Articolo 1 della Legge 8 luglio 1980, n. 328
Articolo 2
Versione
1 agosto 1980
Art. 1.
La partecipazione italiana al capitale del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, a decorrere dal 1 gennaio 1979, e' elevata da dollari 1.840.000 (unmilioneottocentoquarantamila) a dollari 3.680.000 (tremilioniseicentottantamila) mediante sottoscrizione, senza obbligo di versamento immediato, di n. 1.840 (milleottocentoquaranta) nuovi titoli del valore di 1.000 (mille) dollari ciascuno, conformemente alla risoluzione 125 (1977) adottata dal comitato di direzione ai sensi dell'articolo IV, sez. 2.a) i) e dell'articolo IX dello statuto del Fondo, ratificato e reso esecutivo con legge 8 dicembre 1961, n. 1657 .
Entrata in vigore il 1 agosto 1980