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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/10/2025, n. 2340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2340 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL 5288/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco NI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 5288/25 R.G.
P R O M O S S A D A
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto De Guglielmi, dall'avv. Parte_1
UC IS EL e dall'avv. Massimo Sibona parte ricorrente C O N T R O
, Controparte_1 parte convenuta contumace
* * * * * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente: I) In via principale Accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità del licenziamento del 31/3/2025 e, per l'effetto, Dichiarare tenuto e condannare il convenuto, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015, a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e a corrisponderle, a titolo di risarcimento del danno, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari ad € 1.948,70 mensili dal giorno del licenziamento fino alla reintegra, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione. Con riserva di esercitare l'opzione di cui al comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015. In subordine Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento del 31/3/2025 e, per l'effetto, Dichiarare tenuto e condannare il convenuto a corrispondere alla ricorrente un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari a € 1.948,70 mensili, nella misura compresa fra un minimo di 3 ed un massimo di 6 mensilità. Dichiarare tenuto e condannare il convenuto a corrispondere alla ricorrente l'indennità
1 RGL 5288/25
sostitutiva del preavviso pari ad € 1.113,54. II) Previa, ove d'uopo, CTU contabile;
Dichiarare tenuto e condannare il convenuto a pagare alla ricorrente la somma di € 5.010,95 per i titoli dedotti in giudizio, o somma veriore anche superiore. Il tutto con la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 4 c.c. sul capitale rivalutato, dal dovuto al soddisfo. Con sentenza immediatamente esecutiva. Con vittoria di onorari e spese di causa, oltre rimborso forfetario.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O I Con atto depositato in data 13 giugno 2025 la ricorrente espone che:
- ha lavorato per la convenuta in forza di contratto a tempo indeterminato concluso il 14 settembre 2024, con mansioni di barista, inquadrata nel V livello CCNL Turismo1;
- l'orario di lavoro originariamente concordato in 20 ore settimanali è stato poi portato a 30 ore;
- quindi, dal gennaio 2025, l'orario è stato aumentato a 37,5 ore settimanali2;
- il 17 gennaio 2025 la ricorrente è stata ricoverata per ischemia cerebrale3 ed è rimasta in malattia fino all'aprile 20254;
- dopo il mese di dicembre 2024 parte convenuta ha cessato di corrispondere la retribuzione e di consegnare le buste paga;
- rivoltasi al patronato per avere notizie sul trattamento di malattia ha appreso dal sito web dell'INPS di essere stata licenziata per giusta causa il 31 marzo 2025;
- con pec in data 23 aprile 2025 la ricorrente ha impugnato il licenziamento per difetto di forma e perché ritorsivo;
- inoltre, la ricorrente è creditrice degli importi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025 per complessivi €. 5.010,95
La parte convenuta, nonostante la ritualità della notificazione del ricorso, non si è costituita in giudizio. II All'esito del giudizio, alla luce delle ragioni svolte, dei documenti prodotti e considerata la condotta di parte convenuta, si osserva che:
- nonostante la ritualità delle notificazioni parte convenuta non ha provveduto a costituirsi in giudizio né a partecipare
2 RGL 5288/25
personalmente alle udienze, neppure a quella fissata per l'interpello;
- pertanto, trova piena applicazione la c.d. ficta confessio di cui all'art. 232 cpc, secondo il quale se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio (o il giudice monocratico, in forza del rinvio operato dall'art. 281bis cpc), valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio;
- peraltro, l'esistenza del rapporto di lavoro è provata in via documentale dalla produzione della comunicazione di assunzione5, dalle buste paga6, dalla lettera di variazione di orario7, dalla comunicazione di licenziamento al Centro per l'Impiego8;
- alla luce delle allegazioni svolte in ricorso, dei documenti prodotti e della condotta di parte convenuta, è pertinente ed assorbente il principio giurisprudenziale secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. Civ. sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cass. Civ. sez. III, 21 febbraio 2003, n. 2647; Cass. Civ. sez. III, 8 ottobre 2004, n. 20073; Cass. Civ. sez. I, 13 giugno 2006 n. 13674; Cass. Civ. sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1743, e da ultimo, Cass. Civ. sez. VI-I, 12 ottobre 2018, n. 25584), onere cui parte convenuta nel caso di specie non ha assolto;
- i conteggi delle differenze retributive che hanno portato alla quantificazione della somma oggetto di domanda di pagamento, redatti ai sensi del contratto collettivo applicabile al rapporto, sono basati sulle buste paga consegnate alla lavoratrice nei mesi precedenti, sono stati notificati unitamente al ricorso e non sono comunque stati contestati in alcun modo;
- la parte convenuta, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova a proposito di eventuali fatti estintivi della propria obbligazione di pagamento;
- parte convenuta, quindi, è condannata all'immediato pagamento dell'importo di € 5.010,95, a titolo di retribuzioni per i mesi di gennaio, febbraio, marzo 2025. 5 Cfr. doc. 2 ric. 6 Cfr. doc. 3 ric. 7 Cfr. doc. 4 ric. 8 Cfr. doc. 25 ric.
3 RGL 5288/25
III
Con riferimento alla domanda relativa al licenziamento si osserva che: 1) è prodotta comunicazione di cessazione del rapporto9, inviata all'ufficio del lavoro dal quale risulta che la risoluzione del rapporto è avvenuta il 31 marzo 2025 e che è stato intimato licenziamento per giusta causa; 2) non è prodotta né la lettera di contestazione né la lettera di licenziamento;
3) parte convenuta, rimanendo contumace non ha offerto la prova del fatto costitutivo del licenziamento né del rispetto del procedimento sanzionatorio;
4) pertanto tale licenziamento deve essere dichiarato nullo in quanto intimato oralmente e, conseguentemente, la convenuta, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del dlgs 23/2015, deve essere condannata a reintegrare la lavoratrice nel suo posto di lavoro e pagare, a titolo di risarcimento del danno, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, nella misura indicata da parte ricorrente (€. 1.948,70), dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. IV
Sulle somme dovute devono essere conteggiati rivalutazione e interessi, con la precisazione che, dalla data di proposizione della domanda giudiziale (13 giugno 2025), gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, cc. V
In applicazione del criterio della soccombenza, parte convenuta è condannata a rifondere le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento di €. 5.015,95 a favore di parte ricorrente, a titolo di retribuzione per i mesi di gennaio, febbraio, marzo 2025, oltre a rivalutazione e interessi dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, con la precisazione che, dalla data di proposizione della domanda giudiziale (13 giugno 2025), gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di
4 RGL 5288/25
pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, cc;
dichiara la nullità del licenziamento di cui alla comunicazione in data 31 marzo 2025; ordina alla parte convenuta di reintegrare la parte ricorrente nel suo posto di lavoro;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento a favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno derivante dal licenziamento intimato, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione pari ad euro €. 1.948,70 mensili dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento, della somma di €. 9.257,00, a titolo di compensi, oltre 15% spese forfettarie, IVA, se dovuta, e CPA, e successive occorrende, a titolo di rifusione delle spese per il presente giudizio.
Torino, 29 ottobre 2025.
Il giudice del lavoro
Marco NI
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr comunicazione di assunzione, doc. 2 ric. 2 Cfr lettera variazione orario, doc. 4 ric. 3 Cfr cartella clinica, doc. 5 ric. 4 Cfr. certificazione medica, doc.
7-12 ric. 9 Cfr. doc. 25 ric.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco NI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 5288/25 R.G.
P R O M O S S A D A
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto De Guglielmi, dall'avv. Parte_1
UC IS EL e dall'avv. Massimo Sibona parte ricorrente C O N T R O
, Controparte_1 parte convenuta contumace
* * * * * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente: I) In via principale Accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità del licenziamento del 31/3/2025 e, per l'effetto, Dichiarare tenuto e condannare il convenuto, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015, a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e a corrisponderle, a titolo di risarcimento del danno, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari ad € 1.948,70 mensili dal giorno del licenziamento fino alla reintegra, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione. Con riserva di esercitare l'opzione di cui al comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015. In subordine Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento del 31/3/2025 e, per l'effetto, Dichiarare tenuto e condannare il convenuto a corrispondere alla ricorrente un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari a € 1.948,70 mensili, nella misura compresa fra un minimo di 3 ed un massimo di 6 mensilità. Dichiarare tenuto e condannare il convenuto a corrispondere alla ricorrente l'indennità
1 RGL 5288/25
sostitutiva del preavviso pari ad € 1.113,54. II) Previa, ove d'uopo, CTU contabile;
Dichiarare tenuto e condannare il convenuto a pagare alla ricorrente la somma di € 5.010,95 per i titoli dedotti in giudizio, o somma veriore anche superiore. Il tutto con la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 4 c.c. sul capitale rivalutato, dal dovuto al soddisfo. Con sentenza immediatamente esecutiva. Con vittoria di onorari e spese di causa, oltre rimborso forfetario.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O I Con atto depositato in data 13 giugno 2025 la ricorrente espone che:
- ha lavorato per la convenuta in forza di contratto a tempo indeterminato concluso il 14 settembre 2024, con mansioni di barista, inquadrata nel V livello CCNL Turismo1;
- l'orario di lavoro originariamente concordato in 20 ore settimanali è stato poi portato a 30 ore;
- quindi, dal gennaio 2025, l'orario è stato aumentato a 37,5 ore settimanali2;
- il 17 gennaio 2025 la ricorrente è stata ricoverata per ischemia cerebrale3 ed è rimasta in malattia fino all'aprile 20254;
- dopo il mese di dicembre 2024 parte convenuta ha cessato di corrispondere la retribuzione e di consegnare le buste paga;
- rivoltasi al patronato per avere notizie sul trattamento di malattia ha appreso dal sito web dell'INPS di essere stata licenziata per giusta causa il 31 marzo 2025;
- con pec in data 23 aprile 2025 la ricorrente ha impugnato il licenziamento per difetto di forma e perché ritorsivo;
- inoltre, la ricorrente è creditrice degli importi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025 per complessivi €. 5.010,95
La parte convenuta, nonostante la ritualità della notificazione del ricorso, non si è costituita in giudizio. II All'esito del giudizio, alla luce delle ragioni svolte, dei documenti prodotti e considerata la condotta di parte convenuta, si osserva che:
- nonostante la ritualità delle notificazioni parte convenuta non ha provveduto a costituirsi in giudizio né a partecipare
2 RGL 5288/25
personalmente alle udienze, neppure a quella fissata per l'interpello;
- pertanto, trova piena applicazione la c.d. ficta confessio di cui all'art. 232 cpc, secondo il quale se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio (o il giudice monocratico, in forza del rinvio operato dall'art. 281bis cpc), valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio;
- peraltro, l'esistenza del rapporto di lavoro è provata in via documentale dalla produzione della comunicazione di assunzione5, dalle buste paga6, dalla lettera di variazione di orario7, dalla comunicazione di licenziamento al Centro per l'Impiego8;
- alla luce delle allegazioni svolte in ricorso, dei documenti prodotti e della condotta di parte convenuta, è pertinente ed assorbente il principio giurisprudenziale secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. Civ. sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cass. Civ. sez. III, 21 febbraio 2003, n. 2647; Cass. Civ. sez. III, 8 ottobre 2004, n. 20073; Cass. Civ. sez. I, 13 giugno 2006 n. 13674; Cass. Civ. sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1743, e da ultimo, Cass. Civ. sez. VI-I, 12 ottobre 2018, n. 25584), onere cui parte convenuta nel caso di specie non ha assolto;
- i conteggi delle differenze retributive che hanno portato alla quantificazione della somma oggetto di domanda di pagamento, redatti ai sensi del contratto collettivo applicabile al rapporto, sono basati sulle buste paga consegnate alla lavoratrice nei mesi precedenti, sono stati notificati unitamente al ricorso e non sono comunque stati contestati in alcun modo;
- la parte convenuta, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova a proposito di eventuali fatti estintivi della propria obbligazione di pagamento;
- parte convenuta, quindi, è condannata all'immediato pagamento dell'importo di € 5.010,95, a titolo di retribuzioni per i mesi di gennaio, febbraio, marzo 2025. 5 Cfr. doc. 2 ric. 6 Cfr. doc. 3 ric. 7 Cfr. doc. 4 ric. 8 Cfr. doc. 25 ric.
3 RGL 5288/25
III
Con riferimento alla domanda relativa al licenziamento si osserva che: 1) è prodotta comunicazione di cessazione del rapporto9, inviata all'ufficio del lavoro dal quale risulta che la risoluzione del rapporto è avvenuta il 31 marzo 2025 e che è stato intimato licenziamento per giusta causa; 2) non è prodotta né la lettera di contestazione né la lettera di licenziamento;
3) parte convenuta, rimanendo contumace non ha offerto la prova del fatto costitutivo del licenziamento né del rispetto del procedimento sanzionatorio;
4) pertanto tale licenziamento deve essere dichiarato nullo in quanto intimato oralmente e, conseguentemente, la convenuta, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del dlgs 23/2015, deve essere condannata a reintegrare la lavoratrice nel suo posto di lavoro e pagare, a titolo di risarcimento del danno, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, nella misura indicata da parte ricorrente (€. 1.948,70), dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. IV
Sulle somme dovute devono essere conteggiati rivalutazione e interessi, con la precisazione che, dalla data di proposizione della domanda giudiziale (13 giugno 2025), gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, cc. V
In applicazione del criterio della soccombenza, parte convenuta è condannata a rifondere le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento di €. 5.015,95 a favore di parte ricorrente, a titolo di retribuzione per i mesi di gennaio, febbraio, marzo 2025, oltre a rivalutazione e interessi dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, con la precisazione che, dalla data di proposizione della domanda giudiziale (13 giugno 2025), gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di
4 RGL 5288/25
pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, cc;
dichiara la nullità del licenziamento di cui alla comunicazione in data 31 marzo 2025; ordina alla parte convenuta di reintegrare la parte ricorrente nel suo posto di lavoro;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento a favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno derivante dal licenziamento intimato, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione pari ad euro €. 1.948,70 mensili dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento, della somma di €. 9.257,00, a titolo di compensi, oltre 15% spese forfettarie, IVA, se dovuta, e CPA, e successive occorrende, a titolo di rifusione delle spese per il presente giudizio.
Torino, 29 ottobre 2025.
Il giudice del lavoro
Marco NI
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr comunicazione di assunzione, doc. 2 ric. 2 Cfr lettera variazione orario, doc. 4 ric. 3 Cfr cartella clinica, doc. 5 ric. 4 Cfr. certificazione medica, doc.
7-12 ric. 9 Cfr. doc. 25 ric.