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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 22/07/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N.230/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.230/2023
Tra
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Mannocchi del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n.9, come da procura in atti
Appellante
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Paola Fraschetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via A. Vecchi n.193, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.404/23
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“Voglia l'Eccl.ma Corte adita, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, anche incidentale, con riferimento alla sentenza del Tribunale di Perugia n. 404/2023, resa ex art 281 sexies cpc in data 08.03.2023 e notificata in data 17.03.2023: - previo accertamento delle violazioni normative e degli errori di giudizio di cui ai motivi sopra svolti e disposta, se del caso, CTU per le verifiche conseguenti, riformare la suddetta sentenza nella parte in cui ha accolto le domande della relative al conto corrente oggetto di causa e disposto in merito alle CP_1 spese di lite e di CTU, e, per l'effetto, accogliere le conclusioni della convenuta in primo grado e così respingere le domande avversarie, condannando controparte al pagamento delle spese del primo grado e a restituire gli importi incassati in forza della sentenza di primo grado a titolo di spese legali, pari a euro € 9.867,74 (doc. 4) nonchè a rimborsare alla quanto versato al CTU, oltre alla CP_2 somma di euro € 444,08 per rimborso ft CTU 16/21). - Con vittoria di spese e compensi di entrambi
i gradi di giudizio, da liquidarsi ai medi in base al valore della causa, anche nella non creduta ipotesi di rigetto dei primi due motivi d'appello”.
Per CP_1
“Piaccia alla Corte d'Appello adita rigettare il proposto gravame, con vittoria di spese e competenze del grado”
Con ordinanza del 6/11/2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione per poi essere rimessa sul ruolo in data 15/4/2025 in ragione di talune problematiche di gestione del ruolo causate da disfunzioni del sistema informatico dell'ufficio; infine all'udienza del 7/5/2025 la causa veniva nuovamente rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la banca interponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n.404/23 con cui il Tribunale di Perugia aveva accolto la domanda proposta dalla volta ad ottenere la rettifica del saldo del conto corrente dalla stessa intrattenuto presso essa CP_1 appellante, acceso nel 1994 ed ancora aperto nel 2020 al momento dell'introduzione del giudizio, saldo che alla data della citazione presentava rilevanti addebiti illegittimi operati nel tempo a suo danno, sottoforma di interessi ultra-legali non pattuiti, interessi anatocistici, interessi usurari, commissioni di massimo scoperto ed altre spese non pattuite. L'appellante dava atto di essersi tempestivamente costituita innanzi al Tribunale chiedendo, previo accoglimento dell'eccezione di prescrizione del diritto della alla restituzione degli importi corrispondenti a tutte le rimesse CP_1 solutorie da essa effettuate oltre il decennio antecedente l'instaurazione della causa, il rigetto della domanda di parte attrice stante la piena legittimità di tutti gli addebiti risultanti sul conto corrente in questione, ed aggiungeva che, all'esito dell'istruttoria, comprensiva anche di una CTU contabile, il
Tribunale aveva così deciso: “In parziale accoglimento della domanda, ritenuta la nullità delle clausole riguardanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi e la Commissione di pratica ed istruttoria fido, nei sensi per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, accerta e dichiara che alla data del 30.9.2020, il conto corrente ordinario n. 27522.03 presenta un saldo a credito del correntista per complessivi € 34.027,18;
➢ condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite che si liquidano nell'importo di € 7.616,00 oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario (15%) come per legge per compensi professionali ed in € 759,00 per spese
➢ Pone a carico di parte convenuta le spese di CTU per come già liquidate con separato decreto.”. Contr Orbene, con il primo motivo di appello censurava la sentenza di I grado laddove aveva ritenuto che la avesse assolto al suo onere della prova in relazione alla produzione degli estratti conto CP_1 attestanti l'intero andamento del rapporto quando invece mancavano gli estratti corrispondenti a due interi anni, il 2007 ed il 2009, sicché la documentazione in atti non poteva considerarsi sufficiente ai fini dell'espletamento della CTU. Osservava, in particolare, la banca che il primo Giudice da una parte aveva affermato che i periodi non coperti da estratti conto avrebbero potuto essere ricongiunti mediante l'utilizzo di altri elementi probatori senza tuttavia, però, indicare quali sarebbero stati quelli che, nel caso di specie, avrebbero potuto consentire di sopperire alle predette lacune documentali. Contr Tutt'al più – continuava il – si sarebbe potuto tenere conto della CTU solo in relazione ai conteggi che partivano dal primo saldo documentato dopo il quale v'era continuità degli estratti conto mentre il Tribunale aveva avallato tutti i ricalcoli effettuati dal suo perito.
Con il secondo motivo di appello la banca deduceva l'erroneità della sentenza anche nella parte in cui non aveva ritenuto correttamente applicato l'anatocismo trimestrale reciproco nonostante l'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle nuove modalità di capitalizzazione previste dalla delibera CICR del 9/2/00.
Con il terzo motivo di appello, infine, la banca censurava la decisione del primo Giudice in punto di spese processuali, avendo questi ritenuto ingiustamente la sua soccombenza quando in realtà aveva accolto solo una parte minoritaria del petitum della controparte, avendo quest'ultima agito per sentire accertare addebiti non dovuti per euro 190.466,85 per ottenere poi l'accoglimento della domanda per soli euro 34.027,18. Concludeva quindi come sopra.
Si costituiva anche in questa sede la osservando, quanto al primo motivo di appello, che CP_1 correttamente il Tribunale aveva ritenuto di poter integrare i conteggi relativi ai periodi non coperti dagli estratti conto anche in altro modo, ossi attraverso l'espletamento di una CTU, sicché la sentenza impugnata era incensurabile sotto tale aspetto. Quanto al secondo motivo l'odierna appellata richiamava quell'orientamento giurisprudenziale, condiviso evidentemente dal Tribunale, secondo cui la modifica con cui si rendeva la capitalizzazione trimestrale reciproca in attuazione della citata delibera CICR, dovendo considerarsi peggiorativa rispetto al regime precedente in punto di anatocismo, avrebbe richiesto la specifica approvazione scritta del cliente, che non v'era stata, sicché correttamente il CTU aveva espunto tutto l'anatocismo applicato sul conto sino a quando, nel 2015, non era intervenuta tale approvazione. Circa infine il terzo motivo di appello, la osservava di CP_1 essere stata vittoriosa in I grado avendo il Tribunale, come da essa richiesto, ricalcolato il saldo, risultato anche positivo in suo favore, dopodiché concludeva come sopra.
La Corte osserva che l'appello è infondato.
Risulta in effetti che parte attrice aveva prodotto in I grado tutti gli estratti conto del lungo rapporto di conto corrente, peraltro ancora in corso, ad eccezione di quelli relativi a due intere annualità, il
2007 e il 2009: sul punto è noto come la giurisprudenza si sia più volte pronunciata con riferimento a fattispecie, quali quella in esame, in cui manchino alcuni estratti conto relativi a periodi intermedi di un più lungo rapporto di conto corrente, puntualizzando che, con riguardo all'ipotesi in cui sia il
“correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che . . . . . . . “b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo.” (cfr. Cass. civ, sez.I, sent. n.1763 del 17/01/2024).
Nella specie, sulla scorta di tali principi il CTU in I grado ha correttamente ricongiunto i saldi immediatamente precedenti ed immediatamente successivi ai due periodi intermedi non coperti da estratti conto (anno 2007 e anno 2009), spiegando che “In merito al saldo iniziale e ad eventuali periodi non documentati, le indicazioni del punto 6 del quesito chiariscono che, nei casi, come quello oggetto di causa, in cui il cliente configuri la parte attrice in giudizio, nelle operazioni di ricalcolo del conto corrente, venga mantenuto l'eventuale saldo iniziale negativo non documentato. Poiché come evidenziato nella sezione 3 (pag.8) della presente relazione, risultano periodi non documentati, in particolare dal 1/1/2007 al 31/12/2007 e dal 1/1/2009 al 31/12/2009, come specificato nel corso della riunione per l'avvio delle operazioni peritali, seguendo le indicazioni in merito al saldo iniziale, si è proceduto ad inserire, nella rideterminazione del conto corrente, due saldi di raccordo per i due periodi mancanti. Nello specifico si è proceduto ad addebitare il saldo dell'estratto conto ricalcolato al 1/1/2008 e al 1/1/2010, della differenza negativa tra i saldi finali degli estratti conto bancari al
31/12/2006 e al 1/1/2008, pari ad euro 21.393,57 e di quelli al 31/12/2008 e al 1/1/2010 pari ad euro 17.678,09.” (cfr. pag.19 della CTU). La metodologia seguita dal perito risulta dunque corretta, sia in relazione al quesito posto dal Tribunale sia in relazione alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità secondo cui laddove nel corso del rapporto vi siano alcuni periodi intermedi per cui manchino estratti conto agli atti, all'esito del ricalcolo di un periodo coperto da estratti conto la differenza così originata andrà sommata (o sottratta) algebricamente al saldo iniziale del primo periodo coperto da estratti conto successivo a quello ove questi siano mancanti (in tal senso cfr. anche
Cass. civ, sez.I, sent. n.2660/19).
Né potrebbero accogliersi le doglianze della laddove ha evidenziato che il Tribunale, dopo aver CP_2 affermato la possibilità di sopperire alle carenze degli estratti con altri elementi probatori, aveva tuttavia omesso di indicarli nel caso concreto: deve infatti tenersi conto che sulla base delle su indicate modalità di calcolo il CTU ha proceduto ad effettuare la somma algebrica tra i saldi iniziali dei primi due periodi coperti successivi ad uno dei due non coperti e le differenze originate dal ricalcolo relativo ai periodi coperti precedenti quelli non coperti, prendendo dunque per buoni, per l'appunto, i saldi iniziali dei primi periodi coperti successivi a quelli scoperti: vale a dire prendendo a base dei suoi conteggi proprio le annotazioni (di cui ai primi periodi coperti successivi a quelli non coperti) effettuate dalla stessa banca, che le aveva evidentemente ritenute corrette, sicché in tal caso si è tenuto conto proprio dei dati indicati dalla banca, provvedendosi solo a detrarre algebricamente da tali dati le differenze accertate all'esito del ricalcolo, ciò che non sembra possa considerarsi una metodologia che si risolve in danno dell'istituto.
Dovrà poi essere rigettato anche il secondo motivo di appello dovendosi osservare come l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la capitalizzazione reciproca introdotta con la delibera
CICR del 9/2/2000 aveva alla fine comportato un peggioramento delle condizioni del correntista tale per cui, a tale scopo, necessitava in tali casi la sottoscrizione di un nuovo accordo fra le parti - non essendo, quindi, sufficiente la mera pubblicazione sulla G.U. delle nuove modalità di capitalizzazione
– si sia ormai in gran parte consolidato. Si veda, tra le tante, Cass. civ., sez.I, n.7105/2020 che ha chiarito ampiamente come “Come questa Corte ha avuto più volte occasione di precisare, il declassamento da uso normativo a uso negoziale della prassi bancaria in materia di anatocismo ha reso nulle, per contrasto con l'art. 1283 c.c., le clausole in forza delle quali gli interessi debitori venivano periodicamente capitalizzati, sicchè, una volta dichiarata nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati in un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000), il giudice deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (Cass., Sez. 1, 24156/2017, 24153/2017,
17150/2016). Al riguardo, le disposizioni dettate con la sopra menzionata delibera trovano fondamento normativo nel D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, commi 2 e 3, i quali hanno rispettivamente disposto (aggiungendo nell'art. 120 t.u.b. i nuovi commi 2 e 3): i) che il CICR stabilisse 'modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria', purchè con la stessa periodicità del conteggio di interessi debitori e creditori nelle operazioni in conto corrente;
ii) che le clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati anteriormente al 22 aprile 2000 dovessero essere conformate alle indicazioni del CICR, che con gli artt. 2 e 7 della delibera medesima ha imposto la descritta reciprocità e previsto la possibilità di adeguamento delle condizioni applicate entro il 30 giugno 2000, mediante pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale e comunicazione scritta alla clientela alla prima occasione utile (comunque, entro il 31 dicembre 2000), salva la necessità dell'approvazione specifica del correntista, con perfezionamento di un nuovo accordo, qualora le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate (cfr. Cass. 6987/2019). Orbene, l'art. 7 della citata disposizione interministeriale è una norma transitoria correlata, per comunanza di fini, al D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, che come detto ha introdotto nell'art. 120 t.u.b. il comma
3, sicchè, essendosi di questo dichiarata l'illegittimità costituzionale (Corte Cost. sentenza n. 425 del
2000), la nullità dell'anatocismo praticato dalle banche - che l'art. 25, comma 3, cit. aveva tentato di comprimere - ha ripreso tutto il suo vigore, risultando perciò difficile negare che l'adeguamento alle disposizioni della delibera CICR delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, segnatamente laddove esso si riverberi in danno delle posizioni a debito, non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali' (Cass.
Sez. 1, 26769/2019 e 26779/2019).”.
Ne consegue che, poiché nella specie non vi era stata alcuna approvazione scritta della rispetto CP_1 all'introduzione dell'anatocismo trimestrale, che era solo stata oggetto di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, dovrà farsi riferimento, tra le varie ipotesi di ricalcolo effettuate dal CTU, a quella comportante l'eliminazione dell'anatocismo sino al 2015 quando v'era stata una nuova pattuizione in merito sicché, come già concluso dal Tribunale, il saldo rettificato alla luce dei criteri contenuti nei quesiti peritali è pari ad euro 59.364,20 a credito della , da cui detrarre le rimesse solutorie CP_1 riscontrate dal CTU e pari ad euro 25.337,02, per un saldo finale, dunque, sempre a credito della di euro 34.027,18. CP_1
Da tanto consegue, poi, anche il rigetto del terzo motivo di appello posto che, all'esito dei ricalcoli effettuati dal CTU, è risultato, alla data della domanda, a prescindere dall'entità degli indebiti accertati, un significativo saldo a credito della società, il che è sufficiente ai fini della configurabilità della soccombenza a carico della banca. Le spese seguono la soccombenza anche in questa sede e si liquidano come da dispositivo di cui appresso tenuto conto del valore della controversia, della sua non particolare complessità e dell'assenza in questa sede della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto dal;
Parte_1
- Condanna quest'ultima alla rifusione delle spese processuali sostenute anche in questa sede dalla che si liquidano in euro 6.800,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP CP_1
e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
Contr
- Da atto della sussistenza, a carico di dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 14/7/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.230/2023
Tra
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Mannocchi del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n.9, come da procura in atti
Appellante
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Paola Fraschetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via A. Vecchi n.193, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.404/23
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“Voglia l'Eccl.ma Corte adita, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, anche incidentale, con riferimento alla sentenza del Tribunale di Perugia n. 404/2023, resa ex art 281 sexies cpc in data 08.03.2023 e notificata in data 17.03.2023: - previo accertamento delle violazioni normative e degli errori di giudizio di cui ai motivi sopra svolti e disposta, se del caso, CTU per le verifiche conseguenti, riformare la suddetta sentenza nella parte in cui ha accolto le domande della relative al conto corrente oggetto di causa e disposto in merito alle CP_1 spese di lite e di CTU, e, per l'effetto, accogliere le conclusioni della convenuta in primo grado e così respingere le domande avversarie, condannando controparte al pagamento delle spese del primo grado e a restituire gli importi incassati in forza della sentenza di primo grado a titolo di spese legali, pari a euro € 9.867,74 (doc. 4) nonchè a rimborsare alla quanto versato al CTU, oltre alla CP_2 somma di euro € 444,08 per rimborso ft CTU 16/21). - Con vittoria di spese e compensi di entrambi
i gradi di giudizio, da liquidarsi ai medi in base al valore della causa, anche nella non creduta ipotesi di rigetto dei primi due motivi d'appello”.
Per CP_1
“Piaccia alla Corte d'Appello adita rigettare il proposto gravame, con vittoria di spese e competenze del grado”
Con ordinanza del 6/11/2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione per poi essere rimessa sul ruolo in data 15/4/2025 in ragione di talune problematiche di gestione del ruolo causate da disfunzioni del sistema informatico dell'ufficio; infine all'udienza del 7/5/2025 la causa veniva nuovamente rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la banca interponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n.404/23 con cui il Tribunale di Perugia aveva accolto la domanda proposta dalla volta ad ottenere la rettifica del saldo del conto corrente dalla stessa intrattenuto presso essa CP_1 appellante, acceso nel 1994 ed ancora aperto nel 2020 al momento dell'introduzione del giudizio, saldo che alla data della citazione presentava rilevanti addebiti illegittimi operati nel tempo a suo danno, sottoforma di interessi ultra-legali non pattuiti, interessi anatocistici, interessi usurari, commissioni di massimo scoperto ed altre spese non pattuite. L'appellante dava atto di essersi tempestivamente costituita innanzi al Tribunale chiedendo, previo accoglimento dell'eccezione di prescrizione del diritto della alla restituzione degli importi corrispondenti a tutte le rimesse CP_1 solutorie da essa effettuate oltre il decennio antecedente l'instaurazione della causa, il rigetto della domanda di parte attrice stante la piena legittimità di tutti gli addebiti risultanti sul conto corrente in questione, ed aggiungeva che, all'esito dell'istruttoria, comprensiva anche di una CTU contabile, il
Tribunale aveva così deciso: “In parziale accoglimento della domanda, ritenuta la nullità delle clausole riguardanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi e la Commissione di pratica ed istruttoria fido, nei sensi per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, accerta e dichiara che alla data del 30.9.2020, il conto corrente ordinario n. 27522.03 presenta un saldo a credito del correntista per complessivi € 34.027,18;
➢ condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite che si liquidano nell'importo di € 7.616,00 oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario (15%) come per legge per compensi professionali ed in € 759,00 per spese
➢ Pone a carico di parte convenuta le spese di CTU per come già liquidate con separato decreto.”. Contr Orbene, con il primo motivo di appello censurava la sentenza di I grado laddove aveva ritenuto che la avesse assolto al suo onere della prova in relazione alla produzione degli estratti conto CP_1 attestanti l'intero andamento del rapporto quando invece mancavano gli estratti corrispondenti a due interi anni, il 2007 ed il 2009, sicché la documentazione in atti non poteva considerarsi sufficiente ai fini dell'espletamento della CTU. Osservava, in particolare, la banca che il primo Giudice da una parte aveva affermato che i periodi non coperti da estratti conto avrebbero potuto essere ricongiunti mediante l'utilizzo di altri elementi probatori senza tuttavia, però, indicare quali sarebbero stati quelli che, nel caso di specie, avrebbero potuto consentire di sopperire alle predette lacune documentali. Contr Tutt'al più – continuava il – si sarebbe potuto tenere conto della CTU solo in relazione ai conteggi che partivano dal primo saldo documentato dopo il quale v'era continuità degli estratti conto mentre il Tribunale aveva avallato tutti i ricalcoli effettuati dal suo perito.
Con il secondo motivo di appello la banca deduceva l'erroneità della sentenza anche nella parte in cui non aveva ritenuto correttamente applicato l'anatocismo trimestrale reciproco nonostante l'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle nuove modalità di capitalizzazione previste dalla delibera CICR del 9/2/00.
Con il terzo motivo di appello, infine, la banca censurava la decisione del primo Giudice in punto di spese processuali, avendo questi ritenuto ingiustamente la sua soccombenza quando in realtà aveva accolto solo una parte minoritaria del petitum della controparte, avendo quest'ultima agito per sentire accertare addebiti non dovuti per euro 190.466,85 per ottenere poi l'accoglimento della domanda per soli euro 34.027,18. Concludeva quindi come sopra.
Si costituiva anche in questa sede la osservando, quanto al primo motivo di appello, che CP_1 correttamente il Tribunale aveva ritenuto di poter integrare i conteggi relativi ai periodi non coperti dagli estratti conto anche in altro modo, ossi attraverso l'espletamento di una CTU, sicché la sentenza impugnata era incensurabile sotto tale aspetto. Quanto al secondo motivo l'odierna appellata richiamava quell'orientamento giurisprudenziale, condiviso evidentemente dal Tribunale, secondo cui la modifica con cui si rendeva la capitalizzazione trimestrale reciproca in attuazione della citata delibera CICR, dovendo considerarsi peggiorativa rispetto al regime precedente in punto di anatocismo, avrebbe richiesto la specifica approvazione scritta del cliente, che non v'era stata, sicché correttamente il CTU aveva espunto tutto l'anatocismo applicato sul conto sino a quando, nel 2015, non era intervenuta tale approvazione. Circa infine il terzo motivo di appello, la osservava di CP_1 essere stata vittoriosa in I grado avendo il Tribunale, come da essa richiesto, ricalcolato il saldo, risultato anche positivo in suo favore, dopodiché concludeva come sopra.
La Corte osserva che l'appello è infondato.
Risulta in effetti che parte attrice aveva prodotto in I grado tutti gli estratti conto del lungo rapporto di conto corrente, peraltro ancora in corso, ad eccezione di quelli relativi a due intere annualità, il
2007 e il 2009: sul punto è noto come la giurisprudenza si sia più volte pronunciata con riferimento a fattispecie, quali quella in esame, in cui manchino alcuni estratti conto relativi a periodi intermedi di un più lungo rapporto di conto corrente, puntualizzando che, con riguardo all'ipotesi in cui sia il
“correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che . . . . . . . “b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo.” (cfr. Cass. civ, sez.I, sent. n.1763 del 17/01/2024).
Nella specie, sulla scorta di tali principi il CTU in I grado ha correttamente ricongiunto i saldi immediatamente precedenti ed immediatamente successivi ai due periodi intermedi non coperti da estratti conto (anno 2007 e anno 2009), spiegando che “In merito al saldo iniziale e ad eventuali periodi non documentati, le indicazioni del punto 6 del quesito chiariscono che, nei casi, come quello oggetto di causa, in cui il cliente configuri la parte attrice in giudizio, nelle operazioni di ricalcolo del conto corrente, venga mantenuto l'eventuale saldo iniziale negativo non documentato. Poiché come evidenziato nella sezione 3 (pag.8) della presente relazione, risultano periodi non documentati, in particolare dal 1/1/2007 al 31/12/2007 e dal 1/1/2009 al 31/12/2009, come specificato nel corso della riunione per l'avvio delle operazioni peritali, seguendo le indicazioni in merito al saldo iniziale, si è proceduto ad inserire, nella rideterminazione del conto corrente, due saldi di raccordo per i due periodi mancanti. Nello specifico si è proceduto ad addebitare il saldo dell'estratto conto ricalcolato al 1/1/2008 e al 1/1/2010, della differenza negativa tra i saldi finali degli estratti conto bancari al
31/12/2006 e al 1/1/2008, pari ad euro 21.393,57 e di quelli al 31/12/2008 e al 1/1/2010 pari ad euro 17.678,09.” (cfr. pag.19 della CTU). La metodologia seguita dal perito risulta dunque corretta, sia in relazione al quesito posto dal Tribunale sia in relazione alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità secondo cui laddove nel corso del rapporto vi siano alcuni periodi intermedi per cui manchino estratti conto agli atti, all'esito del ricalcolo di un periodo coperto da estratti conto la differenza così originata andrà sommata (o sottratta) algebricamente al saldo iniziale del primo periodo coperto da estratti conto successivo a quello ove questi siano mancanti (in tal senso cfr. anche
Cass. civ, sez.I, sent. n.2660/19).
Né potrebbero accogliersi le doglianze della laddove ha evidenziato che il Tribunale, dopo aver CP_2 affermato la possibilità di sopperire alle carenze degli estratti con altri elementi probatori, aveva tuttavia omesso di indicarli nel caso concreto: deve infatti tenersi conto che sulla base delle su indicate modalità di calcolo il CTU ha proceduto ad effettuare la somma algebrica tra i saldi iniziali dei primi due periodi coperti successivi ad uno dei due non coperti e le differenze originate dal ricalcolo relativo ai periodi coperti precedenti quelli non coperti, prendendo dunque per buoni, per l'appunto, i saldi iniziali dei primi periodi coperti successivi a quelli scoperti: vale a dire prendendo a base dei suoi conteggi proprio le annotazioni (di cui ai primi periodi coperti successivi a quelli non coperti) effettuate dalla stessa banca, che le aveva evidentemente ritenute corrette, sicché in tal caso si è tenuto conto proprio dei dati indicati dalla banca, provvedendosi solo a detrarre algebricamente da tali dati le differenze accertate all'esito del ricalcolo, ciò che non sembra possa considerarsi una metodologia che si risolve in danno dell'istituto.
Dovrà poi essere rigettato anche il secondo motivo di appello dovendosi osservare come l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la capitalizzazione reciproca introdotta con la delibera
CICR del 9/2/2000 aveva alla fine comportato un peggioramento delle condizioni del correntista tale per cui, a tale scopo, necessitava in tali casi la sottoscrizione di un nuovo accordo fra le parti - non essendo, quindi, sufficiente la mera pubblicazione sulla G.U. delle nuove modalità di capitalizzazione
– si sia ormai in gran parte consolidato. Si veda, tra le tante, Cass. civ., sez.I, n.7105/2020 che ha chiarito ampiamente come “Come questa Corte ha avuto più volte occasione di precisare, il declassamento da uso normativo a uso negoziale della prassi bancaria in materia di anatocismo ha reso nulle, per contrasto con l'art. 1283 c.c., le clausole in forza delle quali gli interessi debitori venivano periodicamente capitalizzati, sicchè, una volta dichiarata nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati in un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000), il giudice deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (Cass., Sez. 1, 24156/2017, 24153/2017,
17150/2016). Al riguardo, le disposizioni dettate con la sopra menzionata delibera trovano fondamento normativo nel D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, commi 2 e 3, i quali hanno rispettivamente disposto (aggiungendo nell'art. 120 t.u.b. i nuovi commi 2 e 3): i) che il CICR stabilisse 'modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria', purchè con la stessa periodicità del conteggio di interessi debitori e creditori nelle operazioni in conto corrente;
ii) che le clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati anteriormente al 22 aprile 2000 dovessero essere conformate alle indicazioni del CICR, che con gli artt. 2 e 7 della delibera medesima ha imposto la descritta reciprocità e previsto la possibilità di adeguamento delle condizioni applicate entro il 30 giugno 2000, mediante pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale e comunicazione scritta alla clientela alla prima occasione utile (comunque, entro il 31 dicembre 2000), salva la necessità dell'approvazione specifica del correntista, con perfezionamento di un nuovo accordo, qualora le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate (cfr. Cass. 6987/2019). Orbene, l'art. 7 della citata disposizione interministeriale è una norma transitoria correlata, per comunanza di fini, al D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, che come detto ha introdotto nell'art. 120 t.u.b. il comma
3, sicchè, essendosi di questo dichiarata l'illegittimità costituzionale (Corte Cost. sentenza n. 425 del
2000), la nullità dell'anatocismo praticato dalle banche - che l'art. 25, comma 3, cit. aveva tentato di comprimere - ha ripreso tutto il suo vigore, risultando perciò difficile negare che l'adeguamento alle disposizioni della delibera CICR delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, segnatamente laddove esso si riverberi in danno delle posizioni a debito, non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali' (Cass.
Sez. 1, 26769/2019 e 26779/2019).”.
Ne consegue che, poiché nella specie non vi era stata alcuna approvazione scritta della rispetto CP_1 all'introduzione dell'anatocismo trimestrale, che era solo stata oggetto di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, dovrà farsi riferimento, tra le varie ipotesi di ricalcolo effettuate dal CTU, a quella comportante l'eliminazione dell'anatocismo sino al 2015 quando v'era stata una nuova pattuizione in merito sicché, come già concluso dal Tribunale, il saldo rettificato alla luce dei criteri contenuti nei quesiti peritali è pari ad euro 59.364,20 a credito della , da cui detrarre le rimesse solutorie CP_1 riscontrate dal CTU e pari ad euro 25.337,02, per un saldo finale, dunque, sempre a credito della di euro 34.027,18. CP_1
Da tanto consegue, poi, anche il rigetto del terzo motivo di appello posto che, all'esito dei ricalcoli effettuati dal CTU, è risultato, alla data della domanda, a prescindere dall'entità degli indebiti accertati, un significativo saldo a credito della società, il che è sufficiente ai fini della configurabilità della soccombenza a carico della banca. Le spese seguono la soccombenza anche in questa sede e si liquidano come da dispositivo di cui appresso tenuto conto del valore della controversia, della sua non particolare complessità e dell'assenza in questa sede della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto dal;
Parte_1
- Condanna quest'ultima alla rifusione delle spese processuali sostenute anche in questa sede dalla che si liquidano in euro 6.800,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP CP_1
e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
Contr
- Da atto della sussistenza, a carico di dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 14/7/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)