraddittorio sul punto. In proposito va considerato che, secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte - che questo collegio condivide - l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una somma di danaro a titolo di sanzione amministrativa, secondo le norme dettate in proposito della legge n. 689 del 1981, si configura come un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione stessa, costituita dai motivi proposti, e per l'Amministrazione dal divieto di dedurre motivi o circostanze, a sostegno di detta pretesa, diverse da quelli enunciati nella ingiunzione. Ne consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di rilevare di ufficio le ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e che l'opponente non può introdurre nel corso di causa motivi nuovi, a meno che non vi sia l'accettazione del contraddittorio su di essi da parte dell'Amministrazione (Cass. SS.UU. 19 aprile 1990, n. 3271; Cass. 18 maggio 1995, n. 5446; 1 giugno 1995, n. 6155; 18 agosto 1997, n. 7666). Nel caso di specie la ricorrente si limita ad affermare, senza peraltro fornire alcun elemento di giudizio al riguardo, che l'Amministrazione avrebbe accettato il contraddittorio sul su detto motivo nuovo, formulato in corso di causa, mentre non risulta che l'Amministrazione abbia in alcun modo formulato concrete ed esplicite difese in ordine alla inesistenza di un atto di accertamento regolarmente notificato. In mancanza dell'accettazione del contraddittorio, esattamente il TO ha dichiarato inammissibile il motivo, essendosi addotto con esso un vizio del procedimento irrogativo della sanzione che avrebbe determinato, se sussistente, la nullità dell'ordinanza-ingiunzione opposta, ma non certo la sua inesistenza, essendo essa, in mancanza di opposizione, idonea ad acquistare carattere di definitività, in quanto la sua inesistenza giuridica non è ricollegabile alla mancanza o ai vizi degli atti procedimentali che per legge debbono precederne l'emanazione, bensì unicamente alla carenza in essa degli elementi essenziali perché, secondo lo schema formale previsto dalla legge, possa considerarsi un'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa, risolvendosi tutti i vizi procedimentali anteriori alla sua emanazione in vizi di nullità, da farsi valere con l'opposizione, nei termini e modi di legge. Ne deriva la infondatezza del primo motivo.
2. Il secondo motivo è fondato.
Il TO ha rigettato la domanda di riduzione della sanzione amministrativa, proposta con l'opposizione sotto il profilo che l'aiuto comunitario indebitamente percepito era quello riferibile alla estensione di terreno seminativo non ritirato dalla produzione, cosicché la sanzione amministrativa andava rapportata alla relativa misura e non a quella del contributo complessivamente percepito, il quale riguardava anche terreni seminativi effettivamente ritirati dalla coltivazione. Secondo la sentenza impugnata il motivo doveva ritenersi infondato perché, avendo la opponente restituito l'intera somma percepita a titolo di aiuto comunitario, come richiestole dall'Amministrazione, senza proporre alcuna impugnativa nei confronti di tale richiesta, "l'Amministrazione non poteva che ingiungere l'ulteriore pagamento della corrispondente sanzione pecuniaria, in misura pari all'importo dell'indebito, come ormai definitivamente accertato", secondo il disposto dell'art. 3, comma 1, della legge n. 898 del 1986. In effetti una simile interpretrazione della normativa applicata è errata, in quanto l'art. 3 della legge n. 898 del 1986 prevede che, in caso di percezione indebita di aiuti comunitari, il percettore è tenuto, oltre che alla restituzione del relativo importo, anche al pagamento di una sanzione amministrativa di importo equivalente, e prevede altresì che la restituzione su detta e la sanzione amministrativa possano essere richiesti contestualmente con ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi della legge n. 689 del 1981. Ne deriva che, ove la restituzione non sia avvenuta a seguito di emissione di ordinanza-ingiunzione con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa, in sede di opposizione all'ordinanza irrogativa della sanzione, l'avvenuta precedente restituzione dell'intero importo percepito a titolo di aiuto comunitario sulla base della semplice richiesta dell'Amministrazione, non essendo correlata alla mancata impugnazione di un atto amministrativo coercitivo, idoneo a diventare definitivo, non impedisce all'interessato di contestare la misura della sanzione, successivamente irrogatagli con ordinanza-ingiunzione, allegando che - ancorché egli abbia restituito l'intero importo - le somme percepite in violazione dell'art. 2 della legge n. 898 del 1986 erano di importo inferiore, essendo stata una parte dei terreni effettivamente ritirata dalla produzione, cosicché la sanzione non andava correlata alla somma restituita ma a quella indebitamente percetta.
Il secondo motivo va pertanto accolto, e la sentenza impugnata va cassata in relazione ad esso, con rinvio della causa al TO di Brindisi, in persona di altro magistrato, che deciderà anche sulle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte di cassazione:
Rigetta il primo motivo del ricorso. Accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese al TO di Brindisi.
Così deciso in Roma il 29 ottobre 1998, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Depositata in Cancelleria il 3 febbraio 1999.