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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/01/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 5905/2023
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da e con l'avvocato Luigi Parenti Parte_1 Parte_1
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Brasile. Persona_1
Hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “gli odierni ricorrenti sono tutti discendenti diretti del cittadino italiano figlio di e Persona_2 Parte_2 Parte_3
, nato il [...] in Italia a [...].1: estratto per riassunto dell'atto di nascita di
[...]
che ha vissuto i primi anni di vita in Italia prima di emigrare in Brasile;
- Come Persona_1
da comunicazione dello stesso comune di Mantova al quale è stato richiesto il certificato di nascita, sul suddetto certificato “NON è possibile indicare anche il secondo nome “ ” in ragione Per_2 della disciplina giuridica che regola l'attribuzione del nome” (doc. n. 2: pec del comune di Mantova)
- il sig. anche noto in Brasile come Persona_2 Persona_3
o non era naturalizzato (doc. 3 certificato negativo Persona_4 Persona_1
di naturalizzazione); -in data 1.02.1902, nella città di Pirassunga, Stato di San Paolo, il sig.
[...]
si univa in matrimonio con (indicata con cognome in Persona_2 Persona_5 Per_5 portoghese), anch'ella italiana (doc. n. 4 certificato di matrimonio di . Nel Persona_2 certificato di matrimonio l'avo risulta indicato con il nome di italiano, Persona_4 figlio di e di ”. Come evidente nell'atto il cognome della sposa Persona_6 Controparte_2
era tradotto e il nome riportava un errore di ortografia, ma i due erano analfabeti e, quindi, alcuna correzione era richiesta;
- In data 24.08.1954 moriva il sig. indicato nel Persona_2 certificato di morte come “ , “figlio legittimo di e della Persona_7 Persona_6 signora , originari dell'Italia” (doc. n.5); - Dalla unione coniugale di Persona_8 [...]
e nasceva in data 25.09.1914, , Persona_2 Persona_5 Persona_9 della quale non esiste certificato di nascita, perchè prima del 1960 in Brasile non era un obbligo.
Infatti, per il matrimonio della stessa il padre dichiarava “di non aver trovato il suo certificato di età
e di non risultare altro documento che la attesti”(doc. n. 6: certificato di autorizzazione matrimoniale); - la sig. si sposava, quindi, in data 13.06.1931 nella città Persona_9
di Ourinhos, circoscrizione di Salto Grande, Stato di Sao Paulo, con (doc. Controparte_3
n. 7 certificato di matrimonio di ). Nell'atto di matrimonio era indicato Persona_9 testualmente: “la contraente, Signora nubile, casalinga originaria di questo Persona_9
distretto, nata il [...], residente in questo distretto, figlia legittima di Per_4 di cinquant'anni e della signor di quarantacinque anni, originari
[...] Persona_5 dell'Italia”; - la signora decedeva in data 24.02.1935 (doc. n. 8: certificato di morte Persona_9
di lasciando due figli, il maggiore nato il [...] (doc. n. Persona_9 Per_10
9:certificato di nascita di ove sono espressamente indicati i nonni materni Per_10 Per_4
e la signora ) e -Il sig. si sposava con in data
[...] Persona_5 Per_10 Per_11
11.03.1978 nel 2° sottodistretto - Liberdade Circoscrizione della Capitale di San Paolo (doc. n.10 certificato di matrimonio di e dalla loro unione coniugale nasceva a Sao Joao da Boa Per_10
Vista il 2.03.1982 (doc. n. 11 certificato di nascita di , Parte_1 Parte_1
odierno ricorrente;
- Il sig. si sposava nello Stato di Minas Gerais il 1.02.2008 Parte_1
con la sig.ra (doc. n. 12: certificato di matrimonio di e Parte_4 Parte_1
dalla loro unione, in data 10.08.2009 nasceva (doc. n. 13: Parte_1
certificato di nascita di , odierno ricorrente, minore, per il quale il padre Parte_1 ha conferito procura con atto pubblico all'avv. Luigi Parenti per il procedimento d riconoscimento della cittadinanza italiana (doc. n. 14: procura per;
…”. Parte_1
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3); − la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Nel caso di specie è provato che nato a [...] il [...] (doc. 1 fasc. ric.) Persona_1
non ha acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (doc. 3 fasc. ric.). La linea di discendenza dall'avo nei termini indicati nel ricorso è provata dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
La domanda è fondata.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare. Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice. Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per qu esti motivi 1. Dichiara che e sono cittadini italiani. Parte_1 Parte_1
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_1
agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 30.1.25
Il giudice
Christian Colombo