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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/11/2025, n. 8983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8983 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IV CIVILE
in persona del giudice monocratico dott.ssa Valentina Boroni, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 6.11.2021 e 11.11.2021 da
[L'ATTRICE E' ], Parte_1 Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Agostini, come da procura a margine dell'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Milano Largo Augusto 7
- ATTRICE -
CONTRO
E Controparte_2 Controparte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Oldani, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Magenta Via Carducci 8
- CONVENUTI -
CONCLUSIONI DELLE PARTI per Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: In via principale: - disporre lo scioglimento della comunione ereditaria ex art. 713 c.c. instauratasi tra la sig.ra la sig.ra e il sig. Parte_1 Parte_2 Controparte_3 avente ad oggetto tutti i beni caduti in successione in seguito al decesso della loro madre, sig.ra
[...]
assegnando a ciascun coerede e segnatamente alla sig.ra la relativa CP_4 Parte_1 quota di un terzo ciascuno previa nomina, se occorre, di CTU ex art. 194 disp. att. c.p.c. per procedere alla formazione delle quote ed alla attribuzione di esse;
- quanto all'immobile sito in Trezzano sul
Naviglio, via Roma n. 14 (Fg. 16, Part. 128, Sub 95), previa determinazione del valore dello stesso, eventualmente con l'ausilio di Consulente Tecnico d'Ufficio a nominarsi, accertare che trattasi di bene pagina 1 di 17 non comodamente divisibile e pertanto disporne la vendita all'incanto ex art. 720 c.c. e assegnare a ciascun coerede la quota di 1/3 del corrispettivo, salvi eventuali conguagli;
- quanto al conto corrente n.
50484 presso , disporre la divisione del saldo presente alla data del decesso ed assegnarne CP_5 ai coeredi la quota di un terzo ciascuno;
- quanto al libretto postale n. 5038, disporre la divisione del saldo presente alla data del decesso e assegnare ai coeredi la quota di un terzo ciascuno;
- quanto al
Buono Fruttifero Postale n. 000484 cointestato a e (de cuius), Parte_1 Controparte_4 ordinare alla sig.ra e al sig. di provvedere alla consegna alla sig.ra Pt_2 Controparte_3 [...] dell'originale dello stesso così da consentire il suo incasso;
dichiarare che la metà di tale Parte_1 importo sia di spettanza della sig.ra quale cointestataria del , Parte_1 Controparte_6 mentre per l'altra metà dichiarare che la stessa sia da considerarsi appartenente alla massa ereditaria e assegnare a ciascun coerede la quota di un terzo di tale metà; - quanto ai n. 7 UO IF OS intestati alla de cuius e al sig. dichiarare che gli stessi appartengono alla massa Controparte_3 ereditaria per la metà del loro valore, ovvero per la quota di spettanza della de cuius e assegnare a ciascun erede la quota di un terzo di tale metà, operando laddove possibile le opportune compensazioni e conguagli;
- quanto ai n. 3 UO IF OS intestati alla de cuius e alla sig.ra
[...]
dichiarare che gli stessi appartengono alla massa ereditaria per la metà del loro valore, Parte_2 ovvero per la quota di spettanza della de cuius e assegnare a ciascun erede la quota di un terzo di tale metà, operando laddove possibile le opportune compensazioni e conguagli;
Firmato Da: Alessandro
RD Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 16df901 3 - quanto al Buono Testimone_1
a Indicizzazione Dematerializzata, ordinare alla sig.ra la restituzione della metà Parte_2 del valore di tale Buono e dichiarare che lo stesso appartenga alla massa ereditaria per la metà del suo valore, ovvero per la quota di spettanza della de cuius e assegnare a ciascun erede la quota di un terzo di tale metà, oltre alla rivalutazione su tale importo, operando laddove possibile le opportune compensazioni e conguagli;
- quanto alla disposizione di bonifico di euro 15.000 effettuata a favore di in data 15.02.2019 dal conto corrente n. 50484, accertare che essa costituisce Parte_2 donazione effettuata dalla de cuius in favore della sig.ra dichiararne la nullità per Parte_2 vizio di forma e per l'effetto disporre la restituzione di tale importo alla massa ereditaria con l'assegnazione della quota di un terzo di esso a ciascun coerede, operando laddove possibile le opportune compensazioni e conguagli;
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi che l'atto dispositivo sia considerato donazione di modico valore, dichiarare la sig.ra tenuta Parte_2 alla restituzione dell'importo di euro 15.000 alla massa ereditaria a titolo di collazione ex art. 737 c.c. e conseguentemente assegnare tale in porto in parti uguali tra gli eredi;
In ulteriore subordine: qualora si accerti che la disposizione non sia riconducibile all'operato della de cuius, dichiarare la sig.ra Pt_2
pagina 2 di 17 tenuta alla restituzione alla massa ereditaria dell'intero importo di euro 15.000 a titolo di Parte_1 collazione ex art. 737 c.c. e/o ai sensi dell'art. 2041 c.c. e assegnare tale somma agli eredi in parti uguali;
In ogni caso tenendo conto dell'importo di euro 700 già ricevuto dalla sig.ra Parte_1 da parte della sig.ra quale acconto sulla quota di 1/3 (pari a € 5.000) dell'intera Parte_2 somma di € 15.000; - quanto alle operazioni di prelievo e/o pagamento di somme dal conto corrente postale n. 50484 di cui alla parte in fatto, per complessivi euro 5.827,49, effettuate prima del decesso della de cuius, accertare e dichiarare che le esse sono state eseguite dal sig. senza Controparte_3 autorizzazione della de cuius e non nel interesse di quest'ultima, e, in assenza di idoneo giustificativo, accertare che tali somme appartengano alla massa ereditaria e disporre l'attribuzione della quota di un terzo a ciascun coerede ai sensi dell'art. 533 c.c., e/o disporne la restituzione alla massa ereditaria ai sensi dell'art. 2041 c.c., con assegnazione a ciascun coerede della quota di un terzo, in ogni caso oltre a rivalutazione su tali somme;
Firmato Da: Alessandro RD Emesso Da: InfoCert Testimone_1
Firma Qualificata 2 Serial#: 16df901 4 - quanto alla operazione di prelievo di euro 300 effettuata dopo il decesso della de cuius dal sig. accertare l'illegittimità di tale condotta e Controparte_3 condannarlo alla restituzione di tale importo a favore della massa ereditaria e/o considerare tale importo quale acconto sulla quota di eredità di sua spettanza eventualmente operando eventuali compensazioni e conguagli;
- accertare l'illegittimità dell'occupazione esclusiva da parte del convenuto sig.
[...] dell'immobile sito in Trezzano sul Naviglio via Roma 14 (Foglio 16, Particella 128, Sub. CP_3
95) nonché dell'interdizione all'odierna attrice dal godimento ed utilizzo di tale unità immobiliare e per l'effetto condannare il sig- al versamento a favore della sig.ra Controparte_3 Parte_1 di una somma a titolo di indennità di occupazione per l'occupazione posta in essere dallo stesso dal febbraio 2019 alla data di effettiva liberazione dell'immobile e/o di formale restituzione delle chiavi
(ancora non avvenuta); In via istruttoria: Come da memoria n. 2, si richiede interrogatorio formale della sig.ra sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che in data 15.02.2019 Lei ha Parte_2 disposto dal conto corrente n. 50484 presso un bonifico a Suo favore di € 15.000,00, CP_5 come da estratto conto che si rammostra (cfr. doc. 8 e 9)?” 2) “Vero che nel mese di febbraio 2020 Lei si è dichiarata disponibile a versare agli altri coeredi la quota di 1/3 della somma predetta di € 15.000 spettante a ciascuno in ragione delle quote ereditarie?” 3) “Vero che in data 29.06.2020 ha restituito alla sig.ra la somma di € 700 come anticipo sulla somma di € 5.000, come da Parte_1 ricevuta e contabile di bonifico che si rammostrano (cfr. doc. 15 e 16)?” Si richiede interrogatorio formale del sig. sui seguenti capitoli di prova: 4) “Vero che in data 09.03.2019 vi è Controparte_3 stato uno scambio di messaggi tra Lei e l'odierna attrice relativamente alla Sua occupazione dell'immobile sito in Trezzano Sul Naviglio, via Roma n. 14?” 5) “Vero che in tali messaggi, scambiati pagina 3 di 17 in data 09.03.2019, Lei ha confermato che fintantoché fosse rimasto nell'immobile sopracitato si sarebbe fatto carico delle spese relative allo stesso, come da documento che si rammostra (cfr. doc.
17)?” 6) “Vero che Lei ha un profilo/canale sulla piattaforma Youtube aperto in data 21.06.2013, come da documento che si rammostra (cfr. doc. 18)?” 7) “Vero che in data 30.04.2020 ha pubblicato sul Suo canale Youtube tre video intitolati “Stupida felicità”, “Silenzio” e “Asciuga quelle lacrime” che la rappresentano mentre canta e suona la chitarra nell'immobile sito in Trezzano Sul Naviglio, via Roma
n. 14, come da documento che si rammostra (cfr. doc. 19)?” 8) “Vero che in data 09.05.2020 ha pubblicato sul Suo canale Youtube un video intitolato “Amore” che la rappresenta mentre canta e suona la chitarra nell'immobile sito in Trezzano Sul Naviglio, via Roma n. 14, come da documento che si rammostra (cfr. doc. 20)?” 9) “Vero che in data 20.05.2020 ha pubblicato sul Suo canale Youtube un video intitolato che la rappresenta mentre canta e suona la chitarra nell'immobile sito Parte_3 in Trezzano Sul Naviglio, via Roma n. 14, come da documento che si rammostra (cfr. doc. 21)?” Si chiede espressamente ammissione a prova contraria sui capitoli eventualmente formulati da controparte. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge.
Per i convenuti e Pt_2 Controparte_3
1) Assegnare per intero ex art 720 cc l'immobile – non comodamente divisibile- di Trezzano Sul
Naviglio Via Roma 14 indentificato a NCEU di Milano. Comune di Trezzano S/N al foglio 16 particella n 128 sub. 95 categoria A/3 classe 7 ai convenuti Sig. cf: Parte_2
CF: essendo gli stessi CodiceFiscale_1 Controparte_3 C.F._2 comproprietari per le quota maggioritaria di 2/3; 2) Riconoscere alla Sig. a titolo di Parte_1 conguaglio, la somma di € 13.301,51; 3) Attribuire a ciascun erede le quote di propria competenze del conto corrente n. 92950484 pari ad € 9.851,24 € 1.641,87 a € 1.641,87 s Parte_2
; € 1.641,87 a del Libretto di risparmio n. 48215038 pari ad € Controparte_3 Parte_1
9.133,91 € 3.044,63 a € 3.044,63 a;
€ 3.044,63 a Parte_2 Controparte_3 [...]
n. 484 di € 6.138,72 - € 3.069,36 a - € 1.023,12 a Parte_4 Parte_2 Parte_2
; - € 1.023,12 a;
- € 1.023,12 a - Di n. 4 UO n. 361-
[...] Controparte_3 Parte_1
362-363 364 pari ad 1.566,15 ciascuno - € 3.123,30 a - € 1.044,10 a Controparte_3 Parte_2
; - € 1.044,10 a;
- € 1.044,10 a - Di n. 3 UO n. 277-
[...] Controparte_3 Parte_1
278 e 279 di € 568,81 ciascuno - € 853,21 a - € 284,40 a - € Controparte_3 Parte_2
284,40 a;
- € 284,40 a - - Di n. 2 UO n. 590 e 591 pari € Controparte_3 Parte_1
2.820,39 ciascuno - € 2.820,39 a - € 940,13 a - € 940,13 a Parte_2 Parte_2
; - € 940,13 a - Di n. 1 Buono n. 733 € 5.782,81 - € 2.891,40 a Controparte_3 Parte_1
pagina 4 di 17 - € 963,80 a - € 963,80 a;
- € 963,80 a Parte_2 Parte_2 Controparte_3
di n. 1 Buono postale Fruttifero Dematerializzato di € 5.000,00 - € 2.500,00 a Parte_1
- € 833,33 a - € 833,33 a;
- € 833,33 a Parte_2 Parte_2 Controparte_3
In via istruttoria e nel caso di persistenti contrasti tra le parti viene qui formulata Parte_1 istanza istruttoria per interpello o interrogatorio formale dell'attrice sui seguenti capitoli di prova. 1) vero che la denuncia di successione in morte della comune madre delle parti è stata redatta e depositata dalla figlia 2) Vero che, come da documentazione bancaria, il conto corrente Parte_2 postale 50484 veniva posto nell'atto di successione nella misura del 50% del suo saldo;
3) Vero che i fratelli e dopo il decesso della madre hanno messo a Parte_2 Controparte_3 disposizione della sorella tramite ripetuti inviti, il libretto postale 5638: 4) Vero che Parte_1 ripetutamente l'attrice è stata invitata dai fratelli e a firmare e Parte_2 Controparte_3 ritirare il buono indicizzato a inflazione dematerializzato;
5) vero che la convenuta Parte_2 ha versato alla sorella la somma di € 5.000,00 a valere sulla quota di competenza Parte_1 della stessa sul prelievo di € 1.500,00 del cc 50484; 6) Vero che i prelievi del conto corrente della madre effettuati dal sig. venivano utilizzati per le spese generali della casa materna Controparte_3
e per ogni altra necessità della comune madre;
7) vero che la sig.ra ha la totale Parte_1 disponibilità dell'immobile sito in Trezzano S/N (occupandolo) in quanto è nel possesso delle chiavi e che tutt'oggi occupa detto immobile;
Vittoria di compensi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio i fratelli e al fine di sentire Parte_1 Pt_2 Controparte_3 dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria con riferimento alla eredità della madre, sig.ra nata a [...] il [...] e deceduta a Milano in data 22.2.2019. Controparte_4
Ha allegato che in assenza di testamento, la successione è avvenuta ex lege in favore di tre figli, per 1/3 ciascuno.
Ha ricostruito il patrimonio della de cuius alla data del 22.02.2019 come segue:
a. Immobile sito in Trezzano sul Naviglio (MI), via Roma n. 14 (Foglio 16, Particella 128, Sub. 95)
b. Conto corrente n. 50484 presso Poste Italiane Ufficio di Trezzano sul Naviglio, con saldo alla data del decesso pari a Euro 9.851,24 (doc. 3 – Saldo conto corrente e libretto postale), formalmente cointestato tra la sig.ra e a ma esclusivamente alimentato Controparte_4 Parte_2 quantomeno dal 2009 con la pensione accreditata alla de cuius.
pagina 5 di 17 c. Libretto di risparmio n. 5038 aperto presso Poste Italiane Ufficio di Trezzano sul Naviglio con saldo alla data del decesso pari a Euro 9.133,91 (cfr. doc. 3);
d. UO fruttiferi postali, per un totale complessivo pari a Euro 23.938,13 (doc. 4 – UO fruttiferi postali):
- N. 1 buono intestato a e (€ 5.593,44) Controparte_4 Parte_1
- N. 7 buoni intestati a e (€ 7.252,51) Controparte_4 Controparte_3
- N. 3 buoni intestati a e (€ 11.092,18); Controparte_4 Parte_2
e. Polizza Postafuturo, € 4.998,00;
f. Buono postale indicizzato a inflazione dematerializzata, € 5.000,00 (doc. 5).
Ad eccezione di quest'ultimo, liquidato e incassato da , nessuno dei predetti rapporti è stato Pt_2 ancora liquidato a favore dei singoli eredi e l'attrice ha manifestato l'interesse allo scioglimento della comunione ereditaria.
L'attrice, nel chiedere di procedere a divisione, ha tuttavia lamentato che il relictum non potesse essere costituito solo da quanto emergente dalla consistenza al momento della apertura della successione atteso che dal conto corrente n. 50484 cointestato con la sorella ma alimentato esclusivamente Pt_2 dalla pensione della sig.ra erano fuoriusciti vari importi, con decorrenza dal novembre CP_4
2018 data in corrispondenza della quale la madre si trovava in condizioni di salute tali da non consentirle di operare direttamente sul conto per complessivi euro 21.127,49 (doc. 9) ed in particolare ha stigmatizzato il bonifico di euro 15.000,00 effettuato in favore della sorella in data Pt_2
15.2.2019- da considerarsi quale donazione e da restituire alla massa ereditaria - oltre all'importo di euro 300,00 prelevato successivamente al decesso della madre, oltre all'importo di euro 6.127,49 corrispondente ai prelievi effettuati dal fratello attraverso il bancomat;
inoltre la sig.ra CP_3 era intestataria di un buono indicizzato sottoscritto in data 3.7.2010 del valore di euro CP_4
5.000,00 già portato all'incasso alla sorella ma non suddiviso tra i fratelli in tre parti uguali. Pt_2
Ha quindi lamentato che, successivamente al decesso della madre, le era stato impedito l'accesso all'immobile familiare di Trezzano Sul Naviglio che dal 22.9.2019 era occupato in via esclusiva dal fratello il quale, benchè richiesto, non aveva consegnato alla sorella le chiavi di acceso CP_3 all'immobile precludendole anche di venire in possesso dei beni lasciati dalla madre quali libretti postali, buoni fruttiferi ivi custoditi.
Quanto all'immobile ne ha stimato il valore in euro 95.000,00 sulla base della valutazione effettuata dall'Agenzia immobiliare Trezzano ( doc. 13) .
Ha chiesto che in ragione della fittizietà del pari contributo al conto corrente n. 50484 l'intera somma ivi giacente dovesse essere ricondotta al relictum ereditario, che anche la giacenza del libretto postale pagina 6 di 17 n. 5038 pari ad euro 9.133,00 doveva essere diviso in parti uguali tra i tre fratelli e che anche la metà del valore dei buoni fruttiferi, contestati alla sig.ra dovevano considerarsi parte del CP_4 compendio ereditario
Quanto all'immobile sito in Trezzano ha chiesto che venisse accertato il diritto della attrice a vedersi riconosciuta una indennità di occupazione a far tempo dal febbraio 2019 e con parametro di riferimento il valore locativo di mercato dell'immobile.
Nel chiedere lo scioglimento della comunione con assegnazione a ciascuno dei condividenti della quota di 1/3 di tutti i beni caduti in successione in seguito al decesso della madre, quanto all'immobile ha chiesto disporsi la vendita non trattandosi di bene comodamente divisibile, con assegnazione ai tre eredi del ricavato in tre quote eguali, salvo i conguagli e per la restante parte la suddivisione dell'attivo come ricostruito i tre porzioni eguali.
Si sono costituti e con unica comparsa concordando con la richiesta di CP_3 Parte_2 scioglimento della comunione ereditaria e tuttavia constando le allegazioni della sorella attrice atteso che:
-le somme prelevate da dal conto corrente della madre erano servite per l'uso e la CP_3 manutenzione dell'immobile occupato dallo stesso convenuto convivente con la madre, immobile allo stato ancora indiviso;
-la cointestazione del conto corrente n. 50484 era effettiva e la quota da dividere doveva considerarsi il solo 50% come peraltro indicato dalla attrice nella denuncia di successione e così pure la quota dei buoni postali cointestati;
la polizza posta futura era da devolversi alla unica beneficiaria Parte_2 la somma di euro 15.000,00 costituiva un prelievo legittimo della cointestataria e non se ne riteneva la natura donativa, della cui prova era onerata la parte attrice.
Con ordinanza del 15.5.2023, all'esito di un prolungato tentativo di conciliazione poi rivelatosi inconsistente, si è disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di procedere alla stima dell'immobile sito in Trezzano;
all'esito della consulenza le parti convenute hanno formulato istanza ex art. 720 cpc e il Giudice ha respinto le restanti prove e fissato udienza per la precisazione delle conclusioni al
21.11.2024. Detta udienza è stata differita dal nuovo giudice assegnatario della controversia al
13.3.2025 e in questa sede assunta in decisione dall'ancora nuovo e diverso giudice assegnatario.
La causa viene decisa all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Sul diritto dell'attore allo scioglimento della comunione.
Il diritto di a ottenere lo scioglimento della comunione è espressamente attribuito Parte_1 dall'art. 1111 c.c. che riconosce a ciascuno dei partecipanti il diritto di domandarla in ogni momento. pagina 7 di 17 Detta domanda peraltro non forma oggetto di contestazione tra le parti, avendo tutti i partecipanti alla comunione aderito alla richiesta di scioglimento della comunione.
La domanda di scioglimento si riferisce all'intero asse ereditario e dunque non solo all'immobile di
Trezzano sul Naviglio sito in Via Roma 14 (censito al foglio 16, particella 128, sub 95 oggetto di stima peritale in corso di causa) e per il quale vi è istanza di attribuzione ex art. 702 cpc da parte dei due convenuti, ma anche della restante parte del compendio ereditario costituito da provviste in denaro e buoni postali fruttiferi.
3. Sulla comoda divisibilità dell'immobile.
In merito alla domanda di divisione in natura dell'immobile, occorre applicare l'art. 720 c.c. le cui previsioni operano anche per lo scioglimento di ogni altro tipo di comunione, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 1116 c.c. (Cass. civ. n. 12758/2001; Cass. civ. n. 1423/2000).
La norma in esame costituisce una deroga al principio generale che attribuisce a ciascun comunista il diritto ai beni in natura. L'indagine sulla comoda divisibilità va condotta avendo riguardo alla possibilità di frazionare il bene, nella sua attuale consistenza e destinazione, in tante porzioni distinte, in modo tale che la porzione da attribuire a ciascuno configuri un'entità suscettibile di autonomo e libero godimento, secondo l'ordinaria funzione dell'intero, non compromessa da pesi, servitù o limitazioni eccessive. Perciò è necessario che la divisione in natura non comporti la necessità di affrontare problemi tecnici gravi o interventi dal costo notevole;
inoltre, sotto l'aspetto economico- funzionale, è essenziale che la divisione non determini un deprezzamento dell'originario valore del bene stesso o, ancora, dia luogo alla costituzione di porzioni inidonee rispetto alla funzione economica dell'intero (Cass. civ. ord. n. 19860/2020).
Nel caso oggetto del presente processo il c.t.u. ha espresso opinione negativa in merito alla comoda divisibilità dell'immobile sottolineando come i costi delle opere necessarie per creare due distinti ambienti avrebbero una forte e non giustificabile incidenza sul valore del bene.
Alla luce di tali considerazioni, che sono da condividersi pienamente trattandosi di una unità immobiliare composta da pochi locali con destinazione specifica, deve quindi dichiararsi la non comoda divisibilità del bene per cui è causa.
4. Sulla regolarità urbanistica ed edilizia.
Nel corso delle operazioni peritali, il c.t.u. ha rilevato irregolarità di tipo urbanistico o edilizio (meglio specificate alle pagg. 6 e 7 della perizia); la scelta delle parti di procedere ad attribuzione dell'immobile consente di superare detti profili essendo rimesso ai partecipanti alla comunione provvedere alla regolarizzazione.
Non sussistono quindi ostacoli alla divisione dell'immobile. pagina 8 di 17
5. Sulle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione.
5a) L'immobile di Trezzano sul Naviglio
A questo punto, accertata la non comoda divisibilità dell'immobile, va esclusa la vendita dell'immobile.
È invero ammissibile la domanda formulata dai convenuti di disporre l'attribuzione del bene indiviso in favore dei due partecipanti alla comunione e i quali Controparte_3 Parte_2 complessivamente sono titolari della quota maggiore ( 2/3) avendone fatto richiesta congiunta di attribuzione, a mente dell'art. 720 cc..
Ne consegue che l'immobile di Trezzano va assegnato nella sua interezza ai due fratelli e CP_3 con “addebito” dell'eccedenza. Parte_2
Infatti, in virtù del principio generale di intangibilità della sfera giuridica altrui, affinché il giudice possa procedere all'assegnazione esclusiva a uno dei due condividenti del bene è necessario che questi ne abbia fatto richiesta: “l'espressa e specifica istanza del condividente interessato assurge a imprescindibile presupposto dell'attribuzione, dovendosi escludere che i poteri discrezionali in capo al giudice della divisione si estendano fino all'inclusione d'ufficio dell'immobile indivisibile nella porzione di un condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta” (v. Cass. civ. ord. n.
36736/2022).
Da ultimo, l'attrice non ha avanzato domanda di assegnazione in suo favore dell'immobile e l'istanza di vendita dello stesso è senza dubbio recessiva rispetto a quella che il legislatore considera prioritaria di assegnazione al partecipante alla comunione che ne abbia fatto richiesta.
Il perito dell'Ufficio ha espresso il valore di stima di 94.000,00 Euro, al netto della spesa di regolarizzazione catastale.
Non vi è stata alcuna contestazione rispetto al valore dell'immobile come accertato dal consulente dell'ufficio.
Il Tribunale ritiene che la stima del c.t.u. sia sorretta da motivazione completa e coerente, immune da vizi logici e come tale interamente condivisibile. Si richiamano testualmente i principali passaggi argomentativi del c.t.u. di utilità: “L'immobile oggetto di comunione risulta rappresentato da un appartamento posto al piano terzo con annesso vano solaio al piano sottotetto, composto da ingresso/disimpegno, soggiorno, cucina, bagno, camera e un balcone prospettante su via Roma. In base ai rilievi acquisiti nel corso del sopralluogo effettuato in data 19/07/2023, detta unità immobiliare sviluppa le seguenti superfici lorde: Appartamento = circa mq. 61,80 Balcone = circa mq. 3,70. Per quanto riguarda il vano solaio posto al piano sottotetto, nel corso del citato sopralluogo non è stato possibile accedere a tale vano in quanto la proprietà ha dichiarato di non essere in possesso delle chiavi. pagina 9 di 17 Non avendo potuto accedere a tale vano e essendo stato possibile acquisire i necessari rilievi, la superficie di tale vano è stata ricavata e stimata dallo scrivente dalla planimetria catastale (Allegato
“5”). Premesso quanto sopra, la superficie lorda del vano sottotetto risulta essere di circa mq. 9,60.
L'unità immobiliare, come si evince dal rilievo fotografico allegato (Allegato “6”), presenta finiture di tipo medio. Nel complesso, lo stato di manutenzione e conservazione dell'immobile risulta essere discreto. Il valore di mercato dell'unità immobiliare oggetto di causa è stato determinato dal sottoscritto
CTU, con il giudizio di stima diretto, basato sul criterio della stima comparativa diretta, dove il valore dei beni è ricavato sulla base dei prezzi medi di mercato praticati nella zona per beni di caratteristiche similari a quello in oggetto. Tenuto conto delle caratteristiche tipologiche del territorio, del contesto, generale, dell'ubicazione, dal livello e dal tipo di finiture, dallo stato di manutenzione e conservazione, etc., nonché dell'andamento del mercato immobiliare, può essere individuato un valore medio unitario di mercato di € 1.500/mq.
La superficie commerciale dell'immobile è stata determinata dallo scrivente con la tabella sotto riportata Coeff. Sup. comm.le Appartamento = mq. 61,80 x 100% = mq. 61,80 Balcone = mq. 3,70 x
30% = mq. 1,11 Solaio = mq. 9,60 x 25% = mq. 2,40 mq. 65,31 Per arrotondamento circa mq. 65,00
Valore di mercato = mq. 65,00 x € 1.450 / mq. = € 94.250 Per arrotondamento € 94.000,00”.
Ne consegue che ai fini della determinazione del conguaglio viene adottato e recepito il valore di
94.000,00 Euro.
Quanto alle spese comuni relative a detto immobile si osserva che nessun documento risulta depositato dai convenuti a sostegno di non meglio identificate spese sostenute per il condominio (tra l'altro dall'esame delle movimentazioni del conto corrente della de cuius emerge che le spese condominiali erano pagate con prelievo da detto conto). Allo stesso modo le spese che gli attori avrebbero sostenuto per il pagamento dell'IMU, oltre a non essere documentate e a comparire come richiesta di calcolo solo nelle note scritte conclusive, costituiscono imposta personale.
Non vi sono pertanto spese volte alla divisione delle quali le parti possano vantare diritto alla ripetizione pro quota mediante detrazione della somma complessiva di 94.000,00 Euro dall'importo dovuto a titolo di conguaglio, il cui ammontare viene determinato nella misura di 2/3 del valore di stima indicato dal c.t.u. (62.666,00 Euro).
La somma dovuta all'attrice in relazione al bene immobile oggetto della (ormai sciolta) comunione ereditaria è quindi pari a 62.666,00); l'immobile nella sua interezza andrà quindi assegnato ai due fratelli e che ne diventeranno comproprietari in parti uguali ( Controparte_3 Controparte_7 comunione al 50%).
5b) I restanti beni mobili pagina 10 di 17 Deve ora procedersi alla verifica degli altri beni mobili componenti l'asse ereditario.
Non appare inutile ricordare che (cfr Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 5920 del 06/03/2025 (Rv. 673990 -
02)) a tal fine opera l'istituto della collazione. La collazione non è un'azione ma un istituto di diritto sostanziale, con la conseguenza che, dal punto di vista processuale, essa, in omaggio al principio di automaticità e obbligatorietà, opera indipendentemente da una domanda giudiziale, essendo sufficiente la domanda di divisione ereditaria proposta da una delle parti e la menzione negli scritti difensivi dell'esistenza di beni facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione, anche dissimulata, di cui tenere conto per ricostruire il patrimonio e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi.
Ora vengono in considerazione i seguenti beni mobili:
a) il conto corrente n.50484, il cui saldo al momento dell'apertura della successione era pari ad euro 9.851,24); pacifica essendo la cointestazione del conto corrente tra il madre e figlia
, si rileva che risulta documentata la percezione da parte della sig.ra (de Pt_2 CP_4 cuius) di una pensione e che gli accrediti sul detto conto provenivano esclusivamente da detta fonte (oltre ad una vincita considerevole SISAL). Viceversa non risulta provato che la cointestataria figlia fosse percettrice di redditi che fosse solita riversare proprio sul Pt_2 conto corrente per cui è causa, a conferma quindi che la provvista di ingresso fosse di provenienza unilaterale del genitore. Ai fini del superamento della presunzione di contitolarità che deriva dalla cointestazione è fondamentale indagare la genesi della provvista, genesi che alla luce della documentazione bancaria in atti e della assenza di diversa ricostruzione da parte della convenuta , comporta che quanto in esso pervenuto a saldo non può essere Pt_2 attribuito per la quota del 50% ad entrambe le cointestatarie ma per il 100% alla de cuius. La consistenza del detto conto non può essere tuttavia aumentata rispetto al saldo presente al momento della apertura della successione e pari ad euro 9.851,00 considerando donazioni indirette i prelievi effettuati con utilizzo del bancomat su detto conto;
premesso che non risulta che l'utilizzatore di detto bancomat fosse persona diversa dalla de cuius, le caratteristiche dei prelievi, tutti nell'ordine di poche centinaia di euro, con cadenze regolari, con un lieve incremento nell'ultimo periodo, possono essere considerati un prelievo di denaro necessario per le spese correnti ed in particolare sanitarie nell'ultima parte della vita della de cuius. I prelievi post morte sono all'evidenza, come emerge dalla causale del prelievo, destinati al pagamento di spese funerarie e di sepoltura, di modo che possono considerarsi debiti della comunione.
L'unico prelievo, a mezzo bonifico, consistente rispetto al normale prelievo dal conto, è costituito dal bonifico di euro 15.000,00 effettuato in data 15.2.2019 in favore della figlia pagina 11 di 17 Tale prelievo, di ammontare significativo rispetto al relictum, non si Parte_2 giustifica rispetto ad eventuali spese funerarie o di sepoltura rispetto alle quali emergono specifici prelievi dal conto (anche in data successiva al decesso). Detta somma dunque deve essere considerata quale una donazione, nulla per difetto di forma, di modo che essa deve essere conferita alla massa ereditaria per collazione;
b) la polizza della quale risulta beneficiaria la figlia risulta istituita con denaro prelevato Pt_2 dal conto corrente della de cuius ove si evidenzia in data 30.5.2013 un prelievo di cifra corrispondente (euro 5.000,00) con la causale “per polizza”; la detta provvista va ricondotta alla massa per collazione;
c) Il libretto di risparmio n. 5038 aperto presso poste italiane recante saldo alla data del decesso pari ad euro 9.133,91 va anch'esso conferito alla massa/comunione ereditaria;
d) dei buoni fruttiferi postali cointestati può assumersi la cointestazione al 50% in assenza di elementi concreti offerti rispetto ad una loro computazione al 100% nella massa;
l'importo complessivo di tale quota ammonta ad euro 11.969,06 ( valore al momento della domanda giudiziale come indicato dalla attrice);
e) Il buono postale indicizzato dematerializzato per euro 5.000,00 anch'esso va imputato alla massa trattandosi del riscatto del buono acquistato dalla de cuius con proventi del proprio conto corrente, come emerge dall'estratto conto in data 3.7.2010.
Quanto al valore dei detti beni si osserva che deve applicarsi il principio consolidato della Suprema
Corte in base al quale (cfr Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 29733 del 12/12/2017 “In tema di divisione ereditaria, la stima dei beni per la formazione delle quote va compiuta con riferimento al loro valore venale al momento della divisione che coincide, nel caso di divisione giudiziale, con quello di proposizione della relativa domanda, pur potendosi avere riguardo alla stima effettuata in data non troppo vicina a quella della decisione, purché si accerti che, nonostante il tempo trascorso, per la stasi del mercato o per il minore apprezzamento del bene dovuto alle sue caratteristiche, non sia intervenuto un mutamento di valore che renda necessario l'adeguamento di quello stabilito all'epoca della detta stima, costituendo onere della parte che solleciti la rivalutazione allegare ragioni di significativo mutamento di tale valore intervenuto "medio tempore".
Analoga regola vale per la determinazione dei conguagli (cfr Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 10624 del 03/05/2010 “In tema di divisione giudiziale immobiliare, il debito da conguaglio che grava sul condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile ha natura di debito di valore, da rivalutarsi, anche d'ufficio, se e nei limiti in cui l'eventuale svalutazione si sia tradotta in una lievitazione del prezzo di mercato del bene tale da comportare una chiara sproporzione pagina 12 di 17 nel valore delle quote di cui sono titolari i condividenti;
l'esistenza di poteri officiosi del giudice, peraltro, non esclude che la parte sia comunque tenuta ad allegare l'avvenuta verificazione di tale evento, posto che la rivalutazione non può avvenire tramite criteri automatici).
Nel caso di specie nessuna delle parti ha allegato che dalla data della domanda ( 2022) alla data della decisione (2025) sia intervenuto un incremento o un decremento di valore rilevante di modo che la determinazione dei valori all'epoca della domanda o della stima nel corso del giudizio appare adeguata al rispetto della proporzione delle quote.
Il valore complessivo dell'asse ereditario ammonta dunque ad euro 149.953,06 (pari alla somma dei seguenti addendi: euro 94.000,00 per l'immobile, euro 15.000,00 per collazione del bonifico in favore della figlia , il resto per le quote complessive dei beni mobili sopra indicati); conseguentemente Pt_2 spetta a ciascuno dei tre figli eredi per la quota di 1/3 ciascuno l'importo di euro 49.984,35.
6.L'indennità di occupazione
Quanto alla richiesta di accertamento del credito per indennità di occupazione dell'immobile di
Trezzano sul Naviglio da parte del sig. (essendo tardiva la richiesta analoga svolta Controparte_3 dai convenuti) si osserva che deve trovare applicazione il principio consolidato della Suprema Corte in base al quale (cfr Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10264 del 18/04/2023) “in materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti”.
Ora, parte attrice non ha documentato di avere richiesto ai convenuti comproprietari l'uso turnario dell'immobile o la partecipazione al godimento dei frutti. Ne consegue che la prima richiesta deve considerarsi quella svolta con la notifica della citazione di questo giudizio. Tuttavia il CTU, nel procedere alla indagine peritale di stima e verifica in ordine alla divisibilità del bene, ha dato conto che all'interno dell'appartamento in Trezzano sul Naviglio, dimorava l'attrice, di modo che non vi è prova neppure del presupposto in fatto che giustifica la richiesta di godimento dei frutti, e di conseguenza, della richiesta di corresponsione di una indennità di occupazione in favore della attrice.
pagina 13 di 17
7. l'attribuzione e i conguagli
I convenuti e hanno chiesto l'attribuzione dell'immobile, che pertanto va CP_3 Parte_2 loro assegnato per le ragioni già esposte determinando una attribuzione pro quota per l'importo di euro
31.333,30.
Alla attrice, che detto immobile non riceve, ha diritto a ricevere la somma pari alla sua quota di euro
49.984,35.
A tale somma si perviene assegnando alla attrice le seguenti somme:
euro 9.851,00 di cui al saldo del conto corrente n. 50484;
euro 9.133,00 di cui al libretto di risparmio 5038;
euro 5.000,00 pari al valore di riscatto della polizza;
euro 5.000,00 pari al valore del buono postale indicizzato;
euro 11.969,06 di cui ai buoni fruttiferi postali cointestati.
Per un totale di euro 40.953,06.
L'attrice deve quindi avere dalla massa ancora 9.031,29. Parte_1
La sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno o più dei condividenti l'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione (v. Cass. 24 ottobre 2006, n. 22833).
L'obbligazione in oggetto costituisce un debito di valore, poiché esprime in denaro l'equivalente economico di una porzione del bene, tanto è vero che gli interessi sulla somma attribuita a titolo di conguaglio decorrono solo a far data da quando diviene definitivo il provvedimento che lo prevede. (v.
Cass. 10 febbraio 2004 n. 2483 secondo la quale “In tema di divisione giudiziale, qualora al condividente sia assegnato un bene di valore superiore alla sua quota, il diritto al conguaglio dovuto agli altri comunisti sorge dal momento e per effetto del provvedimento definitivo di scioglimento della comunione, e ciò indipendentemente dalla natura - dichiarativa o costitutiva - attribuita alla relativa sentenza, posto che anche nel primo caso l'efficacia retroattiva della pronuncia è limitata, ai sensi dell'art. 757 c.c., all'effetto distributivo dei soli beni concretamente assegnati in proporzione del valore delle relative quote. Ne consegue che gli interessi sul conguaglio, che sono di natura corrispettiva, decorrono soltanto dal momento in cui, con il provvedimento definitivo, è cessato lo stato di indivisione delle cose comuni, in pendenza del quale i frutti maturati fino al momento della divisione spettano ai comunisti in proporzione delle rispettive quote di partecipazione”.)
pagina 14 di 17 Sempre in virtù del principio per cui il diritto al conguaglio dovuto agli altri comunisti sorge dal momento e per effetto del provvedimento definitivo di scioglimento della comunione (cfr. Cass. 10 febbraio 2004, n. 2483), la decorrenza per il versamento del conguaglio medesimo dovrà necessariamente essere fissata con riferimento al passaggio in giudicato.
I conguagli vanno determinati assumendo che ha già avuto dalla attribuzione del bene CP_3 immobile la somma di euro 47.000,00 ( pari al 50% del valore dell'immobile) e ha avuto oltre Pt_2 al valore della quota dell'immobile per euro 47.000,00 l'ulteriore somma di euro 15.000,00 a titolo di donazione indiretta e quindi complessivamente euro 62.000,00.
dovrà conferire quindi alla massa euro 12.015,65 di cui euro 9.031,29 saranno attribuiti alla Pt_2 sorella ed euro 2.984,35 al fratello . Pt_1 CP_3
8. Le spese
Secondo consolidata giurisprudenza, “nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti” (v. da ultimo Cass. 24 gennaio 2020, n. 1635)
Le spese necessarie per la divisione sono quelle riferibili all'iscrizione a ruolo della causa (a debito essendo la parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello stato) e alla trascrizione della domanda giudiziale (che non è stata depositata)..
Quanto al regolamento delle spese di lite, il Tribunale rammenta che nei procedimenti di divisione giudiziale trova applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (v. ancora Cass. 24 gennaio 2020, n. 1635).
I convenuti non hanno contestato il diritto di parte attrice a chiedere lo scioglimento della comunione, né l'attrice ha contestato la richiesta di attribuzione dell'intero, salvo il diritto al conguaglio. Si è già evidenziato che gran parte delle questioni fattuali trattate dalle parti, con i loro potenziali riflessi giuridici, sono sostanzialmente irrilevanti ai fini della decisione, né vi stata contestazione sul valore dell'immobile come stimato dal CTU.
Vi sono pertanto le condizioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Sono poste definitivamente a carico delle parti, nella misura di metà per ciascuno, le spese della c.t.u. come già liquidate con provvedimento del 28.1.2024.
Essendo la parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello stato la quota parte va posta a carico dell'erario.
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PQM
Il Tribunale di Milano, pronunciando in via definitiva nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara aperta la successione legittima di e Controparte_4
- dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria in essere tra Parte_1 [...]
e avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Trezzano sul CP_3 Parte_2
Naviglio, via Roma n. 14 (Fg. 16, Part. 128, Sub 95) oltre ai beni mobili di cui all'atto di citazione;
- accerta e dichiara che l'unità immobiliare indicata non è comodamente divisibile secondo le rispettive quote di proprietà e, per l'effetto,
- assegna l'unità immobiliare sopra indicata a ( per la quota del 50%) e a Parte_2
( per la quota del 50%); Controparte_3
- assegna i seguenti beni mobili a Parte_1
100% del saldo del Conto corrente n. 50484 presso Poste Italiane Ufficio di Trezzano sul Naviglio;
100% del saldo del libretto di risparmio n. 5038 aperto presso Poste Italiane Ufficio di Trezzano sul
Naviglio;
50% dei buoni fruttiferi postali cointestati;
100% del saldo della Polizza Postafuturo;
100% del buono postale indicizzato a inflazione dematerializzata;
- accerta il diritto di e di al conguaglio;
Parte_1 Controparte_3
- determina l'importo a conguaglio da versarsi da parte di in favore di Parte_2 [...]
nella misura di euro 2.984,35 e in favore di nella misura di CP_3 Parte_1 euro 9.031,29 , come meglio specificato in motivazione;
- dichiara la presente statuizione titolo idoneo ex art. 2646 c.c. per la trascrizione presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari, previa certificazione di avvenuto passaggio in giudicato;
- dichiara la presente statuizione titolo idoneo affinché il competente Conservatore proceda, previa certificazione di avvenuto passaggio in giudicato, all'iscrizione di ipoteca legale ai sensi dell'art. 2817 n. 2) c.c. sull'immobile assegnato al condividente sul quale incombe l'obbligo di corresponsione del conguaglio, a meno che gli siano presentati ex art. 2834 c.c. un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinuncia all'ipoteca da parte del condividente;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
pagina 16 di 17 - pone definitivamente a carico delle parti, in ragione di metà ciascuno, le spese della c.t.u. come già liquidate in corso di causa, disponendo che la quota gravante sulla parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato gravi sull'erario.
Milano, 24 novembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Valentina Boroni
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